WWW.MONDOINCANTATO.IT

Iniziativa privata di Bruno Poli, contro la sottrazione internazionale dei minori

TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO AD UN PADRE E UNA MADRE

 

HOME PAGE

INDEX
Pag. Principale
.
   .
MAIL
.

Convenzione sui diritti del fanciullo

Traduzione dal testo originale francese (RU 1998 2055)

Conclusa a Nuova York il 20 novembre 1989

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerato che, in conformit con i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignit inerente a tutti i membri della famiglia umana nonch luguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libert, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali delluomo e nella dignit e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libert,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dellUomo, hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno pu avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libert che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo le Nazioni Unite hanno proclamato che linfanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unit fondamentale della societ ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e lassistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettivit,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalit deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicit, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Societ, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignit, di tolleranza, di libert, di uguaglianza e di solidariet,

Tenendo presente che la necessit di concedere una protezione speciale al fanciullo stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dallAssemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2; in particolare negli articoli 23 e 24), nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1; in particolare allarticolo 10) e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dellUomo, il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturit fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale, dellinsieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative allamministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i Paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dellimportanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo limportanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i Paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

 

Prima parte

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente unet inferiore a diciottanni, salvo se abbia raggiunto prima la maturit in virt della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacit, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinch il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attivit, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorit amministrative o degli organi legislativi, linteresse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilit legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinch il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilit dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorit competenti in particolare nellambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonch lesistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nellambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilit, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettivit, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a questultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacit, lorientamento ed i consigli adeguati allesercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Diritto delluomo e libert fondamentali 4

Art. 7

1. Il fanciullo registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinch questi diritti siano attuati in conformit con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ci non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identit, ivi compresa la sua nazionalit, il suo nome e le sue relazioni familiari, cos come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identit o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinch la sua identit sia ristabilita il pi rapidamente possibile.

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinch il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volont a meno che le autorit competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione necessaria nellinteresse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso pu essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilit di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ci non sia contrario allinteresse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, limprigionamento, lesilio, lespulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinch la presentazione di tale domanda non comporti di per s conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformit con lobbligo che incombe agli Stati parti in virt del paragrafo 1 dellarticolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sar considerata con uno spirito positivo, con umanit e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinch la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformit con lobbligo incombente agli Stati parti, in virt del paragrafo 1 dellarticolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese, compreso il loro, e di fare ritorno nel proprio Paese. Il diritto di abbandonare ogni Paese pu essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dellordine pubblico, della salute o della moralit pubbliche, o dei diritti e delle libert altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non- ritorni illeciti di fanciulli allestero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure ladesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua et e del suo grado di maturit.

2. A tal fine, si dar in particolare al fanciullo la possibilit di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libert di espressione. Questo diritto comprende la libert di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. Lesercizio di questo diritto pu essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dellordine pubblico, della salute o della moralit pubbliche.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libert di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare questultimo nellesercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacit.

3. La libert di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni pu essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dellordine pubblico, della sanit e della moralit pubbliche, oppure delle libert e diritti fondamentali delluomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libert di associazione ed alla libert di riunirsi pacificamente.

2. Lesercizio di tali diritti pu essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una societ democratica nellinteresse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dellordine pubblici, oppure per tutelare la sanit o la moralit pubbliche, o i diritti e le libert altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sar oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono limportanza della funzione esercitata dai mass- media e vigilano affinch il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonch la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) incoraggiano i mass- media a divulgare informazioni e materiali che hanno unutilit sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dellarticolo 29;

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per linfanzia;

d) incoraggiano i mass- media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono lelaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilit comune per quanto riguarda leducazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilit di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dallinteresse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nellesercizio della responsabilit che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza allinfanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalit fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui affidato alluno o allaltro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, a seconda del caso, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire lappoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli affidato, nonch per altre forme di prevenzione, ed ai fini dellindividuazione, del rapporto, del rinvio, dellinchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altres includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure non pu essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformit con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva pu in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, delladozione o in caso di necessit, del collocamento in un adeguato istituto per linfanzia. Nelleffettuare una selezione tra queste soluzioni, si terr debitamente conto della necessit di una certa continuit nelleducazione del fanciullo, nonch della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/ o autorizzano ladozione, si accertano che linteresse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) vigilano affinch ladozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorit competenti le quali verificano, in conformit con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che ladozione pu essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso alladozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che ladozione allestero pu essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora questultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) vigilano, in caso di adozione allestero, affinch il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinch, in caso di adozione allestero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) ricercano le finalit del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinch le sistemazioni di fanciulli allestero siano effettuate dalle autorit o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinch un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e dellassistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti delluomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dallOrganizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con lOrganizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sar concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignit, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunit.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, laiuto fornito in conformit con il paragrafo 2 del presente articolo gratuito ogni qualvolta ci sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore affidato. Tale aiuto concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alleducazione,

alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attivit ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la pi completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nellambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonch laccesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacit e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terr conto in particolare della necessit dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire lattuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

a) diminuire la mortalit tra i lattanti ed i fanciulli;

b) assicurare a tutti i minori lassistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;

c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nellambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante lutilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dellambiente naturale;

d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) fare in modo che tutti i gruppi della societ, in particolare i genitori ed i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dellallattamento al seno, sulligiene e sulla salubrit dellambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e leducazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione la necessit dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che stato collocato dalle autorit competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformit con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno laffidamento del fanciullo la responsabilit fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilit e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto ed offrono, se del caso, unassistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda lalimentazione, il vestiario e lalloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilit finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o allestero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilit finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono ladesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonch ladozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo alleducazione, ed in particolare, al fine di garantire lesercizio di tale diritto gradualmente ed in base alluguaglianza delle possibilit:

a) rendono linsegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) incoraggiano lorganizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuit dellinsegnamento e lofferta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessit;

c) garantiscono a tutti laccesso allinsegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacit di ognuno;

d) fanno in modo che linformazione e lorientamento scolastico professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarit della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinch la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignit del fanciullo in quanto essere umano ed in conformit con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore delleducazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare lignoranza e lanalfabetismo nel mondo e facilitare laccesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessit dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che leducazione del fanciullo deve avere come finalit:

a) di favorire lo sviluppo della personalit del fanciullo nonch lo sviluppo delle sue facolt e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialit;

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti delluomo e delle libert fondamentali e dei principi consacrati nello Statuto delle Nazioni Unite;

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identit, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonch il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui pu essere originario e delle civilt diverse dalla sua;

d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilit della vita in una societ libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dellambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dellarticolo 28 sar interpretata in maniera da nuocere alla libert delle persone fisiche o giuridiche di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che leducazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non pu essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attivit ricreative proprie della sua et e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano lorganizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attivit ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire lapplicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono unet minima oppure et minime di ammissione allimpiego;

b) prevedono unadeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni dimpiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire lattuazione effettiva del presente articolo.

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro luso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, cos come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attivit sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinch:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. N la pena capitale n limprigionamento a vita senza possibilit di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di et inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libert in maniera illegale o arbitraria. Larresto, la detenzione o limprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformit con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata pi breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libert sia trattato con umanit e con il rispetto dovuto alla dignit della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua et. In particolare, ogni fanciullo privato di libert sar separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nellinteresse preminente del fanciullo, ed egli avr diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libert abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad unassistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonch il diritto di contestare la legalit della loro privazione di libert dinanzi un Tribunale o altra autorit competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto let di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilit.

3. Gli Stati parti si astengono dallarruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto let di quindici anni. Nellincorporare persone aventi pi di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i pi anziani.

4. In conformit con lobbligo che spetta loro in virt del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinch i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignit del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignit e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti delluomo e le libert fondamentali e che tenga conto della sua et nonch della necessit di facilitare il suo reinserimento nella societ e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a questultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinch nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinch ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di unassistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da unautorit o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonch in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ci non sia ritenuto contrario allinteresse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua et o della sua situazione;

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e linterrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parit;

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi unautorit o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformit con la legge;

vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere ladozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorit e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire unet minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacit di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ci sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti delluomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sar prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, lorientamento, la supervisione, i consigli, la libert condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonch soluzioni alternative allassistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni pi propizie allattuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

 

Seconda parte

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati, sia agli adulti che ai fanciulli.

Articolo 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nellesecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralit ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di unequa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte pu designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avr luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite inviter per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario Generale stabilir lelenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con lindicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporr tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la sede dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sar rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonch la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter pi esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dellapprovazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la sede dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sua sessione determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dellapprovazione dellAssemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui questultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con lapprovazione dellAssemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dellOrganizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalit stabilite dallAssemblea Generale.

Art. 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

a) entro due anni a decorrere dalla data dellentrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;

b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficolt che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altres contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dellapplicazione della Convenzione del Paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente in conformit con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato pu chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa allapplicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni allAssemblea Generale, tramite il Consiglio economico e sociale, un rapporto sulle attivit del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere lattuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per linfanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nellesame dellattuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nellambito del loro mandato. Il Comitato pu invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per linfanzia ed ogni altro organismo competente che riterr appropriato, a dare pareri specializzati sullattuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato pu invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per lInfanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sullattuazione della Convenzione in settori che rientrano nellambito delle loro attivit;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per lInfanzia ed agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessit in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato pu raccomandare allAssemblea Generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) il comitato pu fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti allAssemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

 

Terza parte

Art. 46

La presente Convenzione aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarr aperta alladesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

1. La presente Convenzione entrer in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrer in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

1. Ogni Stato parte pu proporre un emendamento a depositarne il testo presso il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dellesame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza sottoposto per approvazione allAssemblea Generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformit con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

1. Il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite ricever e comunicher a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati allatto della ratifica o delladesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con loggetto e le finalit della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informer quindi tutti gli Stati. Tale notifica avr effetto alla data in cui ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 52

Ogni Stato parte pu denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avr effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 53

Il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

Loriginale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sar depositato presso il Segretario Generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a New York, il 20 novembre 1989.

(Seguono le firme)

 

I

Campo di applicazione della convenzione il 1 aprile 1998

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione A Successione S

Afghanistan 28 marzo 1994 27 aprile 1994

Albania 27 febbraio 1992 28 marzo 1992

Algeria a) 16 aprile 1993 16 maggio 1993

Andorra a) 2 gennaio 1996 1 febbraio 1996

Angola 5 dicembre 1990 4 gennaio 1991

Antigua e Barbuda 5 ottobre 1993 4 novembre 1993

Arabia Saudita a) 26 gennaio 1996 A 25 febbraio 1996

Argentina a) 4 dicembre 1990 3 gennaio 1991

Armenia 23 giugno 1993 A 23 luglio 1993

Australia a) 17 dicembre 1990 16 gennaio 1991

Austria a) b) 6 agosto 1992 5 settembre 1992

Azerbaigian 13 agosto 1992 A 12 settembre 1992

Bahama a) 20 febbraio 1991 22 marzo 1991

Bahrein 13 febbraio 1992 A 14 marzo 1992

Bangladesh a) 3 agosto 1990 2 settembre 1990

Barbados 9 ottobre 1990 8 novembre 1990

Belgio a) b) 16 dicembre 1991 15 gennaio 1992

Belize 2 maggio 1990 2 settembre 1990

Benin 3 agosto 1990 2 settembre 1990

Bhutan 1 agosto 1990 2 settembre 1990

Bielorussia 1 ottobre 1990 31 ottobre 1990

Bolivia 26 giugno 1990 2 settembre 1990

Bosnia- Erzegovina a) 1 settembre 1993 S 6 marzo 1992

Botswana a) 14 marzo 1995 A 13 aprile 1995

Brasile 24 settembre 1990 24 ottobre 1990

Brunei a) 27 dicembre 1995 A 26 gennaio 1996

Bulgaria 3 giugno 1991 3 luglio 1991

Burkina Faso 31 agosto 1990 30 settembre 1990

Burundi 19 ottobre 1990 18 novembre 1990

Cambogia 15 ottobre 1992 A 14 novembre 1992

Camerun 11 gennaio 1993 10 febbraio 1993

Canada a) 13 dicembre 1991 12 gennaio 1992

Capo Verde 4 giugno 1992 A 4 luglio 1992

Ceca, Repubblica a) 22 febbraio 1993 S 1 gennaio 1993

Centrafricana, Repubblica 23 aprile 1992 23 maggio 1992

Ciad 2 ottobre 1990 1 novembre 1990

Cile 13 agosto 1990 12 settembre 1990

Cina a) 2 marzo 1992 1 aprile 1992

Hong Kong c) 7 settembre 1994 7 settembre 1994

Cipro 7 febbraio 1991 9 marzo 1991

Colombia a) 28 gennaio 1991 27 febbraio 1991

Comore 22 giugno 1993 22 luglio 1993

Congo 14 ottobre 1993 A 13 novembre 1993

Congo, Repubblica democratica del 27 settembre 1990 27 ottobre 1990

Cook, Isole a) 6 giugno 1997 A 6 luglio 1997

Corea del Nord 21 settembre 1990 21 ottobre 1990

Corea del Sud a) 20 novembre 1991 20 dicembre 1991

Costa Rica 21 agosto 1990 20 settembre 1990

Costa dAvorio 4 febbraio 1991 6 marzo 1991

Croazia a) 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991

Cuba a) 21 agosto 1991 20 settembre 1991

Danimarca a) b) 19 luglio 1991 18 agosto 1991

Dominica 13 marzo 1991 12 aprile 1991

Dominicana, Repubblica 11 giugno 1991 11 luglio 1991

Ecuador 23 marzo 1990 2 settembre 1990

Egitto a) 6 luglio 1990 2 settembre 1990

El Salvador 10 luglio 1990 2 settembre 1990

Emirati Arabi Uniti a) 3 gennaio 1997 A 2 febbraio 1997

Eritrea 3 agosto 1994 2 settembre 1944

Estonia 21 ottobre 1991 A 20 novembre 1991

Etiopia 14 maggio 1991 A 13 giugno 1991

Figi 13 agosto 1993 12 settembre 1993

Filippine 21 agosto 1990 20 settembre 1990

Finlandia b) 20 giugno 1991 20 luglio 1991

Francia a) 7 agosto 1990 6 settembre 1990

Gabon 9 febbraio 1994 11 marzo 1994

Gambia 8 agosto 1990 7 settembre 1990

Georgia 2 giugno 1994 A 2 luglio 1994

Germania a) b) 6 marzo 1992 5 aprile 1992

Ghana 5 febbraio 1990 2 settembre 1990

Giamaica 14 maggio 1991 13 giugno 1991

Giappone a) 22 aprile 1994 22 maggio 1994

Gibuti a) 6 dicembre 1990 5 gennaio 1991

Giordania a) 24 maggio 1991 23 giugno 1991

Grecia 11 maggio 1993 10 giugno 1993

Grenada 5 novembre 1990 5 dicembre 1990

Guatemala 6 giugno 1990 2 settembre 1990

Guinea 13 luglio 1990 A 2 settembre 1990

Guinea- Bissau 20 agosto 1990 19 settembre 1990

Guinea Equatoriale 15 giugno 1992 A 15 luglio 1992

Guyana 14 gennaio 1991 13 febbraio 1991

Haiti 8 giugno 1995 8 luglio 1995

Honduras 10 agosto 1990 9 settembre 1990

India a) 11 dicembre 1992 A 10 gennaio 1993

Indonesia a) 5 settembre 1990 5 ottobre 1990

Iran a) 13 luglio 1994 12 agosto 1994

Iraq a) 15 giugno 1994 A 15 luglio 1994

Irlanda b) 28 settembre 1992 28 ottobre 1992

Islanda a) 28 ottobre 1992 27 novembre 1992

Israele 3 ottobre 1991 2 novembre 1991

Italia b) 5 settembre 1991 5 ottobre 1991

Jugoslavia d) 3 gennaio 1991 2 febbraio 1991

Kazakistan 12 agosto 1994 11 settembre 1994

Kenya 30 luglio 1990 2 settembre 1990

Kirghizistan 7 ottobre 1994 A 6 novembre 1994

Kiribati a) 11 dicembre 1995 A 10 gennaio 1996

Kuwait a) 21 ottobre 1991 20 novembre 1991

Laos 8 maggio 1991 A 7 giugno 1991

Lesotho 10 marzo 1992 9 aprile 1992

Lettonia 14 aprile 1992 A 14 maggio 1992

Libano 14 maggio 1991 13 giugno 1991

Liberia 4 giugno 1993 4 luglio 1993

Libia 15 aprile 1993 A 15 maggio 1993

Liechtenstein a) 22 dicembre 1995 21 gennaio 1996

Lituania 31 gennaio 1992 A 1 marzo 1992

Lussemburgo a) 7 marzo 1994 6 aprile 1994

Macedonia 2 dicembre 1993 S 17 settembre 1991

Madagascar 19 marzo 1991 18 aprile 1991

Malaysia a) 17 febbraio 1995 A 19 marzo 1995

Malawi 2 gennaio 1991 A 1 febbraio 1991

Maldive a) 11 febbraio 1991 13 marzo 1991

Mali a) 20 settembre 1990 20 ottobre 1990

Malta a) 30 settembre 1990 30 ottobre 1990

Marocco a) 21 giugno 1993 21 luglio 1993

Marshall, Isole 4 ottobre 1993 3 novembre 1993

Mauritania 16 maggio 1991 15 giugno 1991

Maurizio a) 26 luglio 1990 A 2 settembre 1990

Messico 21 settembre 1990 21 ottobre 1990

Micronesia 5 maggio 1993 A 4 giugno 1993

Moldavia 26 gennaio 1993 A 25 febbraio 1993

Monaco 21 giugno 1993 A 21 luglio 1993

Mongolia 5 luglio 1990 2 settembre 1990

Mozambico 26 aprile 1994 26 maggio 1994

Myanmar e) 15 luglio 1991 A 14 agosto 1991

Namibia 30 settembre 1990 30 ottobre 1990

Nauru 27 luglio 1994 A 26 agosto 1994

Nepal 14 settembre 1990 14 ottobre 1990

Nicaragua 5 ottobre 1990 4 novembre 1990

Niger 30 settembre 1990 30 ottobre 1990

Nigeria 19 aprile 1991 19 maggio 1991

Niov 20 dicembre 1995 A 19 gennaio 1996

Norvegia a) b)

