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Articolo 1
(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291
del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«2bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico
ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della
persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui
all'articolo 282bis. Il provvedimento perde efficacia
qualora la misura cautelare sia successivamente revocata».
2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
«Articolo 282bis. - (Allontanamento dalla casa familiare).
- 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il
giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la
casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non
accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate
modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela
dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi
congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
domicilio della famiglia di origine o dei prossimi
congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per
motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive
le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può
altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a
favore delle persone conviventi che, per effetto della
misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi
adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno
tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato
e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può
ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato
direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro
dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo
esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere
assunti anche successivamente al provvedimento di cui al
comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non
abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti
successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde
comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il
provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o
dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga
l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di
procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice
civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i
coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato
se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e
viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli
articoli 570, 571, 600bis, 600ter, 600quater, 609bis,
609ter, 609quater, 609quinquies e 609octies del codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori
dei limiti di pena previsti dall'articolo 280».
Articolo 2
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
1. Dopo il titolo IX del libro primo
del codice civile è inserito il seguente:
«Titolo IXbis»
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Articolo 342bis
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è
causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale
ovvero alla libertà dell'altro coniuge o di altro
convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca
reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può
adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui
all'articolo 342ter.
Articolo 342ter
(Contenuto degli ordini di protezione)
Con il decreto di cui all'articolo 342bis il giudice ordina
al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta
pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e
dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o
del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole
prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in
particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia
d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o
di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione
dei figli della coppia, salvo che questi non debba
frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento
dei servizi sociali del territorio o di un centro di
mediazione familiare nonché delle associazioni che abbiano
come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e
minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone
conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al
primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando
modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del
caso, che la somma sia versata direttamente all'avente
diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola
dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai
precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di
protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione
dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e
può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se
ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di
attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in
ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con
decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per
l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e
dell'ufficiale sanitario».
Articolo 3
(Disposizioni processuali)
1. Dopo
il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
«Capo Vbis»
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Articolo 736bis
(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro
gli abusi familiari)
Nei casi di cui all'articolo 342bis del codice civile,
l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con
ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
dell'istante, che provvede in camera di consiglio in
composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è
affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le
parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti
di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per
mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul
tenore di vita, e sul patrimonio personale e comune delle
parti, e provvede con decreto motivato immediatamente
esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra
sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine
di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti
davanti a sé entro un termine non superiore a quindici
giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a
otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.
All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine
di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di
protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma,
ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione
precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è
ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal
secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende
l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale
provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale,
sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del
collegio non fa parte il giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano
al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e
seguenti».
Articolo 4
(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)
1.
Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, dopo le
parole: «procedimenti cautelari» sono inserite le
seguenti: «per l'adozione di ordini di protezione contro
gli abusi familiari».
Articolo 5
(Pericolo determinato da altri familiari)
1. Le
norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso in cui la condotta
pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del
nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente,
ovvero nei confronti di altro componente del nucleo
familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso
l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in
danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.
Articolo 6
(Sanzione penale)
1.
Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo
342ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale
contenuto assunto nel procedimento di separazione personale
dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con
la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice
penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo
articolo 388 del codice penale.
Articolo 7
(Disposizioni fiscali)
1.
Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi
all'azione civile contro la violenza nelle relazioni
familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e
cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno
di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282bis
del codice di procedura penale e dal secondo comma
dell'articolo 342ter del codice civile, sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai
diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché
dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi
dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 e successive modificazioni.
Articolo 8
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni degli articoli 2 e
3 della presente legge non si applicano quando la condotta
pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei
confronti del quale è stata proposta domanda di separazione
personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento
si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti
al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di
procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4
della legge 1° dicembre 1970, n.898, e successive
modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni
contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti
del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre
1970, n.898, e successive modificazioni, e nei relativi
procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i
contenuti indicati nell'articolo 342ter del codice civile.
2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2
e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata,
nel procedimento di separazione personale o di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso
dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza
contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista,
rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura
civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970,
n.898, e successive modificazioni.
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