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LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri
dell'Unione europea,
FACENDO
RIFERIMENTO all'atto del Consiglio del 28 maggio 1998 che stabilisce,
sulla base dell'articoloK.3 del trattato sull'Unione europea, la
convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni nelle cause matrimoniali;
DESIDEROSE di
stabilire norme sulla competenza degli organi giurisdizionali degli
Stati membri per quanto riguarda i procedimenti relativi al divorzio,
alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del
matrimonio;
CONSAPEVOLI
dell'interesse di stabilire norme sulla competenza giurisdizionale per
quanto riguardale decisioni relative alla responsabilit dei genitori
sui figli avuti in comune, emesse in occasione dei procedimenti intesi
allo scioglimento o all'allentamento del vincolo matrimoniale;
DESIDEROSE di
assicurare la semplificazione delle formalit alle quali sono soggetti
il riconoscimento e l'esecuzione di tali decisioni giudiziarie nello
spazio europeo;
TENENDO PRESENTI
i principi su cui si basa la convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968;
CONSIDERANDO
che, a norma dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato
sull'Unione europea, le convenzioni stabilite in base all'articolo K.3
di detto trattato possono prevedere che la Corte di giustizia delle
Comunit europee sia competente a interpretarne le disposizioni secondo
modalit che saranno precisate dalle medesime convenzioni [1]
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
TITOLO
I CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo
1
1. La presente
convenzione si applica:
a) ai procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione
personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio;
b) ai procedimenti civili relativi alla responsabilit dei genitori sui
figli avuti in comune, instaurati in occasione dei procedimenti in
materia matrimoniale di cui alla lettera a).
2. Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri procedimenti
ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro.Il termine
"giudice" comprende tutte le autorit degli Stati membri
competenti in materia.
TITOLO
II COMPETENZA GIURISDIZIONALE
SEZIONE
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
2 Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio
1. Sono
competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla
separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio i
giudici dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova
- la residenza abituale dei coniugi, o
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede
ancora, o
- la residenza abituale del convenuto, o
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno o
dell'altro coniuge, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per
un anno immediatamente prima della domanda,o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per
sei mesi immediatamente prima della domanda ed h cittadino dello Stato
membro in questione o ha ivi il "domicilio";
b) di cui i due coniugi sono cittadini o in cui entrambi hanno stabilito
in modo duraturo il "domicilio".
2. Ciascuno Stato membro precisa, in una dichiarazione all'atto della
notificazione di cui all'articolo 47, paragrafo2, se applica il criterio
della cittadinanza o il criterio del "domicilio" di cui al
paragrafo 1.
3. Ai sensi della presente convenzione, per "domicilio" si
intende il "domicile" negli ordinamenti giuridici del Regno
Unito e dell'Irlanda.
Articolo
3 Responsabilit dei genitori
1. I giudici
dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 2, la
competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale
dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande
relative alla responsabilit dei genitori su un figlio avuto in comune
se il figlio risiede abitualmente in tale Stato membro.
2. Qualora il figlio non risieda abitualmente nello Stato membro di cui
al paragrafo 1, i giudici di detto Stato hanno competenza se il figlio
risiede abitualmente in uno degli Stati membri e
a) almeno uno dei coniugi esercita la potest sul figlio,
b) la competenza giurisdizionale di tali giudici h stata accettata dai
coniugi ed h conforme all'interesse superiore del figlio.
3. La competenza di cui ai paragrafi 1 e 2 cessa non appena:
a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio,
separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in
giudicato, o
b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilit dei
genitori h ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la
decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato, o
c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per
un'altra ragione.
Articolo
4 Sottrazione dei figli
I giudici
competenti ai sensi dell'articolo 3 esercitano la competenza
conformemente alle disposizioni della convenzione dell'Aia, del 25
ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di
minori,in particolare degli articoli 3 e 16.
Articolo
5 Domanda riconvenzionale
Il giudice
davanti al quale pende un procedimento sulla base degli articoli 2, 3 e
4 competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale, qualora
questa rientri nel campo d'applicazione della presente convenzione.
Articolo
6 Convenzione della separazione personale in divorzio
Fatto salvo
l'articolo 2, il giudice dello Stato membro che ha emesso una decisione
sulla separazione personale altres competente per convertire tale
decisione in una di divorzio, qualora ci sia previsto dalla
legislazione di tale Stato membro.
