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Iniziativa privata di Bruno Poli, contro la sottrazione internazionale dei minori

TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO AD UN PADRE E UNA MADRE

 

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Per l'affidamento conta la volontà del           minore                      

LO STATO CIVILE ITALIANO

GIUGNO 2003 433

Legge 20 marzo 2003, n. 77 - Ratifica ed esecuzione

della Convenzione europea sullesercizio

dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo

il 25 gennaio 1996. (G.U. n. 91, Serie generale

del 18 aprile 2003).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica  autorizzato
a ratificare la Convenzione europea sullesercizio
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo
il 25 gennaio 1996.
ART. 2. - 1. Piena ed intera esecuzione  data
alla Convenzione di cui allart. 1, a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, in conformit a
quanto disposto dallart. 21, paragrafo 3, della Convenzione
stessa.
ART. 3. - 1. Allonere derivante dallattuazione
della presente legge, valutato in 314.210 euro annui
a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nellambito
dellunit previsionale di base di parte corrente
Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero
dellEconomia e delle Finanze per lanno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero degli Affari Esteri.
2. Il Ministro dellEconomia e delle Finanze 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
ART. 4. - 1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sar inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.  fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, add 20 marzo 2003.
(Omissis)
Traduzione non ufficiale.
Convenzione europea sullesercizio dei diritti
dei fanciulli.
Preambolo.
Gli Stati membri del Consiglio dEuropa e gli
altri Stati firmatari della presente Convenzione;
Considerando che lo scopo del Consiglio dEuropa
 di realizzare una pi stretta unione tra i suoi
membri;
In considerazione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del fanciullo ed in particolare
dellart. 4 che esige che gli Stati Parti adottino
ogni misura legislativa, amministrativa e di altro
genere necessaria per lattuazione dei diritti riconosciuti
in tale Convenzione;
Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione
1121 (1990) dellAssemblea Parlamentare
relativa ai diritti dei fanciulli;
Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei
fanciulli debbano essere promossi e che a tal fine i
fanciulli dovrebbero avere la possibilit di esercitare
tali diritti, in particolare nelle procedure in
materia familiare che li concernono;
Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere
informazioni pertinenti affinch i loro diritti
ed interessi superiori possano essere promossi, e
le loro opinioni tenute in debito conto;
Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori
per la protezione e la promozione dei diritti e degli
interessi superiori dei figli, e considerando che
anche gli Stati dovrebbero, se del caso, concorrervi;
Considerando tuttavia che in caso di conflitto,
 opportuno che le famiglie si adoperino per raggiungere
un accordo prima di deferire la questione
dinnanzi ad unistanza giudiziaria;
Hanno convenuto quanto segue:
CAPITOLO I.
Portata e oggetto della Convenzione,
e definizioni.
ART. 1. - Portata ed oggetto della Convenzione. 
1. La presente Convenzione si applica ai fanciulli
che non hanno ancora 18 anni.
2. L'oggetto della presente Convenzione mira a
promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli,
i diritti degli stessi a concedere loro diritti procedurali
ed agevolarne l'esercizio, vigilando affinchè
possano, direttamente o per il tramite di altre persone
o organi, essere informati ed autorizzati a
partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi
ad una Autorità giudiziaria.
3. Ai fini della presente Convenzione, le procedure
che concernono i fanciulli dinnanzi ad una Autorità
giudiziaria sono considerate procedure in
materia familiare, in particolare quelle relative all'esercizio
delle responsabilità di genitore, soprattutto
per quanto riguarda la residenza ed il diritto
di visita riguardo ai figli.
4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito
del suo strumento di ratifica, di accettazione,
di approvazione o di adesione, deve designare
mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario
generale del Consiglio d'Europa, almeno tre
categorie di controversie familiari dinnanzi ad
una Autorità giudiziaria cui la presente Convenzione
può applicarsi.
5. Ogni Parte può con una dichiarazione addizionale
completare l'elenco delle categorie di controversie
familiari cui la presente Convenzione può
applicarsi, o fornire ogni informazione relativa all'applicazione
degli artt. 5 e 9 paragrafo 2, 10, paragrafo
2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle
Parti di applicare regole pi favorevoli per la promozione
e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.
ART. 2. - Definizioni.  Ai fini della presente Convenzione,
s'intende per:
a) Autorità giudiziaria, un tribunale o una
Autorità amministrativa avente una competenza
equivalente;
b) detentore di responsabilità di genitore i
genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare
in tutto o in parte, responsabilità di genitore;
c) rappresentante ogni persona come un
avvocato o un organo designato ad agire dinnanzi
una Autorità giudiziaria a nome di un fanciullo;
d) informazioni pertinenti le informazioni
appropriate in considerazione del discernimento
