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REGOLAMENTO (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 L
del 30 giugno 2000 )
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMPETENZA, AL RICONOSCIMENTO E
ALL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E IN
MATERIA DI POTESTA' DEI GENITORI SUI FIGLI DI ENTRAMBI I CONIUGI.
Il Consiglio dell'Unione
Europea,
visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61,
lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,
vista la proposta della
Commissione,
visto il parere del
Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato
economico e sociale,
considerando quanto segue:
1. Gli Stati membri si prefiggono l'obiettivo di conservare e
sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, di sicurezza e di
giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle
persone. Al fine di realizzare tale spazio la Comunità deve
adottare, tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria
in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon
funzionamento del mercato interno.
2. Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che sia
migliorata ed accelerata la libera circolazione delle decisioni
giudiziarie in materia civile.
3. Tale materia rientra ora nell'ambito dell'articolo 65 del
trattato.
4. Le differenze tra alcune norme nazionali sulla competenza
giurisdizionale e il riconoscimento ostacolano la libera
circolazione delle persone nonché il buon funzionamento del
mercato interno. È pertanto opportuno adottare disposizioni che
consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in
materia matrimoniale e in materia di postestà dei genitori,
semplificando le formalità per un rapido ed automatico
riconoscimento delle decisioni e per la loro esecuzione.
5. In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di
cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente
regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli
Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello
comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto
necessario per il conseguimento di tali obiettivi.
6. Il Consiglio, con atto del 28 maggio 1998(4), ha stabilito
la convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali,
raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le rispettive
norme costituzionali. È opportuno salvaguardare la continuità
dei risultati conseguiti nell'ambito dei negoziati per la
conclusione della convenzione. Il presente regolamento recepisce
sostanzialmente il contenuto della convenzione, ma contiene anche
una serie di disposizioni nuove rispetto alla convenzione, idonee
ad assicurare la coerenza con alcune disposizioni del regolamento
proposto concernente la competenza giurisdizionale nonché il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale.
7. Per la realizzazione dell'obiettivo della libera
circolazione delle decisioni pronunciate in materia matrimoniale e
in materia di potestà dei genitori, è necessario ed opportuno
che il riconoscimento all'estero della competenza e delle
decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale ed
alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi sia
attuato mediante un atto giuridico comunitario cogente e
direttamente applicabile.
8. Occorre che il presente regolamento preveda misure coerenti
e uniformi, che consentano una circolazione delle persone quanto
più ampia possibile. È pertanto necessario che esso venga
applicato anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli
sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati
membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dal
regolamento.
9. Il campo d'applicazione del presente regolamento è limitato
ai procedimenti civili e ai procedimenti non giudiziari previsti
in materia matrimoniale in determinati Stati membri, ad esclusione
dei procedimenti di natura meramente religiosa. Di conseguenza è
opportuno precisare che il termine "giudice" ricomprende
le autorità giudiziarie e non giudiziarie competenti in materia
matrimoniale.
10. Il presente regolamento è limitato ai procedimenti
relativi al divorzio, alla separazione personale o
all'annullamento del matrimonio. Il riconoscimento delle decisioni
di divorzio e annullamento riguarda soltanto le questioni relative
allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Il presente
regolamento non pregiudica questioni quali la colpa dei coniugi,
gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, l'obbligo
alimentare o altri provvedimenti accessori ed eventuali, pur se
connessi a tali procedimenti.
11. Il presente regolamento riguarda la potestà dei genitori
sui figli di entrambi i coniugi per le questioni strettamente
connesse con i procedimenti di divorzio, separazione personale o
annullamento del matrimonio.
12. I criteri di competenza accolti nel presente regolamento si
fondano sul principio secondo cui tra l'interessato e lo Stato
membro che esercita la competenza giurisdizionale deve sussistere
un reale collegamento. La scelta di taluni criteri è dovuta al
fatto che essi esistono in vari ordinamenti giuridici nazionali e
sono accettati dagli altri Stati membri.
13. Uno dei rischi da prendere in considerazione nell'ambito
della tutela dei figli di entrambi i coniugi nelle situazioni di
crisi coniugale riguarda il trasferimento all'estero del figlio ad
opera di uno dei genitori. Vanno quindi tutelati gli interessi
fondamentali dei figli, in particolare a norma della convenzione
dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori. Il criterio della residenza
abituale in base alla legge è pertanto conservato nei casi in
cui, a causa del trasferimento del figlio o del mancato ritorno
senza giustificati motivi, si verifichi un cambiamento di fatto
della residenza abituale.
14. Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno
Stato membro adottino provvedimenti provvisori o cautelari, in
casi di urgenza, per quanto riguarda persone o beni situati in
detto Stato.
15. Il termine "decisione" si riferisce unicamente
alle decisioni che dispongono il divorzio, la separazione
personale o l'annullamento del matrimonio. Gli atti pubblici
formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro
d'origine sono equiparati a tali "decisioni".
16. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese in
uno Stato membro sono fondati sul principio della fiducia
reciproca. I motivi di diniego sono ridotti al minimo
indispensabile. Tali procedimenti devono prevedere disposizioni
per salvaguardare la tutela dell'ordine pubblico dello Stato
richiesto e i diritti della difesa e delle parti, in particolare i
diritti individuali dei figli in causa e ciò al fine di prevenire
il riconoscimento di decisioni tra loro contraddittorie.
17. Lo Stato richiesto non deve procedere da un riesame né
della competenza giurisdizionale dello Stato d'origine né del
merito della decisione.
18. Non può essere richiesto alcun procedimento per
l'aggiornamento degli atti di stato civile in un determinato Stato
membro, a seguito di una decisione definitiva emessa in un altro
Stato membro.
19. Le disposizioni della convenzione conclusa nel 1931 dagli
Stati nordici debbono poter essere applicate nei limiti previsti
dal presente regolamento.
20. La Spagna, l'Italia e il Portogallo hanno concluso
concordati prima che le materie coperte dal presente regolamento
fossero comprese nell'ambito del trattato. È necessario
assicurare che questi Stati non violino i loro impegni
internazionali con la Santa Sede.
21. Gli Stati membri devono conservare la facoltà di convenire
tra loro le modalità pratiche d'applicazione del presente
regolamento, finché non siano adottati provvedimenti comunitari
in tal senso.
22. Occorre che gli allegati I, II e III, relativi ai giudici e
ai mezzi di impugnazione, siano modificati dalla Commissione in
base alle modifiche trasmesse dagli Stati membri interessati. Le
modifiche degli allegati IV e V dovrebbero essere adottate secondo
la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alle Commissione(5).
23. La Commissione deve esaminare l'applicazione del presente
regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e
proporre le modificazioni eventualmente necessarie.
24. Il Regno Unito e l'Irlanda, a norma dell'articolo 3 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato
al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la
Comunità europea, hanno notificato che intendono partecipare
all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
25. La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo
sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non
partecipa all'adozione del presente regolamento, e di conseguenza
non è dallo stesso vincolata né soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti procedimenti:
a. procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione
personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio;
b. procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori
sui figli di entrambi i coniugi, instaurati in occasione dei
procedimenti in materia matrimoniale di cui alla lettera a).
2. Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri
procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro. Il
termine "giudice" comprende tutte le autorità degli
Stati membri competenti in materia.
3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si
intendono tutti gli Stati membri al quale si applica il presente
regolamento, ad eccezione del regno di Danimarca.
CAPO II
COMPETENZA GIURISDIZIONALE
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 2
Divorzio, separazione personale e annullamento
del matrimonio
1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al
divorzio, alla separazione personale dei coniugi e
all'annullamento del matrimonio i giudici dello Stato membro:
a. nel cui territorio si trova
· la
residenza abituale dei coniugi, o
· l'ultima
residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede
ancora, o
· la
residenza abituale del convenuto, o
· in
caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei
coniugi, o
· la
residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto
almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
· la
residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto
almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è
cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno
Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio "domicile";
b. di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del
Regno Unito e dell'Irlanda, del "domicile" di
entrambi i coniugi.
2. Ai fini del presente regolamento la nozione di "domicile"
cui è fatto riferimento è quella utilizzata negli ordinamenti
giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda.
Articolo 3
Potestà dei genitori
1. I giudici dello Stato membro in cui viene esercitata, a
norma dell'articolo 2, la competenza a decidere sulle domande di
divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del
matrimonio sono competenti per le domande relative alla potestà
dei genitori sul figlio di entrambi i coniugi se questi risiede
abitualmente in tale Stato membro.
2. Se il figlio non risiede abitualmente nello Stato membro
di cui al paragrafo 1, i giudici di detto Stato membro hanno
competenza se il figlio risiede abitualmente in uno degli Stati
membri e
a. almeno uno dei coniugi esercita la potestà sul figlio,
b. la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata
accettata dai coniugi e corrisponde all'interesse superiore
del figlio.
