Sentenza n. 299 dell'11 gennaio 2002
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA DEL MINORE E CONVENZIONE
DELL'AJA
(Sezione Prima Civile - Presidente R. De Musis - Relatore
G. Luccioli)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato all'Autorit centrale presso l'Ufficio per
la giustizia minorile ai sensi della Convenzione de l'Aja del 25
ottobre 1980 e dell' art. 7 della legge di ratifica 15 gennaio 1994 n.
64 T. P., cittadina israeliana e madre delle minori (omissis),
chiedeva che il Tribunale per i Minorenni di Genova regolamentasse il
proprio diritto di visita alle figlie in modo da prevedere anche brevi
periodi di vacanza delle stesse in Israele, suo paese di residenza: I'
istante prospettava la difficolt di incontrare le minori in Italia
alle condizioni estremamente restrittive poste dal padre e deduceva
anche che a causa dei suoi problemi di salute le era stato prescritto
dai medici curanti di non volare e che persino le conversazioni
telefoniche con le bambine le erano impossibili per gravi fastidi
all'udito.
Disposta l'audizione della P., che non compariva, ma veniva
rappresentata dai suoi difensori, e dell'ex coniuge M. D., padre delle
minori, con decreto del 2 - 6 ottobre 2000 il Tribunale per i
Minorenni rigettava il ricorso, osservando in motivazione che l'unico
provvedimento allo stato efficace tra le parti era il decreto del 16 -
22 gennaio 1997, confermato il 14 - 20 marzo 1997 dalla Corte di
Appello di Venezia, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia
nell'ambito di una procedura ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c.,
il quale aveva disposto l'affidamento delle minori al padre, delegando
al medesimo la regolamentazione dei rapporti con la madre; che non era
v nei poteri del giudice adito sindacare detto provvedimento e
valutare le ragioni che avevano indotto l'autorit giudiziaria
veneziana ad affidare le bambine al D., n precisare tempi e modi di
un diritto di visita cos regolamentato; che la successiva
declaratoria di decadenza della madre dalla potest, allo stato
all'esame della Corte di Cassazione, costituiva comunque indice della
valutazione di inaffidabilit della P. compiuta dai giudici di
Venezia; che peraltro il Tribunale ordinario di Genova era stato gi
investito della richiesta di ridefmire le modalit di frequentazione
della madre; che il D. non aveva mai impedito gli incontri, ma
ispirandosi a modalit contenute in un provvedimento emesso il 16
agosto 1999 dal Tribunale per i Minorenni di Genova, il cui successivo
annullamento da parte della Corte di Appello gli avrebbe pur
consentito di impedire le visite mensili ivi previste, aveva
continuato a seguire la traccia segnata in detta pronuncia, reperendo
luoghi e persone idonei a tutelare le minori ed al tempo stesso ad
assicurare la maggiore spontaneit possibile dei contatti con la
madre.
E pertanto, essendo stato nella specie espressamente previsto un
diritto di visita, pur affidato nelle sue modalit alla prudente
valutazione del genitore affidatario, e tenuto conto che la situazione
appariva ad alto rischio di rapimento, per avere la P. posto in essere
ben due illecite sottrazioni delle figlie, considerato d' altro canto
che la medesima aveva la concreta possibilit di incontrare le
minori, pur con il pesante controllo cui la sua stessa condotta aveva
dato causa, rilevato ancora che gli impedimenti fisici lamentati
apparivano di natura temporanea e comunque tali da non precludere
viaggi in Italia con mezzi diversi da quello aereo, riteneva di non
dover adottare alcun diverso provvedimento.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la P.