Articolo
7 Carattere esclusivo delle competenze di cui agli articoli da 2 a6
Il coniuge che
a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o
b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o il "domicilio" nel
territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2
pur essere convenuto in giudizio dinanzi ai giudici di uno Stato membro
solo in virt degli articoli da 2 a 6.
Articolo
8 Competenze residue
Qualora nessun
giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 2
a 6, la competenza, in ciascuno Stato membro, h disciplinata dalla legge
di tale Stato.
2. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel
territorio di un altro Stato membro pur,al pari dei cittadini di
quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza in vigore nello Stato
medesimo contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel
territorio di uno Stato membro e non ha la cittadinanza di tale Stato
membro, o non ha il "domicilio" nel medesimo, in conformit
dell'articolo 2, paragrafo 2.
SEZIONE
II VERIFICA DELLA COMPETENZA E DELLA RICEVIBILITA
Articolo
9 Verifica della competenza
Il giudice di
uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per
la quale la presente convenzione non prevede la sua competenza e per la
quale, in base alla convenzione, h competente un giudice di un altro
Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Articolo
10 Verifica della ricevibilit
1. Se il
convenuto non comparisce, il giudice competente h tenuto a sospendere il
procedimento fin quando non si sar accertato che al convenuto stata
data la possibilit di ricevere la domanda giudiziale o un atto
equivalente in tempo utile perch questi possa presentare le proprie
difese ovvero che h stato fatto tutto il possibile in tal senso.
2. Si applicano, anzich le disposizioni del paragrafo 1, quelle
dell'articolo 19 della convenzione del26 maggio 1997 relativa alla
notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari
ed extragiudiziali in materia civile o commerciale qualora sia stato
necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della
suddetta convenzione.
SEZIONE
III LITISPENDENZA E AZIONI DIPENDENTI
Articolo
11
1. Qualora
davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano
state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo,
il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento
finch sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente
adito.
2. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse
parti siano state proposte domande non aventi il medesimo oggetto e il
medesimo titolo relative al divorzio, alla separazione personale o
all'annullamento del matrimonio, il giudice successivamente adito
sospende d'ufficio il procedimento finch sia stata accertata la
competenza del giudice preventivamente adito.
3. Se la competenza del giudice preventivamente adito h stata accertata,
il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a
favore del giudice preventivamente adito.
In tal caso, la parte che ha proposto la domanda in questione davanti al
giudice successivamente adito pu proporre tale domanda davanti al
giudice preventivamente adito.
SEZIONE
IV PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI
Articolo
12
In caso
d'urgenza, le disposizioni della convenzione non ostano a che i giudici
di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari,
previsti dalla legge di tale Stato membro, relativi alle persone
presenti nello Stato o ai beni in esso situati, anche se, ai sensi della
presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito h
riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.
TITOLO
III RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo
13 Definizione del termine "decisione"
1.Ai sensi della
presente convenzione, per "decisione" si intende qualsiasi
decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento
del matrimonio emessa da un giudice di uno Stato membro, nonch
qualsiasi decisione relativa alla responsabilit dei genitori resa in
occasione ditali procedimenti matrimoniali, a prescindere dalla
denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto,sentenza
od ordinanza.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano altres alla
determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti avviati in
virt della presente convenzione nonch all'esecuzione di qualsiasi
decisione concernente tali spese.
3. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, gli atti
autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro
nonch le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un
procedimento ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine
sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le
decisioni di cui al paragrafo 1.
SEZIONE
I RICONOSCIMENTO
Articolo
14 Riconoscimento delle decisioni
1. Le decisioni
rese in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri
senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non h necessario alcun
procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di
uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione
personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un
altro Stato membro, contro la quale non pi possibile proporre
impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Ogni parte interessata pur far constatare, secondo il procedimento di
cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve
essere, o non pur essere, riconosciuta.
4. Se il riconoscimento di una decisione h richiesto in via incidentale
davanti a un giudice di uno Stato membro, tale giudice pur decidere al
riguardo.