3. La competenza di cui ai paragrafi 1 e 2 cessa:
c. non appena la decisione che accoglie o respinge la
domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del
matrimonio sia passata in giudicato, o
d. nei casi in cui il procedimento relativo alla potestà
dei genitori è ancora pendente alla data di cui alla lettera
a), non appena la decisione relativa a questo procedimento sia
passata in giudicato, o
e. non appena il procedimento di cui alle lettere a) e b)
sia terminato per un'altra ragione.
Articolo 4
Sottrazione di minori
I giudici competenti a norma dell'articolo 3 esercitano la
competenza secondo le disposizioni della convenzione dell'Aia, del
25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori, in particolare secondo quelle degli
articoli 3 e 16.
Articolo 5
Domanda riconvenzionale
Il giudice davanti al quale pende un procedimento in base agli
articoli 2, 3 e 4 è competente anche per esaminare la domanda
riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione
del presente regolamento.
Articolo 6
Conversione della separazione personale in
divorzio
Fatto salvo l'articolo 2, il giudice dello Stato membro che ha
reso la decisione sulla separazione personale è altresì
competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora
ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.
Articolo 7
Carattere esclusivo della competenza
giurisdizionale di cui agli articoli da 2 e 6
Il coniuge che:
a. risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o
b. ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno
Unito e dell'Irlanda, ha il proprio "domicile" nel
territorio di uno di questi Stati membri
può essere convenuto in giudizio davanti ai giudici di un altro
Stato membro soltanto in forza degli articoli da 2 a 6.
Articolo 8
Competenza giurisdizionale residua
1. Se nessun giudice di uno Stato membro è competente a
norma degli articoli da 2 a 6, la competenza è determinata in
ciascuno Stato membro dalla legge interna.
2. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza
abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari
dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla
competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la
residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la
cittadinanza di uno Stato membro o che, nel caso del Regno Unito
e dell'Irlanda, non ha il proprio "domicile" nel
territorio di uno di questi Stati membri.
Sezione 2
Esame della competenza giurisdizionale e della
procedibilità
Articolo 9
Verifica della competenza giurisdizionale
Il giudice di uno Stato membro, investito di una controversia
per la quale non ha competenza in base al presente regolamento e
per la quale, sempre in base al presente regolamento, è invece
competente un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio
la propria incompetenza.
Articolo 10
Esame della procedibilità
1. Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato
diverso da uno Stato membro in cui l'azione è stata proposta
non compare, il giudice competente è tenuto a sospendere il
procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto
è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale
o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa
presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il
possibile a tal fine.
2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1, si applica
l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348 sulla notificazione
negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in
materia civile e commerciale(6), qualora sia stato necessario
trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno
Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.
3. Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE)
n. 1348, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del
15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla
comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari
in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario
trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente
all'estero a norma di tale convenzione.
Sezione 3
Litispendenza e connessione
Articolo 11
1. Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le
stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo
oggetto ed il medesimo titolo, il giudice successivamente adito
sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata
la competenza del giudice preventivamente adito.
2. Qualora dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le
stesse parti siano state proposte domande relative al divorzio,
alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio, non
aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice
successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché
non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente
adito.
3. Quando la competenza del giudice previamente adito è stata
accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria
incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.
In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice
successivamente adito può promuovere l'azione dinanzi al giudice
preventivamente adito.
4. Ai fini del presente articolo il giudice si considera adito:
a. alla data in cui la domanda giudiziale o un atto
equivalente è depositato presso il giudice, purché
successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le
misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la
notificazione al convenuto, o
b. se l'atto deve essere notificato prima di essere
depositato presso il giudice, alla data in cui l'autorità
competente ai fini della notificazione lo riceve, purché
successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le
misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso
il giudice.
Sezione 4
Provvedimenti provvisori e cautelari
Articolo 12
In caso di urgenza, le disposizioni del presente regolamento
non ostano a che i giudici di uno Stato membro adottino i
provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna
relativamente alle persone presenti nello Stato stesso o ai beni
in questo situati, anche se, a norma del presente regolamento, la
competenza a conoscere nel merito spetta al giudice di un altro
Stato membro.
