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Lussemburgo, 20.05.1980
Traduzione non ufficiale
Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente
Convenzione, riconoscendo che negli Stati Membri del Consiglio
d'Europa la considerazione dell'interesse del minore di importanza
decisiva in materia di provvedimenti concernenti il suo affidamento;
Considerando che l'istituzione di misure destinate a facilitare il
riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti riguardanti
l'affidamento di un minore avr l'effetto di assicurare la migliore
protezione dell'interesse dei minori;
Stimando auspicabile, con questo intendimento, sottolineare che il
diritto di visita dei genitori il normale corollario del diritto di
custodia; constatando il numero crescente di casi in cui dei minori
sono stati trasferiti indebitamente oltre una frontiera internazionale
e avendo riguardo alle difficolt incontrate per risolvere
adeguatamente i problemi sollevati da questi casi;
Desiderosi di introdurre delle disposizioni adeguate che consentano
di ristabilire l'affidamento dei minori ove questo sia Stato
arbitrariamente interrotto;
Convinti dell'opportunit di adottare, a tale scopo, delle misure
adatte alle varie necessit e alle diverse circostanze; desiderosi di
stabilire delle relazioni di cooperazione giudiziaria tra le
rispettive autorit, hanno convenuto quanto segue:
Art.1.
Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
a. minore: una persona, qualunque sia la sua
cittadinanza, che non abbia ancora raggiunto l'et di 16 anni e che
non abbia diritto di fissare personalmente la propria residenza
secondo la legge della sua residenza abituale o della sua cittadinanza
o secondo la legge interna dello Stato richiesto;
b. autorit: ogni autorit giudiziaria od
amministrativa;
c. provvedimento relativo all'affidamento: ogni
provvedimento di una autorit che disponga sulla cura della persona
del minore, compreso il diritto di stabilire la sua residenza, nonch
in ordine al diritto di visita;
d. spostamento indebito: il trasferimento di un
minore attraverso una frontiera internazionale in violazione ad una
decisione che disponga il suo affidamento emessa in uno Stato
Contraente ed esecutiva in tale stato; si considera egualmente
spostamento indebito:
i. il mancato ritorno di un minore attraverso una frontiera
internazionale, al termine del periodo di esercizio di un diritto di
visita relativo a detto minore o al termine di ogni altro soggiorno
temporaneo in un territorio diverso da quello in cui esercitato
l'affidamento;
ii. uno spostamento dichiarato successivamente illecito ai sensi
dell'articolo 12.
CAPITOLO I
Autorit
centrali
Art.2.
1. Ciascuno Stato Contraente designer una autorit centrale che
eserciter le funzioni previste nella presente Convenzione.
2. Gli stati federali e gli stati in cui sono in vigore parecchi
ordinamenti hanno la facolt di designare le diverse autorit
centrali di cui stabiliscono le competenze.
3. Ogni designazione effettuata in applicazione del presente
articolo deve essere notificata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa.
Art.3.
1. le autorit centrali degli stati contraenti devono cooperare
tra loro e promuovere un concerto tra le autorit competenti e i loro
rispettivi paesi. Esse debbono agire con ogni diligenza necessaria.
2. Al fine di facilitare l'attuazione della presente Convenzione,
le autorit centrali degli stati contraenti:
a. assicurano la trasmissione delle domande d'informazione
provenienti dalle autorit competenti e riguardanti dei punti di
diritto o di fatto relativi a procedimenti in corso;
b. si comunicano reciprocamente su loro domanda informazioni
concernenti la loro legislazione in materia di affidamento dei minori
e relativa evoluzione;
c. si tengono reciprocamente informate circa le difficolt che
possono nascere in occasione dell'applicazione della Convenzione e si
adoperano, nella massima misura possibile, per eliminare gli ostacoli
che si frappongono alla sua applicazione.
Art.4.
1. Chiunque abbia ottenuto in uno Stato Contraente un provvedimento
relativo all'affidamento di un minore e desideri ottenere in un altro
Stato Contraente il riconoscimento o l'esecuzione di tale
provvedimento pu rivolgersi, a tale scopo, mediante ricorso,
all'autorit centrale di ogni Stato Contraente.
2. Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti di cui
all'articolo 13.
3. L'autorit centrale adita, nel caso in cui sia diversa
dall'autorit centrale dello Stato richiesto, trasmette i documenti a
questa ultima direttamente e senza indugio.
4. L'autorit centrale adita pu rifiutare il suo intervento
quando manifesto che non sussistono i requisiti previsti dalla
presente Convenzione.
5. L'autorit centrale adita informa senza indugio il ricorrente
dell'esito della sua domanda.
Art.5.