Articolo
15 Motivi di non riconoscimento
1. Una decisione
di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non
riconosciuta:
a) se il riconoscimento h manifestamente contrario all'ordine pubblico
dello Stato membro richiesto;
b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non h stato notificato
o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perch
questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato
che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
c) se la decisione in contrasto con una decisione resa in un
procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
d) se la decisione h in contrasto con una decisione riguardante le
medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo, allorch tale decisione soddisfa le condizioni necessarie
per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.
2. Una decisione relativa alla responsabilit dei genitori resa in
occasione di un procedimento in materia matrimoniale di cui all'articolo
13 non h riconosciuta:
a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, il
riconoscimento h manifestamente contrario all'ordine dello Stato membro
richiesto;
b) se stata resa, salvo in caso di urgenza, senza che il figlio abbia
avuto la possibilit di essere ascoltato, in violazione dei principi
fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;
c) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non h stato notificato
o comunicato alla persona contumace regolarmente ed in tempo utile perch
possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che
tale persona ha accettato inequivocabilmente la decisione;
d) su richiesta di ogni persona che ritenga la decisione lesiva
dell'esercizio della sua responsabilit di genitore, se la decisione h
stata resa senza dare a tale persona la possibilit di essere
ascoltata;
e) se la decisione in contrasto con una decisione successiva relativa
alla responsabilit dei genitori resa nello Stato membro richiesto;
f) se la decisione h in contrasto con una decisione successiva relativa
alla responsabilit dei genitori resa in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo in cui il figlio risiede abitualmente allorch tale
decisione soddisfa le condizioni necessarie per essere riconosciuta
nello Stato membro richiesto.
Articolo
16 Non riconoscimento e constatazioni di fatto
Parimenti, le
decisioni non sono riconosciute nel caso previsto dall'articolo 43.
2. Nell'accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, il giudice
richiesto h vincolato dalle constatazioni di fatto sulle quali il
giudice dello Stato membro d'origine ha fondato la propria competenza.
3. Salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si pur
procedere al controllo della competenza del giudice dello Stato membro
d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 15,
paragrafo 1,lettera a), e paragrafo 2, lettera a), non pur essere
applicato alle norme sulla competenza indicate negli articoli da 2 a 8.
Articolo
17 Differenze nella normativa applicabile
Il
riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o
annullamento del matrimonio non pur essere rifiutato perch la legge
dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il
divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.
Articolo
18 Divieto di riesame del merito
In nessun caso
la decisione pur formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo
19 Sospensione del procedimento
1. Il giudice di
uno Stato membro davanti al quale h richiesto il riconoscimento di una
decisione resa in un altro Stato membro pur sospendere il procedimento
se la decisione in questione stata impugnata con un mezzo ordinario.
2. Il giudice di uno Stato membro, davanti al quale h richiesto il
riconoscimento di una decisione che stata resa in Irlanda o nel Regno
Unito e la cui esecuzione h sospesa nello Stato membro d'origine per la
presentazione di un ricorso, pur sospendere il procedimento.
SEZIONE
II ESECUZIONE
Articolo
20 Decisioni esecutive
1. Le decisioni
rese in uno Stato membro relative all'esercizio della responsabilit
dei genitori su un figlio avuto in comune, e quivi esecutive,
sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate
esecutive, su istanza della parte interessata.
2. Tuttavia la decisione h eseguita in una delle tre parti del Regno
Unito (Inghilterra e Galles, Scozia o Irlanda del Nord) soltanto dopo
esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte
interessata.
Articolo
21 Giudici territorialmente competenti
1. L'istanza
deve essere proposta:
- in Belgio, al "Tribunal de premihre instance" o al "Rechtbank
van eerste aanleg" oall'"erstinstanzliches Gericht",
- in Danimarca, al "byret (fogedret)",
- nella Repubblica federale di Germania, al "Familiengericht",
- in Grecia, al "Lomolek]r Pqytodijemo",
- in Spagna, al "Juzgado de Primera Instancia",
- in Francia, al presidente del "Tribunal de grande instance",
- in Irlanda, alla "High Court",
- in Italia, alla Corte d'appello,
- nel Lussemburgo, al presidente del "Tribunal d'arrondissement",
- nei Paesi Bassi, al presidente dell'"arrondissementsrechtbank",
- in Austria, al "Bezirksgericht",
- in Portogallo, al "Tribunal de Comarca" o al "Tribunal
de familia",
- in Finlandia, al "kdrdjdoikeus/tingsrdtt",
- in Svezia, allo "Svea hovrdtt",
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e in Galles, alla "High Court of Justice",
b) in Scozia, alla "Court of Session",
c) nell'Irlanda del Nord, alla "High Court of Justice".