CAPO III
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 13
Definizione del termine "decisione"
1. Ai fini del presente regolamento si intende per
"decisione" qualsiasi decisione di divorzio,
separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio
emessa da un giudice di uno Stato membro, nonché qualsiasi
decisione relativa alla potestà dei genitori emessa in
occasione di tali procedimenti matrimoniali, a prescindere dal
termine, ad esempio decreto, sentenza od ordinanza, con cui essa
sia denominata.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì
alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti
instaurati in base al presente regolamento nonché
all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli
atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno degli
Stati membri nonché gli accordi conclusi dinanzi ad un giudice
in corso di giudizio ed esecutivi nello Stato membro d'origine
sono riconosciuti ed eseguiti secondo le modalità stabilite per
le decisioni di cui al paragrafo 1.
Sezione 1
Riconoscimento
Articolo 14
Riconoscimento delle decisioni
1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono
riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario
il ricorso ad alcun procedimento.
2. In particolare, fatto salvo il paragrafo 3, non è
necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle
iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di
una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o
annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato
membro, contro la quale non sia più possibile proporre
impugnazione secondo la legge di questo Stato.
3. Ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il
procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la
decisione deve essere o non può essere riconosciuta.
4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via
incidentale dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, questi
può decidere al riguardo.
Articolo 15
Motivi di diniego del riconoscimento
1. La decisione di divorzio, separazione personale o
annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi
seguenti:
a. se il riconoscimento è manifestamente contrario
all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
b. quando è stata resa in contumacia se la domanda
giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o
comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo
tale che questi possa presentare le proprie difese, salvo che
sia stato accertato che il convenuto ha accettato
inequivocabilmente la decisione;
c. se la decisione è in contrasto con una decisione resa
in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro
richiesto;
d. se la decisione è in contrasto con una decisione
riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un
altro Stato membro o in un paese terzo, la quale soddisfi le
condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro
richiesto.
2. La decisione relativa alla potestà dei genitori resa in
occasione di un procedimento in materia matrimoniale di cui
all'articolo 13 non è riconosciuta nei casi seguenti:
e. se, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, il
riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico
dello Stato membro richiesto;
f. se, salvo in caso d'urgenza, la decisione è stata resa
senza che il figlio abbia avuto la possibilità di essere
ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di
procedura dello Stato membro richiesto;
g. quando è stata resa in contumacia se la domanda
giudiziale e un atto equivalente non è stato notificato o
comunicato al contumace in tempo utile e in modo tale che
questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato
accertato che egli ha accettato inequivocabilmente la
decisione;
h. su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia
lesiva della propria potestà di genitore, se è stata emessa
senza dargli la possibilità di essere ascoltato;
i. se la decisione è in contrasto con una decisione
successiva sulla potestà dei genitori emessa nello Stato
membro richiesto;
j. se la decisione è in contrasto con una decisione
successiva sulla potestà dei genitori emessa in un altro
Stato membro o nel paese terzo in cui il figlio risieda, la
quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento
nello Stato membro richiesto.
Articolo 16
Accordo con Stati terzi
Un tribunale di uno Stato membro può, in base ad un accordo
sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, non riconoscere
una decisione adottata in un altro Stato membro quando, nel caso
di cui all'articolo 8, la decisione ha potuto essere basata solo
su criteri di competenza diversi da quelli di cui gli articoli da
2 a 7.
Articolo 17
Divieto di riesame della competenza
giurisdizionale del giudice d'origine
Non si può procedere al riesame della competenza
giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il
criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 15, paragrafo 1,
lettera a), e paragrafo 2, lettera a), non può essere applicato
alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 2 a 8.
Articolo 18
Divergenze fra le leggi
Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione
personale o annullamento del matrimonio non può essere negato
perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i
medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o
l'annullamento del matrimonio.
Articolo 19
Divieto di riesame del merito
In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame
del merito.
Articolo 20
Sospensione del procedimento
1. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è
richiesto il riconoscimento di una decisione pronunciata in un
altro Stato membro può sospendere il procedimento se la
decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.
2. Il giudice di uno Stato membro dinanzi al quale è
richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o
nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato
membro d'origine per la presentazione di un ricorso può
sospendere il procedimento.
Sezione 2
Esecuzione
Articolo 21
Decisioni esecutive
1. Le decisioni relative all'esercizio della potestà dei
genitori su un figlio di entrambi i coniugi, emesse ed esecutive
in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato
membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della
parte interessata, purché siano state notificate.