Nuova Zelanda a) 6 aprile 1993 6 maggio 1993

Oman a) 9 dicembre 1996 A 8 gennaio 1997

Paesi Bassi a) b) g) 6 febbraio 1995 8 marzo 1995

Antille olandesi a) 17 dicembre 1997 17 dicembre 1997

Pakistan h) 12 novembre 1990 12 dicembre 1990

Palaos 4 agosto 1995 A 3 settembre 1995

Panama 12 dicembre 1990 11 gennaio 1991

Papua- Nuova Guinea 2 marzo 1993 1 aprile 1993

Paraguay 25 settembre 1990 25 ottobre 1990

Per 4 settembre 1990 4 ottobre 1990

Polonia a) 7 giugno 1991 7 luglio 1991

Portogallo b) 21 settembre 1990 21 ottobre 1990

Qatar a) 3 aprile 1995 3 maggio 1995

Regno Unito a) 16 dicembre 1991 15 gennaio 1992

Anguilla, Isola di Man, Bermuda, Isole Falkland e dipendenze, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Montserrat, Isole Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno, SantElena e dipendenze, Isole Turche e Caques a) 7 settembre 1994 7 settembre 1994

Romania 28 settembre 1990 28 ottobre 1990

Ruanda 24 gennaio 1991 23 febbraio 1991

Russia, Federazione 16 agosto 1990 15 settembre 1990

Saint Kitts e Nevis 24 luglio 1990 2 settembre 1990

Saint Lucia 16 aprile 1993 16 luglio 1993

Saint Vincent e Grenadine 26 ottobre 1993 25 novembre 1993

Salomone (Isole) 10 aprile 1995 10 maggio 1995

Samoa a) 29 novembre 1994 29 dicembre 1994

San Marino 25 novembre 1991 A 25 dicembre 1991

Santa Sede a) 20 aprile 1990 2 settembre 1990

So Tom e Principe 14 maggio 1991 A 13 giugno 1991

Seychelles 7 settembre 1990 A 7 ottobre 1990

Senegal 31 luglio 1990 2 settembre 1990

Sierra Leone 18 giugno 1990 2 settembre 1990

Singapore a) 5 ottobre 1995 A 4 novembre 1995

Siria a) 15 luglio 1993 14 agosto 1993

Slovacchia a) 28 maggio 1993 S 1 gennaio 1993

Slovenia a) 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991

Spagna a) 6 dicembre 1990 5 gennaio 1991

Sri Lanka 12 luglio 1991 11 agosto 1991

Sudafrica 16 giugno 1995 16 luglio 1995

Sudan 3 agosto 1990 2 settembre 1990

Suriname 1 marzo 1993 31 marzo 1993

Svezia b) 29 giugno 1990 2 settembre 1990

Svizzera a) 24 febbraio 1997 26 marzo 1997

Swaziland a) 7 settembre 1995 7 ottobre 1995

Tagikistan 26 ottobre 1993 A 25 novembre 1993

Tanzania 10 giugno 1991 10 luglio 1991

Thailandia a) 27 marzo 1992 A 26 aprile 1992

Togo 1 agosto 1990 2 settembre 1990

Tonga 6 novembre 1995 A 6 dicembre 1995

Trinidad e Tobago 5 dicembre 1991 4 gennaio 1992

Tunisia a) 30 gennaio 1992 29 febbraio 1992

Turchia a) 4 aprile 1995 4 maggio 1995

Turkmenistan 20 settembre 1993 A 20 ottobre 1993

Tuvalu 22 settembre 1995 A 22 ottobre 1995

Ucraina 28 agosto 1991 27 settembre 1991

Uganda 17 agosto 1990 16 settembre 1990

Ungheria 7 ottobre 1991 6 novembre 1991

Uruguay a) 20 novembre 1990 20 dicembre 1990

Uzbekistan 29 giugno 1994 A 29 luglio 1994

Vanuatu 7 luglio 1993 6 agosto 1993

Venezuela a) 13 settembre 1990 13 ottobre 1990

Vietnam 28 febbraio 1990 2 settembre 1990

Yemen 1 maggio 1991 31 maggio 1991

Zambia 6 dicembre 1991 5 gennaio 1992

Zimbabwe 11 settembre 1990 11 ottobre 1990

a) Con le riserve e le dichiarazioni qui appresso b) Con le obiezioni qui appresso c) Sino al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong sulla base di una dichiarazione destensione territoriale del Regno Unito. A partire dal 1 lug. 1997 Hong Kong divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica popolare di Cina. In virt della dichiarazione sino- britannica del 19 dic. 1984 gli accordi applicabili a Hong Kong prima dellannessione alla Repubblica popolare di Cina rimangono applicabili alla RAS. d) La Jugoslavia ha ritirato la sua riserva il 28 gen. 1997. e) Il Myanmar ha ritirato la sua riserva il 19 ott. 1993. f) La Norvegia, il 19 set. 1995, ha ritirato la sua riserva nei confronti del paragrafo 2 lettera b cifra v dellart. 40. g) Per il Regno in Europa h) Il Pakistan ha ritirato la sua riserva il 23 lug. 1997.

 

II

Riserve e dichiarazioni

Algeria

1. Articolo 14 capoversi 1 e 2

Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 dellarticolo 14 sono interpretate dal Governo algerino, tenuto conto delle basi essenziali del sistema giuridico algerino in particolare:

della Costituzione il cui articolo 2 sancisce che lIslam la religione di Stato e il cui articolo 35 stabilisce che la libert di coscienza e la libert dopinione sono inviolabili;

della Legge n. 84- 11 del 9 giugno 1994 relativa al Codice di Famiglia, in base alla quale leducazione del fanciullo viene impartita nella religione del padre.

2. Articoli 13, 16 e 17

Gli articoli 13, 16 e 17 si applicano tenendo conto dellinteresse del fanciullo e della necessit di tutelare la sua integrit fisica e morale. In merito, il Governo algerino interpreta le disposizioni di questi articoli in funzione:

delle disposizioni del Codice penale e in particolare delle sezioni relative alle infrazioni allordine pubblico, al buon costume, allincitamento dei minori alla prostituzione e al vizio;

delle disposizioni della Legge n. 90- 07 del 3 aprile 1990 relativa allinformazione, in particolare larticolo 24 secondo cui il direttore di una pubblicazione destinata allinfanzia deve essere assistito da una struttura educativa consultiva; e

dellarticolo 26 secondo cui i periodici e le pubblicazioni specializzate nazionali o estere qualunque fosse la loro natura e loro destinazione, non devono recare illustrazioni, citazioni, informazioni o inserzioni contrarie alla morale islamica, ai valori nazionali, ai diritti delluomo o fare lapologia del razzismo, del fanatismo e del tradimento... Queste pubblicazioni non devono inoltre contenere nessuna pubblicit o annunci tali da indurre alla violenza o alla delinquenza.

Andorra

A. Il Principato di Andorra deplora lassenza di divieto, nella Convenzione, dellutilizzazione dei fanciulli nei conflitti armati. Sottolinea inoltre il proprio disaccordo nei confronti dei paragrafi 2 e 3 dellarticolo 38 relativo alla partecipazione e allarruolamento di fanciulli a partire dai 15 anni di et.

B. Il Principato di Andorra dichiara di applicare le disposizioni degli articoli 7 e 8 della Convenzione senza pregiudizio dellarticolo 7 Capitolo II - cittadinanza andorriana - della Costituzione del Principato di Andorra.

Larticolo 7 della Costituzione del Principato di Andorra prevede che:

1. Una Llei Qualificada fissa le norme di acquisto e perdita della cittadinanza nonch tutti i relativi effetti legali.

2. Lacquisto o la conservazione di una cittadinanza diversa dalla cittadinanza andorriana implica la perdita di questultima alle condizioni e nei termini fissati dalla legge.

Arabia Saudita

Il Governo dellArabia Saudita formula riserve nei confronti di tutti gli articoli incompatibili con le disposizioni della legge islamica.

Argentina

La Repubblica argentina formula riserve allarticolo 21 capoversi b), c), d) ed e) della Convenzione e dichiara di non applicarli sul territorio sotto la sua giurisdizione; infatti la loro applicazione esige listituzione preliminare di un meccanismo rigoroso di tutela giuridica del fanciullo in materia di adozione internazionale al fine di impedire il traffico e la vendita dei fanciulli.

In virt dellarticolo 1 della Convenzione, la Repubblica argentina dichiara che il termine fanciullo sottintende ogni essere umano dal momento del concepimento sino ai 18 anni di et.

Riguardo al capoverso f) dellarticolo 24 la Repubblica argentina, nel rispetto dei principi etici, dichiara che le questioni legate alla pianificazione familiare sono di assoluta competenza dei genitori, pertanto del parere che gli Stati, in virt di questo articolo, devono adottare adeguate misure per consigliare i genitori ed educarli in materia di procreazione responsabile.

Riguardo allarticolo 38 della Convenzione, la Repubblica argentina dichiara che avrebbe auspicato che la Convenzione vietasse formalmente lutilizzazione dei fanciulli nei conflitti armati, come sancito dal suo diritto interno che continuer ad essere applicato in virt dellarticolo 41 della Convenzione.

Australia

LAustralia accetta i principi generali contenuti nellarticolo 37. Tuttavia per quanto concerne il secondo periodo del capoverso c), lAustralia accetta lobbligo di separare dagli adulti il fanciullo privato della libert soltanto se le autorit competenti ritengono tale privazione di libert possibile e compatibile con la norma secondo cui i fanciulli devono poter rimanere in contatto con la propria famiglia in considerazione delle caratteristiche geografiche e demografiche del Paese. Pertanto lAustralia ratifica la Convenzione con una riserva al paragrafo c) dellarticolo 37.

Austria

1. Gli articoli 13 e 15 della Convenzione saranno applicati sempre che compatibili con le restrizioni previste dalla legge menzionata negli articoli 10 e 11 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali del 4 novembre 1950 (RS 0.101) .

2. Larticolo 17 sar applicato sempre che compatibile con i diritti fondamentali altrui, in particolare con i diritti fondamentali alla libert di informazione e alla libert di stampa.

3. LAustria non applicher il paragrafo 2 dellarticolo 38 che offre la possibilit alle persone che hanno raggiunto let di 15 anni di partecipare alle ostilit, poich incompatibile con il paragrafo 1 dellarticolo 3 secondo cui linteresse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

4. LAustria dichiara, conformemente al suo diritto costituzionale, di applicare il paragrafo 3 dellarticolo 38 dato che solo i cittadini austriaci di sesso maschile soggiacciono al servizio militare obbligatorio.

Bahamas

Firmando la Convenzione il Governo del Commonwealth delle Bahamas si riserva il diritto di non applicare le disposizioni dellarticolo 2 qualora si tratti di concedere la cittadinanza a un fanciullo, tenuto conto delle disposizioni della Costituzione del Commonwealth delle Bahamas.

Bangladesh

Il Governo del Bangladesh ha informato il Segretario generale di aver ratificato la Convenzione con una riserva al paragrafo 1 dellarticolo 14. Inoltre applicher larticolo 21 con riserva delle leggi e prassi del Bangladesh.

Belgio

1. Il Governo belga, in riferimento al paragrafo 1 dellarticolo 2, interpreta la non discriminazione fondata sullorigine nazionale come non implicante necessariamente lobbligo per gli Stati di garantire dufficio agli stranieri gli stessi diritti concessi ai propri cittadini. Questa nozione volta ad eliminare ogni comportamento arbitrario, ma non differenze di trattamento fondate su considerazioni obiettive e ragionevoli, in conformit dei principi che prevalgono nelle societ democratiche.

2. Il Governo belga applica gli articoli 13 e 15 nel contesto delle disposizioni e delle limitazioni enunciate o autorizzate negli articoli 10 e 11 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali del 4 novembre 1950 (RS 0.101) .

3. Il Governo belga, conformemente alle disposizioni dellarticolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (RS 0.103.2) e dellarticolo 9 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali del 4 novembre 1950, interpreta il paragrafo 1 dellarticolo 14 nel senso che il diritto del fanciullo alla libert di pensiero, di coscienza e di religione implica parimenti la libert di scegliere la propria religione o convinzione.

4. Il Governo belga interpreta lespressione in conformit con la legge di cui al paragrafo 2 b (v) dellarticolo 40 in fine nel senso che:

a) non si applica ai minori che, in virt della legge belga, sono dichiarati colpevoli e condannati in seconda istanza a seguito di un ricorso contro la loro assoluzione in prima istanza;

b) non si applica ai minori che, in virt della legge belga, sono direttamente deferiti dinanzi a unistanza giudiziaria superiore quale la Corte dAssise.

Bosnia- Erzegovina

La Bosnia- Erzegovina si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 dellarticolo 9 della Convenzione dato che la propria legislazione interna conferisce alle autorit incaricate della tutela dei minori il diritto di decidere della separazione di un fanciullo dai propri genitori senza un esame giudiziario preliminare.

Botswana

Il Governo della Repubblica del Botswana formula una riserva alle disposizioni dellarticolo 1 della Convenzione e non si considera vincolato dalle disposizioni di questo articolo, nella misura in cui contrastino con le leggi del Botswana.

Brunei

Il Governo del Brunei Darussalam formula riserve alle disposizioni della Convenzione suscettibili di pregiudicare la Costituzione del Brunei Darussalam e le credenze e principi dellIslam, religione di Stato, in particolare senza pregiudizio del loro carattere generale nei confronti degli articoli 14, 20 e 21 della Convenzione.

Canada

(i) Articolo 21

Per garantire il totale rispetto delloggetto e della finalit del paragrafo 20 (3) e dellarticolo 30 il Governo del Canada si riserva il diritto di non applicare le disposizioni dellarticolo 21 nella misura in cui dovessero contrastare con le forme di custodia consuetudinaria in seno ai popoli autoctoni del Canada.

(ii) Articolo 37 (c)

Il Governo del Canada accetta i principi generali previsti nel capoverso c) dellarticolo 37, ma si riserva il diritto di non separare i fanciulli dagli adulti qualora fosse impossibile o inadeguato ottemperarvi.

Articolo 30

Il Governo del Canada riconosce che per quanto concerne le questioni legate agli autoctoni del Canada, dovr assolvere alle proprie responsabilit secondo larticolo 4 della Convenzione tenendo conto delle disposizioni dellarticolo 30. In particolare fissando le misure da adottare per rendere effettivi i diritti che la Convenzione garantisce ai fanciulli autoctoni, occorrer assicurarsi di rispettare il loro diritto ad avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del loro gruppo.

Cina

La Cina adempie gli obblighi di cui allarticolo 6 della Convenzione sempre che siano compatibili con le disposizioni dellarticolo 25 della Costituzione della Repubblica popolare cinese sulla pianificazione familiare e dellarticolo 2 della legge sui minori.

Cina: Hong Kong

1. La Cina, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, interpreta la Convenzione come applicantesi solo dal momento della nascita.

2. La Cina, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, qualora necessario ed opportuno, riserva il diritto di applicare a coloro che entrano e soggiornano illegalmente nella Regione amministrativa, le leggi e regolamenti che disciplinano lentrata e il soggiorno in detta Regione nonch la partenza dal medesimo territorio e le leggi e regolamenti che disciplinano lottenimento dello statuto di residente.

