|
|
TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO AD UN PADRE E UNA MADRE |
|
|
CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre
1980. Gli stati firmatari della
presente Convenzione, Profondamente convinti che l'interesse del
minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua
custodia; Desiderando proteggere il minore, a livello
internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o
mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato
rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonch a
garantire la tutela del diritto di visita, Hanno determinato di concludere a tale scopo
una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni: CAPO I Campo di applicazione della Convenzione Articolo 1. La presente Convenzione ha come fine: A di assicurare l'immediato rientro dei minori
illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato Contraente; B di assicurare che i diritti di affidamento e
di visita previsti in uno Stato Contraente siano effettivamente rispettati
negli altri stati contraenti. Articolo 2 Gli Stati Contraenti prendono ogni adeguato
provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la
realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno
avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione. Articolo 3 Il trasferimento o il mancato rientro di un
minore ritenuto illecito: A quando avviene in violazione dei diritti di
custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente,
congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel
quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo
trasferimento o del suo mancato rientro e: B se tali diritti saranno effettivamente
esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del
minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero
verificate tali circostanze. Il diritto di custodia citato al capoverso a)
di cui sopra pu in particolare derivare direttamente dalla legge, da una
decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla
legislazione del predetto Stato. Articolo 4 La Convenzione si applica ad ogni minore che
aveva la propria residenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente
prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione
della Convenzione cessa allorch il minore compie 16 anni. Articolo 5 Ai sensi della presente Convenzione: A - il "diritto di affidamento"
comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in
particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza; B - il "diritto di visita" comprende
il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza
abituale per un periodo limitato di tempo. CAPO II Autorit centrali Articolo 6 Ciascuno Stato Contraente nomina un'autorit
centrale, che sar incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono
imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in
vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti
territoriali autonomi, hanno facolt di nominare pi di una autorit
centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di
dette autorit. Qualora uno Stato abbia nominato pi di una
autorit centrale, esso designer l'autorit centrale alla quale le domande
possono essere inviate per essere trasmesse all'autorit centrale competente
nell'ambito di questo Stato. Articolo 7 Le autorit centrali devono cooperare
reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorit competenti nei
loro rispettivi stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e
conseguire gli altri obiettivi della Convenzione. In particolare esse dovranno, sia
direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i
provvedimenti necessari: A - per localizzare un minore illecitamente
trasferito o trattenuto; B - per impedire nuovi pericoli per il minore
o pregiudizi alle parti interessate, adottando a tal scopo o facendo in modo
che vengano adottate, misure provvisorie; C - per assicurare la consegna volontaria del
minore, o agevolare una composizione amichevole; D - per scambiarsi reciprocamente, qualora ci
si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore; E - per fornire informazioni generali
concernenti la legislazione del proprio stato, in relazione all'applicazione
della Convenzione; F - per avviare o agevolare l'instaurazione di
una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del
minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del
diritto di visita; G - per concedere o agevolare, qualora lo
richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale,
ivi compresa la partecipazione di un avvocato; H - per assicurare che siano prese, a livello
amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle
circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza; I - per tenersi reciprocamente informate
riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile,
ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione. CAPO III Ritorno del minore Articolo 8 Ogni persona, istituzione od ente, che adduca
che un minore stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di
affidamento, pu rivolgersi sia all'autorit centrale della residenza
abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente, al fine di
ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore. La domanda deve contenere: A - le informazioni concernenti l'identit
del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o
trattenuto il minore; B - la data di nascita del minore, qualora sia
possibile procurarla; C - i motivi addotti dal richiedente nella sua
istanza per esigere il rientro del minore; D - ogni informazione disponibile relativa
alla localizzazione del minore ed alla identit della persona presso la quale
si presume che il minore si trovi; La domanda pu essere accompagnata o
completata da: E - una copia autenticata di ogni decisione o
accordo pertinente; F - un attestato o una dichiarazione giurata,
rilasciata dall'autorit centrale, o da altra autorit competente dello
Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la
legislazione dello Stato in materia G - ogni altro documento pertinente. Articolo 9 Se l'autorit centrale che riceve una domanda