2. Tuttavia nel Regno Unito la decisione è eseguita in
Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord soltanto dopo
esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte
interessata.
Articolo 22
Giudici territorialmente competenti
1. L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta
ai giudici che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.
2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza
abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure
dalla residenza abituale del figlio cui l'istanza si riferisce.
Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello
Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, la competenza
territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione.
3. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 14,
paragrafo 3, la competenza territoriale è determinata dal
diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta
l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.
Articolo 23
Procedimento di esecuzione
1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in
base alla legge dello Stato membro richiesto.
2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione
del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro
richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante
designa un procuratore alle liti.
3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli
articoli 32 e 33.
Articolo 24
Decisione del giudice
1. Il giudice adito decide senza indugio. In questa fase del
procedimento, la parte contro la quale l'esecuzione viene
chiesta non può presentare osservazioni.
2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di
cui agli articoli 15, 16 e 17.
3. In nessun caso la decisione può essere riesaminata nel
merito.
Articolo 25
Notificazione della decisione
La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata
a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le
modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.
Articolo 26
Opposizione alla decisione di esecuzione
1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la
decisione resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione
di esecutività.
2. L'opposizione è proposta davanti al giudice di cui
all'allegato II.
3. L'opposizione è proposta secondo le norme sul
procedimento in contraddittorio.
4. Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto
la dichiarazione di esecutività, la parte contro cui
l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti
al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano
le disposizioni dell'articolo 10.
5. L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività
deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione
della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta
l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro
diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di
esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data
della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto
termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Articolo 27
Giudice dell'opposizione e ulteriori mezzi di
impugnazione
La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente
oggetto delle procedure di cui all'allegato III.
Articolo 28
Sospensione del procedimento
1. Il giudice dinanzi al quale è proposta l'opposizione a
norma dell'articolo 26 o dell'articolo 27 può, su istanza della
parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il
procedimento se la decisione è stata impugnata nello Stato
membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per
proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo
caso il giudice può fissare un termine per proporre tale
impugnazione.
2. Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno
Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato
membro di origine è considerato impugnazione ordinaria ai fini
del paragrafo 1.
Articolo 29
Esecuzione parziale
1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e
l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il
giudice accorda l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.
2. L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.
Articolo 30
Assistenza giudiziaria
L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha usufruito in
tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione
dalle spese beneficia, nel procedimento di cui agli articoli da 22
a 25, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia
prevista dal diritto dello Stato membro richiesto.
Articolo 31
Cauzione o deposito
Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi,
comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno
Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro
per i seguenti motivi:
a. per il difetto di residenza abituale nello Stato membro
richiesto, o
b. per la sua qualità di straniero oppure qualora l'esecuzione
sia richiesta nel Regno Unito o in Irlanda dal difetto di "domicile"
in uno di tali Stati membri.
Sezione 3
Disposizioni comuni
Articolo 32
Documenti
1. La parte che chiede o contesta il riconoscimento o che
chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto
segue:
a. una copia della decisione che presenti tutte le
condizioni di autenticità;
b. un certificato di cui all'articolo 33.
2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne
chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:
c. l'originale o una copia autenticata del documento
comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è
stato notificato o comunicato al contumace, e
d. un documento comprovante che il convenuto ha
inequivocabilmente accettato la decisione.
Articolo 33
Altri documenti
L'ufficio giudiziario competente o l'autorità competente dello
Stato membro in cui è stata pronunciata una decisione rilascia,
su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato
utilizzando il modulo uniforme di cui all'allegato IV (decisioni
in materia matrimoniale) o all'allegato V (decisioni in materia di
potestà dei genitori).
Articolo 34
Mancata produzione di documenti
1. Qualora i documenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1,
lettera b), o paragrafo 2 non vengano prodotti, il giudice può
fissare un temine per la loro presentazione o accettare
documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere
informato a sufficienza, disporne la dispensa.
2. Qualora il giudice lo richieda, è necessario produrre una
traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata
da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
Articolo 35
Legalizzazione o formalità analoga
Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per
i documenti indicati negli articoli 32, 33 e nell'articolo 34,
paragrafo 2, né per l'eventuale procura alle liti.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 36
Relazione con altri strumenti
1. Fatti salvi gli articoli 38 e 42 nonché il paragrafo 2
del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei
rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data
della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati
membri su materie disciplinate dal presente regolamento.