3. La Cina, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, interpreta i riferimenti ai genitori che figurano nella Convenzione come riferentisi unicamente alle persone a cui le leggi della Regione amministrativa riconoscono lo statuto di genitore. Questo statuto pu, in alcuni casi, essere riconosciuto ad una sola persona ad esempio se il fanciullo stato adottato da una sola persona o se una donna considerata lunica parente di un figlio concepito grazie alla fecondazione artificiale.

4. Il Governo della Cina, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, riserva il diritto di non applicare larticolo 32 capoverso b) paragrafo 2 della Convenzione, nella misura in cui si dovessero disciplinare gli orari di lavoro delle giovani donne di et superiore ai 15 anni impiegate fuori del settore industriale.

5. In quanto rappresentante della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, il Governo cinese si sforza di applicare rigorosamente la Convenzione ai fanciulli richiedenti lasilo nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, salvo qualora le condizioni e le risorse disponibili rendono impossibile tale applicazione. In particolare, per quanto concerne larticolo 22 della Convenzione il Governo cinese, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, riserva il diritto di continuare ad applicare le leggi e regolamenti che disciplinano la detenzione dei fanciulli che tentano di ottenere lo statuto di rifugiato e la definizione del loro statuto, come anche la loro entrata e soggiorno nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong e la loro partenza da detta Regione.

6. Il Governo cinese, per conto della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, riserva il diritto di non applicare la disposizione dellarticolo 37 capoverso c) della Convenzione inerente allobbligo di separare i fanciulli detenuti dagli adulti qualora venissero meno adeguate attrezzature di detenzione o se la detenzione comune di fanciulli e adulti fosse ritenuta reciprocamente benefica.

La responsabilit di garantire il rispetto degli obblighi e dei diritti internazionali risultanti dallapplicazione della Convenzione alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong, spetta al Governo cinese.

Colombia

Il Governo colombiano, in conformit dellarticolo 2 capoverso d) paragrafo 1 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 (RS 0.111) sul diritto dei trattati, sottolinea per quanto concerne gli effetti delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dellarticolo 38 della Convenzione sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989 dallAssemblea generale delle Nazioni Unite, che let menzionata nei detti paragrafi si intende let di 18 anni, in considerazione del fatto che la legge colombiana fissa a 18 anni let minima per larruolamento nelle forze armate.

Isole Cook

Il Governo delle Isole Cook, in considerazione della Costituzione e di altri testi che potrebbero prima o poi entrare in vigore, si riserva il diritto di non applicare le disposizioni dellarticolo 2 della Convenzione nella misura in cui dovessero concedere ad un fanciullo la cittadinanza o la nazionalit delle Isole Cook oppure il diritto di residenza permanente nel Paese.

Per quanto concerne larticolo 10 il Governo delle Isole Cook si riserva il diritto di applicare la legislazione che potrebbe ritenere periodicamente necessaria per quanto concerne lentrata e il soggiorno sul suo territorio e la partenza dal Paese di persone che, in virt della legge delle Isole Cook, non hanno diritto di entrarvi e risiedervi e non possono neppure acquisire o possedere la cittadinanza.

Il Governo delle Isole Cook accetta i principi generali enunciati nellarticolo 37. Lobbligo di separare gli adulti dai fanciulli privati di libert di cui al capoverso c) secondo periodo, verr applicato sempre che tale separazione sia giudicata possibile dalle autorit competenti. Le Isole Cook si riservano il diritto di non applicare le disposizioni dellarticolo 37 nella misura in cui esigano che i fanciulli detenuti vengano internati in locali distinti da quelli degli adulti.

Le disposizioni della Convenzione non si applicano direttamente a livello interno. La Convenzione impone agli Stati obblighi secondo il diritto internazionale che le Isole Cook espletano gi in conformit della propria legislazione nazionale.

Il paragrafo 1 dellarticolo 2 non indica necessariamente che gli Stati sono tenuti a garantire ipso facto agli stranieri gli stessi diritti concessi ai propri cittadini. Il principio che vieta la discriminazione fondata sullorigine nazionale va inteso nel senso di escludere ogni comportamento arbitrario, ma non le diversit di trattamento basate su considerazioni obiettive e ragionevoli, conformemente ai principi in vigore nelle societ democratiche.

Il Governo delle Isole Cook coglie loccasione della sua adesione alla Convenzione per operare riforme nella legislazione interna sulladozione, conformemente allo spirito della Convenzione che ritiene atte a garantire il benessere del fanciullo in virt dellarticolo 3 paragrafo 2 della Convenzione. Se ladozione tuttora retta dalla legge, la base del principio secondo cui gli interessi preponderanti del fanciullo devono prevalere su ogni altra considerazione autorizzata dalla Corte suprema in virt delle leggi e procedure applicabili e tenuto conto di tutte le informazioni pertinenti degne di fede, le misure previste saranno volte ad eliminare qualsiasi disposizione discriminatoria sulladozione in vigore nelle leggi adottate nei confronti delle Isole Cook prima della loro accessione allindipendenza, allo scopo di istituire in materia di adozione un regime non discriminatorio per tutti i cittadini delle Isole Cook.

Corea

La Repubblica di Corea non si considera vincolata dalle disposizioni dellarticolo 9 paragrafo 3, capoverso a), dellarticolo 21 e dellarticolo 40 paragrafo 2 capoverso b) v).

Croazia

La Repubblica di Croazia si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 dellarticolo 9 della Convenzione poich la sua legislazione conferisce alle autorit competenti (Centri di lavoro sociale) il diritto di pronunciarsi sulla separazione di un fanciullo dai propri genitori senza esame preliminare da parte delle autorit giudiziarie.

Cuba

Il Governo della Repubblica di Cuba dichiara, in conformit dellarticolo 1 della Convenzione e ai fini della vigente legge nazionale, che let di 18 anni non costituisce la maggiore et per lesercizio dei diritti civili.

Danimarca

La Convenzione si applica anche alle Isole Fre e alla Groenlandia. La Danimarca non si considera vincolata dalle disposizioni dellarticolo 40 paragrafo 2 capoverso b) v).

In quanto principio fondamentale della legge danese sullamministrazione della giustizia, chiunque pu impugnare una condanna penale di prima istanza decisa dinanzi una giurisdizione superiore. Esistono tuttavia alcune disposizioni che limitano questo diritto, ad esempio quando il verdetto reso da una giuria sulla questione di colpevolezza non stato invalidato dai magistrati in pianta stabile del tribunale adito.

Egitto

Assodato che la legge islamica una delle principali fonti del diritto positivo egiziano e, pur considerando la necessit assoluta di garantire con ogni mezzo ai fanciulli la tutela di cui abbisognano, detta legge, contrariamente ad altri tipi di diritto positivo, non riconosce ladozione. Il Governo della Repubblica araba dEgitto formula riserve a tutte le disposizioni relative alladozione e in particolare agli articoli 20 e 21.

Emirati arabi uniti

Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 7, 14, 17 e 21 della Convenzione, lo Stato degli Emirati arabi uniti formula le seguenti riserve:

Articolo 7:

Lo Stato degli Emirati arabi del parere che lacquisto della cittadinanza un problema interno retto dal diritto interno e soggiace alle condizioni e criteri definiti dalla legislazione nazionale.

Articolo 14:

Lo Stato degli Emirati arabi uniti si considera vincolato dallarticolo 14 unicamente se conforme ai principi e alle regole della sharia.

Articolo 17:

Lo Stato degli Emirati arabi uniti consapevole del grande ruolo conferito ai media dalla Convenzione, tuttavia si considera vincolato dallarticolo 17 unicamente se conforme alle regole e leggi locali e non contravviene alle tradizioni e ai valori culturali come preconizzato nel preambolo della Convenzione.

Articolo 21:

Siccome vieta ladozione in conformit dei principi della sharia, lo Stato degli Emirati arabi uniti formula riserve allarticolo 17 e non si considera vincolato dalle disposizioni di questo articolo.

Francia

1) Il Governo della Repubblica francese dichiara che la presente Convenzione, in particolare larticolo 6, non va interpretata come se pregiudicasse lapplicazione delle disposizioni della legislazione francese sullinterruzione volontaria della gravidanza.

2) Il Governo della Repubblica francese, tenuto conto dellarticolo 2 della propria Costituzione, dichiara di non applicare larticolo 30 della Convenzione.

3) Il Governo della Repubblica francese interpreta larticolo 40 paragrafo 2 b) v) nel senso che pone un principio generale a cui la legge pu recare eccezioni limitate. Lo stesso dicasi di taluni reati di prima e seconda istanza di competenza del tribunale giudiziario e dei reati criminali. Per il momento le decisioni rese in ultima istanza possono essere oggetto di ricorso davanti alla Corte di Cassazione la quale statuisce sulla legalit della decisione resa.

Germania

Il Governo della Repubblica federale di Germania coglie loccasione offertagli dalla ratifica della Convenzione per introdurre nella propria legislazione nazionale le riforme conformi allo spirito della Convenzione che riterr utili al benessere del fanciullo come previsto nel paragrafo 2 dellarticolo 3 della Convenzione. Fra queste misure figura la riforma del regime di custodia dei figli nati fuori del matrimonio o i cui genitori sono divorziati o vivono separati in modo permanente pur nel vincolo del matrimonio. Si dovr soprattutto migliorare le condizioni dellesercizio della custodia dei figli da parte di entrambi i genitori in queste specifiche situazioni. La Repubblica federale di Germania dichiara inoltre che la Convenzione non si applica direttamente a livello interno. Essa impone agli Stati obblighi di diritto internazionale a cui soggiace la Repubblica federale di Germania in applicazione della propria legislazione nazionale che conforme alle disposizioni della Convenzione.

Il Governo della Repubblica federale di Germania del parere che lentrata in vigore della disposizione prevista nel paragrafo 1 dellarticolo 18 non significa che la custodia parentale venga affidata di fatto e senza considerazione dellinteresse superiore del fanciullo a entrambi i genitori anche se non sono uniti in matrimonio, vivono separati in modo permanente pur nel vincolo del matrimonio, o sono divorziati. Una simile interpretazione sarebbe incompatibile con il paragrafo 1 dellarticolo 3 della Convenzione. Questo genere di situazione deve essere esaminato di volta in volta, in particolare qualora i genitori non si accordino circa lesercizio congiunto della custodia.

La Repubblica federale di Germania dichiara pertanto che le disposizioni della Convenzione si applicano senza pregiudizio delle disposizioni del proprio diritto interno che regolano:

a) la rappresentanza legale dei minori nellesercizio dei loro diritti;

b) i diritti di custodia e di visita dei figli legittimi;

c) la situazione del figlio nato fuori del matrimonio nei confronti del diritto di famiglia e del diritto successorio,

questa dichiarazione rimarr valida a prescindere da qualunque eventuale revisione del regime di custodia parentale i cui particolari verranno decisi dal legislatore nazionale.

Conformemente alle riserve formulate in merito alle garanzie parallele del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2) , La Repubblica federale di Germania dichiara che i capoversi ii) e v) paragrafo 2 b) dellarticolo 40 non si applicano in modo da far nascere sistematicamente, in caso di reato minorile alla legge penale:

a) il diritto per linteressato di beneficiare di unassistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata allelaborazione e presentazione della sua difesa; n eventualmente;

b) lobbligo di sottoporre ogni decisione che non contempli la carcerazione a unautorit o istanza giudiziaria superiore competente.

Nulla nella Convenzione pu essere interpretato come autorizzante lentrata illecita o il soggiorno illecito di uno straniero nel territorio della Repubblica federale di Germania; nessuna disposizione pu essere interpretata come limitante il diritto della Repubblica federale di Germania di promulgare leggi e regolamenti concernenti lentrata degli stranieri e le condizioni del loro soggiorno, o prevedere una distinzione tra i propri cittadini e gli stranieri.

Il Governo della Repubblica federale di Germania deplora che il paragrafo 2 dellarticolo 38 consenta ai fanciulli di 15 anni di prendere parte alle ostilit in qualit di soldato, poich questo limite di et incompatibile con il principio dellinteresse superiore del fanciullo (par. 1 art. 3 della Convenzione). Dichiara inoltre di non prevalersi della possibilit offerta dalla Convenzione di fissare tale limite di et a 15 anni.

Giappone

Il Giappone non si considera vincolato dallarticolo 37 capoverso c) secondo periodo in conformit del quale ogni fanciullo privato di libert sar separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nellinteresse preminente del fanciullo poich in Giappone, in virt della legislazione nazionale, le persone private di libert con meno di 20 anni di et devono di norma essere separate da quelle di et superiore:

1. Il Governo giapponese dichiara di non applicare il paragrafo 1 dellarticolo 9 della Convenzione ai casi di fanciulli separati da uno dei due genitori o da entrambi a seguito dellespulsione di questi ultimi in virt della legge sullimmigrazione.

2. Il Governo giapponese dichiara inoltre che lobbligo di considerare con uno spirito positivo, con umanit e diligenza ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare formulata nel paragrafo 1 dellarticolo 10 della Convenzione non deve influire sul seguito dato a queste domande.

Gibuti

Il Governo della Repubblica di Gibuti non si considera vincolato dalle disposizioni incompatibili con la propria religione e i propri valori tradizionali.

Giordania

Il Regno Hascemita di Giordania non si considera vincolato dalle disposizioni dellarticolo 14 che riconoscono al fanciullo il diritto alla libert di religione n dagli articoli 20 e 21 relativi alladozione poich in contrasto con i principi della tollerante legge islamica.

India

Aderendo pienamente alloggetto e alle finalit della Convenzione, tuttavia consapevole del fatto che nei Paesi in sviluppo taluni diritti del fanciullo, in particolare i diritti economici, sociali e culturali, vengono attuati progressivamente nel limite delle risorse disponibili e nel quadro della cooperazione internazionale; riconoscendo che il fanciullo deve essere tutelato contro ogni forma di sfruttamento, compreso lo sfruttamento economico; notando che per vari motivi in India lavorano fanciulli di varia et; avendo fissato unet minima nei lavori pericolosi e in taluni altri settori; avendo emanato disposizioni normative sugli orari e sulle condizioni di lavoro; nellimpossibilit di fissare sin dora unet minima di entrata in ciascuna categoria di lavoro in India, il Governo indiano si impegna a prendere misure volte ad applicare progressivamente le disposizioni dellarticolo 32 della Convenzione in particolare quelle del paragrafo 2 lettera a) conformemente alla legislazione nazionale e agli strumenti internazionali di cui Parte.

Indonesia

La Costituzione della Repubblica dIndonesia del 1945 garantisce i diritti fondamentali del fanciullo indipendentemente da considerazioni sessiste, etniche o razziali e tali diritti sono sanciti dalle leggi e regolamenti nazionali.

La ratifica della Convenzione non implica laccettazione di obblighi che vadano oltre i limiti costituzionali n laccettazione dellobbligo di introdurre diritti superiori a quelli prescritti dalla Costituzione.

Per quanto concerne le disposizioni degli articoli 1, 14, 16, 17, 21, 22 e 29 della Convenzione, il Governo della Repubblica dIndonesia dichiara di applicarli in conformit con la sua Costituzione.

Iran

Il Governo della Repubblica islamica dIran si riserva il diritto di non applicare le disposizioni o articoli della Convenzione ritenuti incompatibili con le leggi islamiche e con la vigente legislazione interna.

Iraq

LIraq ritiene opportuno accettare la Convenzione con una riserva nei confronti dellarticolo 14 paragrafo 1 concernente il diritto del fanciullo alla libert di religione dato che la sharia islamica non consente a un minore di cambiare religione.

Islanda

1. Ai fini dellarticolo 9, il diritto islandese conferisce alle autorit amministrative la possibilit di prendere decisioni definitive in taluni casi contemplati da questo articolo. Dette decisioni sono adottate con riserva di revisione giudiziaria nel senso che secondo un principio del diritto islandese, i tribunali possono annullare le decisioni amministrative se ritenute illegalmente motivate. Larticolo 60 della Costituzione islandese conferisce ai tribunali tale competenza.

2. Per quanto concerne larticolo 37 non obbligatorio, ai sensi della legge islandese, separare i fanciulli privati di libert dagli adulti. Nondimeno, secondo la legislazione relativa agli istituti di pena e alla detenzione si dovr tener conto, tra laltro, dellet del detenuto al momento della scelta dellistituto nel quale dovr scontare la pena. Data la situazione esistente in Islanda non vi dubbio che le decisioni concernenti la carcerazione di un minore saranno sempre prese in considerazione dellinteresse preponderante di questultimo.

Kiribati

Lo strumento di ratifica depositato dal Governo della Repubblica di Kiribati contiene riserve allarticolo 24 paragrafo 2 lettere b), c), d), e) ed f), 26, 28 paragrafo1 lettere b), c) e d) conformemente allarticolo 51 paragrafo 1 della Convenzione.

La Repubblica di Kiribati del parere che i diritti del fanciullo, come definiti nella Convenzione, in particolare negli articoli 12 a 16, devono essere esercitati nel rispetto dellautorit parentale, conformemente agli usi e costumi del Paese riguardo alla situazione del fanciullo in seno alla famiglia e al di fuori di questa.