ai sensi dell'articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un
altro Stato Contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed
immediatamente, all'autorit centrale di questo Stato Contraente e ne informa
l'autorit centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente. Articolo 10 L'autorit centrale dello Stato in cui si
trova il minore prender o far prendere ogni adeguato provvedimento per
assicurare la sua riconsegna volontaria. Articolo 11 Le autorit giudiziarie o amministrative di
ogni Stato Contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il
ritorno del minore. Qualora l'autorit giudiziaria o
amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei
settimane dalla data d'inizio del procedimento il richiedente (o l'autorit
centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta
dell'autorit centrale dello Stato richiedente, pu domandare una
dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo. Qualora la risposta venga ricevuta
dall'autorit centrale dello Stato richiesto, detta autorit deve
trasmettere la risposta all'autorit centrale dello Stato richiedente, o, se
del caso, al richiedente. Articolo 12 Qualora un minore sia stato illecitamente
trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo
inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del
minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorit giudiziaria o
amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l'autorit
adita ordina il suo ritorno immediato. L'autorit giudiziaria o amministrativa,
bench adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso
precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato
che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente. Se l'autorit giudiziaria o amministrativa
dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore stato condotto in
un altro stato, essa pu sospendere la procedura o respingere la domanda di
ritorno del minore. Articolo 13 Nonostante le disposizioni del precedente
articolo, l'autorit giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non
tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od
ente che si oppone al ritorno, dimostri: A - che la persona, l'istituzione o l'ente cui
era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento
al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche
successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o B - che sussiste un fondato rischio, per il
minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e
psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile; l'autorit giudiziaria o amministrativa pu
altres rifiutarsi di ordinare il ritorno del minora qualora essa accerti che
il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'et ed un grado di
maturit tali che sia opportuno tener conto del suo parere. Nel valutare le circostanze di cui al presente
articolo, le autorit giudiziarie e amministrative devono tener conto delle
informazioni fornite dall'autorit centrale o da ogni altra autorit
competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione
sociale. Articolo 14 Nel determinare se vi sia stato o meno un
trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'articolo 3,
l'autorit giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto pu tener
conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o
amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza
abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di
detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali
straniere che sarebbero altrimenti applicabili. Articolo 15 Le autorit giudiziarie o amministrative di
uno Stato Contraente hanno facolt, prima di decretare il ritorno del minore,
di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle
autorit dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il
trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'articolo 3 della
Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in
quello stato. Le autorit centrali degli Stati Contraenti assistono il
richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o
attestato. Articolo 16 Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento
illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'articolo 3, le
autorit giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente nel quale il
minore stato trasferito o trattenuto, non potranno deliberare per quanto
riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito
che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore
sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione
della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito
della ricezione della notizia. Articolo 17 Il solo fatto che una decisione relativa
all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato
richiesto non pu giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in
forza della presente Convenzione; tuttavia, le autorit giudiziarie o
amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le
motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione. Articolo 18 Le disposizioni del presente capo non limitano
il potere dell'autorit giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno
del minore in qualsiasi momento. Articolo 19 Una decisione relativa al ritorno del minore,
pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito
del diritto di custodia. Articolo 20 Il ritorno del minore, in conformit con le
disposizioni dell'articolo 12, pu essere rifiutato, nel caso che non fosse
consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla
protezione dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali. CAPO IV Diritto di visita Articolo 21 Una domanda concernente l'organizzazione o la
tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, pu essere inoltrata
all'autorit centrale di uno Stato Contraente con le stesse modalit di
quelle previste per la domanda di ritorno del minore. Le autorit centrali sono vincolate dagli
obblighi di cooperazione di cui all'articolo 7, al fine di assicurare un
pacifico esercizio del diritto di visita, nonch l'assolvimento di ogni
condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto. Le autorit centrali faranno i passi
necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di
detti diritti. Le autorit centrali, sia direttamente, sia
per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura
legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni
cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto. CAPO V Disposizioni generali Articolo 22 Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi
denominazione venga indicata, pu essere prescritta come garanzia del
pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed
amministrative di cui alla presente conversione. Articolo 23 Nessuna legalizzazione o analoga formalit,
potr essere richiesta in base alla Convenzione. Articolo 24 Ogni domanda, comunicazione o altro documento
inviato all'autorit centrale dello Stato richiesto, dovr essere redatto in
lingua originale ed accompagnato da una traduzione della lingua ufficiale, o
in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ci sia
difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese. Tuttavia, uno Stato Contraente avr facolt,
applicando la riserva prevista all'articolo 42, di opporsi alla utilizzazione
sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza,
comunicazione, o altro documento inviato alla propria autorit centrale. Articolo 25 I cittadini di uno Stato Contraente, e le
persone che risiedono abitualmente in questo stato, avranno diritto, per tutto
quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza
giudiziaria e legale in ogni altro Stato Contraente, alle medesime condizioni
che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero
abitualmente. Articolo 26 Ogni autorit centrale si far carico delle
proprie spese relative alla applicazione della Convenzione. L'autorit centrale e gli altri servizi
pubblici degli stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle
istanze presentate in applicazione della presente Convenzione. In particolare, esse non possono esigere dal
richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o
gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un
consulente legale. Tuttavia, esse hanno facolt di richiedere il
pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle
operazioni attenti al ritorno del minore. Ci nonostante, uno Stato Contraente,
nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potr dichiarare che non
tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di
un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a
meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza
giudiziaria e legale. Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel
deliberare sul diritto di visita, in conformit alla presente Convenzione,
l'autorit giudiziaria o amministrativa pu, se del caso, porre a carico
della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito
l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie
sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di
viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al
ritorno del minore, nonch tutti i costi e le spese sostenute per localizzare
il minore. Articolo 27 Qualora sia evidente che le condizioni
prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha
fondamento, l'autorit centrale non tenuta ad accettare l'istanza. In tal
caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente,
o, se del caso, all'autorit centrale che ha trasmesso la domanda. Articolo 28 Un'autorit centrale pu esigere che la
domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facolt di
agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad
agire per suo conto. Articolo 29 La Convenzione non pregiudica la facolt per
la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi stata violazione dei
diritti di o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 21, di
rivolgersi direttamente alle autorit giudiziarie o amministrative dello
Stato Contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.
Articolo 30 Ogni domanda, inoltrata all'autorit
centrale, o direttamente alle autorit giudiziarie o amministrative di uno
Stato Contraente in applicazione della Convenzione, nonch ogni documento o
informazione allegata o fornita da un'autorit centrale, sar dai tribunali
o dalle autorit amministrative degli stati contraenti. Articolo 31 Nel caso di uno Stato che dispone, in materia
di custodia dei minori, di due o pi ordinamenti legislativi, applicabili in
unit territoriali diverse: A - ogni riferimento alla residenza abituale
in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in
una unit territoriale di detto Stato; B - ogni riferimento alla legislazione dello
Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla
legislazione dell'unit territoriale in cui il minore abitualmente risiede. Articolo 32 Nel caso di uno Stato il quale dispone, in
materia di custodia dei minori, di due o pi ordinamenti legislativi
applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione
di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo
specificato dalla legislazione di questo Stato. Articolo 33 Uno Stato nel quale le diverse unit
territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei
minori, non tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui
ordinamento legislativo sia unificato, non tenuto ad applicarla. Articolo 34 Nelle materie di sua competenza, la
Convenzione prevale sulla "Convenzione del 5 ottobre 1961, relativa alla
competenza delle autorit ed alla legislazione applicabile in materia di
protezione dei minori", tra gli stati parti alle due convenzioni. La
presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento
internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la
legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per
ottenere il ritorno di un minore che Stato illecitamente trasferito o
trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita. Articolo 35 La Convenzione avr effetto nei confronti
degli stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati
ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti
stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli
39 o 40, il riferimento ad uno Stato Contraente di cui al capoverso precedente