2.
a. La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare
che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del
presente regolamento, si applica in tutto o in parte la
convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia,
Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto
internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e
tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste
dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee in allegato al presente regolamento. Tali
Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di
rinunciarvi in tutto o in parte(7).
b. Deve essere rispettato il principio della non
discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini
dell'Unione europea.
c. I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi
accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui alla
lettera a) su materie disciplinate dal presente regolamento
devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento
stesso.
d. Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che
abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a
un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a
quelli previsti nel capo II, sono riconosciute ed eseguite
negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
e. copia degli accordi o progetti di accordi di cui alle
lettere a) e c) del paragrafo 2 e delle relative leggi
uniformi di applicazione;
f. qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi
uniformi.
Articolo 37
Relazione con talune convenzioni multilaterali
Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente
regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in
cui queste riguardino materie da esso disciplinate:
·1 convenzione
dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e
sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori,
·2 convenzione
del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle
decisioni relative al vincolo matrimoniale,
·3 convenzione
dell'Aia, del 1o de giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi
e delle separazioni personali,
·4 convenzione
europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di
ristabilimento dell'affidamento,
·5 convenzione
dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale,
la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei
genitori e di misure per la tutela dei minori, purché il minore
abbia la residenza abituale in uno Stato membro.
Articolo 38
Ambito di efficacia
1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo 36,
paragrafo 1 e all'articolo 37 continuano a produrre i loro
effetti nelle materie cui non si applica il presente
regolamento.
2. Essi continuano a produrre effetti per quanto attiene alle
decisioni rese e agli atti pubblici formati prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento.
Articolo 39
Accordi tra Stati membri
1. Due o più Stati membri possono concludere tra loro
accordi o intese per completare le disposizioni del presente
regolamento o agevolarne l'applicazione.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a. una copia dei progetti di tali atti;
b. qualsiasi denuncia o modificazione di tali atti.
2. In nessun caso gli accordi o le intese possono derogare ai
capi II e III.
Articolo 40
Trattati con la Santa Sede
1. Il presente regolamento fa salvo il trattato
internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il
Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.
2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio
disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta
negli Stati membri a norma del capo III del presente
regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano
altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati)
conclusi con la Santa Sede:
a. Concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, tra
l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con
protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;
b. Accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni
giuridiche del 3 gennaio 1979.
4. L'Italia e la Spagna possono sottoporre il riconoscimento
delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai
controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici
pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede
di cui al paragrafo 3.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:
c. una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;
d. eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.
Articolo 41
Stati membri con sistemi normativi plurimi
Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali
diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per
questioni disciplinate dal presente regolamento:
a. ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro
va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità
territoriale;
b. ogni riferimento alla cittadinanza, o, nel caso del Regno
Unito, al "domicile" va inteso come riferimento
all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di
detto Stato;
c. ogni riferimento allo Stato membro in cui è presentata la
domanda di divorzio, di separazione personale o di annullamento
del matrimonio va inteso come riferimento all'unità territoriale
in cui la domanda è presentata;
d. ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va
inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui
si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o
l'esecuzione.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 42
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo
alle azioni giudiziarie proposte, agli atti pubblici formati e
agli accordi conclusi davanti ad un giudice nel corso di un
giudizio posteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le decisioni pronunciate dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento, a seguito di azioni proposte prima di tale
data, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del
capo III se la norma sulla competenza era basata su regole
conformi a quelle del capo II o alle disposizioni di una
convenzione in vigore tra lo Stato membro di origine e lo Stato
membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43
Riesame
Entro il 1o marzo 2006, e successivamente ogni cinque anni, la
Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al
Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del
presente regolamento, con particolare riguardo agli articoli 36 e
39, e dell'articolo 40, paragrafo 2. Tale relazione è corredata,
se del caso, di opportune proposte d'adeguamento.
Articolo 44
Modifica degli elenchi dei giudici e dei mezzi
d'impugnazione
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i testi che
modificano gli elenchi dei giudici e dei mezzi d'impugnazione
contenuti negli allegati da I a III. La Commissione adegua di
conseguenza gli allegati in questione.
2. L'aggiornamento o l'inserimento di modifiche tecniche nei
modelli standard riportati negli allegati IV e V sono adottati
secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 45,
paragrafo 2.
Articolo 45
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articolo 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 46
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2001.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce
la Comunità europea.
ALLEGATI ( omissis )
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