del fanciullo, che saranno fornite allo
stesso per consentirgli di esercitare pienamente i
suoi diritti, salvo se la comunicazione di tali informazioni
potrebbe nuocere al suo benessere.
CAPITOLO II.
Misure procedurali per promuovere
l' esercizio dei diritti dei fanciulli.
A. Diritti procedurali di un fanciullo.
ART. 3. - Diritto di essere informato e di esprimere
la propria opinione nelle procedure.  Ad un fanciullo
che  considerato dal diritto interno come
avente un discernimento sufficiente, sono conferiti
nelle procedure dinnanzi ad una Autorità giudiziaria
che lo concernono i seguenti diritti, di cui
egli stesso può chiedere di beneficiare:
a) ricevere ogni informazione pertinente;
b) essere consultato ed esprimere la sua opinione;
c) essere informato delle eventuali conseguenze
della attuazione della sua opinione e delle
eventuali conseguenze di ogni decisione.
ART. 4. - Diritto di chiedere la designazione di un
rappresentante speciale.  1. Salvo quanto disposto
dall'art. 9, il fanciullo ha il diritto di chiedere,
personalmente o per il tramite di altre persone o
organi, la designazione di un rappresentante speciale
delle procedure dinnanzi ad una Autorità giudiziaria
che lo concernono, qualora il diritto interno
privi coloro che hanno responsabilità di genitore,
della facoltà di rappresentare il fanciullo per
via di un conflitto di interesse con lo stesso.
2. Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto
di cui al paragrafo 1 si applichi unicamente ai fanciulli
considerati dal diritto interno come aventi
un discernimento sufficiente.
ART. 5. - Altri eventuali diritti procedurali.  
Le
Parti esaminano l' opportunità di concedere ai fanciulli
diritti procedurali supplementari nelle procedure
che li concernono dinnanzi ad una Autorità
giudiziaria, in particolare:
a) il diritto di chiedere di essere assistiti da
una persona appropriata di loro scelta per aiutarli
ad esprimere la loro opinione;
b) il diritto di chiedere, essi stessi o per il tramite
di altre persone o organi, la designazione di
un rappresentante speciale, se del caso un avvocato;
c) il diritto di designare un proprio rappresentante;
d) il diritto di esercitare, in tutto o in parte,
le prerogative di una parte in tali procedure.
B. Ruolo delle Autorità giudiziarie.
ART. 6. - Processo decisionale.  Nelle procedure
che interessano un fanciullo, l'Autorità giudiziaria,
prima di adottare qualsiasi decisione deve:
a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti
in vista di prendere una decisione nell'interesse
superiore del fanciullo e se del caso, ottenere
informazioni supplementari in particolare da parte
di coloro che hanno responsabilità di genitore;
b) quando il fanciullo  considerato dal diritto
interno come avente un discernimento sufficiente,
l'Autorità giudiziaria:
 si accerta che il fanciullo abbia ricevuto
ogni informazione pertinente;
 consulta personalmente il fanciullo, se
del caso, e se necessario in privato, direttamente o
attraverso altre persone o organi, nella forma che
riterrà più appropriata tenendo conto del discernimento
del fanciullo, a meno che ci non sia manifestamente
in contrasto con gli interessi superiori
dello stesso;
 consente al fanciullo di esprimere la sua
opinione;
c) tenere debitamente conto dell' opinione
espressa da quest'ultimo.
ART. 7. - Obbligo di agire con prontezza.   Nelle
procedure che concernono un fanciullo, l'Autorità
giudiziaria deve procedere con prontezza evitando
ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure
che assicurino una rapida esecuzione delle
sue decisioni. In caso di urgenza, lAutorità giudiziaria
ha, se del caso, facoltà di adottare decisioni
immediatamente esecutive.
ART. 8. - Possibilità di procedere d'ufficio.   Nelle
procedure che interessano un fanciullo, l'Autorità
giudiziaria ha facoltà, nei casi di grave minaccia al
benessere del fanciullo, secondo quanto determinato
dal diritto interno, di procedere d'ufficio.
ART. 9 - Designazione di un rappresentante. 
1. Nelle procedure che interessano un fanciullo, se,
in virtù del diritto interno, coloro che hanno responsabilità
di genitore si vedono privati della facoltà
di rappresentare il fanciullo a causa di un
conflitto d'interessi con lo stesso, l'Autorità giudiziaria
può designare un rappresentante speciale per
il fanciullo in tali procedure.
2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere
che, nelle procedure che interessano un fanciullo,
l'Autorità giudiziaria abbia facoltà di designare
un rappresentante speciale, se del caso un avvocato,
per rappresentare il fanciullo.
C. Ruolo dei rappresentanti.
ART. 10. - 1. Nel caso di procedure che interessano
un fanciullo dinnanzi ad una Autorità giudiziaria,
il rappresentante deve, a meno che ci non
sia manifestamente in contrasto con gli interessi
superiori del fanciullo:
a) fornire al fanciullo ogni informazione pertinente,
se quest'ultimo  considerato dal diritto interno
come avente un discernimento sufficiente;
b) fornire spiegazioni al fanciullo, se quest'ultimo
 considerato dal diritto interno come avente
un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali
conseguenze dell'attuazione pratica della sua
opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione
del rappresentante;
c) determinare l'opinione del fanciullo ed informarne
l'Autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere
le norme del paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilità
di genitore.
D. Estensione di talune disposizioni.
ART. 11. - Le Parti esaminano la possibilità di