deducendo quattro motivi illustrati con memoria. Il D. ha resistito
con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un
unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di
quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo del proprio ricorso la P., denunciando
violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli
artt. 1, 5 e 21 della Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980, deduce
che il Tribunale per i Minorenni ha errato nel ritenere che la
richiamata Convenzione preveda l'intervento dell'autorit giudiziaria
per la regolamentazione del diritto di visita solo quando detto
diritto non sia stato riconosciuto, contemplando essa l'intervento del
Tribunale per i Minorenni anche nell'ipotesi in cui sia necessario
tutelare l'esercizio di un diritto di visita gi stabilito, sia nello
Stato di residenza abituale del minore che in quello di residenza del
genitore non affidatario, regolandone le modalit di esercizio.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 317 e 155 c.c. e 6 della legge n. 898 del 1970, si deduce
che il provvedimento impugnato, affermando che era stato riconosciuto
il diritto di visita della P., da esercitare "in base alla
prudente valutazione del genitore affidatario", non ha
considerato che rimettere al mero arbitrio dell'altro genitore detto
diritto equivale ad una negazione dell'effettivo esercizio di esso e
non ha rilevato che costituisce obbligo del giudice quello di
stabilire le modalit di esercizio dei diritti spettanti al genitore
non affidatario. Si aggiunge che anche nell'ipotesi di ritenuta non
applicabilit della Convenzione de l'Aja il Tribunale per i Minorenni
avrebbe dovuto disciplinare l'esercizio del diritto di visita in
Italia, precisando modalit e tempi tali da consentire un concreto
rapporto affettivo tra madre e figlie.
Con il terzo motivo, denunciando omissione, insufficienza e
contraddittoriet di motivazione, si deduce che con l'affermare che
la declaratoria di decadenza della madre dalla potest genitoriale,
pur impugnata dinanzi al giudice di legittimit, costituiva indice
della valutazione di inaffidabilit formulata dai giudici veneziani
il Tribunale per i Minorenni ha errato per un triplice ordine di
ragioni: in primo luogo perch l'esame allo stesso demandato era
limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per
l'applicazione della Convenzione, senza alcuna indagine o
apprezzamento di merito; in secondo luogo perch comunque la
decadenza dalla potest non comporta di per s l'esclusione delle
visite da parte del genitore decaduto ancora, sotto il profilo
motivazionale, perch la pretesa inaffidabilit della P. avrebbe
potuto rilevare ai fini della regolamentazione dell'esercizio del
diritto di visita in misura garantita e protetta, non gi per
rifiutare l'applicazione della Convenzione.
Con il quarto motivo, denunciando omissione, insufficienza e
contraddittoriet di motivazione, si sostiene che il Tribunale per i
Minorenni, ritenendo l'esistenza di un "alto rischio di
rapimento, cos ben descritto dai giudici israeliani", con
riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Tel Aviv il 16
aprile 1999, ha mancato di considerare altri e ben pi pregnanti
elementi emergenti dalla documentazione prodotta, che avrebbero dovuto
indurre ad escludere con certezza l'esistenza di un rischio siffatto,
ed ha erroneamente affermato, in difetto dei relativi elementi
fattuali, che la ricorrente si era resa responsabile di "ben due
sottrazioni delle figlie".
Tali motivi, da esaminare congiuntamente per la loro logica
connessione, sono infondati.
Va ricordato che il "diritto di visita", configurato
nell'ordinamento Italiano come uno strumento in forma ridotta o
affievolita per l'esercizio del fondamentale diritto - dovere di
entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, che
riceve riconoscimento costituzionale nell'art. 30 comma 1 Cost. e
che l'art. 147 c.c. pone tra gli effetti del matrimonio, trova
specifica tutela nella Convenzione de l'Aia del 1980, secondo quanto
espressamente enunciato nel suo e preambolo e nell'art. 1 lett. b). La
Convenzione non fornisce una definizione di detto diritto, ma all'art.
5 ne precisa il contenuto ricomprendendovi il "diritto di
condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale
per un periodo limitato di tempo".
Le norme che specificamente disciplinano il diritto in discorso
sono l' art. 7 lett. f), che nell'ambito del dovere di cooperazione al
fine di conseguire gli obiettivi della Convenzione fa carico alle
Autorit centrali di prendere i provvedimenti necessari per
"avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria
o amministrativa, diretta a consentire l'organizzazione o l'esercizio
effettivo del diritto di visita", e l'art. 21, il quale prevede
che la domanda da inoltrare all'Autorit centrale pu avere ad
oggetto "l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo
del diritto di visita", impegna le Autorit centrali agli
obblighi di cooperazione al fine di assicurare un pacifico esercizio
del diritto e assolvimento di ogni condizione cui esso possa essere
soggetto, rimuovendo ogni ostacolo alla sua effettiva attuazione, e
prevede infine la possibilit per le Autorit centrali di
"avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di
organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui f
esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto". In
coerenza con T. previsioni l'art. 7 della legge n. 64 del 1994 fa
riferimento alle istanze tendenti a "ristabilire l'esercizio
effettivo del diritto di visita" ed alle richieste del
procuratore della Repubblica al tribunale di ordinare il
"ripristino del diritto di visita".