2. a) Il giudice territorialmente competente in relazione ad una domanda
di esecuzione h determinato dal luogo della residenza abituale della
parte contro cui h chiesta l'esecuzione o dal luogo della residenza
abituale del figlio cui la domanda si riferisce.
b) Quando nessuno dei luoghi di cui alla lettera a) si trova nello Stato
membro richiesto, il giudice territorialmente competente h determinato
dal luogo dell'esecuzione.
3. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, il
giudice territorialmente competente determinato dal diritto nazionale
dello Stato membro nel quale viene proposta la domanda di riconoscimento
o non riconoscimento.
Articolo
22 Procedura di esecuzione
1. Le modalit
del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello
Stato membro richiesto.
2. L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del
giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non
prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore ad
litem.
3. All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli
33 e 34.
Articolo
23 Decisione del giudice
1. Il giudice
adito statuisce entro un breve termine senza che la parte contro cui
l'esecuzione viene chiesta possa, in tale fase del procedimento,
presentare osservazioni.
2. L'istanza pur essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati
dagli articoli 15 e 16.
3. In nessun caso la decisione pur formare oggetto di un riesame del
merito.
Articolo
24 Notificazione della decisione
La decisione
resa su istanza di parte h comunicata senza indugio al richiedente, a
cura del cancelliere, secondo le modalit previste dalla legge dello
Stato membro richiesto.
Articolo
25 Opposizione alla decisione di esecuzione
1. Se
l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere pur
proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della
decisione.
2. Se la parte risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da
quello in cui h stata resa la decisione che accorda l'esecuzione, il
termine h di due mesi a decorrere dal giorno in cui la notificazione
stata fatta alla persona cui h diretta o al domicilio della medesima.
Detto termine non h prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
Articolo
26 Giudice dell'opposizione e mezzi di impugnazione
1. L'opposizione
alla decisione che autorizza l'esecuzione h proposta, secondo le norme
sul procedimento in contraddittorio:
- in Belgio, al "tribunal de premihre instance" o al "rechtbank
van eerste aanleg" oall'"erstinstanzliches Gericht",
- in Danimarca, al "landsret",
- nella Repubblica federale di Germania, all'"Oberlandesgericht",
- in Grecia, all'"Evete_o",
- in Spagna, alla "Audiencia Provincial",
- in Francia, alla "Cour d'appel",
- in Irlanda, alla "High Court",
- in Italia, alla Corte d'appello,
- nel Lussemburgo, alla "Cour d'appel",
- nei Paesi Bassi, all'"arrondissementsrechtbank",
- in Austria, al "Bezirksgericht",
- in Portogallo, al "Tribunal da Relagco",
- in Finlandia, al "hovioikeus/hovrdtt",
- in Svezia, allo "Svea hovrdtt",
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e in Galles, alla "High Court of Justice",
b) in Scozia, alla "Court of Session",
c) nell'Irlanda del Nord, alla "High Court of Justice".
2. La decisione resa sull'opposizione pur costituire unicamente oggetto
di:
- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia,
Lussemburgo e nei Paesi Bassi,
- ricorso al "Hxjesteret", con autorizzazione del "Procesbevillingsnfvn",
in Danimarca,
- "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania,
- ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in
Irlanda,
- "Revisionsrekurs", in Austria,
- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,
- ricorso al "korkein oikeus/hvgsta domstolen", in Finlandia,
- ricorso al "Hvgsta domstolen", in Svezia,
- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.
Articolo
27 Sospensione del procedimento
1. Il giudice
dell'opposizione pur, su istanza della parte proponente, sospendere il
procedimento se la decisione stata, nello Stato membro d'origine,
impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre
l'impugnazione non h scaduto. In quest'ultimo caso il giudice pur
fissare un termine per proporre tale impugnazione.
2. Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito,
qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro di origine
h considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo
1.