estendere le disposizioni degli artt. 3, 4 e 9 alle
procedure che interessano i fanciulli e che sono
pendenti presso altri organi nonchè alle questioni
che li interessano, a prescindere da ogni procedura.
E. Organi nazionali.
ART. 12. - 1. Le Parti incoraggiano, attraverso
organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo
2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei
fanciulli.
2. Tali funzioni sono le seguenti:
a) formulare proposte per rafforzare il dispositivo
legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei
fanciulli;
b) formulare pareri sui progetti legislativi relativi
all'esercizio dei diritti dei fanciulli;
c) fornire informazioni generali relative all'esercizio
dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione,
al pubblico ed alle persone o agli organi
che si occupano di questioni relative ai fanciulli;
d) ricercare l'opinione dei fanciulli a fornire
loro ogni informazione appropriata.
F. Altre misure.
ART. 13. - Mediazione ed altri metodi di soluzione
dei conflitti.   Per prevenire e risolvere i conflitti,
ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo
dinnanzi ad una Autorità giudiziaria, le Parti
incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di
soluzione dei conflitti, nonchè la loro utilizzazione
per concludere un accordo nei casi appropriati determinati
dalle Parti.
ART. 14. - Patrocinio legale gratuito e consulenza
giuridica.   Se il diritto interno prevede il patrocinio
legale gratuito o la consulenza giuridica per la
rappresentanza dei fanciulli nelle procedure che li
interessano dinnanzi ad una Autorità giudiziaria; tali
disposizioni si applicano alle materie considerate
dagli artt. 4 e 9.
ART. 15. - Relazioni con altri strumenti internazionali.
 La presente Convenzione non ostacola
l'applicazione di altri strumenti internazionali che
trattano questioni specifiche inerenti alla protezione
dei fanciulli e delle famiglie, ai quali una Parte
della presente Convenzione  Parte o lo diviene.
CAPITOLO III.
Comitato permanente.
ART. 16. - Istituzione e funzioni del Comitato permanente.
 1. Ai fini della presente Convenzione,
 istituito un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente segue i problemi re-
lativi alla presente Convenzione. In particolare, ha
facoltà di:
a) esaminare ogni questione pertinente relativa
all'interpretazione o alla attuazione della Convenzione.
Le conclusioni del Comitato permanente
relative alla attuazione della Convenzione possono
essere formulate sotto forma di raccomandazione;
le raccomandazioni sono adottate, a maggioranza
di tre quarti dei voti espressi;
b) proporre emendamenti alla Convenzione
ed esaminare quelli formulati secondo l'art. 20;
c) fornire consulenza ed assistenza agli organi
nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo
2 dell'art. 12, e promuovere la cooperazione
internazionale tra gli stessi.
ART. 17. - Composizione.   1. Ogni Parte può
farsi rappresentare in seno al Comitato permanente
da uno o pi delegati. Ciascuna Parte dispone di
un voto.
2. Ogni Stato di cui all'art. 21 che non  Parte
alla presente Convenzione pu essere rappresentato
al Comitato permanente da un osservatore. Lo
stesso si applica ad ogni altro Stato o alla Comunità
Europea, dopo l'invito ad aderire alla Convenzione,
in conformità con le disposizioni dell'art. 22.
3. A meno che una Parte, almeno un mese prima
della riunione, non abbia informato il Segretario
generale della sua obiezione il Comitato permanente
pu invitare a partecipare a titolo di osservatore
a tutte le riunioni, o a tutta, o a parte di
una riunione:
 ogni Stato non previsto al paragrafo 2 di
cui sopra;
 il Comitato dei diritti del fanciullo delle
Nazioni Unite;
 la Comunità Europea;
 ogni organismo internazionale governativo;
 ogni organismo internazionale non governativo
che persegue una o pi delle funzioni di cui
al paragrafo 2 dell'art. 12;
 ogni organismo nazionale governativo o
non governativo, che esercita una o pi delle funzioni
di cui al paragrafo 2 dell'art. 12.
4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni
con le organizzazioni appropriate che
operano a favore dell'esercizio dei diritti dei fanciulli.
ART. 18. - Riunioni.   1. Alla fine del terzo anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente
Convenzione e, a sua iniziativa, in qualsiasi
altro momento dopo questa data, il Segretario generale
del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato
permanente a riunirsi.
2. Il Comitato permanente può adottare decisioni
solo a condizione che almeno la metà delle
Parti sia presente.
3. Salvo quanto disposto dagli artt. 16 e 20, le
decisioni del Comitato permanente sono adottate
a maggioranza dei membri presenti.
4. Salvo quanto disposto dalle norme della presente
Convenzione, il Comitato permanente stabilisce
il proprio regolamento interno ed il regolamento
interno di ogni gruppo di lavoro che ha istituito
per svolgere tutti i compiti appropriati nel
quadro della Convenzione.
ART. 19. - Rapporti del Comitato permanente. 
Dopo ciascuna riunione, il Comitato permanente
trasmette alle Parti ed al Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa un rapporto relativo ai suoi dibattiti
ed alle decisioni adottate.
CAPITOLO IV.
Emendamenti alla Convenzione.
ART. 20. - 1. Ogni proposta di emendamento agli
articoli della presente Convenzione, presentata da
una Parte o dal Comitato permanente,  comunicata
al Segretario generale del Consiglio d'Europa
e trasmessa a sua cura, almeno due mesi prima
della successiva riunione del Comitato permanente,
agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad
