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Iniziativa privata di Bruno Poli, contro la sottrazione internazionale dei minori

TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO AD UN PADRE E UNA MADRE

 

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1997,2001- 

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CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980.

Gli stati firmatari della presente Convenzione,

Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia;

Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonch a garantire la tutela del diritto di visita,

Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:

CAPO I

Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1.

La presente Convenzione ha come fine:

A di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato Contraente;

B di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato Contraente siano effettivamente rispettati negli altri stati contraenti.

Articolo 2

Gli Stati Contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.

Articolo 3

Il trasferimento o il mancato rientro di un minore ritenuto illecito:

A quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:

B se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra pu in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

Articolo 4

La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorch il minore compie 16 anni.

Articolo 5

Ai sensi della presente Convenzione:

A - il "diritto di affidamento" comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza;

B - il "diritto di visita" comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

CAPO II

Autorit centrali

Articolo 6

Ciascuno Stato Contraente nomina un'autorit centrale, che sar incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facolt di nominare pi di una autorit centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette autorit.

Qualora uno Stato abbia nominato pi di una autorit centrale, esso designer l'autorit centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'autorit centrale competente nell'ambito di questo Stato.

Articolo 7

Le autorit centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorit competenti nei loro rispettivi stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.

In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:

A - per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;

B - per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle parti interessate, adottando a tal scopo o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;

C - per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;

D - per scambiarsi reciprocamente, qualora ci si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;

E - per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio stato, in relazione all'applicazione della Convenzione;

F - per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita;

G - per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;

H - per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;

I - per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.

CAPO III

Ritorno del minore

Articolo 8

Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, pu rivolgersi sia all'autorit centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.

La domanda deve contenere:

A - le informazioni concernenti l'identit del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;

B - la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;

C - i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;

D - ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identit della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;

La domanda pu essere accompagnata o completata da:

E - una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;

F - un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'autorit centrale, o da altra autorit competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia

G - ogni altro documento pertinente.

Articolo 9

Se l'autorit centrale che riceve una domanda ai sensi dell'articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato Contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'autorit centrale di questo Stato Contraente e ne informa l'autorit centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.

Articolo 10

L'autorit centrale dello Stato in cui si trova il minore prender o far prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.

Articolo 11

Le autorit giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.

Qualora l'autorit giudiziaria o amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento il richiedente (o l'autorit centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'autorit centrale dello Stato richiedente, pu domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.

Qualora la risposta venga ricevuta dall'autorit centrale dello Stato richiesto, detta autorit deve trasmettere la risposta all'autorit centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.

Articolo 12

Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorit giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l'autorit adita ordina il suo ritorno immediato.

L'autorit giudiziaria o amministrativa, bench adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.

Se l'autorit giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore stato condotto in un altro stato, essa pu sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.

Articolo 13

Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorit giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:

A - che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o

B - che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;

l'autorit giudiziaria o amministrativa pu altres rifiutarsi di ordinare il ritorno del minora qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'et ed un grado di maturit tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorit giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'autorit centrale o da ogni altra autorit competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.

Articolo 14

Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'articolo 3, l'autorit giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto pu tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.

Articolo 15

Le autorit giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente hanno facolt, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle autorit dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello stato. Le autorit centrali degli Stati Contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato.

Articolo 16

Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'articolo 3, le autorit giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente nel quale il minore stato trasferito o trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.

Articolo 17

Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non pu giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le autorit giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.

Articolo 18

Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'autorit giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.

Articolo 19

Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.

Articolo 20

Il ritorno del minore, in conformit con le disposizioni dell'articolo 12, pu essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali.

CAPO IV

Diritto di visita

Articolo 21

Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, pu essere inoltrata all'autorit centrale di uno Stato Contraente con le stesse modalit di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.

Le autorit centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonch l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.

Le autorit centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti.

Le autorit centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.

CAPO V

Disposizioni generali

Articolo 22

Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, pu essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente conversione.

Articolo 23

Nessuna legalizzazione o analoga formalit, potr essere richiesta in base alla Convenzione.

Articolo 24

Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'autorit centrale dello Stato richiesto, dovr essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione della lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ci sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

Tuttavia, uno Stato Contraente avr facolt, applicando la riserva prevista all'articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria autorit centrale.

Articolo 25

I cittadini di uno Stato Contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato Contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.