Dal complesso di T. indicazioni normative appare evidente
l'applicabilit dello strumento offerto dalla Convenzione de l'Aja e
dalla legge di ratifica nell'ipotesi - corrispondente alla fattispecie
in esame, avuto riguardo al contenuto dell'istanza - in cui si invochi
la tutela dell'esercizio effettivo di un diritto di visita gi
riconosciuto e disciplinato, rimuovendo gli ostacoli frapposti dal
genitore affidatario alla sua attuazione.
E' peraltro evidente che in ipotesi siffatte non nei poteri del
Tribunale per i Minorenni modificare il provvedimento regolatore del
diritto in discorso emesso dal giudice competente, essendo esso
chiamato solo a verificare se il diritto stesso sia stato leso nel suo
effettivo esercizio e ad ordinarne eventualmente il ripristino.
E pertanto, pur rilevata l'inesattezza del passaggio motivazionale
del decreto impugnato in cui sembra affermarsi che la Convenzione in
discorso applicabile solo in mancanza di un provvedimento statale
regolatore del diritto di visita, la soluzione adottata si profila
corretta, avendo il giudice di merito comunque accertato che la
possibilit di incontri tra la madre e le figlie disciplinata dal
Tribunale per i Minorenni di Venezia non era mai stata interdetta e
che non sussistevano impedimenti rilevanti all'esercizio del diritto
di visita riconosciuto alla P.. In particolare il giudice adito, sulla
premessa che l'unico provvedimento allo stato efficace tra le parti
era quello del Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 16 - 22
gennaio 1997, confermato in sede di gravame, che nell'ambito di una
procedura ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c. aveva affidato le
minori al padre, delegando al medesimo la regolamentazione dei
contatti con la madre - in considerazione della pregressa sottrazione
delle figlie da parte della P., con il loro trasferimento in Israele
contro la volont paterna ed in violazione degli impegni assunti con
il giudice delegato - e sull'esatto rilievo che non era nei propri
poteri sindacare detto; provvedimento n precisare tempi e modi di un
diritto di visita gi in quella sede regolamentato, e dando comunque
atto che la stessa P. aveva investito il Tribunale ordinario di Genova
per ottenere una nuova pronuncia sull'affidamento, ha rilevato che il
D. non aveva mai impedito gli incontri tra la madre e le figlie, ma
aveva continuato ad organizzarli in modo non arbitrario - sulla
traccia , segnata da altro provvedimento in data 16 agosto 1999 del
Tribunale per i Minorenni di Genova, successivamente annullato - sia
con riguardo alla intensit delle visite che alle modalit del loro
svolgimento, cos da garantire la tutela della incolumit
psicofisica delle minori ed al tempo stesso la maggiore spontaneit
possibile del loro rapporto con la madre.
Il medesimo giudice ha altres affermato, con apprezzamento in
fatto non suscettibile di censura in questa sede, in quanto
congruamente e logicamente motivato, che la remissione al padre della
regolamentazione degli incontri non integrava una sostanziale
denegazione del diritto di visita n valeva di per s a determinare
- in quanto comportante l'impossibilit per la madre di condurre le
bambine in Israele - un effettivo ostacolo all'esercizio del diritto
stesso, attesa la temporaneit dell'impedimento ad avvalersi del
mezzo aereo dalla medesima addotto e comunque la possibilit di
raggiungere l'Italia con mezzi diversi, ed ha conclusivamente e
correttamente ritenuto che in tale situazione di fatto non
sussistessero gli estremi per l'emissione di un provvedimento volto a
garantire l'effettivo esercizio del diritto invocato.
Le osservazioni che precedono soccorrono ai fini del rigetto
dell'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce che
il decreto impugnato avrebbe domato non gi rigettare, ma dichiarare
inammissibile l'istanza, stante l'inapplicabilit alla fattispecie
della Convenzione de l'Aja, per essere stata gi dettata una
regolamentazione del diritto di visita.
L'esito della lite induce a compensare totalmente tra le parti le
spese di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le
spese.