ogni firmatario, ad ogni Parte, ad ogni Stato invitato
a firmare la presente Convenzione secondo le
disposizioni dell'art. 21, e ad ogni Stato o alla Comunit
Europea, che  stato invitato ad aderire
secondo le disposizioni dell'art. 22.
2. Ogni proposta di emendamento presentata
secondo le disposizioni del paragrafo precedente,
 esaminata dal Comitato permanente, che sottopone
il testo adottato a maggioranza di tre quarti
dei voti espressi all'approvazione del Comitato dei
Ministri. Dopo tale approvazione, il testo  trasmesso
alle Parti per accettazione.
3. L'emendamento entrerà in vigore il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo
di un mese dopo la data alla quale le Parti
avranno informato il Segretario generale della loro
accettazione.
CAPITOLO V.
Clausole finali.
ART. 21. - Firma, ratifica ed entrata in vigore. 
1. La presente Convenzione  aperta alla firma degli
Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati
non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.
2. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica,
accettazione o approvazione. Gli strumenti
di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno
depositati presso il Segretario generale del
Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il
primo giorno del mese successivo allo scadere di
un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre
Stati, compresi almeno due Stati membri del Consiglio
d'Europa, abbiano espresso il loro consenso
ad essere parte della Convenzione, secondo le norme
del paragrafo precedente.
4. Per ogni Stato che esprima in seguito il suo
consenso ad essere parte della Convenzione, quest'ultima
entrerà in vigore il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi
dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica,
accettazione o approvazione.
ART. 22. - Stati non membri e Comunità Europea.
 1. Dopo lentrata in vigore della presente
Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio
d'Europa potrà, di sua iniziativa o su proposta
del Comitato permanente, e previa consultazione
delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio
d'Europa che non ha partecipato all'elaborazione
della Convenzione, come pure la Comunità
Europea, ad aderire alla presente Convenzione con
una decisione presa alla maggioranza prevista all'art.
20, capoverso d), dello Statuto del Consiglio
d'Europa, ed all'unanimità dei voti dei delegati degli
Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati
al Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità
Europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello
strumento di adesione presso il Segretario generale
del Consiglio d'Europa.
ART. 23. - Applicazione territoriale.   1. Ogni Stato
può, al momento della firma o del deposito del
suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione
o di adesione, designare il territorio o i
territori cui la presente Convenzione si applicherà.
2. Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo,
mediante una dichiarazione indirizzata al
segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere
l'applicazione della presente Convenzione ad
ogni altro territorio designato nella dichiarazione,
per il quale tratta le relazioni internazionali o  abilitata
a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore
nei confronti di questo territorio il primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di
tre anni dopo la data di ricevimento della dichiarazione
da parte del Segretario generale.
3. Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi
precedenti, potrà essere ritirata per quanto
riguarda il territorio (o i territori) indicato (i) in
tale dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario
generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo
di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica
da parte del Segretario generale.
ART. 24. - Riserve.   Non può essere formulata
alcuna riserva alla presente Convenzione.
ART. 25. - Denuncia.   1. Ogni Parte può in qualunque
momento denunciare la presente Convenzione
indirizzando una notifica al Segretario generale
del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dopo la data di ricevimento della notifica da
parte del Segretario generale.
ART. 26. - Notifiche.   Il Segretario generale del
Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri
del Consiglio, ad ogni firmatario, ad ogni Parte e
ad ogni altro Stato o alla Comunità Europea, invitato
ad aderire alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica,
di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente
Convenzione, secondo i suoi artt. 21 o 22;
d) ogni emendamento adottato secondo l'art.
20 e la data alla quale tale emendamento entra in
vigore;
e) ogni dichiarazione formulata ai sensi delle
disposizioni degli artt. 1 e 23;
f) ogni denuncia formulata ai sensi delle disposizioni
dell'art. 25;
g) ogni altro atto, notifica o comunicazione
attinente alla presente Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati
a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in francese
ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente
fede, in un unico esemplare che sarà depositato
nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario
generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà
copia certificata conforme a ciascuno degli
Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati
non membri che hanno partecipato all'elaborazione
della presente Convenzione, alla Comunità Europea
e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente
Convenzione.