Kuwait

Articolo 7

Lo Stato del Kuwait interpreta questo articolo nel senso che il fanciullo nato in Kuwait da genitori sconosciuti (orfano) ha il diritto di acquisire la cittadinanza kuwatiana come stipulato dalle leggi del Kuwait sulla cittadinanza.

Articolo 21

In virt della sharia islamica, fonte principale di diritto, lo Stato del Kuwait vieta formalmente labbandono della religione islamica e di conseguenza non ammette ladozione.

Liechtenstein

Articolo 1:

La legislazione del Principato del Liechtenstein fissa a 20 anni la maggiore et. Lascia tuttavia aperta la possibilit di alzare o abbassare detta et.

Articolo 7:

Il Principato del Liechtenstein si riserva il diritto di applicare la propria legislazione che subordina a talune condizioni lottenimento della cittadinanza del Liechtenstein.

Articolo 10:

Il Principato del Liechtenstein si riserva il diritto di applicare la propria legislazione che non garantisce il ricongiungimento familiare a taluni gruppi di stranieri.

Lussemburgo

1) Il Governo del Lussemburgo, nellinteresse della famiglia e dei fanciulli, ritiene di dover mantenere la disposizione dellarticolo 334- 6 del codice civile che sancisce:

Articolo 334- 6. Se al momento del concepimento il padre o la madre erano uniti in matrimonio con unaltra persona, il figlio naturale pu essere allevato nel domicilio coniugale unicamente con il consenso del coniuge.

2) Il Governo del Lussemburgo dichiara che la presente Convenzione non modificher lo statuto giuridico dei fanciulli nati da genitori tra i quali rigorosamente proibito unirsi in matrimonio; tale statuto tutela linteresse del fanciullo come previsto nellarticolo 3 della Convenzione.

3) Il Governo del Lussemburgo dichiara che larticolo 6 della Convenzione non ostacola lapplicazione delle disposizioni della propria legislazione sullinformazione sessuale, la prevenzione dellaborto clandestino e la normativa sullinterruzione della gravidanza.

4) Il Governo del Lussemburgo dichiara che larticolo 7 della Convenzione non ostacola la procedura legale in materia di parto anonimo nellinteresse del fanciullo come previsto dallarticolo 3 della Convenzione.

5) Il Governo del Lussemburgo dichiara che larticolo 15 della Convenzione non contrasta con le disposizioni della propria legislazione in materia di capacit a esercitare i diritti.

Malaysia

Il Governo della Malaysia accetta le disposizioni della Convenzione, ma esprime riserve agli articoli 1, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 paragrafi 3 e 4, 44 e 45 e dichiara di applicarli unicamente se conformi con la propria Costituzione, con il diritto interno e con le politiche governative.

Maldive

Le Maldive formulano riserve agli articoli 14 e 21 della Convenzione.

Mali

Il Governo della Repubblica del Mali dichiara, tenuto conto del Codice Parentale del Mali, di non applicare larticolo 16 della Convenzione.

Malta

Articolo 26

Il Governo maltese si considera vincolato da questo articolo unicamente nei limiti della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.

Marocco

Il Governo del Regno del Marocco, la cui Costituzione garantisce a ciascuno lesercizio della libert di culto, formula una riserva allarticolo 14 che riconosce al fanciullo il diritto alla libert di religione dato che lIslam religione di Stato.

Maurizio

Il Governo di Maurizio, dopo aver esaminato la Convenzione, accetta di aderirvi con una riserva espressa allarticolo 22.

Monaco

Il Principato di Monaco dichiara che la presente Convenzione, in particolare larticolo 7, non pregiudica le norme monegasche sulla cittadinanza.

Il Principato di Monaco dichiara che larticolo 40 paragrafo 2 lettera b) v) pone un principio generale che implica talune eccezioni gi sancite dalla legge. altrettanto vero per taluni reati criminali. Presentemente la Corte di Revisione Giudiziaria statuisce sovranamente su tutte le materie relative ai poteri costituiti contro ogni decisione resa in ultima istanza.

Nuova Zelanda

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il diritto del Governo neozelandese di continuare a distinguere nel modo che riterr opportuno nelle proprie leggi e prassi tra persone secondo lo statuto di dimora in Nuova Zelanda incluso, sempre che lelencazione sia esauriente, il loro diritto a tutte le prestazioni e altre misure di protezione elencate nella Convenzione, riservandosi la facolt di interpretare e applicare la Convenzione in conseguenza.

Il Governo neozelandese del parere che i diritti del fanciullo di cui allarticolo 32 paragrafo 1 sono sufficientemente tutelati dalle proprie leggi. Si riserva quindi il diritto di non adottare altri testi o di non prendere misure supplementari come previsto nellarticolo 32 paragrafo 2.

Il Governo neozelandese si riserva il diritto di non applicare il capoverso c) dellarticolo 37 qualora la penuria di adeguate installazioni non consentisse di separare i minori dagli adulti o qualora, nellinteresse degli altri giovani internati in uno stabilimento, un determinato giovane delinquente sia oggetto di trasferimento o qualora la non separazione sia ritenuta vantaggiosa per le persone interessate.

Sino a nuovo avviso la Convenzione non si applica a Toklau.

Oman

1. Dopo lespressione ... a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo, di cui al paragrafo 4 articolo 9 della Convenzione, il Sultanato di Oman aggiunge la seguente espressione o pregiudichi lordine pubblico.

2. Il Sultanato di Oman formula riserve nei confronti di tutte le disposizioni della Convenzione che non sono conformi alla sharia islamica o alle vigenti leggi nel Sultanato in particolare le disposizioni dellarticolo 21 relative alladozione.

3. La Convenzione si applica nei limiti delle possibilit finanziarie.

4. Il Sultanato di Oman dichiara in merito allarticolo 7 della Convenzione che il fanciullo nato nel Sultanato da genitori ignoti acquisisce la cittadinanza del Sultanato in virt della propria legislazione.

5. Il Sultanato di Oman non si considera vincolato dallarticolo 14 della Convenzione relativo al diritto del fanciullo alla libert di pensiero, di coscienza e di religione e neppure dallarticolo 30 che riconosce al fanciullo appartenente a una minoranza religiosa di professare la propria religione.

Paesi Bassi

La Convenzione si applica al Regno in Europa.

Articolo 26

Il Regno dei Paesi Bassi accetta le disposizioni dellarticolo 26 della Convenzione con la riserva che non implichino un diritto indipendente dei fanciulli alla sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale.

Articolo 37

Il Regno dei Paesi Bassi accetta le disposizioni dellarticolo 37 c) con riserva che non intralcino lapplicazione della legge penale ai giovani di almeno 16 anni di et alla condizione di rispettare taluni criteri sanciti dalla legge.

Articolo 40

Il Regno dei Paesi bassi accetta le disposizioni dellarticolo 40 con riserva che le cause relative a reati minori siano giudicate senza assistenza giuridica e, per quanto concerne tali reati, resta inteso che nessuna disposizione consentir di riconsiderare i fatti o le misure prese in conseguenza.

Articolo 14

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi considera larticolo 14 conforme alle disposizioni dellarticolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966 (RS 0.103.2) e che detto articolo deve includere la libert del fanciullo di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non appena raggiunta una maturit o unet sufficiente da essere in grado di farlo.

Articolo 22

Riguardo allarticolo 22 della Convenzione il Governo del Regno dei Paesi Bassi dichiara:

a) il termine rifugiato di cui al paragrafo 1 inteso nel senso dellarticolo 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 (RS 0.142.3) sullo statuto dei rifugiati; e

b) lobbligo imposto ai termini del detto articolo non vieta

di sottoporre lammissione a talune condizioni, poich ogni inadempienza a dette condizioni comporta linammissibilit,

di sottoporre a uno Stato terzo la domanda dasilo qualora gli spetti di trattare in primo luogo tale domanda.

Articolo 38

Ai fini dellarticolo 38 il Governo del Regno dei Paesi Bassi del parere che gli Stati non dovrebbero essere autorizzati a far partecipare i fanciulli alle ostilit, direttamente o indirettamente, e che let minima dellarruolamento o dellincorporazione nelle forze armate dovrebbe essere superiore ai 15 anni.

In periodo di conflitto armato devono prevalere le disposizioni pi idonee alla tutela dei fanciulli conformemente al diritto internazionale come previsto nellarticolo 41 della Convenzione.

Paesi Bassi (Antille olandesi)

Il 17 dicembre 1997 il Governo olandese ha notificato al Segretario generale la sua accettazione della Convenzione per le Antille olandesi:

Laccettazione conteneva le seguenti riserve:

Articolo 26

La stessa riserva per il Regno in Europa.

Articolo 37

Il Regno dei Paesi Bassi accetta le disposizioni dellarticolo 37 c) con riserva che dette disposizioni non vietino:

lapplicazione del diritto penale applicabile agli adulti, ai giovani di almeno 16 anni di et alla condizione che vengano rispettati taluni criteri previsti dalla legge;

che un fanciullo detenuto abbia ad essere separato dagli adulti; qualora il numero dei fanciulli detenuti in determinato periodo fosse esageratamente elevato e fosse inevitabile custodirli (temporaneamente) insieme con gli adulti.

Articolo 40

La stessa riserva per il Regno in Europa.

Dichiarazioni:

Articolo 14

La stessa dichiarazione per il Regno in Europa.

Articolo 22

Siccome le Antille olandesi non sono vincolate dalla Convenzione del 1951 12 sullo statuto dei rifugiati, il Governo del Regno dei Paesi Bassi interpreta larticolo 22 della Convenzione come facente riferimento unicamente agli altri strumenti internazionali relativi ai diritti delluomo o di carattere umanitario che vincolano il Regno dei Paesi Bassi per quanto concerne le Antille olandesi.

Articolo 38

La stessa dichiarazione per il Regno in Europa.

Polonia

Ai fini dellarticolo 7 della Convenzione, la Repubblica di Polonia del parere che il diritto del fanciullo adottivo di conoscere i suoi genitori naturali sar limitato dalle decisioni giudiziarie che autorizzano i genitori adottivi a non svelare lorigine del fanciullo; let per essere arruolati nelle forze armate o in un servizio analogo o essere incorporati per partecipare ad azioni militari sancita dalla legislazione della Repubblica di Polonia. Questo limite di et non pu essere inferiore a quello previsto nellarticolo 38 della Convenzione.

La Repubblica di Polonia del parere che lattuazione da parte del fanciullo dei diritti riconosciutigli dalla Convenzione, in particolare i diritti di cui agli articoli 12 e 16 deve iscriversi nel rispetto della patria potest in conformit delle abitudini e tradizioni polacche relative alla situazione del fanciullo in seno alla famiglia e al di fuori di essa.

Per quanto concerne il paragrafo 2 f) dellarticolo 24 la Repubblica di Polonia del parere che i consigli ai genitori e leducazione in materia di pianificazione familiare devono rispettare i principi morali.

Qatar

Lo Stato del Qatar desidera formulare una riserva generale nei confronti delle disposizioni della Convenzione incompatibili con la legge islamica.

Regno Unito di Gran Bretagna e dIrlanda del Nord

a) Secondo il Regno Unito la Convenzione si applica solo ai nati vivi.

b) Secondo il Regno Unito il termine genitori, menzionato nella Convenzione, si applica unicamente alle persone che in diritto interno sono considerate genitori del fanciullo anche se si tratta di un solo genitore, ad esempio se il fanciullo stato adottato da una sola persona o, in taluni casi particolari, nato da una donna che lo ha concepito con mezzi diversi dalla tecnica eterologa e questa persona considerata lunico parente.

c) Il Regno Unito si riserva il diritto di applicare la legislazione che riterr periodicamente necessaria per quanto concerne lentrata e il soggiorno sul suo territorio e la partenza dal medesimo di persone che, in virt della legge britannica, non hanno il diritto di entrare e di risiedere nel Regno Unito e non possono esigere lacquisto e il possesso della cittadinanza.

d) Secondo la legislazione britannica sul lavoro, le persone di et inferiore ai 18 anni ma che hanno superato let della scuola dellobbligo, non sono considerate fanciulli bens giovani. Di conseguenza, il Regno Unito si riserva il diritto di applicare larticolo 32 con riserva delle disposizioni di detta legge sul lavoro.

e) Se a un dato momento, per una determinata persona, non dovessero esistere locali o impianti adeguati in nessuno degli stabilimenti in cui sono detenuti i giovani delinquenti, o qualora si ritenga che la detenzione comune di adulti e fanciulli possa ritenersi reciprocamente benefica, il Regno Unito si riserva il diritto di non applicare larticolo 37 secondo il quale ogni fanciullo privato di libert sar separato dagli adulti.

Il Regno Unito si riserva il diritto di applicare ulteriormente la Convenzione ai territori che rappresenta a livello internazionale.

Regno Unito (Territori dipendenti)

Ai fini della riserva e delle dichiarazioni a), b) e c) allegate al proprio strumento di ratifica, il Regno Unito formula una riserva e dichiarazioni analoghe concernenti ciascuno territorio sotto il suo protettorato.

Per quanto concerne questi territori, esclusa Hong Kong e Pitcairn, il Regno Unito si riserva il diritto di applicare larticolo 32 con riserva delle leggi di questi territori nel senso che le persone di et inferiore ai 18 anni sono gi considerate "giovani" e non fanciulli. Riguardo a Hong Kong, il Regno Unito si riserva il diritto di non applicare il capoverso b) dellarticolo 32 nella misura in cui si debba esigere la regolamentazione dellorario di lavoro delle giovani che hanno raggiunto let di 15 anni e che lavorano in stabilimenti non industriali.

Se a un dato momento non dovessero esistere locali o impianti adeguati in nessuno degli stabilimenti in cui sono detenuti i giovani delinquenti, o qualora si ritenga che la detenzione di adulti e fanciulli possa ritenersi reciprocamente benefica, il Regno Unito si riserva il diritto di non applicare larticolo 37 secondo il quale ogni fanciullo privato di libert sar separato dagli adulti.

Per quanto concerne Hong Kong e le Isole Cayman, il Regno Unito si sforzer di applicare pienamente la Convenzione ai fanciulli richiedenti lasilo, salvo in situazioni particolari o in caso di penuria di risorse. In particolare per quanto concerne larticolo 22 si riserva il diritto di continuare ad applicare le leggi di questi territori che regolano la detenzione dei fanciulli che chiedono di beneficiare dello statuto di rifugiato, lammissione allo statuto di rifugiato e lentrata e il soggiorno di questi fanciulli in questi territori e la loro partenza dagli stessi.

Il Governo del Regno Unito si riserva il diritto di estendere ulteriormente lapplicazione della Convenzione a tutti i territori che rappresenta a livello internazionale.

Repubblica ceca

La Repubblica ceca mantiene la dichiarazione fatta dalla Cecoslovacchia nei confronti dellarticolo 7 paragrafo 1 della Convenzione:

In ambito di adozioni irrevocabili basate sul principio dellanonimato e della fecondazione artificiale, qualora il medico incaricato dellintervento fosse tenuto a vigilare affinch i coniugi da un canto e il donatore dallaltro non abbiano mai a conoscersi, il divieto di comunicare al fanciullo il nome dei genitori biologici o di uno dei due non contrasta con detta disposizione.

Samoa

Il Governo di Samoa, pur riconoscendo il diritto allinsegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti, come del resto stipulato nellarticolo 28 paragrafo 1 capoverso a) della Convenzione, e pur tenendo conto del fatto che la maggior parte degli istituti di insegnamento primario di Samoa sono amministrati da organi estranei ai poteri pubblici,

si riserva, conformemente allarticolo 51 della Convenzione, il diritto di finanziare linsegnamento primario in modo diverso da come stipulato nellarticolo 28 paragrafo 1 capoverso a).

Santa Sede

a) La Santa Sede interpreta la frase leducazione e i servizi in materia di pianificazione familiare di cui al paragrafo 2 dellarticolo 24, nel senso che designa unicamente i metodi di pianificazione familiare che giudica moralmente accettabili vale a dire i metodi naturali di pianificazione familiare.

b) La Santa Sede interpreta gli articoli della Convenzione nel senso che tutelano i diritti essenziali e inalienabili dei genitori per quanto concerne in particolare leducazione (art. 13 e 28), la religione (art. 14), lassociazione (art. 15) e la vita privata (art. 16).

c) La Santa Sede dichiara che lapplicazione della Convenzione deve essere praticamente compatibile con la particolare natura dello Stato della Citt del Vaticano e delle fonti della sua legislazione obiettiva (art. 1, legge del 7 giugno 1929 n. 11) e, tenuto conto della sua portata limitata, con la sua legislazione in materia di cittadinanza, di accesso e residenza.

La Santa Sede considera la Convenzione uno strumento appropriato e lodevole teso a proteggere i diritti e gli interessi dei fanciulli che costituiscono quel prezioso tesoro dato a ciascuna generazione come un richiamo alla saggezza e alla sua umanit (Papa Giovanni Paolo II, 26 aprile 1984).