Articolo
28 Giudice dell'opposizione contro la decisione che respinge l'istanza
di esecuzione
1. Se l'istanza
viene respinta, l'istante pur proporre opposizione:
- in Belgio, alla "Cour d'appel" o "hof van beroep",
- in Danimarca, al "landsret",
- nella Repubblica federale di Germania,
all'"Oberlandesgericht",
- in Grecia, all'"Evete_o",
- in Spagna, alla "Audiencia Provincial",
- in Francia, alla "Cour d'appel",
- in Irlanda, alla "High Court",
- in Italia, alla Corte d'appello,
- nel Lussemburgo, alla "Cour d'appel",
- nei Paesi Bassi, alla "gerechtshof",
- in Austria, al "Bezirksgericht",
- in Portogallo, al "Tribunal da Relagco",
- in Finlandia, al "hovioikeus/hovrdtten",
- in Svezia, allo "Svea hovrdtt",
- nel Regno Unito:
a) in Inghilterra e in Galles, alla "High Court of Justice",
b) in Scozia, alla "Court of Session",
c) nell'Irlanda del Nord, alla "High Court of Justice".
2. La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere h chiamata a
comparire davanti al giudice dell'opposizione.In caso di contumacia, si
applicano le disposizioni dell'articolo 10.
Articolo
29 Impugnazione della decisione sull'opposizione
La decisione
resa sull'opposizione di cui all'articolo 28 pur costituire unicamente
oggetto di:
- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia,
Lussemburgo e nei Paesi Bassi,
- ricorso al "Hxjesteret", con autorizzazione del
"Procesbevillingsnfvn", in Danimarca,
- "Rechtsbeschwerde", nella Repubblica federale di Germania,
- ricorso alla "Supreme Court" per motivi di diritto, in
Irlanda,
- "Revisionsrekurs", in Austria,
- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,
- ricorso al "korkein oikeus/hvgsta domstolen", in Finlandia,
- ricorso al "Hvgsta domstolen", in Svezia,
- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.
Articolo
30 Esecuzione parziale
1. Se la
decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non pur
essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo
per uno o pi di essi.
2. L'istante pur richiedere un'esecuzione parziale.
Articolo
31 Assistenza giudiziaria
1. L'istante
che, nello Stato membro d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte
dell'assistenza giudiziaria o di un'esenzione dalle spese, beneficia,
nel procedimento di cui agli articoli da 21 a 24, dell'assistenza pi
favorevole o dell'esenzione pi ampia prevista nel diritto dello Stato
membro richiesto.
2. L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione resa in Danimarca
da un'autorit amministrativa pur invocare, nello Stato membro
richiesto, i benefici di cui al paragrafo 1, se presenta un'attestazione
del ministero danese della giustizia comprovante che egli adempie le
condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte
dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese.
Articolo
32 Cauzione o deposito
Alla parte che
domanda l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un
altro Stato membro non pur essere imposta nessuna cauzione o deposito,
indipendentemente dalla relativa denominazione,a causa della qualit di
straniero o per difetto di "domicilio" o residenza abituale
nello Stato membro richiesto.
SEZIONE
III DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo
33 Documenti
1. La parte che
invoca o contesta il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una
decisione deve produrre:
a) una copia della decisione che soddisfi tutte le condizioni necessarie
alla sua autenticit;
b) eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia,
nello Stato membro di origine, dell'assistenza giudiziaria.
2. Se si tratta di una decisione contumaciale, la parte che invoca il
riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve inoltre
produrre:
a) l'originale o una copia certificata conforme del documento
comprovante che la domanda giudiziale o un atto equivalente stato
notificato o comunicato al contumace oppure
b) un documento che comprovi che il convenuto ha accettato la decisione
inequivocabilmente.
3. La parte che chiede un aggiornamento delle iscrizioni dello stato
civile di uno Stato membro, di cui all'articolo14, paragrafo 2, deve
inoltre produrre un documento attestante che contro la decisione non
pi ammessa opposizione secondo la legge dello Stato membro in cui essa
stata resa.
Articolo
34 Altri documenti
La parte che
chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre qualsiasi documento atto a
comprovare che, secondo la legge dello Stato membro di origine, la
decisione h esecutiva ed h stata notificata.
Articolo
35 Mancata produzione di documenti
1. Qualora i
documenti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2
non vengano prodotti, il giudice pur fissare un termine per la loro
presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga
di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.