dovr essere inteso come riferentesi all'unit o alle unit territoriali
cui si applica la Convenzione. Articolo 36 Nulla nella presente Convenzione impedir a
due o pi Stati Contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno
del minore pu essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a
quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali
restrizioni. CAPO VI Clausole finali Articolo 37 La Convenzione aperta alla firma degli
stati che erano membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale
privato al momento della quattordicesima sessione. Essa sar ratificata, accettata o approvata e
gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno
depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. Articolo 38 Ogni altro Stato potr aderire alla
Convenzione. Lo strumento di adesione sar depositato presso il Ministero
degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. La Convenzione entrer in vigore, per ogni
Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito
del proprio strumento di adesione. L'adesione avr effetto solo nei rapporti tra
lo Stato aderente e gli stati contraenti che avranno dichiarato di accettare
detta adesione. Tale dichiarazione dovr altres essere resa
da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in
seguito alla adesione. Detta dichiarazione sar depositata presso Ministero
degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne far pervenire una
copia autenticata a ciascuno degli stati contraenti per le vie diplomatiche . La Convenzione entrer in vigore, tra lo
Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta
adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della
dichiarazione di accettazione. Articolo 39 Ciascuno Stato, al momento della firma,
ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potr dichiarare che la
Convenzione sar estesa all'insieme dei territori di cui la rappresentanza a
livello internazionale, o ad uno o pi di essi. Tale dichiarazione avr
effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di
detto stato. La predetta dichiarazione, nonch ogni successiva estensione,
sar notificata al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. Articolo 40 Uno Stato Contraente che comprende due o pi
unit territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi
diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della presente
Convenzione, potr, al momento della firma, ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicher
a tutte le sue unit territoriali, o solamente ad una o pi di loro, e potr
in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova
dichiarazione. Queste dichiarazioni saranno notificate al
Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno
espressamente le unit territoriali cui applicata la Convenzione. Articolo 41 Se uno Stato Contraente ha un sistema
governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano
ripartiti tra le autorit centrali ed altre autorit di detto Stato, la
firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a
quest'ultima; o una dichiarazione resa in forza dell'articolo 40, non avranno
alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in
questo Stato. Articolo 42 Ciascuno Stato Contraente potr, non oltre il
momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al
momento di una dichiarazione effettuata si sensi degli articoli 39 o 40,
esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26,
capoverso 3. Nessuna altra riserva sar ammessa. Ciascun Stato potr, in ogni momento,
ritirare una riserva gi formulata. Detto ritiro sar notificato al
Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. La riserva cesser di avere effetto il primo
giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.
Articolo 43 La Convenzione entrer in vigore il primo
giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38. In seguito la Convenzione entrer in vigore: 1) per ogni Stato che ratifichi, accetti
approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il
deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
2) per i territori o le unit territoriali
cui la Convenzione stata estesa, conformemente all'articolo 39 o 40, il
primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli. Articolo 44 La Convenzione avr una durata di cinque anni
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con
l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti degli stati che l'avranno
ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito. La Convenzione sar tacitamente rinnovata
ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sar notificata, sei mesi
almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli
Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potr essere limitata ad alcuni
territori o unit territoriali cui si applica la Convenzione. La denuncia avr effetto solo nei confronti
dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarr in vigore per gli
altri stati contraenti. Articolo 45 Il Ministero degli Affari esteri del Regno dei
Paesi Bassi notificher agli Stati Membri della conferenza, nonch agli
stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell'articolo 38:
1 le firme, ratifiche, accettazioni ed
approvazioni di cui all'articolo 37: 2 le adesioni di cui all'articolo 38: 3 la data alla quale la Convenzione entrer
in vigore, conformemente con le disposizioni dell'articolo 43: 4 le estensioni di cui all'articolo 39: 5 le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e
40: 6 le riserve di cui agli articoli 24 e 26,
capoverso 3, nonch il ritiro delle riserve previste all'articolo 42. 7 le denuncie di cui all'articolo 44. In fede di che, i sottoscritti, debitamente
autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a l'Aja, il 25 ottobre 1980, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sar depositato negli archivi del governo del regno dei paesi bassi, di cui una copia autenticata sar fatta pervenire, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri della conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato alla data della quattordicesima sessione
|