La Santa Sede riconosce nella Convenzione un testo che sancisce i principi gi adottati dallOrganizzazione delle Nazioni Unite e, non appena in vigore in quanto strumento ratificato, tuteler i diritti del fanciullo sia prima che dopo la nascita come espressamente indicato nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (risoluzione 136 (XIV), nonch ribadito nel nono capoverso del preambolo della Convenzione. La Santa Sede confida fermamente che il rimanente della Convenzione sar interpretato alla luce del nono capoverso conformemente allarticolo 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 (RS o.111) sul diritto dei trattati. Aderendo alla Convenzione la Santa sede riconferma la propria costante preoccupazione per il benessere dei fanciulli e delle famiglie. Aderendo alla Convenzione la Santa Sede non intende scostarsi in nessun modo dalla sua missione specifica a carattere religioso e morale, in considerazione della sua natura e della sua posizione.

Singapore

1. La Repubblica di Singapore dichiara che i diritti del fanciullo come definiti nella Convenzione, in particolare negli articoli 12- 17, devono essere esercitati, in applicazione degli articoli 3 e 5, nel rispetto dellautorit parentale e tutoria o di altre persone a cui affidata la custodia del fanciullo, nellinteresse di questultimo e conformemente alle usanze, valori e religioni della societ plurirazziale e plurireligiosa di Singapore per quanto concerne il posto del fanciullo in seno alla famiglia e al di fuori di essa.

2. La Repubblica di Singapore dichiara che gli articoli 19 e 37 della Convenzione non vietano

a) lapplicazione di misure legislative per il mantenimento dellordine pubblico sul territorio della Repubblica di Singapore;

b) misure e restrizioni legislative giustificate da problemi di sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, ordine pubblico, tutela della salute pubblica o tutela dei diritti e delle libert altrui; o

c) linflizione giudiziosa di punizioni corporali nellinteresse del fanciullo.

3. La Costituzione e le leggi della Repubblica di Singapore tutelano adeguatamente i diritti e le libert fondamentali del fanciullo. Ladesione della Repubblica di Singapore alla Convenzione non implica laccettazione di obblighi che vanno oltre i limiti fissati dalla Costituzione della Repubblica di Singapore n laccettazione di un qualsiasi obbligo che istituisca un diritto diverso da quelli sanciti dalla Costituzione.

4. Dal profilo geografico Singapore uno dei pi piccoli Stati indipendenti del mondo e uno dei pi densamente popolati. La Repubblica di Singapore si riserva quindi il diritto di applicare, in virt della propria legislazione, le leggi e le condizioni che di volta in volta riterr pi idonee per lentrata, il soggiorno e luscita dal Paese di coloro che non hanno o non hanno pi il diritto di entrare e di soggiornare nella Repubblica di Singapore e, per quanto concerne lacquisto e il possesso della cittadinanza.

5. La legislazione sul lavoro vieta loccupazione di fanciulli di et inferiore ai 12 anni e tutela in modo particolare i fanciulli dai 12 ai 16 anni che lavorano. La Repubblica di Singapore si riserva il diritto di applicare larticolo 32 senza pregiudizio della propria legislazione sul lavoro.

6. Per quanto concerne larticolo 28 paragrafo 1 capoverso a) la Repubblica di Singapore:

a) non si considera costretta a rendere linsegnamento primario obbligatorio ritenendo tale misura inutile nel contesto sociale del Paese dove, concretamente, quasi tutti i fanciulli frequentano la scuola primaria; e

b) si riserva il diritto di impartire un insegnamento primario gratuito unicamente ai fanciulli con cittadinanza singaporiana.

Siria

La Repubblica araba di Siria formula riserve alle disposizioni della Convenzione che non sono conformi con la legislazione araba siriana e con i principi della sharia, in particolare allarticolo 14 che sancisce il diritto del fanciullo alla libert di religione, e agli articoli 2 e 21 sulladozione.

Slovacchia

La Repubblica slovacca mantiene la dichiarazione fatta dalla Cecoslovacchia nei confronti dellarticolo 7 paragrafo 1 della Convenzione:

In ambito di adozioni irrevocabili basate sul principio dellanonimato e della fecondazione artificiale, qualora il medico incaricato dellintervento fosse tenuto a vigilare affinch i coniugi da un canto e il donatore dallaltro non abbiano mai conoscersi, il divieto di comunicare al fanciullo il nome dei genitori biologici o di uno dei due, non contrasta con detta disposizione.

Slovenia

La Repubblica di Slovenia si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 dellarticolo 9 della Convenzione poich la propria legislazione interna conferisce alle autorit il diritto (centri di servizio sociale) di decidere in merito alla separazione di un fanciullo dai suoi genitori senza una revisione giudiziaria preliminare.

Spagna

1. La Spagna interpreta larticolo 21 capoverso d) della Convenzione, nel senso che non deve in nessun caso autorizzare un profitto materiale indebito al di fuori delle somme strettamente necessarie per coprire le spese che implicano ladozione di un fanciullo residente in un altro Paese.

2. Unendosi agli Stati e Organizzazioni umanitarie che hanno formulato riserve ai paragrafi 2 e 3 dellarticolo 38 della Convenzione, la Spagna dichiara parimenti di disapprovare let limite fissata da queste disposizioni, limite che ritiene troppo basso poich consente di arruolare o di coinvolgere nei conflitti armati giovani a partire dai 15 anni di et.

Svizzera

La Svizzera rinvia espressamente al dovere di ogni Stato di applicare le norme del diritto internazionale umanitario e del diritto nazionale, nella misura in cui garantiscano maggiore protezione ed assistenza al fanciullo nei conflitti armati.

Articolo 5:

fatta salva la legislazione svizzera in materia di autorit parentale.

Articolo 7:

fatta salva la legislazione svizzera sulla cittadinanza, al quale non accorda un diritto allacquisto della cittadinanza svizzera.

Articolo 10 paragrafo 1:

fatta salva la legislazione svizzera, al quale non garantisce il ricongiungimento familiare a certe categorie di stranieri.

Articolo 37 lettera c:

La separazione dei giovani dagli adulti privati di libert non garantita senza eccezione.

Articolo 40:

fatta salva la procedura penale minorile svizzera, la quale non garantisce n il diritto incondizionato a unassistenza n la separazione, a livello personale e organizzativo, fra lautorit istruttoria e lautorit giudicante.

fatta salva la legislazione federale in materia di organizzazione giudiziaria nel settore penale, la quale prevede uneccezione al diritto di sottoporre allesame di unistanza giudiziaria superiore la dichiarazione di colpevolezza o di condanna qualora linteressato sia stato giudicato in prima istanza dalla massima istanza giudiziaria.

La garanzia della gratuit dellassistenza di un interprete non esonera definitivamente il beneficiario dal pagamento dei costi che ne risultano.

Swaziland

La Convenzione costituisce la base per la tutela dei diritti del fanciullo; considerando il carattere progressivo del riconoscimento di taluni diritti sociali, economici e culturali di cui allarticolo 4, il Governo del Regno dello Swaziland si impegna a rispettare il diritto del fanciullo allinsegnamento primario gratuito nellambito delle proprie risorse e fa affidamento sulla cooperazione della comunit internazionale per adempiere al meglio tale impegno.

Tailandia

Lapplicazione degli articoli 7 e 22 della Convenzione subordinata alla leggi e regolamenti e alle prassi in vigore in Tailandia.

Tunisia

1. Il Governo della Repubblica tunisina dichiara, ai fini della Convenzione, di non accettare alcuna decisione legislativa o normativa che contrasti con la propria Costituzione.

2. Il Governo della Repubblica tunisina dichiara di applicare le disposizioni della Convenzione nei limiti dei mezzi di cui dispone.

3. Ai fini del preambolo e delle disposizioni della Convenzione, in particolare dellarticolo 6, il Governo della Repubblica tunisina dichiara che non saranno interpretate come se ostacolassero lapplicazione della legislazione tunisina sullinterruzione volontaria della gravidanza.

4. Il Governo della Repubblica tunisina formula una riserva allarticolo 2 della Convenzione secondo cui detto articolo non pregiudica lapplicazione delle disposizioni della propria legislazione nazionale sullo statuto personale, segnatamente per quanto concerne il matrimonio e il diritto successorio.

5. Il Governo della Repubblica tunisina del parere che larticolo 40 2b) v) che stabilisce un principio generale a cui la legge nazionale pu recare eccezioni come avviene per le sentenze pronunciate in ultima istanza dai tribunali cantonali e sezioni penali senza pregiudizio del diritto di ricorso alla Corte di Cassazione incaricata di vigilare sullapplicazione della legge.

6. Il Governo della Repubblica tunisina considera che larticolo 7 non pu essere interpretato come se vietasse lapplicazione della legislazione nazionale in materia di cittadinanza, in particolare nei casi di perdita della cittadinanza tunisina.

Turchia

La Repubblica di Turchia si riserva il diritto di interpretare e di applicare gli articoli 17, 29 e 30 in conformit del dettato e dello spirito della propria Costituzione nonch del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923.

Uruguay

Ai fini dellarticolo 38 paragrafi 2 e 3, il Governo della Repubblica orientale dellUruguay dichiara, in conformit dellordine giuridico uruguayano, che avrebbe auspicato fissare a 18 anni let limite per una partecipazione diretta alle ostilit in caso di conflitto armato, invece dei 15 anni previsti dalla Convenzione.

Peraltro, il Governo uruguayano dichiara che nellesercizio della propria sovrana volont, non consentir alle persone di et inferiore ai 18 anni che vivono nellambito della sua giurisdizione di partecipare direttamente alle ostilit ed inoltre non arruoler in nessun caso persone che non hanno raggiunto i 18 anni di et.

Venezuela

1. Articolo 21 paragrafo b):

Secondo il Governo venezuelano questa disposizione concerne ladozione internazionale e non concerne in nessun modo il collocamento del fanciullo allestero presso una famiglia nutrice. Non reca neppure pregiudizio allobbligo di uno Stato di garantire al fanciullo la protezione di cui ha diritto.

2. Articolo 21 paragrafo d):

Secondo il Governo venezuelano n ladozione n il collocamento dei fanciulli non possono in alcun caso divenire fonte di profitto materiale per coloro che ne sono responsabili.

3. Articolo 30:

Secondo il Governo venezuelano questo articolo sancisce lapplicazione dellarticolo 2 della Convenzione.

 

III

Obiezioni

Austria

Arabia Saudita

LAustria ha esaminato le riserve formulate dal Governo Saudita allatto delladesione alla Convenzione.

LAustria sostiene che tali riserve generali fanno dubitare delladesione dellArabia Saudita alloggetto e alle finalit della Convenzione e rammenta che il paragrafo 2 dellarticolo 51 non autorizza riserve incompatibili con loggetto e le finalit della Convenzione.

interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino loggetto e le finalit dei trattati a cui decidono di aderire e che gli Stati siano disposti a modificare la propria legislazione per conformarla con gli obblighi sottoscritti in virt di detti trattati.

LAustria del parere che le riserve generali formulate dal Governo Saudita, senza peraltro specificare chiaramente a quali disposizioni della Convenzione si applicano e senza precisare lampiezza delle deroghe, contribuiscano a minare le fondamenta del diritto dei trattati.

Siccome tali riserve hanno carattere generale, la loro ricevibilit secondo il diritto internazionale non pu essere opportunamente valutata senza chiarimenti supplementari.

Fintanto che il Governo Saudita non avr adeguatamente precisato la portata dei loro effetti giuridici, lAustria riterr tali riserve giuridicamente inefficaci nei confronti delle disposizioni la cui applicazione indispensabile allattuazione delloggetto e delle finalit della Convenzione.

Tuttavia, lAustria si oppone alla ricevibilit di dette riserve se la loro applicazione implica il non rispetto degli obblighi sottoscritti dal Governo Saudita nei confronti della Convenzione e che sono inscindibili dalloggetto e dalle finalit della Convenzione stessa.

LAustria accetter le riserve formulate dal Governo Saudita se esso dimostrer, con dichiarazioni supplementari o mediante un ulteriore comportamento, che sono compatibili con le disposizioni inscindibili delloggetto e delle finalit della Convenzione.

La presente obiezione non costituisce un ostacolo allapplicazione di tutte le disposizioni della Convenzione tra lArabia Saudita e lAustria.

Austria

Brunei

La stessa obiezione sollevata nei confronti della Malaysia.

Austria

Iran

Il Governo austriaco ha preso nota della riserva formulata dalla Repubblica islamica dIran allatto delladesione alla Convenzione.

Secondo larticolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111) e larticolo 51 della Convenzione, una riserva a un trattato ricevibile secondo il diritto internazionale se compatibile con loggetto e lo scopo del medesimo. Una riserva che tende a derogare a disposizioni la cui applicazione essenziale allattuazione delloggetto e dello scopo del trattato ritenuta incompatibile con questultimo.

Il Governo austriaco ha esaminato la riserva formulata dalla Repubblica islamica dIran. Avendo carattere generale la sua ricevibilit secondo il diritto internazionale non pu essere valutata senza chiarimenti supplementari.

Nellattesa che la Repubblica islamica dIran definisca pi esattamente la portata degli effetti giuridici della propria riserva, la Repubblica dAustria sostiene che detta riserva non pregiudica le disposizione la cui applicazione essenziale allattuazione delloggetto e delle finalit della Convenzione.

Tuttavia lAustria si oppone al fatto che tale riserva possa essere ritenuta ricevibile se la sua applicazione dovesse comportare il non rispetto degli obblighi sottoscritti dalla Repubblica islamica dIran che sono essenziali allattuazione delloggetto e della finalit della Convenzione.

Ai fini dellarticolo 51 della Convenzione e dellarticolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, lAustria accetter la riserva formulata dalla Repubblica islamica dIran unicamente se dimostrer, con dichiarazioni supplementari o mediante prassi che adotter successivamente, che la propria riserva compatibile con le disposizioni inscindibili delloggetto e delle finalit della Convenzione.

Austria

Kiribati

LAustria ha preso nota delle riserve formulate dal Governo della Repubblica di Kiribati allatto delladesione alla Convenzione.

LAustria del parere che le riserve formulate dalla Repubblica di Kiribati, che limitano in modo generale e impreciso le responsabilit derivanti dalla Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale, fanno dubitare del suo impegno nei confronti degli obblighi stipulati in virt della Convenzione e che sono indispensabili allattuazione delloggetto e delle finalit della Convenzione.

Siccome tali riserve hanno carattere generale, la loro ricevibilit secondo il diritto internazionale non pu essere convenientemente valutata senza chiarimenti supplementari.

Fintanto che il Governo di Kiribati non avr adeguatamente precisato la portata dei loro effetti giuridici, lAustria riterr dette riserve giuridicamente inefficaci ai fini delle disposizioni la cui applicazione indispensabile allattuazione delloggetto e delle finalit della Convenzione.

Tuttavia lAustria si oppone al fatto che tale riserva possa essere ritenuta ricevibile se la sua applicazione comporta il non rispetto degli obblighi sottoscritti dalla Repubblica di Kiribati che sono essenziali allattuazione delloggetto e della finalit della Convenzione.

Ai fini dellarticolo 51 della Convenzione e dellarticolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111) , lAustria accetter le riserve formulate dalla Repubblica di Kiribati solo se questultima dimostrer con dichiarazioni supplementari o con il suo comportamento ulteriore che sono compatibili con le disposizioni inscindibili delloggetto e della finalit della Convenzione.

La presente obiezione non ostacola lapplicazione di tutte le disposizioni della Convenzione alle relazioni tra la Repubblica di Kiribati e lAustria.

Austria

Malaysia

LAustria ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dalla Malaysia allatto delladesione alla Convenzione.

Secondo larticolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111) e larticolo 51 della Convenzione, una riserva a un trattato ricevibile secondo il diritto internazionale se compatibile con loggetto e lo scopo di questultimo. Una riserva ritenuta incompatibile se tende a derogare a disposizioni la cui applicazione finalizzata essenzialmente allattuazione delloggetto e dello scopo di questo trattato.

Il Governo austriaco ha esaminato le riserve formulate dalla Malaysia. Avendo carattere generale la sua ricevibilit secondo il diritto internazionale non pu essere valutata senza chiarimenti supplementari.

Nellattesa che la Malaysia definisca pi esattamente la portata degli effetti giuridici delle sue riserve, la Repubblica dAustria dichiara che detta riserva non pregiudica le disposizioni la cui applicazione essenziale allattuazione delloggetto e delle finalit della Convenzione.

Ai fini dellarticolo 51 della Convenzione e dellarticolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, lAustria accetta la riserva formulata dalla Malaysia solo se questultima attesta con dichiarazioni supplementari o con prassi che adotter successivamente, che la sua riserva compatibile con le disposizioni essenziali allattuazione delloggetto e delle finalit della Convenzione.