1. L'autorit centrale dello Stato richiesto adotta o si adopera
perch venga adottata nel pi breve termine ogni disposizione che
esso ritiene idonea, rivolgendosi, se del caso, alle autorit
competenti, per:
a. rintracciare il luogo in cui si trova il minore;
b. evitare, in particolare adottando le misure provvisorie
necessarie, che gli interessi del fanciullo o del ricorrente vengano
lesi;
c. assicurare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento;
d. assicurare la consegna del minore al ricorrente quando
l'esecuzione del provvedimento accordata;
e. informare l'autorit richiedente sulle misure adottate.
2. Quando l'autorit centrale dello Stato richiesto ha delle
ragioni per credere che il minore si trova nel territorio di un altro
Stato Contraente, trasmette i documenti all'autorit centrale di
questo stato, direttamente e senza indugio.
3. Ad eccezione delle spese di rimpatrio, ciascuno Stato Contraente
si impegna a non esigere dal ricorrente alcun pagamento per qualsiasi
misura adottata per conto di quest'ultimo ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo dall'autorit centrale di detto stato, comprese le
spese processuali e, ove del caso, le spese occasionate dalla
partecipazione di un avvocato.
4. Se il riconoscimento o l'esecuzione rifiutato e se l'autorit
centrale dello Stato richiesto ritiene di dover dar corso alla domanda
del ricorrente di promuovere in tale Stato una azione nel merito,
detta autorit fa il possibile per assicurare la rappresentanza del
ricorrente nel procedimento in condizioni non meno favorevoli di
quelle di cui pu beneficiare una persona che risiede e che possiede
la cittadinanza di detto Stato e, a tale scopo, pu in particolare
rivolgersi alle sue autorit competenti.
Art.6.
1. Salvo accordi particolari conclusi tra le autorit centrali
interessate e salvo le disposizioni del paragrafo 3 del presente
articolo:
a. le comunicazioni indirizzate all'autorit centrale dello Stato
richiesto sono redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di
detto Stato o accompagnate da una traduzione in tale lingua;
b. l'autorit centrale dello Stato richiesto deve tuttavia
accettare le comunicazioni redatte in lingua francese o inglese ovvero
accompagnate da una traduzione in una di queste lingue.
2. Le comunicazioni che promanano dall'autorit centrale dello
Stato richiesto, compresi i risultati delle indagini effettuate,
possono essere redatte nella lingua o in una delle lingue ufficiali di
detto Stato ovvero in francese o inglese.
3. Ogni Stato Contraente pu escludere l'applicazione in tutto o
in parte delle disposizioni del paragrafo 1. B) del presente articolo.
Qualora uno Stato Contraente si sia avvalso di tale riserva, ogni
altro Stato Contraente pu ugualmente applicarla nei confronti di
tale stato.
CAPITOLO II
Riconoscimento ed
esecuzione dei provvedimenti e ripristino dell'affidamento dei minori
Art.7. I provvedimenti relativi all'affidamento pronunciati
in uno Stato Contraente sono riconosciuti e, quando siano esecutivi
nello Stato d'origine, ricevono esecuzione in ogni altro Stato
Contraente.
Art.8. 1. In caso di trasferimento illegittimo, l'autorit
centrale dello Stato richiesto far procedere immediatamente alla
restituzione del minore:
a. quando all'atto dell'introduzione dell'istanza nello Stato in
cui il provvedimento stato pronunciato o alla data del
trasferimento illegittimo, se questo ha avuto luogo precedentemente,
il minore e i suoi genitori avevano soltanto la cittadinanza di questo
Stato e il minore aveva la residenza abituale sul territorio di tale
Stato e
b. se la domanda di restituzione stata proposta ad una autorit
centrale entro un termine di sei mesi a partire dalla data del
trasferimento illegittimo.
2. Se, in conformit alla legge dello Stato richiesto, le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono essere
soddisfatte senza l'intervento di un'autorit giudiziaria, nessuno
fra i motivi di rifiuto previsti nella presente Convenzione si
applicher al procedimento giudiziario.
3. Se tra la persona che ha in affidamento il minore e un'altra
persona intervenuto un accordo, omologato da un'autorit
competente, per concedere alla seconda un diritto di visita e se allo
scadere del periodo convenuto il minore, dopo essere stato portato
all'estero, non stato restituito alla persona che lo aveva in
affidamento, si procede al ripristino del diritto di affidamento in
conformit ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Lo stesso dicasi
in caso di provvedimento dell'autorit competente che accorda questo
stesso diritto a una persona che non ha l'affidamento del minore.
Art.9.