2. Qualora il giudice lo richieda, h necessario produrre una traduzione
dei documenti richiesti. La traduzione autenticata da una persona a
tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
Articolo
36 Legalizzazione o formalit analoga
Non h richiesta
alcuna legalizzazione o formalit analoga per i documenti indicati
negli articoli 33 e 34 e nell'articolo 35, paragrafo 2, come anche, ove
occorra, per la procura ad litem.
TITOLO
IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo
37
1. Le
disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni
giudiziarie proposte,agli atti autentici ricevuti e alle transazioni
approvate da un giudice nel corso del procedimento posteriormente
all'entrata in vigore della convenzione nello Stato membro di origine e,
quando h chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di
un atto autentico, nello Stato membro richiesto.
2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della
presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato membro d'origine e lo
Stato membro richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data,
sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo
III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle del
titolo II o alle disposizioni previste da una convenzione in vigore tra
lo Stato membro di origine e lo Stato membro richiesto al momento della
proposizione dell'azione.
TITOLO
V DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
38 Relazione con altre convenzioni
1. Fatti salvi
gli articoli 37 e 40 nonch il paragrafo 2 del presente articolo, la
convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri che ne sono
parti, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore,
concluse tra due o pi Stati membri e relative a materie disciplinate
dalla convenzione.
2. a) Al momento della notificazione di cui all'articolo 47, la
Danimarca, la Svezia e la Finlandia hanno la facolt di dichiarare che,
nelle loro relazioni reciproche, in luogo delle norme della presente
convenzione si applica,in tutto o in parte, la convenzione del 6
febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia
contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di
matrimonio, adozione e tutela, nonch il relativo protocollo finale.
Tale dichiarazione pur essere ritirata, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento.
b) Il principio della non discriminazione in base alla cittadinanza tra
cittadini dell'Unione sar rispettato e soggetto al controllo della
Corte di giustizia, secondo le modalit stabilite nel protocollo
relativo all'interpretazione della presente convenzione da parte della
Corte di giustizia.
c) I criteri di competenza di qualsiasi accordo che sar concluso tra
gli Stati membri di cui alla lettera a) in materie disciplinate dalla
presente convenzione devono corrispondere a quelli stabiliti dalla
presente convenzione.
d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia fatto
la dichiarazione di cui alla lettera a),in virt di un foro di
competenza corrispondente a uno di quelli previsti nel titolo II della
presente convenzione,sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati
membri conformemente alle norme di cui al titolo III.
3. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, gli Stati membri
possono concludere o applicare tra di loro soltanto accordi che
integrano le disposizioni della convenzione o agevolano l'applicazione
dei principi ivi enunciati.
4. Gli Stati membri comunicano al depositario della presente
convenzione:
a) copia degli accordi e delle leggi uniformi di applicazione di tali
accordi di cui al paragrafo 2, lettere a)e c), e al paragrafo 3;
b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.
Articolo
39 Relazione con talune convenzioni multilaterali
Nei rapporti tra
gli Stati che ne sono parti, la presente convenzione prevale sulle
convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardano materie in
essa disciplinate:
- convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle
autorit e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori,
- convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento
delle decisioni relative al vincolo matrimoniale,
- convenzione dell'Aia, del 10 giugno 1970, sul riconoscimento dei
divorzi e delle separazioni personali,
- convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di
ristabilimento dell'affidamento,
- convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza
giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni, nonch la cooperazione, in materia di potest dei
genitori e di misure per la tutela dei minori purch il minore abbia la
residenza abituale in uno Stato membro.
Articolo
40 Effetti prodotti
1. Gli accordi e
le convenzioni menzionati agli articoli 38 e 39 continuano a produrre i
loro effetti nelle materie alle quali la presente convenzione non
applicabile.
2. Essi continuano a produrre effetti per quanto attiene alle decisioni
rese e agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della
presente convenzione.
Articolo
41 Accordi tra Stati membri
Fatti salvi i
motivi di non riconoscimento previsti nel titolo III, le decisioni rese
in applicazione degli accordi menzionati all'articolo 38, paragrafo 3,
sono riconosciute ed eseguite negli Stati membri che non sono parti di
tali accordi soltanto se esse sono state rese in un foro di competenza
corrispondente a uno di quelli previsti nel titolo II.