Austria

Qatar

Il Governo austriaco ha esaminato il contenuto della riserva formulata dallo Stato del Qatar allatto della ratifica della Convenzione.

Secondo larticolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111; RU 1990 1112) e larticolo 51 della Convenzione, una riserva a un trattato ricevibile secondo il diritto internazionale se compatibile con loggetto e le finalit di questo trattato. Una riserva che tende a derogare a disposizioni la cui applicazione necessaria alla realizzazione delloggetto e delle finalit del trattato ritenuta incompatibile con questultimo.

Il Governo austriaco ha esaminato la riserva formulata dallo Stato del Qatar. Avendo carattere generale la sua ricevibilit secondo il diritto internazionale non pu essere accettata senza chiarimenti supplementari.

Nellattesa che lo Stato del Qatar definisca pi precisamente la portata degli effetti giuridici della sua riserva, la Repubblica dAustria dichiara che questultima non pregiudica le disposizione la cui applicazione essenziale allattuazione delloggetto e delle finalit della Convenzione.

Tuttavia lAustria si oppone al fatto che dette riserve vengano considerate ricevibili se la loro applicazione dovesse comportare da parte dello Stato del Qatar il non rispetto degli obblighi che ha stipulato nei confronti della Convenzione e che sono inscindibili dalloggetto e dalle finalit della Convenzione.

Ai fini dellarticolo 51 della Convenzione e dellarticolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, lAustria accetter la riserva formulata dallo Stato del Qatar solo se questultimo attesta con dichiarazioni supplementari o con prassi che adotter successivamente, che la sua riserva compatibile con le disposizioni essenziali allattuazione delloggetto e delle finalit della Convenzione.

Belgio

Malaysia e Qatar

Il Governo belga ha preso nota del contenuto della riserva formulata dal Governo della Malaysia agli articoli 1, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 paragrafi 3 e 4, 44 e 45 della Convenzione.

Il Governo belga ritiene tale riserva incompatibile con loggetto e le finalit della Convenzione nonch con il relativo articolo 51 paragrafo 2.

Inoltre il Rappresentante Permanente del Belgio si pregia comunicare al Segretario generale latteggiamento del Belgio in merito alla riserva del Qatar.

Il Governo belga ha preso nota della riserva generale formulata dal Governo dello Stato del Qatar.

Il Governo belga ritiene tale riserva incompatibile con loggetto e le finalit della Convenzione nonch con il relativo articolo 51 paragrafo 2.

Di conseguenza il Belgio intende rimanere vincolato dalla Convenzione nella sua totalit nei confronti dei due Stati citati, autori di riserve vietate dalla Convenzione del 20 novembre 1989.

Inoltre, il termine di 12 mesi enunciato nellarticolo 20 paragrafo 5 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111) non si applica alle riserve nulle e non avvenute, pertanto lobiezione sollevata dal Belgio non sottost ad alcun termine.

Belgio

Singapore

Il Governo del Regno del Belgio ha preso nota delle dichiarazioni e riserve formulate da Singapore nei confronti della Convenzione.

Ai fini degli articoli 19 e 37 della Convenzione, il Belgio considera il paragrafo 2 delle dichiarazioni nonch il paragrafo 3 delle riserve sui limiti costituzionali allaccettazione degli obblighi, incompatibili con loggetto e le finalit della Convenzione, di conseguenza giuridicamente inefficaci secondo il diritto internazionale.

Danimarca

Arabia Saudita

Il Governo danese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo dellArabia Saudita allatto della sua adesione alla Convenzione.

Il Governo danese considera di portata illimitata e di carattere indefinito, quindi incompatibile con loggetto e le finalit della Convenzione, la riserva generale che fa appello alla legge islamica. Di conseguenza ritiene tale riserva irricevibile e giuridicamente inefficace secondo il diritto internazionale. Inoltre, vige un principio generale di diritto internazionale, secondo cui uno Stato non pu invocare il proprio diritto interno per giustificare linosservanza degli obblighi che gli incombono in virt di un trattato.

La Convenzione rimane nondimeno in vigore nella sua totalit tra lArabia Saudita e la Danimarca.

Il Governo danese del parere che la formulazione di obiezioni a riserve irricevibili secondo il diritto internazionale non sottost ad alcun termine.

Il Governo danese raccomanda al Governo dellArabia Saudita di riconsiderare la riserva che ha formulato nei confronti della Convenzione.

Danimarca

Botswana e Qatar

Il Governo danese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Botswana allatto delladesione e dal Qatar allatto della ratifica della Convenzione.

Data la loro portata illimitata e la mancanza di precisazioni, dette riserve sono incompatibili con loggetto e le finalit della Convenzione e pertanto irricevibili e giuridicamente inefficaci secondo il diritto internazionale. Il Governo danese solleva obiezioni in merito.

La Convenzione rimane in vigore nella sua totalit tra la Danimarca e il Botswana da un canto e il Qatar dallaltro.

Secondo il Governo danese non previsto alcun termine per la presentazione di obiezioni a riserve irricevibili secondo il diritto internazionale.

Il Governo danese prega i Governi del Botswana e del Qatar di riconsiderare le loro riserve alla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Danimarca

Brunei

Il Governo danese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo del Brunei Darussalam allatto della sua adesione alla Convenzione.

Il Governo danese ritiene che la riserva generale relativa alla Costituzione del Brunei Darussalam e agli insegnamenti e precetti islamici di portata illimitata e di carattere indefinito. Pertanto considera detta riserva incompatibile con loggetto e le finalit della Convenzione nonch irricevibile e giuridicamente inefficace secondo il diritto internazionale. Inoltre vige un principio generale in diritto internazionale secondo cui uno Stato non pu invocare il proprio diritto interno per giustificare linosservanza degli obblighi che gli incombono in virt di un trattato.

La Convenzione rimane nondimeno totalmente in vigore tra il Brunei Darussalam e la Danimarca.

Secondo il Governo danese non previsto alcun termine per la presentazione di obiezioni a riserve irricevibili secondo il diritto internazionale.

Il Governo danese raccomanda al Governo del Brunei di riconsiderare le riserve alla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Danimarca

Gibuti, Iran, Pakistan, Siria

Il Governo della Danimarca ha esaminato le riserve formulate da Gibuti, dalla Repubblica islamica dIran, dal Pakistan e dalla Repubblica araba di Siria allatto della ratifica della Convenzione.

In considerazione della loro vasta portata e della mancanza di precisazioni, dette riserve sono incompatibili con lobiettivo e le finalit della Convenzione e pertanto irricevibili e giuridicamente inefficaci secondo il diritto internazionale. Il Governo danese solleva obiezioni contro queste riserve e considera la Convenzione totalmente in vigore tra la Danimarca, Gibuti, la Repubblica islamica dIran, il Pakistan (il Pakistan ha ritirato la sua riserva il 23 luglio 1997) e la Repubblica araba di Siria.

Secondo il Governo danese non previsto alcun termine per la presentazione di obiezioni a riserve irricevibili secondo il diritto internazionale.

Il Governo danese prega i Governi di Gibuti, della Repubblica islamica dIran, del Pakistan e della Repubblica araba di Siria di riconsiderare le riserve alla Convenzione.

Danimarca

Malaysia

Il Governo danese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo della Malaysia allatto della sua adesione alla Convenzione.

La riserva verte su diverse disposizioni incluse le disposizioni essenziali della Convenzione. Inoltre secondo un principio generale di diritto internazionale uno Stato non pu invocare il proprio diritto interno per giustificare linosservanza degli obblighi convenzionali. Il Governo danese considera questa riserva incompatibile con loggetto e la finalit della Convenzione e pertanto irricevibile e giuridicamente inefficace secondo il diritto internazionale.

La Convenzione rimane nondimeno totalmente in vigore tra la Malaysia e la Danimarca.

Secondo il Governo danese non previsto alcun termine per la presentazione di obiezioni a riserve irricevibili secondo il diritto internazionale.

Il Governo danese raccomanda al Governo della Malaysia di riconsiderare la riserva nei confronti della Convenzione.

Finlandia

Arabia Saudita

Il Governo finlandese ha esaminato le riserve formulate dal Governo Saudita allatto della sua adesione alla Convenzione.

Il Governo finlandese nota che dette riserve vertono su tutti gli articoli della Convenzione in contrasto con le disposizioni della legge islamica.

La Finlandia sostiene che tali riserve generali fanno dubitare dellimpegno dellArabia Saudita nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e rammenta che il paragrafo 2 dellarticolo 51 non autorizza riserve incompatibili con la finalit della Convenzione.

Inoltre il Governo finlandese ritiene che tali riserve generali, che non specificano chiaramente le disposizioni a cui si applicano n la portata della relativa deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale.

La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione nella sua totalit tra lArabia Saudita e la Finlandia.

Finlandia

Brunei

Il Governo finlandese ha esaminato le riserve formulate dal Governo di Sua Maest il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam allatto delladesione alla Convenzione.

Il Governo finlandese nota che dette riserve hanno una portata generale e vertono su tutte le disposizioni che potrebbero essere incompatibili con la Costituzione del Brunei Darussalam, con le credenze e precetti dellIslam, religione di Stato.

Il Governo finlandese del parere che tali riserve possono far dubitare dellimpegno assunto dal Brunei Darussalam nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione. Sottolinea che il paragrafo 2 dellarticolo 51 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con loggetto e la finalit della Convenzione.

interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino loggetto e la finalit dei trattati a cui hanno deciso di aderire e che gli Stati siano inoltre disposti a modificare la propria legislazione per conformarla con gli obblighi sottoscritti in virt di detti trattati.

Inoltre il Governo finlandese ritiene che tali riserve generali, che non indicano chiaramente le disposizioni a cui si applicano n la portata della relativa deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale.

Di conseguenza il Governo finlandese solleva unobiezione alle riserve formulate dal Governo di S. M. il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam che considera irricevibili.

La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione nella sua totalit tra il Brunei Darussalam e la Finlandia.

Finlandia

Indonesia

Il Governo finlandese ha preso nota della riserva formulata dalla Repubblica dIndonesia allatto della ratifica della Convenzione.

Secondo il Governo finlandese tale riserva deve soggiacere al principio generale dinterpretazione dei trattati in virt del quale una Parte contraente non pu invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare il rifiuto di applicare questo trattato. Pertanto il Governo finlandese solleva unobiezione alla riserva.

Tuttavia tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra la Finlandia e lIndonesia.

Finlandia

Iran

Il Governo finlandese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo della Repubblica Islamica dIran allatto della ratifica della Convenzione.

Secondo il Governo finlandese detta riserva, a motivo del carattere illimitato e indefinito, non precisa in quale misura lo Stato che ne lautore, si impegna ad applicare la Convenzione. Pertanto fa seriamente dubitare dellimpegno dello Stato in questione nei confronti degli obblighi convenzionali. La riserva formulata dalla Repubblica Islamica dIran non precisa quali disposizioni della Convenzione non intende applicare. Secondo il Governo finlandese, riserve di portata cos generale e imprecisa rischiano di contribuire a minare le fondamenta dei trattati internazionali relativi ai diritti delluomo.

Il Governo finlandese rammenta inoltre che la riserva sottost al principio generale che regola lapplicazione dei trattati. In virt di tale principio una Parte contraente non pu invocare le disposizioni del diritto interno per giustificare il rifiuto a soddisfare gli obblighi convenzionali. Linteresse comune degli Stati esige che le Parti che hanno aderito ai trattati internazionali siano disposte a recare modifiche alla loro legislazione allo scopo di soddisfare loggetto e la finalit del trattato in questione. Inoltre, la legislazione interna parimenti suscettibile di modifica al punto da accrescere effetti eventuali della riserva.

Nella presente formulazione la riserva comunque incompatibile con loggetto e la finalit della Convenzione quindi irricevibile in virt del paragrafo 2 dellarticolo 51 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Il Governo finlandese formula cos unobiezione a questa riserva. Nota inoltre che la riserva formulata dal Governo della Repubblica islamica dIran giuridicamente inefficace.

Il Governo finlandese raccomanda al Governo della Repubblica islamica dIran di riconsiderare le proprie riserve nei confronti della Convenzione.

Finlandia

Giordania

Il Governo finlandese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dalla Giordania allatto della ratifica della Convenzione.

Secondo il Governo finlandese tale riserva va intesa tenendo conto del principio generale dinterpretazione dei trattati. In virt di tale principio una Parte contraente non pu invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare il rifiuto di applicare questo trattato. Pertanto il Governo finlandese solleva unobiezione alla riserva. Tuttavia tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra la Finlandia e la Giordania.

Finlandia

Malaysia

Il Governo finlandese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo della Malaysia allatto della sua adesione alla Convenzione.

La riserva formulata dalla Malaysia verte su diverse disposizioni centrali della Convenzione. Il suo carattere estensivo non consente di sapere in quale misura la Malaysia intende applicare la Convenzione e soddisfare gli obblighi che ne derivano. Secondo il Governo finlandese, riserve di portata cos generale e imprecise rischiano di contribuire a minare le fondamenta dei trattati internazionali relativi ai diritti delluomo.

Il Governo finlandese rammenta peraltro che tale riserva va applicata in virt del principio generale dinterpretazione dei trattati secondo cui una Parte contraente non pu invocare le disposizioni del proprio diritto interno e ancor meno le proprie politiche nazionali per giustificare il rifiuto ad applicare tale trattato. interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti siano inoltre disposte a modificare la propria legislazione per conformarla con le finalit e gli obblighi sottoscritti in virt di detti trattati.

Inoltre, la legislazione interna e le politiche di un Paese soggiacciono a modifiche che rischiano di accrescere effetti inaspettati della riserva.

Detta riserva manifestamente incompatibile con loggetto e la finalit della Convenzione, pertanto irricevibile ai sensi dellarticolo 51 capoverso 2. Il Governo finlandese solleva unobiezione e fa osservare che giuridicamente inefficace.

Il Governo finlandese raccomanda al Governo della Malaysia di riconsiderare la propria riserva nei confronti della Convenzione.

Finlandia

Qatar

Il Governo finlandese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo del Qatar allatto della ratifica della Convenzione.

Secondo il Governo finlandese il suo carattere illimitato e indefinito non consente di sapere in quale misura lo Stato del Qatar intende applicare la Convenzione e soddisfare gli obblighi imposti da questultima. La riserva non precisa neppure chiaramente quali disposizioni particolari della Convenzione lo Stato del Qatar non intende applicare. Il Governo finlandese ritiene che riserve cos generali e poco chiare possono contribuire a minare le basi dei trattati internazionali sui diritti delluomo.

Il Governo finlandese rammenta peraltro che detta riserva va intesa tenendo conto del principio generale dinterpretazione dei trattati secondo cui una Parte contraente non pu invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare il rifiuto di applicare questo trattato. interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti siano inoltre disposte a modificare la propria legislazione per conformarla con le finalit e gli obblighi sottoscritti in virt di detti trattati. Inoltre, la legislazione interna e le politiche di un Paese soggiacciono a modifiche che rischiano di accrescere effetti inaspettati della riserva. Detta riserva quindi incompatibile con loggetto e la finalit della Convenzione, pertanto irricevibile ai sensi dellarticolo 51 capoverso 2. Il Governo finlandese solleva unobiezione e fa notare che giuridicamente inefficace.

Il Governo finlandese raccomanda al Governo dello Stato del Qatar di riconsiderare la propria riserva alla Convenzione.

Finlandia

Singapore

Il Governo finlandese ha esaminato il tenore delle dichiarazioni e delle riserve formulate dal Governo della Repubblica di Singapore allatto della ratifica della Convenzione e considera al pari di una riserva il paragrafo 2 di detta dichiarazione.

Le riserve formulate dalla Repubblica di Singapore ai paragrafi 2 e 3, in cui si fa riferimento generale alla legislazione nazionale senza indicare esattamente le disposizioni della Convenzione suscettibili di essere giuridicamente inefficaci o modificate, non specificano chiaramente agli altri Stati parti la misura con la quale, lo Stato autore di dette riserve, si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Riserve tanto imprecise possono contribuire a minare le fondamenta dei trattati internazionali relativi ai diritti delluomo.

Il Governo finlandese rammenta peraltro che le riserve della Repubblica di Singapore devono soddisfare i principi generali di applicazione dei trattati. Secondo tali principi una Parte contraente non pu invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare il suo rifiuto ad applicare il trattato. interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti siano disposte a modificare la propria legislazione per adempiere le finalit e gli obblighi sottoscritti in virt di questi trattati.

Il Governo finlandese ritiene dette riserve incompatibili con loggetto e la finalit della Convenzione, pertanto irricevibili ai sensi dellarticolo 51 capoverso 2. Il Governo finlandese solleva unobiezione e fa notare che sono giuridicamente inefficaci.

Finlandia

Siria

Il Governo finlandese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo della Repubblica di Siria allatto della ratifica della Convenzione.