1. Nei casi di trasferimento illegittimo diversi da quelli previsti
all'articolo 8 e se si fatto ricorso ad una autorit centrale
entro il termine di sei mesi a partire dal trasferimento, il
riconoscimento e l'esecuzione non possono essere rifiutati se non
quando:
a. si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del
convenuto o del suo rappresentante legale e l'atto introduttivo del
giudizio o altro atto equivalente non stato notificato o comunicato
al convenuto in forma regolare ed in tempo utile affinch possa
difendersi; tuttavia, tale mancata notifica o comunicazione non pu
costituire motivo di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione quando
la notifica o la comunicazione non abbia avuto luogo per il fatto che
il convenuto ha tenuto nascosto il luogo in cui si trova alla persona
che ha promosso il procedimento nello Stato d'origine;
b. si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del
convenuto o del suo rappresentante legale e la competenza dell'autorit
che l'ha pronunciato non si basa:
i. sulla residenza del convenuto, ovvero
ii. sull'ultima residenza abituale comune dei genitori del minore
purch uno di essi vi risieda ancora abitualmente, ovvero
iii. sulla residenza abituale del minore;
c. il provvedimento incompatibile con quello relativo
all'affidamento divenuto esecutivo nello Stato richiesto prima del
trasferimento del minore, a meno che quest'ultimo non abbia avuto la
sua residenza abituale sul territorio dello Stato richiedente
nell'anno che precede il suo trasferimento.
2. Se non stato fatto ricorso ad alcuna autorit centrale, le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono egualmente
applicabili quando il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti
entro il termine di sei mesi dalla data del trasferimento illegittimo.
3. In nessun caso il provvedimento pu essere oggetto di esame nel
merito.
Art.10.
1. Nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 8 e 9, il
riconoscimento e l'esecuzione possono essere rifiutati non soltanto
per i motivi previsti dall'articolo 9, ma anche per uno dei motivi
seguenti:
a. se si constatato che gli effetti del provvedimento sono
manifestamente incompatibili con i principi fondamentali del diritto
che regola la famiglia ed i minori nello Stato richiesto;
b. se si constatato che a seguito del mutamento di circostanze,
compreso il passare del tempo ma escludendo il mero cambiamento di
residenza del minore a seguito di trasferimento illegittimo, gli
effetti del provvedimento originario risultano palesemente non pi
conformi all'interesse del minore;
c. se, al momento dell'introduzione dell'istanza nello Stato
d'origine:
i. il minore aveva la cittadinanza dello Stato richiesto o la sua
residenza abituale in questo stato, mentre con lo Stato d'origine non
esisteva alcuno di tali rapporti di collegamento;
ii. il minore aveva contemporaneamente la cittadinanza dello Stato
d'origine e quella dello Stato richiesto, nonch la residenza
abituale nello Stato richiesto;
d. se il provvedimento incompatibile con un provvedimento
emesso, o nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, pur essendo
esecutivo nello Stato richiesto, a seguito di un procedimento
intrapreso prima della proposizione della domanda di riconoscimento o
d'esecuzione, e se il rifiuto conforme all'interesse del minore.
2. Negli stessi casi, tanto il procedimento di riconoscimento
quanto quello d'esecuzione possono essere sospesi per uno dei seguenti
motivi:
a. se il provvedimento originario oggetto di un ricorso
ordinario;
b. se nello Stato richiesto pendente un procedimento riguardante
l'affidamento del minore, promosso prima che il procedimento nello
Stato di origine sia Stato iniziato;
c. se un altro provvedimento relativo all'affidamento del minore
oggetto di un procedimento di esecuzione o di ogni altro procedimento
relativo al riconoscimento del provvedimento stesso.
Art.11.
1. I provvedimenti sul diritto di visita e le disposizioni dei
provvedimenti relativi all'affidamento vertenti sul diritto di visita
sono riconosciuti e posti ad esecuzione alle stesse condizioni
previste per gli altri provvedimenti relativi all'affidamento.
2. Tuttavia, l'autorit competente dello Stato richiesto pu
fissare le modalit dell'attuazione e dell'esercizio del diritto di
visita tenuto conto in particolare degli impegni assunti dalle parti
al riguardo.
3. Quando non si provveduto sul diritto di visita ovvero quando
il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento relativo
all'affidamento viene rifiutato, l'autorit centrale dello Stato
richiesto pu rivolgersi alle proprie autorit competenti a decidere
sul diritto di visita, a richiesta della persona che invoca tale
diritto.
Art.12.