Articolo
42 Trattati con la Santa Sede
1. La presente
convenzione si applica lasciando impregiudicato il trattato
internazionale (concordato)concluso fra la Santa Sede e la Repubblica
portoghese, firmato nella Citt del Vaticano il 7 maggio 1940.
2. Ogni decisione relativa all'invalidit di un matrimonio disciplinata
dal trattato di cui al paragrafo1 h riconosciuta negli Stati membri alle
condizioni previste nel titolo III della presente convenzione.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altres ai
seguenti trattati internazionali (concordati)con la Santa Sede:
- Concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa
Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984.
- Accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3
gennaio 1979.
4. Gli Stati membri trasmettono al depositario della presente
convenzione:
a) copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;
b) eventuali denunce dei suddetti trattati o emendamenti agli stessi.
Articolo
43 Non riconoscimento e non esecuzione di decisioni ai sensi
dell'articolo8
La presente
convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato membro s'impegni
nei confronti di uno Stato non membro, tramite una convenzione sul
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una
decisione resa in un altro Stato membro qualora, in uno dei casi
previsti all'articolo 8, la decisione sia stata fondata soltanto su
criteri di competenza diversi da quelli di cui agli articoli da 2 a 7.
Articolo
44 Stati membri con uno o pi sistemi giuridici
Qualora in uno
Stato membro si applichino, in unit territoriali diverse, due o pi
sistemi di diritto o complessi di norme per questioni disciplinate dalle
presente convenzione:
a) ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato membro va
interpretato come riferimento alla residenza abituale in una unit
territoriale;
b) ogni riferimento alla cittadinanza va interpretato come riferimento
all'unit territoriale designata dalla legge di detto Stato;
c) ogni riferimento allo Stato membro in cui h presentata istanza di
divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio va
interpretato come riferimento all'unit territoriale in cui tale
istanza presentata;
d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va
interpretato come riferimento alle norme dell'unit territoriale in cui
si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o
l'esecuzione.
TITOLO
VI CORTE DI GIUSTIZIA
Articolo
45
La Corte di
giustizia delle Comunit europee competente a pronunciarsi
sull'interpretazione della presente convenzione conformemente alle
disposizioni del protocollo stabilito dall'atto del Consiglio
dell'Unione europea del 28 maggio 1998.
TITOLO
VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
46 Dichiarazioni e riserve
1. Fatto salvo
l'articolo 38, paragrafo 2 e l'articolo 42, la presente convenzione non
pu essere oggetto di alcuna riserva.
2. In deroga al paragrafo 1, la presente convenzione produce effetti
fatte salve le dichiarazioni dell'Italia e dell'Irlanda allegate alla
medesima.
3. Lo Stato membro interessato pur ritirare, in tutto o in parte, tale
dichiarazione in qualsiasi momento.Questa cessa di produrre effetti
novanta giorni dopo la notificazione del ritiro al depositario.
Articolo
47 Adozione ed entrata in vigore
1. La presente
convenzione h sottoposta ad adozione da parte degli Stati membri
conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al depositario l'espletamento delle
procedure costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione e le eventuali modifiche di cui all'articolo
49, paragrafo 2, entrano in vigore novanta giorni dopo la notificazione
di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea al
momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la
presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalit.
4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione ciascuno Stato
membro pur dichiarare, all'atto della notificazione di cui al paragrafo
2 o in qualsiasi altro momento, che la convenzione, ad eccezione
dell'articolo45, h applicabile, per quanto lo riguarda, nelle sue
relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione.
Queste dichiarazioni si applicano novanta giorni dopo la data del loro
deposito.
Articolo
48 Adesione
1. La presente
convenzione h aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro
dell'Unione europea.
2. Il testo della presente convenzione nella lingua o nelle lingue dello
Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio,fa fede.
3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
4. La presente convenzione entra in vigore, nei confronti di qualsiasi
Stato membro che vi aderisce, novanta giorni dopo il deposito dello
strumento di adesione o, qualora la convenzione non sia ancora entrata
in vigore alla scadenza del periodo di novanta giorni, alla data di
entrata in vigore della medesima.