Secondo il Governo finlandese la prima parte di detta riserva, a motivo del suo carattere illimitato e indefinito, fa seriamente dubitare dellimpegno di questo Stato a onorare gli obblighi sottoscritti in virt della Convenzione. La formulazione di detta riserva manifestamente contraria alloggetto e alla finalit della Convenzione. Di conseguenza il Governo finlandese solleva unobiezione in merito.

Il Governo finlandese rammenta peraltro che detta riserva soggiace al principio generale dinterpretazione dei trattati. In virt di tale principio una Parte contraente non pu invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare il rifiuto di applicare questo trattato.

Tuttavia il Governo finlandese ritiene che tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra la Finlandia e la Repubblica Araba di Siria.

Germania

Arabia Saudita

Il Governo della Repubblica federale di Germania ha esaminato le riserve formulate dal Governo dellArabia Saudita allatto delladesione alla Convenzione.

Il Governo della Repubblica federale di Germania nota che talune riserve hanno una portata generale e mirano a tutti gli articoli della Convenzione incompatibili con le disposizioni della legge islamica.

Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene che tali riserve possono far dubitare dellimpegno assunto dallArabia Saudita nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione.

interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino loggetto e le finalit dei trattati a cui hanno deciso di aderire.

Di conseguenza, il Governo della Repubblica federale di Germania formula unobiezione alle riserve menzionate.

Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra lArabia Saudita e la Repubblica federale di Germania.

Germania

Botswana

Il Governo della Repubblica federale di Germania ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo del Botswana allatto della ratifica della Convenzione. Il Governo del Botswana formula una riserva allarticolo 1 e dichiara di non considerarsi vincolato dalle disposizioni di questo articolo nella misura in cui fossero incompatibili con le leggi del Botswana. Considerata limportanza fondamentale di questo articolo e visto che si tiene conto dellet legale della maggiore et propria a ciascun Paese, la riserva formulata dal Botswana si interpreta come se subordinasse tutte le disposizioni della Convenzione a quelle della legislazione nazionale. Il Governo tedesco del parere che la riserva con la quale il Botswana tenta di limitare le proprie responsabilit nei confronti della Convenzione invocando praticamente tutti i principi della legislazione nazionale pu far dubitare dellimpegno assunto dal Botswana nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione, inoltre contribuisce a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino loggetto e le finalit dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza, il Governo della Repubblica federale di Germania solleva unobiezione alle riserve menzionate.

Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Botswana e la Repubblica federale di Germania.

Germania

Brunei

Il Governo della Repubblica federale di Germania ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo di Sua Maest il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam allatto delladesione alla Convenzione.

Il Governo della Repubblica federale di Germania nota che talune riserve hanno una portata generale e concernono tutte le disposizione della Convenzione che fossero incompatibili con la Costituzione del Brunei Darussalam e con gli insegnamenti e precetti dellIslam, religione di Stato.

del parere che tali riserve possono far dubitare dellimpegno assunto dal Brunei Darussalam nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione.

Linteresse comune degli Stati presuppone che tutte le Parti contraenti rispettino la finalit e gli scopi dei trattati a cui hanno deciso di aderire.

Di conseguenza, il Governo della Repubblica federale di Germania solleva unobiezione alle riserve menzionate.

Tale obiezione non costituisce un ostacolo allentrata in vigore della Convenzione tra il Brunei Darussalam e la Repubblica federale di Germania.

Germania

Iran

Tenuto conto della sua portata illimitata e della sua inesattezza, simile riserva irricevibile secondo il diritto delle genti. Pertanto il Governo della Repubblica federale di Germania solleva unobiezione alla riserva formulata dalla Repubblica islamica dIran.

Tale obiezione non costituisce un ostacolo allentrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica islamica dIran e la Repubblica federale di Germania.

Germania

Malaysia

Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene che la riserva con la quale la Malaysia tenta di limitare le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando quasi tutti i principi che regolano il suo diritto interno e la sua politica nazionale pu far dubitare dellimpegno della Malaysia nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione, inoltre contribuisce a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino loggetto e le finalit dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza, il Governo della Repubblica federale di Germania solleva unobiezione alla riserva menzionata.

La presente obiezione non costituisce un ostacolo allentrata in vigore della Convenzione tra la Malaysia e la Repubblica federale di Germania.

Germania

Qatar

Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene che la riserva, con la quale il Qatar tenta di limitare le responsabilit addossatele dalla Convenzione invocando quasi tutti i principi che regolano il suo diritto interno e la sua politica nazionale, pu far dubitare dellimpegno del Qatar nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione e contribuisce inoltre a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino loggetto e le finalit dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza, il Governo della Repubblica federale di Germania formula unobiezione alla riserva menzionata.

Tale obiezione non costituisce un ostacolo allentrata in vigore della Convenzione tra il Qatar e la Repubblica federale di Germania.

Germania

Singapore

Il Governo della Repubblica federale di Germania ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo di Singapore allatto della ratifica della Convenzione. Nel paragrafo 3 di questo testo il Governo di Singapore formula una riserva generale a tutte le disposizioni che vanno oltre lambito generale della legislazione nazionale. Peraltro, linterpretazione restrittiva data agli articoli 19 e 37 della Convenzione, di cui al paragrafo 2 della riserva, contraria al contenuto medesimo di detti articoli chiaramente redatti. Il Governo della Repubblica federale di Germania ritiene che tale riserva, volta a limitare le responsabilit di Singapore nei confronti della Convenzione, limitando cos lapplicazione dei principali articoli della Convenzione, non da ultimo invocando la propria legislazione nazionale, pu far dubitare dellattaccamento di Singapore alloggetto e alla finalit della Convenzione. interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino loggetto e le finalit dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza, il Governo della Repubblica federale di Germania solleva unobiezione alla riserva menzionata.

Tale obiezione non costituisce un ostacolo allentrata in vigore della Convenzione tra Singapore e la Repubblica federale di Germania.

Germania

Siria

A motivo del suo contesto inesatto, la riserva non soddisfa le prescrizioni del diritto internazionale. Il Governo della Repubblica federale di Germania solleva quindi unobiezione alla riserva formulata dalla Repubblica araba di Siria.

Tale obiezione non costituisce un ostacolo allentrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica araba di Siria e la Repubblica federale di Germania.

Germania

Tunisia

La Repubblica federale di Germania considera la prima dichiarazione della Repubblica tunisina al pari di una riserva. Infatti essa limita il primo periodo dellarticolo 4 della Convenzione nella misura in cui i provvedimenti legislativi o amministrativi da adottare in applicazione della Convenzione non pregiudichino la Costituzione tunisina. Data la sua formulazione molto generica, il Governo della Repubblica federale di Germania non ha potuto stabilire quali disposizioni della Convenzione sono interessate o potrebbero esserlo in futuro e in quale maniera. Analoga poca chiarezza caratterizza la riserva allarticolo 2.

Il Governo della Repubblica federale di Germania solleva quindi unobiezione a dette due riserve. Tuttavia tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Tunisia.

Irlanda

Arabia Saudita

Il Governo irlandese ha esaminato le riserve formulate dal Governo saudita allatto della sua adesione alla Convenzione.

Il Governo nota che dette riserve concernono tutti gli articoli della Convenzione incompatibili con le disposizioni della legge islamica.

Ritiene che queste riserve fanno dubitare dellimpegno dellArabia Saudita nei confronti della Convenzione e rammenta che larticolo 51 paragrafo 2 non autorizza riserve incompatibile con loggetto e la finalit della Convenzione.

Il Governo irlandese ritiene inoltre che riserve generali analoghe a quelle formulate dal Governo saudita, che non indicano chiaramente a quali disposizioni si applicano n in quale misura vi derogano, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto internazionale sui trattati.

Il Governo irlandese solleva unobiezione alle riserve generali formulate dal Governo dellArabia Saudita.

Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione nella sua totalit tra lArabia Saudita e lIrlanda.

Irlanda

Bangladesh, Gibuti, Indonesia, Giordania, Kuwait, Myanmar, Pakistan, Tailandia, Tunisia e Turchia

Il Governo irlandese solleva unobiezione alla riserve formulate dal Bangladesh, da Gibuti, dallIndonesia, dalla Giordania, dal Kuwait, da Myanmar (il Myanmar ha ritirato le sue riserve il 19 ottobre 1993) , dal Pakistan (il Pakistan ha ritirato la sua riserva il 23 luglio 1997) , dalla Tailandia, dalla Tunisia e dalla Turchia allatto della ratifica della Convenzione.

Il Governo irlandese del parere che tali riserve, con le quali si tenta di limitare le responsabilit dello Stato che le ha formulate adducendo i principi generali della legislazione nazionale, possono far sorgere dei dubbi in merito agli impegni sottoscritti da questi Stati nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione.

Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra gli Stati menzionati e lIrlanda.

Irlanda

Brunei

Il Governo dIrlanda ha esaminato le riserve formulate dal Governo di Sua Maest il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam allatto delladesione alla Convenzione.

Il Governo irlandese nota che talune riserve hanno una portata generale e concernono le disposizioni della Convenzione che potrebbero essere incompatibili con la Costituzione del Brunei Darussalam e con gli insegnamenti e precetti dellIslam, religione di Stato.

Il Governo irlandese considera che tali riserve possono far dubitare dellimpegno assunto dal Brunei Darussalam nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione. Tiene a ricordare che il paragrafo 2 dellarticolo 51 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con loggetto e la finalit della Convenzione.

interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino loggetto e la finalit dei trattati a cui hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti a modificare la propria legislazione per conformarla con gli obblighi sottoscritti in virt di detti trattati.

Inoltre il Governo irlandese ritiene che tali riserve generali, che non indicano chiaramente le disposizioni a cui si applicano n la portata della relativa deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto internazionale.

Di conseguenza il Governo irlandese solleva unobiezione alle riserve generali formulate dal Governo di S. M. il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam.

Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione nella sua totalit tra il Brunei Darussalam e lIrlanda.

Irlanda

Iran

La riserva pone difficolt agli Stati parti alla Convenzione poich non precisa le disposizioni della Convenzione che la Repubblica islamica dIran non intende applicare e quindi non consente agli Stati parti di definire le loro relazioni con lautore della riserva nel quadro della Convenzione.

Con la presente nota verbale il Governo irlandese formula unobiezione alla riserva della Repubblica islamica dIran.

Irlanda

Malaysia

Il Governo irlandese ha esaminato la riserva formulata dal Governo della Malaysia allatto della sua adesione alla Convenzione.

Il Governo irlandese ritiene tale riserva incompatibile con loggetto e la finalit della Convenzione e non autorizzata dallarticolo 51 capoverso 2. Ritiene peraltro che dette riserve contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. Di conseguenza solleva unobiezione in merito.

Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra lIrlanda e la Malaysia.

Italia

Botswana

Il Governo della Repubblica italiana ha esaminato la riserva generale formulata dal Governo della Repubblica del Botswana nei confronti delle disposizioni della Convenzione che sono incompatibili con la propria legge interna. Il Governo della Repubblica italiana del parere che tale riserva, con la quale il Botswana tenta di limitare le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando i principi generali sanciti dalla propria legislazione nazionale, pu far dubitare dellimpegno assunto da questo Stato nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e contribuisce inoltre a pregiudicare il diritto dei trattati. interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e la finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo della Repubblica italiana solleva unobiezione a detta riserva.

Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Botswana.

Italia

Brunei

Il Governo della Repubblica italiana ha esaminato le riserve formulate dal Governo del Brunei Darussalam allatto delladesione alla Convenzione. Il Governo italiano nota che si tratta di riserve di portata generale suscettibili di essere incompatibili con la Costituzione del Brunei Darussalam e con gli insegnamenti e precetti dellIslam, religione di Stato.

Il Governo italiano considera che tali riserve possono far dubitare dellimpegno assunto dal Brunei Darussalam nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione. Tiene a ricordare che il paragrafo 2 dellarticolo 51 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con loggetto e la finalit della Convenzione.

interesse comune di tutti gli Stati che le Parti contraenti rispettino loggetto e la finalit dei trattati a cui hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti a modificare la propria legislazione per conformarla con gli obblighi sottoscritti in virt di detti trattati.

Inoltre il Governo italiano ritiene che simili riserve generali contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale.

Di conseguenza il Governo italiano solleva unobiezione alle riserve menzionate. Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Brunei Darussalam e la repubblica italiana.

Italia

Iran

Il Governo italiano ha esaminato la riserva formulata dal Governo della Repubblica islamica dIran.

Tale riserva, tenuto conto della sua portata illimitata e del carattere impreciso, irricevibile secondo il diritto internazionale. Di conseguenza il Governo della Repubblica italiana solleva unobiezione alla riserva formulata dalla Repubblica islamica dIran.

Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica islamica dIran e la Repubblica italiana.

Italia

Qatar

Il Governo della Repubblica italiana ha esaminato la riserva generale formulata dal Governo dello Stato del Qatar nei confronti delle disposizioni della Convenzione incompatibili con la legge islamica.

Il Governo della Repubblica italiana del parere che tale riserva, con la quale lo Stato del Qatar tenta di limitare le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando i principi generali sanciti dalla propria legislazione nazionale, pu far dubitare dellimpegno assunto nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e contribuisce inoltre a pregiudicare il diritto dei trattati. interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e la finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo della Repubblica italiana solleva unobiezione a detta riserva.

Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato del Qatar.

Italia

Singapore

Il Governo della Repubblica italiana ha esaminato la riserva generale formulata dalla Repubblica di Singapore nello strumento di adesione nei confronti delle disposizioni della Convenzione che sarebbero incompatibili con il suo diritto costituzionale.

Il Governo della Repubblica italiana del parere che tale riserva, con la quale Singapore cerca di limitare le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando i principi generali sanciti dalla propria legislazione nazionale, pu far dubitare dellimpegno assunto da Singapore nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e contribuisce inoltre a pregiudicare il diritto internazionale convenzionale. interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e la finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo della Repubblica italiana solleva unobiezione a detta riserva. Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica di Singapore.

Italia

Siria

Il Governo della Repubblica italiana ha esaminato la riserva contenuta nello strumento di ratifica della Convenzione del Governo della Repubblica Araba di Siria.

Detta riserva formulata in modo troppo generale per essere compatibile con loggetto e la finalit della Convenzione. Pertanto il Governo italiano vi si oppone.

Tale obiezione non esclude tuttavia lentrata in vigore della Convenzione tra la Repubblica Araba di Siria e lItalia.

Norvegia

Arabia Saudita

Il Governo norvegese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo saudita allatto della sua adesione alla Convenzione.

A motivo della loro portata illimitata e della mancanza di precisione, il Governo norvegese considera tali riserve incompatibili con loggetto e la finalit della Convenzione e pertanto non autorizzate in virt dellarticolo 51 capoverso 2 della Convenzione. Secondo un principio costante del diritto dei trattati, uno Stato parte non pu invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare linosservanza degli obblighi che gli incombono in virt di un trattato. Il Governo norvegese solleva perci unobiezione alle riserve formulate dal Governo saudita.

Il Governo norvegese ritiene che tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno dArabia Saudita e il Regno di Norvegia.

Norvegia

Brunei

Il Governo norvegese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo del Brunei Darussalam allatto della sua adesione alla Convenzione.

Il Governo norvegese ritiene che le riserve formulate dal Governo del Brunei Darussalam, a motivo della loro portata illimitata e del loro carattere impreciso, sono incompatibili con loggetto e la finalit della Convenzione e pertanto irricevibili in virt dellarticolo 51 paragrafo 2 della Convenzione. Secondo il diritto dei trattati uno Stato non pu invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare linosservanza degli obblighi che gli incombono in virt di un trattato. Il Governo norvegese ricusa quindi le riserve formulate dal Governo del Brunei Darussalam.

La presente obiezione non pregiudica lapplicazione delle disposizioni della Convenzione alle relazioni tra il Regno di Norvegia e il Regno del Brunei Darussalam.

Norvegia

Gibuti

Il Governo norvegese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dalla Repubblica di Gibuti allatto della ratifica della Convenzione.

Una riserva con la quale uno Stato parte limita le proprie responsabilit nel quadro di una convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale, pu far dubitare dellimpegno di questo Stato nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e contribuisce inoltre a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e la finalit dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo norvegese solleva unobiezione a detta riserva.

La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra la Norvegia e la Repubblica di Gibuti.

Norvegia

Indonesia

La stessa obiezione sollevata nei confronti di Gibuti.

Norvegia

Iran

Il Governo norvegese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo della Repubblica islamica dIran.

Una riserva con la quale uno Stato parte limita le proprie responsabilit nel quadro di una convenzione invocando i principi generali del diritto interno pu far dubitare dellimpegno di questo Stato nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione. Inoltre, in virt del vigente diritto internazionale sui trattati, uno Stato parte non pu invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare la non applicazione di un trattato. interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e la finalit di un trattato. La Norvegia sottolinea che a causa della sua portata illimitata e del suo carattere indefinito, la riserva iraniana irricevibile secondo il diritto internazionale. Pertanto formula unobiezione in merito.