Qualora alla data in cui il minore trasferito oltre una
frontiera internazionale non esista un provvedimento esecutivo in
ordine al suo affidamento, pronunciato in uno Stato Contraente, le
disposizioni della presente Convenzione si applicano ad ogni
successivo provvedimento riguardante l'affidamento del minore che
riconosca l'illiceit del trasferimento ed emesso in uno Stato
Contraente a richiesta di ogni persona interessata.
CAPITOLO III
Procedura
Art.13.
La domanda di riconoscimento o di esecuzione in un altro Stato
Contraente di un provvedimento relativo all'affidamento deve essere
accompagnata:
a. da un documento che abilita l'autorit centrale dello Stato
richiesto ad agire a nome del richiedente ovvero a designare a tal
fine un altro rappresentante;
b. da una copia del provvedimento munita dei requisiti necessari
per la sua autenticit;
c. quando si tratta di un provvedimento pronunciato in assenza del
convenuto o del suo rappresentante legale, da qualsiasi documento
idoneo a comprovare che l'atto introduttivo del procedimento od un
atto equivalente Stato regolarmente notificato o comunicato al
convenuto;
d. se del caso, da ogni documento idoneo a comprovare che, in base
alla legge dello Stato di origine, il provvedimento esecutivo;
e. ove possibile, da una esposizione indicante il luogo in cui
potrebbe trovarsi il minore nello Stato richiesto;
f. da proposte sulle modalit del ripristino dell'affidamento del
minore.
2. I documenti di cui sopra debbono, se del caso, essere
accompagnati da una traduzione secondo le norme di cui all'articolo 6.
Art.14.
Ogni Stato Contraente applica al riconoscimento ed all'esecuzione
di un provvedimento relativo all'affidamento una procedura semplice e
rapida. A tal fine fa in modo che la domanda di "exequatur"
possa essere proposta su semplice ricorso.
Art.15.
1. Prima di decidere sull'applicazione del paragrafo 1. B)
dell'articolo 10, l'autorit che dipende dallo Stato richiesto:
a. deve rendersi edotta del punto di vista del minore, a meno che
non vi sia impossibilit pratica, avuto riguardo, in particolare,
all'et ed alla capacit di discernimento di quest'ultimo; e
b. pu chiedere che vengano effettuate delle opportune indagini.
2. Le spese delle indagini effettuate in uno Stato Contraente sono
a carico dello Stato in cui le stesse sono effettuate.
3. Le richieste di indagini ed i loro risultati possono essere
indirizzati all'autorit interessata attraverso le autorit
centrali.
Art.16.
Ai fini della presente Convenzione, nessuna legalizzazione o
formalit analoga pu essere richiesta.
CAPITOLO IV
Riserve
Art.17.
1. Ogni Stato Contraente pu formulare la riserva in base alla
quale, nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 o in uno soltanto di
detti articoli, il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti
relativi all'affidamento potranno essere rifiutati per i motivi, tra
quelli previsti dall'articolo 10, che saranno indicati nella riserva.
2. Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti pronunciati
in uno Stato Contraente che ha fatto la riserva di cui al paragrafo 1
del presente articolo possono essere rifiutati in ogni altro Stato
Contraente per uno dei motivi aggiuntivi indicati in detta riserva.
Art.18.
Ogni Stato Contraente pu formulare la riserva in base alla quale
non vincolato alle disposizioni dell'articolo 12.
Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai
provvedimenti di cui all'articolo 12 che sono stati pronunciati in uno
Stato Contraente che ha fatto tale riserva.
CAPITOLO V
Altri strumenti
Art.19.
La presente Convenzione non impedisce che un altro strumento
internazionale vincolante lo Stato d'origine e lo Stato richiesto o il
diritto non convenzionale dello Stato richiesto siano invocati per
ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di un provvedimento.
Art.20.
1. La presente Convenzione non pregiudica gli impegni che uno Stato
Contraente pu avere nei confronti di uno Stato non contraente in
virt di uno strumento internazionale avente per oggetto materie
regolate dalla presente Convenzione.
2. Quando due o pi Stati Contraenti hanno posto in essere, od
intendono farlo, una legislazione uniforme nel campo dell'affidamento
dei minori od un sistema particolare di riconoscimento o di esecuzione
dei provvedimenti in questo campo, essi avranno la facolt di
applicare tra loro tale legislazione o tale sistema in luogo della
presente Convenzione o di parte di essa. Per avvalersi di questa
disposizione detti stati dovranno notificare la loro decisione al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni modifica o revoca di
detta decisione deve anch'essa essere notificata. Titolo vi clausole
finali
Art.21.
La presente Convenzione aperta alla firma degli Stati Membri del
Consiglio d'Europa. Sar soggetta a ratifica, accettazione od
approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od
approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
Art.22.