*   *   *

(DDl Senato 2168/2000)

Anche i figli minori potranno dire la loro nelle cause di divorzio dei genitori, quando si tratta del loro affidamento, come pure in tutte le altre cause che li riguardano direttamente. Inoltre arriverà il rappresentante del fanciullo, persona di fiducia del ragazzo che avrà il compito di aiutarlo ad esprimere la sua volontà davanti ai giudici e a comprendere ogni passaggio processuale. Lo prevede il disegno di legge di ratifica della Convenzione europea sui diritti dei fanciulli, approvato il 2 novembre 2000 dal Senato. La convenzione, che va ora alla Camera per l' approvazione definitiva, stabilisce dunque l'obbligo per i giudici di ascoltare i minori in tribunale in ogni procedimento giudiziario che li riguarda e di tener conto della loro volontà. Viene riconosciuto, poi, il diritto del minore ad essere informato sui propri interessi e sulle conseguenze di ogni decisione adottata, nonchè il diritto ad essere consultato su questioni che lo riguardano direttamente, come ad esempio l'affidamento ad uno dei genitori. (6 novembre 2000)                                                                
Ddl Senato 2168 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996

(2168-4367)

Articolo 1.

1. Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Articolo 2.

1. Piena ed intera esecuzione data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Articolo 3.

1. Al fine di assicurare al minore il diritto ad essere consultato personalmente in tutti i procedimenti giurisdizionali che lo riguardano e a poter sempre esprimere le proprie opinioni, il diritto ad essere informato circa i propri diritti e le forme di tutela dei propri interessi, il diritto ad essere informato delle eventuali conseguenze dell'accoglimento della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione, e al fine di prevedere l'istituzione di forme di mediazione nella soluzione dei conflitti intrafamiliari, il Governo delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi decreti legislativi recanti le disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione di cui all'articolo 1.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere".

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 607 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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