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L'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia prevede
che: "Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su
ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo
debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua et e del
suo grado di maturit. A tal fine si dar in particolare al
fanciullo la possibilit di essere ascoltato in ogni procedura
giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia
tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera
compatibile con le regole di procedura della legislazione
nazionale".
Il principio dell'ascolto del minore nelle procedure che lo riguardano
uno dei quattro principi fondamentali della Convenzione al quale
tutti i provvedimenti relativi ai ragazzi dovrebbero ispirarsi. Esso
discende direttamente dall'idea che il bambino sia portatore autonomo
di diritti e non soltanto oggetto di tutela, che il cardine di
tutta la Convenzione ONU. Il principio dell'ascolto delle esigenze e
dei desideri del minore, gi da tempo al centro del dibattito degli
esperti di diritto minorile stato recepito dalla Convenzione
Europea sull'esercizio dei diritti da parte del minore (25 gennaio
1996) che, nel ribadire la validit del principio, ha disposto che i
ragazzi partecipino ai procedimenti che li riguardano in quanto
titolari di diritti (art 3, 4 e 9), assistiti da un avvocato o da un
assistente sociale o altra "persona di loro scelta che li aiuti a
esprimere la loro opinione."
Il sistema giuridico italiano sta, sia pure con una certa lentezza,
prendendo atto di questa normativa internazionale, ma per il momento
esso appare, rispetto a questo argomento piuttosto incoerente: il
codice civile prevede infatti genericamente che il ragazzo venga
sentito dal giudice, ma non detta regole univoche; a seconda dell'et
(10, 12, 14, 16 anni), i ragazzi possono avere voce in capitolo, ma
non in tutti i tipi di procedimenti che li coinvolgono. In
particolare:
- nella
scelta del tutore il giudice deve sentire il giovane che ha
compiuto i 16 anni (art 368)
- nel
caso di contrasti fra i genitori il giudice deve sentire il figlio
solo se maggiore di 14 anni (art. 316)
- solo
nei provvedimenti che riguardino la sua educazione pu essere
interpellato il bambino che abbia compiuto 10 anni.
Ma una
recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 317 del 15 gennaio
1998), riferendosi direttamente alla Convenzione sui Diritti
dell'Infanzia, ha sancito il diritto di un minore di 16 anni a vedere
rispettate le sue decisioni, relativamente alla frequentazione del
genitore non affidatario con il quale ha forti contasti (punto 2).
Appare ormai evidente da parte dei giuristi e degli operatori della
giustizia una certa insoddisfazione per le limitazioni con cui il
principio dell'ascolto viene applicato nel nostro ordinamento. Di qui
la tendenza a riferirsi direttamente alla Convenzione in quei casi in
cui sembra necessario affermare il protagonismo del bambino e il suo
diritto a essere ascoltato.
Ma l'attenzione della nostra cultura giuridica rispetto alle
norme internazionali largamente insufficiente - denuncia
Giuseppe Salm, magistrato della Cassazione - c' tendenza a
sbarazzarsene, a utilizzarle tutt'al pi per l'interpretazione delle
norme esistenti. E, se un genitore per avere schiaffeggiato il proprio
figlio viene condannato sulla base l'articolo 3 della Convenzione -
come avvenuto di recente - questo, aldil dell'inevitabile clamore
giornalistico che una sentenza del genere destinata a suscitare,
non di per s un segnale sufficiente di innovazione del sistema.
Ma c' anche chi nega che insistere troppo su questo terreno sia di
per s segno di cultura giuridica avanzata: Nella Convenzione si
assiste alla formalizzazione astratta di concetti come ascolto e
interesse del minore; l'asimmetria tra adulto e bambino inevitabile
nel processo minorile ed in qualche modo privo di senso affermare
di continuo concetti che non possono avere una traduzione pratica
- ha affermato Luisella Fanni, avvocato della famiglia, nel corso di
un recente convegno.
Ma il tema dell'ascolto continua a suscitare l'interesse gli esperti:
Pi che nel processo civile, il principio dell'ascolto stato
applicato con maggiore incisivit nel settore penale, - afferma
Gianfranco Dosi, avvocato, esperto di diritto minorile. (cfr. box).
Nonostante tutto, il principio dell'ascolto ormai uno dei cardini
del moderno diritto minorile, un tema che sar negli anni a venire
sempre pi al centro del dibattito giuridico che la Convenzione ha
avuto il gran merito di anticipare.
I rischi di strumentalizzazione
Certo, i rischi esistono, specialmente per ci che riguarda le
procedure di separazione, in cui la conflittualit fra i coniugi
potrebbe portare al tentativo di strumentalizzare del bambino contro
l'altro genitore; ma da questi rischi ci si pu difendere
assicurandosi che l'ascolto venga adeguatamente preparato con l'aiuto
di uno psicologo e quindi si realizzi nel rispetto di certe regole e
con determinate precauzioni. Fondamentale in questo senso la
collaborazione tra giudice e psicologo, in grado di garantire che
l'ascolto del ragazzo avvenga veramente nel suo esclusivo interesse e
senza violare le sue esigenze di riservatezza e di intimit.
Del resto la cultura psicologica, pur nell'indicare i rischi oggettivi
insiti nell'abuso del principio dell'ascolto del minore, gi da tempo
convinta dell'opportunit di tenere conto delle esigenze e dei
desideri dei bambini coinvolti nelle difficili situazioni del divorzio
dei genitori, delle procedure di affidamento e di adozione e di
mediare tra queste aspettative e quelle dei genitori...
Ascoltare il minore un concetto complesso e ricco di implicazioni,
che dovrebbe essere inteso non nel senso di interpellare i bambini sui
provvedimenti da adottare, ma nel significato ampio di partecipazione
dei minori ai processi che li coinvolgono, soprattutto come aiuto
offerto dalle istituzioni perch essi possano riflettere sulla
situazione che li riguarda, in modo da poterla comprendere, esprimendo
nel contempo i propri bisogni profondi.
Ma, come rileva Annamaria Dell'Antonio che all'argomento ha dedicato
qualche anno fa un attento studio, il problema di fondo
culturale e investe l'immagine che la societ si costruita del
bambino e la considerazione che essa ha per la sua persona. Chi
legifera sembra manifestare una certa diffidenza di fronte alle
opinioni del bambino, soprattutto quando differiscono da quelle degli
adulti che lo allevano... che solitamente non hanno cercato, vivendo
con lui, di tenere conto anche delle sue opinioni e delle sue
effettive esigenze.... A vari livelli la societ trova
difficile uscire da un'immagine di minore che va difeso e
protetto ma anche gestito dall'adulto a qualsiasi et, perch
sostanzialmente non in grado di autodeterminarsi. Non si tratta
tanto di leggi e di procedure: ci che deve cambiare, e che di fatto
sta lentamente cambiando sia pure tra forti contraddizioni e mille
incertezze, l'immagine che la societ ha del bambino, dei suoi
sentimenti e delle sue opinioni: un dibattito culturale ormai centrale
nella societ italiana.
Elisabetta Porfiri
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