1. La presente Convenzione entrer in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in
cui tre Stati Membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro
consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformit alle
disposizioni dell'articolo 21.
2. Per ogni Stato membro che esprimer successivamente il proprio
consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrer
in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un
periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di
ratifica, di accettazione od approvazione.
Art.23.
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il comitato
dei ministri del Consiglio d'Europa potr invitare ogni Stato non
membro del consiglio ad aderire alla presente Convenzione, mediante
decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20.d) dello
statuto ed alla unanimit dei rappresentanti degli stati contraenti
che hanno il diritto di partecipare al comitato.
2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrer in vigore il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre
mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Art.24.
1. Ogni Stato pu, all'atto della firma od al momento del deposito
del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione, designare il o i territori ai quali si applicher la
presente Convenzione.
2. Ogni Stato pu, in qualunque altro momento successivo, con
dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni
altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrer
in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di
ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virt dei due paragrafi precedenti
potr essere ritirata, per quanto concerne ciascun territorio
indicato nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al
Segretario Generale. Il ritiro avr effetto il primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di
ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art.25.
1. Uno Stato che comprende due o pi unit territoriali nelle
quali si applicano ordinamenti giuridici diversi in materia di
affidamento dei minori e di riconoscimento ed esecuzione di
provvedimenti relativi all'affidamento pu, al momento del deposito
del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di
adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicher a
tutte queste unit territoriali, ovvero ad una o pi di esse.
2. In ogni altro momento successivo potr, con dichiarazione
indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere
l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altra unit
territoriale indicata nella dichiarazione. La Convenzione entrer in
vigore nei confronti di tale unit territoriale il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di
ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virt dei due paragrafi precedenti,
potr essere ritirata, per quanto concerne ogni unit territoriale
designata in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al
Segretario Generale. Il ritiro avr effetto a partire dal primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dal
ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art.26.
1. Nei confronti di uno Stato che, in materia di affidamento dei
minori, abbia due o pi ordinamenti giuridici di applicazione
territoriale:
a. il riferimento alla legge della residenza abituale o della
cittadinanza di una persona deve essere inteso come riferimento
all'ordinamento giuridico determinato dalle norme vigenti in tale
stato, ovvero, in mancanza di tali norme, all'ordinamento con il quale
la persona interessata abbia pi stretti rapporti;
b. il riferimento allo Stato di origine od allo Stato richiesto
deve essere inteso, a seconda dei casi, come riferimento all'unit
territoriale in cui il provvedimento Stato pronunciato o all'unit
territoriale in cui Stato chiesto il riconoscimento o l'esecuzione
del provvedimento od il ripristino dell'affidamento.
2. Il paragrafo 1.a) del presente articolo si applica anche,
mutatis mutandis, agli stati i quali, in materia di affidamento dei
minori, abbiano due o pi ordinamenti giuridici di applicazione
personale.
Art.27.
1. Ogni Stato pu, al momento della firma od al momento del
deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o pi
riserve che figurano al paragrafo 3 dell'articolo 6, all'articolo 17
ed all'articolo 18 della presente Convenzione. Non ammessa alcuna
altra riserva.
2. Ogni Stato Contraente che ha formulato una riserva in virt del
paragrafo precedente pu ritirarla in tutto od in parte indirizzando
una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il
ritiro avr effetto alla data di ricevimento della notificazione da
parte del Segretario Generale.
Art.28.
Al termine del terzo anno successivo alla data d'entrata in vigore
della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualsiasi altro
momento successivo a tale data, il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, inviter i rappresentanti delle autorit centrali
designate dagli stati contraenti a riunirsi al fine di studiare e
facilitare il funzionamento della Convenzione. Ogni Stato membro del
Consiglio d'Europa che non parte alla Convenzione potr farsi
rappresentare da un osservatore. I lavori di ciascuna di queste
riunioni saranno oggetto di un rapporto che sar inviato per
conoscenza al comitato dei ministri del Consiglio d'Europa.
Art.29.
1. Ogni parte pu, in qualunque momento, denunciare la presente
Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avr effetto a partire dal primo giorno del mese
successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di
ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.
Art.30.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificher agli
Stati Membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla
presente Convenzione:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione,
d'approvazione o di adesione;
c. ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione in
conformit agli articoli 22, 23, 24 e 25;
d. ogni altro atto, notificazione o comunicazione che abbia
riferimento alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti,
all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 maggio 1980, in francese ed inglese,
entrambi i testi facendo egualmente fede, in unico esemplare che sar
depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa ne comunicher copia munita di
certificazione di conformit a ciascuno degli Stati Membri del
Consiglio d'Europa ed ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente
Convenzione.
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