Articolo 26

Ogni autorit centrale si far carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.

L'autorit centrale e gli altri servizi pubblici degli stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.

In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale.

Tuttavia, esse hanno facolt di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attenti al ritorno del minore.

Ci nonostante, uno Stato Contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potr dichiarare che non tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.

Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in conformit alla presente Convenzione, l'autorit giudiziaria o amministrativa pu, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonch tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore.

Articolo 27

Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'autorit centrale non tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'autorit centrale che ha trasmesso la domanda.

Articolo 28

Un'autorit centrale pu esigere che la domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facolt di agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto.

Articolo 29

La Convenzione non pregiudica la facolt per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi stata violazione dei diritti di o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 21, di rivolgersi direttamente alle autorit giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 30

Ogni domanda, inoltrata all'autorit centrale, o direttamente alle autorit giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente in applicazione della Convenzione, nonch ogni documento o informazione allegata o fornita da un'autorit centrale, sar dai tribunali o dalle autorit amministrative degli stati contraenti.

Articolo 31

Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o pi ordinamenti legislativi, applicabili in unit territoriali diverse:

A - ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unit territoriale di detto Stato;

B - ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione dell'unit territoriale in cui il minore abitualmente risiede.

Articolo 32

Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o pi ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.

Articolo 33

Uno Stato nel quale le diverse unit territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non tenuto ad applicarla.

Articolo 34

Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla "Convenzione del 5 ottobre 1961, relativa alla competenza delle autorit ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori", tra gli stati parti alle due convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che Stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.

Articolo 35

La Convenzione avr effetto nei confronti degli stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato Contraente di cui al capoverso precedente dovr essere inteso come riferentesi all'unit o alle unit territoriali cui si applica la Convenzione.

Articolo 36

Nulla nella presente Convenzione impedir a due o pi Stati Contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore pu essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.

CAPO VI

Clausole finali

Articolo 37

La Convenzione aperta alla firma degli stati che erano membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento della quattordicesima sessione.

Essa sar ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 38

Ogni altro Stato potr aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione sar depositato presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrer in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di adesione.

L'adesione avr effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione.

Tale dichiarazione dovr altres essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sar depositata presso Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne far pervenire una copia autenticata a ciascuno degli stati contraenti per le vie diplomatiche .

La Convenzione entrer in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di accettazione.

Articolo 39

Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potr dichiarare che la Convenzione sar estesa all'insieme dei territori di cui la rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o pi di essi. Tale dichiarazione avr effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto stato. La predetta dichiarazione, nonch ogni successiva estensione, sar notificata al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

Articolo 40

Uno Stato Contraente che comprende due o pi unit territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della presente Convenzione, potr, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicher a tutte le sue unit territoriali, o solamente ad una o pi di loro, e potr in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.

Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unit territoriali cui applicata la Convenzione.

Articolo 41

Se uno Stato Contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le autorit centrali ed altre autorit di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in forza dell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.

Articolo 42

Ciascuno Stato Contraente potr, non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata si sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sar ammessa.

Ciascun Stato potr, in ogni momento, ritirare una riserva gi formulata. Detto ritiro sar notificato al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.

La riserva cesser di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.

Articolo 43

La Convenzione entrer in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38.

In seguito la Convenzione entrer in vigore:

1) per ogni Stato che ratifichi, accetti approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

2) per i territori o le unit territoriali cui la Convenzione stata estesa, conformemente all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.

Articolo 44

La Convenzione avr una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti degli stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito.

La Convenzione sar tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sar notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potr essere limitata ad alcuni territori o unit territoriali cui si applica la Convenzione.

La denuncia avr effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarr in vigore per gli altri stati contraenti.

Articolo 45

Il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi notificher agli Stati Membri della conferenza, nonch agli stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell'articolo 38:

1 le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all'articolo 37:

2 le adesioni di cui all'articolo 38:

3 la data alla quale la Convenzione entrer in vigore, conformemente con le disposizioni dell'articolo 43:

4 le estensioni di cui all'articolo 39:

5 le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40:

6 le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonch il ritiro delle riserve previste all'articolo 42.

7 le denuncie di cui all'articolo 44.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a l'Aja, il 25 ottobre 1980, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sar depositato negli archivi del governo del regno dei paesi bassi, di cui una copia autenticata sar fatta pervenire, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri della conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato alla data della quattordicesima sessione

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