5. Qualora la presente convenzione non sia entrata in vigore al momento
del deposito del loro strumento di adesione,agli Stati membri aderenti
si applica l'articolo 47, paragrafo 4.
Articolo
49 Modifiche
1. Ogni Stato
membro o la Commissione possono proporre modifiche della presente
convenzione.Ogni proposta di modifica h trasmessa al depositario che la
comunica al Consiglio.
2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio, che raccomanda agli Stati
membri di adottarle secondo le rispettive norme costituzionali. Le
modifiche cos approvate entrano in vigore conformemente alle
disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3.
3. Tuttavia, a richiesta dello Stato membro interessato, la designazione
dei giudici o dei mezzi di opposizione di cui agli articoli 21,
paragrafo 1, 26, paragrafi 1 e 2, 28, paragrafo 1, e 29 pur essere
modificata con decisione del Consiglio.
Articolo
50 Depositario e pubblicazione
1. Il segretario
generale del Consiglio h depositario della presente convenzione.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunit
europee:
a) le adozioni e adesioni,
b) la data di entrata in vigore della presente convenzione,
c) le dichiarazioni di cui agli articoli 2, paragrafo 2, 38, paragrafo
2, 46, 47, paragrafo 4 e 48, paragrafo 5,nonch le modifiche o il
ritiro di tali dichiarazioni;
d) le modifiche apportate alla presente convenzione ai sensi
dell'articolo 49, paragrafi 2 e 3.
DICHIARAZIONE
DELL'IRLANDA DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE
In deroga alle
disposizioni della presente convenzione, l'Irlanda pur mantenere il
diritto di rifiutare il riconoscimento di un divorzio pronunciato in un
altro Stato membro qualora sia stato pronunciato come conseguenza del
fatto che una delle parti o entrambe hanno deliberatamente indotto in
errore un organo giurisdizionale di detto Stato membro in relazione ai
requisiti in materia di competenza, di modo che il riconoscimento di
tale divorzio risulta incompatibile con la costituzione irlandese.
Questa dichiarazione sar valida per un periodo di cinque anni e potr
essere rinnovata ogni cinque anni.
DICHIARAZIONE,
DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE, DI STATI MEMBRI NORDICI CHE HANNO LA
FACOLTA DI EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 38,
PARAGRAFO 2
L'applicazione
della convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda,
Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale
privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonch il relativo
protocollo finale h in linea con l'articolo K.7 del trattato, secondo
cui la convenzione non osta all'instaurazione di una cooperazione pi
stretta tra due o pi Stati membri, sempre che tale cooperazione non
sia in contrasto con quella prevista dalla convenzione n la ostacoli.
Essi si impegnano a non applicare pi nelle loro relazioni reciproche
l'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo nordico del 1931, nonch a
rivedere in un prossimo futuro i criteri di competenza applicabili
nell'ambito di tale accordo, in base al principio enunciato all'articolo
38, paragrafo 2, lettera b), della convenzione.
I motivi di rifiuto addotti nell'ambito delle leggi uniformi sono
applicabili in modo coerente, nella pratica, con quelli stabiliti dal
titolo III della presente convenzione.
DICHIARAZIONE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE
Con riferimento
all'articolo 42 della convenzione, l'Italia si riserva la facolt di
adottare, nei confronti delle sentenze dei tribunali ecclesiastici
portoghesi, le stesse procedure e di effettuare gli stessi controlli
che, in base ai propri accordi intervenuti con la Santa Sede, prevede
nel proprio ordinamento con riferimento alle omologhe sentenze dei
tribunali ecclesiastici.
Dichiarazione,
iscritta a verbale del Consiglio, adottata nella sessione del Consiglio
"Giustizia e affari interni" del 28 e 29 maggio 1998, in cui
stata stabilita la convenzione concernente la competenza,il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali
(98/C 221/02)
Il Consiglio, consapevole degli effetti negativi che i tempi lunghi dei
procedimenti riguardanti le domande dinanzi alla Corte di giustizia
delle Comunit europee potrebbero produrre nella sfera del diritto di
famiglia, rileva la necessit di esaminare al pi presto i possibili
modi per ridurre la durata di tali procedimenti; il Consiglio propone di
incaricare di quest'esame il competente organo del Consiglio, affiancato
dalla Corte di giustizia.
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