La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno di Norvegia e la Repubblica islamica dIran.

Norvegia

Malaysia

Il Governo norvegese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Governo della Malaysia allatto delladesione alla Convenzione.

Il Governo norvegese ritiene che la riserva formulata dal Governo della Malaysia, a motivo della sua portata illimitata e carattere impreciso, incompatibile con loggetto e la finalit della Convenzione e pertanto irricevibili in virt dellarticolo 51 paragrafo 2 di questultima. Ritiene peraltro che il meccanismo di prosecuzione della Convenzione non facoltativo e pertanto non autorizzata nessuna riserva agli articoli 44 e 45. Di conseguenza solleva unobiezione a detta riserva.

Il Governo norvegese considera che la presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno di Norvegia e la Malaysia.

Norvegia

Qatar

Il Governo norvegese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dal Qatar allatto della ratifica della Convenzione.

Secondo il Governo norvegese, la riserva formulata dallo Stato del Qatar, a motivo della sua vasta portata e mancanza di precisione, irricevibile secondo il diritto internazionale. Per questo motivo il Governo norvegese solleva unobiezione alla riserva formulata dallo Stato del Qatar.

Il Governo norvegese considera che la presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno di Norvegia e lo Stato del Qatar.

Norvegia

Singapore

Il Governo norvegese ha esaminato il tenore delle dichiarazioni e delle riserve formulate dal Governo di Singapore allatto delladesione alla Convenzione.

Secondo il Governo norvegese la riserva di cui al paragrafo 3, a motivo della sua portata illimitata e mancanza di precisione, incompatibile con loggetto e la finalit della Convenzione e pertanto irricevibile in virt dellarticolo 51 paragrafo 2 di detta Convenzione.

Inoltre, il Governo norvegese ritiene che la riserva formulata dalla Repubblica di Singapore al paragrafo 2), nella misura in cui tende ad annullare o modificare leffetto giuridico degli articoli 19 e 37 della Convenzione, parimenti irricevibile tenuto conto del carattere fondamentale dei diritti in causa e delleventuale riferimento alla legislazione nazionale.

Per tale motivo il Governo norvegese solleva unobiezione alle riserve formulate dal Governo di Singapore e precisa che la presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno di Norvegia e la Repubblica di Singapore.

Norvegia

Siria

Il Governo norvegese ha esaminato la riserva formulata dalla Repubblica Araba di Siria allatto della ratifica della Convenzione.

Secondo il Governo norvegese una riserva con la quale uno Stato limita le proprie responsabilit nel quadro della Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale pu far dubitare dellimpegno di questo Stato, autore della riserva, nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione, inoltre contribuisce a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse degli Stati che le Parti rispettino loggetto e la finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Inoltre uno Stato non pu, in virt di un diritto convenzionale internazionale ben definito, invocare disposizioni della propria legislazione interna per giustificare linosservanza degli obblighi nei confronti di un trattato. Di conseguenza il Governo norvegese solleva unobiezione alla riserva formulata dalla Siria.

La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno di Norvegia e la Repubblica Araba di Siria.

Paesi Bassi

Andorra

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi ha esaminato il contenuto delle riserve agli articoli 7 e 8 della Convenzione formulate dal Governo di Andorra. Esso considera che queste riserve, volte a limitare le responsabilit dello Stato che le formula, possono far dubitare dellattaccamento di Andorra allobiettivo e alla finalit della Convenzione e, non da ultimo, contribuire a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse degli Stati che le Parti rispettino loggetto e la finalit dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi tiene a ricordare che larticolo 51 capoverso 2 non autorizza riserve incompatibili con lobiettivo e la finalit della Convenzione.

Il Regno dei Paesi Bassi solleva quindi unobiezione alle riserve formulate dal Governo di Andorra.

Tale obiezione non ostacola lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e Andorra.

Paesi Bassi

Arabia Saudita

Il Regno dei Paesi Bassi ha esaminato le riserve formulate dal Governo dellArabia Saudita allatto delladesione alla Convenzione.

Il Regno dei Paesi Bassi nota che dette riserve vertono su tutti gli articoli della Convenzione in contrasto con la legge islamica. Il Regno dei Paesi Bassi considera che dette riserve, con le quali lautore cerca di limitare le proprie responsabilit invocando i principi generali della legislazione nazionale, possono far dubitare dellimpegno dellArabia Saudita nei confronti dello scopo e della finalit della Convenzione e rammenta che larticolo 51 paragrafo 2 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con loggetto e la finalit della Convenzione.

Il Regno dei Paesi Bassi ritiene inoltre che riserve generali di questo tipo, che non precisano chiaramente le disposizioni della Convenzione a cui si applicano e la portata della deroga che ne deriva, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale.

Il Regno dei Paesi Bassi solleva quindi unobiezione alle riserve formulate dal Governo dellArabia Saudita.

Tale obiezione non ostacola lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e lArabia Saudita.

Paesi Bassi

Botswana

In merito alla riserva formulata dal Botswana, il Governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene che le riserve con le quali uno Stato cerca di limitare le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando i principi generali sanciti dalla propria legislazione nazionale possono far dubitare dellimpegno di questo Stato nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione, inoltre contribuiscono a pregiudicare il diritto dei trattati. interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e la finalit dei trattati a cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo del Regno dei Paesi Bassi solleva unobiezione a detta riserva. Tale obiezione non ostacola lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e il Botswana.

Paesi Bassi

Brunei

Il Regno dei Paesi Bassi ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo di Sua Maest il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam allatto delladesione alla Convenzione.

Il Regno dei Paesi Bassi nota che dette riserve di carattere generale concernono disposizione della Convenzione che potrebbero essere in contrasto con la Costituzione del Brunei Darussalam e agli insegnamenti e precetti dellIslam, religione di Stato.

Il Regno dei Paesi Bassi considera che tali riserve, con le quali uno Stato cerca di limitare le responsabilit invocando principi generali sanciti dalla propria legislazione nazionale, possono far dubitare dellimpegno assunto dal Brunei Darussalam nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione. Tiene a ricordare che il paragrafo 2 dellarticolo 51 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con loggetto e la finalit della Convenzione. interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti a introdurre tutte le necessarie modifiche legislative per soddisfare gli obblighi che gli incombono in virt di questi trattati.

Inoltre il Regno dei Paesi Bassi ritiene che tali riserve generali, che non indicano chiaramente le disposizioni a cui si applicano n la portata della relativa deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto internazionale.

Di conseguenza il Regno dei Paesi Bassi solleva unobiezione alle riserve formulate dal Governo di S. M. il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam.

Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e il Brunei Darussalam.

Paesi Bassi

Gibuti, Indonesia, Pakistan, Iran, Siria

Nei confronti delle riserve formulate da Gibuti, Indonesia, Pakistan (il Pakistan ha ritirato la propria riserva il 23 luglio 1997) , Repubblica Araba di Siria e Repubblica islamica dIran allatto della ratifica.

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene che dette riserve, con le quali gli Stati tentano di limitare le proprie responsabilit nel quadro della Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale possono far dubitare dellimpegno di questi Stati nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Regno dei Paesi Bassi solleva unobiezione alle riserve formulate. Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e gli Stati menzionati.

Paesi Bassi

Kiribati

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi ha esaminato la dichiarazione agli articoli 12- 16 della Convenzione fatta dal Governo di Kiribati e considera tale dichiarazione al pari di una riserva.

del parere che tale dichiarazione, volta a limitare le responsabilit dello Stato che la formula, pu far dubitare dellimpegno di Kiribati nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e, non da ultimo, contribuire a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Il Governo del Regno dei Paesi Bassi tiene a ricordare che larticolo 51 paragrafo 2 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con loggetto e la finalit della Convenzione.

Di conseguenza il Regno dei Paesi Bassi solleva unobiezione alle riserve formulate. La presente obiezione non pregiudica lentra in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e Kiribati.

Paesi Bassi

Liechtenstein

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi ha esaminato le riserve formulate dal Governo del Liechtenstein riguardo agli articoli 7- 10 della Convenzione.

Ritiene che queste riserve, tese a limitare le responsabilit dello Stato che le formula, possono far dubitare dellimpegno del Liechtenstein nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e inoltre contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati cui hanno deciso di aderire. Il Governo del Regno dei Paesi bassi tiene a ricordare che larticolo 51 paragrafo 2 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con loggetto e la finalit della Convenzione.

Il Regno dei Paesi Bassi solleva quindi unobiezione alle riserve formulate dal Governo del Liechtenstein. Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e il Liechtenstein.

Paesi Bassi

Malaysia

Ai fini delle riserve formulate dalla Malaysia, il Governo del Regno dei Paesi Bassi del parere che le riserve con le quali uno Stato cerca di limitare le responsabilit impostegli dalle disposizioni essenziali della Convenzione invocando la propria Costituzione, il diritto interno e le politiche nazionali, possono far dubitare dellimpegno di questo Stato nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e contribuiscono inoltre a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo del Regno dei Paesi Bassi solleva unobiezione alle riserve formulate. La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Malaysia.

Paesi Bassi

Qatar

Ai fini della riserva formulata dal Qatar, il Governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene che le riserve con le quali uno Stato cerca di limitare le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando i principi generali sanciti dalla propria legislazione, possono far dubitare dellimpegno di questo Stato nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e inoltre contribuiscono a minare le fondamenta del diritto dei trattati. interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo del Regno dei Paesi Bassi solleva unobiezione alle riserve formulate. Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e il Qatar.

Paesi Bassi

Singapore

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, dopo aver esaminato le riserve formulate da Singapore allatto delladesione alla Convenzione, considera il paragrafo 2 delle dichiarazioni al pari di una riserva. In virt del detto paragrafo 2 e del paragrafo 3 delle riserve, il Governo del Regno dei Paesi Bassi del parere che le riserve con le quali uno Stato cerca di limitare le proprie responsabilit invocando i principi generali del diritto interno, possono far dubitare dellimpegno di questo Stato nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione, inoltre contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo del Regno dei Paesi Bassi solleva unobiezione alle riserve formulate. La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e Singapore.

Paesi Bassi

Turchia

Ai fini della riserva formulata dalla Turchia, il Governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene che le riserve con le quali uno Stato cerca di limitare le responsabilit impostegli dalla Convenzione invocando i principi generali sanciti dalla propria legislazione, fanno dubitare dellimpegno di questo Stato nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione, inoltre contribuiscono a minare le fondamenta del diritto dei trattati. interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo del Regno dei Paesi Bassi solleva unobiezione alle riserve formulate. La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Turchia.

Portogallo

Arabia Saudita

Il Governo portoghese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo dellArabia Saudita allatto delladesione alla Convenzione.

Il Governo del Portogallo nota che dette riserve si applicano a tutti gli articoli della Convenzione in contrasto con la legge islamica.

Il Governo del Portogallo considera che dette riserve fanno dubitare dellimpegno dellArabia Saudita nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e rammenta che larticolo 51 paragrafo 2 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con lobiettivo e la finalit della Convenzione.

Il Governo del Portogallo ritiene inoltre che tali riserve generali formulate dal Governo Saudita che non specificano a quali disposizioni della Convenzione si applicano n precisano la portata della relativa deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto dei trattati.

Di conseguenza il Governo del Portogallo solleva unobiezione alle riserve formulate dal Governo Saudita.

La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Portogallo e lArabia Saudita.

Portogallo

Myanmar, Bangladesh, Gibuti, Indonesia, Kuwait, Pakistan, Turchia

Il Governo portoghese del parere che le riserve con le quali uno Stato limita le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale possono far sorgere dubbi circa gli impegni di questo Stato nei confronti delle finalit della Convenzione, inoltre contribuiscono a minare le fondamenta del diritto internazionale. interesse comune di tutti gli Stati che le Parti rispettino loggetto e la finalit di tutti i trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo portoghese solleva unobiezione alle riserve formulate.

Questa obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Portogallo e Myanmar (Il Mynmar ha ritirato le sue riserve il 19 ottobre 1993).

Il Governo portoghese nota inoltre che, per principio, la stessa obiezione pu essere sollevata alle riserve presentate da Bangladesh, Gibuti, Indonesia, Kuwait, Paki stan (il Pakistan ha ritirato la sua riserva il 23 luglio 1997) e Turchia.

Portogallo

Brunei

Il Governo del Portogallo ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo di Sua Maest il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam allatto delladesione alla Convenzione.

Il Governo del Portogallo nota che talune di queste riserve hanno una portata generale e mirano tutte le disposizione della Convenzione incompatibili con la Costituzione del Brunei Darussalam e con gli insegnamenti e precetti dellIslam, religione di Stato.

Il Governo del Portogallo considera che tali riserve generali fanno dubitare dellimpegno assunto dal Brunei Darussalam nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e rammenta che il paragrafo 2 dellarticolo 51 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con loggetto e la finalit della Convenzione.

interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati cui hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti a recare modifiche alla propria legislazione per renderla conforme agli obblighi sottoscritti in virt dei trattati.

Inoltre il Governo del Portogallo ritiene che tali riserve generali, che non indicano chiaramente le disposizioni a cui si applicano n la portata della relativa deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto dei trattati.

Di conseguenza il Governo del Portogallo solleva unobiezione alle riserve formulate dal Governo di S. M. il Sultano e Yang Di- Pertuan del Brunei Darussalam.

Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Governo del Portogallo e il Brunei Darussalam.

Portogallo

Iran

Il Governo portoghese ha esaminato le riserve formulate dalla Repubblica islamica dIran il cui Governo si riserva il diritto di non applicare disposizioni o articoli della Convenzione incompatibili con le leggi dellislam e della legislazione interna.

Una riserva con la quale uno Stato limita le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione, in modo generale e vago, invocando la legislazione interna pu sollevare dubbi quanto al suo impegno nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto internazionale. interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare lo spirito e la lettera dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza, il Governo portoghese solleva obiezione alla riserva formulata.

Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Governo del Portogallo e la Repubblica islamica dIran.

Portogallo

Kiribati

Il Governo portoghese ha esaminato le riserve formulate dal Governo della Repubblica di Kiribati allatto delladesione alla Convenzione.

Il Governo portoghese del parere che le riserve con le quali uno Stato limita in modo globale e vago le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale possono far sorgere dubbi circa gli impegni di questo Stato autore delle riserve nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto internazionale. interesse degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo portoghese solleva unobiezione alle riserve formulate.

La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Portogallo e la Repubblica di Kiribati.

Portogallo

Qatar

Il Governo portoghese ha esaminato il contenuto della riserva generale formulata dal Qatar nei confronti di tutte le disposizioni della Convenzione incompatibili con la legge islamica.

Il Governo portoghese del parere che le riserve con le quali uno Stato limita in modo generale e vago le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando i principi generali del diritto internazionale possono far sorgere dubbi circa gli impegni di questo Stato autore di dette riserve, nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto internazionale. interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo portoghese solleva unobiezione alle riserve formulate.

La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Portogallo e il Qatar.

Portogallo

Malaysia

Il Governo portoghese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dalla Malaysia secondo cui il Governo della Malaysia accetta le disposizioni della Convenzione ma esprime riserve agli articoli 1, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 (par. 3 e 4), 44 e 45 della Convenzione e dichiara di applicarli unicamente se conformi con la propria Costituzione, con il diritto interno e con le politiche nazionali del Governo della Malaysia.

Il Governo portoghese del parere che le riserve con le quali uno Stato limita in modo generale e vago le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale possono far sorgere dubbi circa gli impegni di questo Stato autore di dette riserve nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto internazionale. interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati cui hanno deciso di aderire.

Di conseguenza il Governo portoghese solleva unobiezione alle riserve formulate. La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Portogallo e la Malaysia.

Portogallo

Singapore

Il Governo portoghese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo di Singapore nei confronti della Convenzione.

Il Governo portoghese del parere che le riserve con le quali uno Stato limita in modo generale e vago le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando i principi generali della legislazione nazionale possono far sorgere dubbi circa gli impegni di questo Stato nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto internazionale. interesse degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo portoghese solleva unobiezione alle riserve formulate.

La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra il Portogallo e Singapore.

Svezia

Arabia Saudita

Il Governo svedese ha esaminato il contenuto delle riserve formulate dal Governo Saudita allatto delladesione alla Convenzione.

Nota che dette riserve vertono su tutti gli articoli della Convenzione incompatibili con la legge islamica.

Considera che dette riserve generali possono far dubitare dellimpegno dellArabia Saudita nei confronti delloggetto e della finalit della Convenzione e rammenta che larticolo 51 paragrafo 2 della Convenzione non autorizza alcuna riserva incompatibile con loggetto e la finalit della Convenzione.

interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti a modificare la propria legislazione per soddisfare gli obblighi derivanti dalla Convenzione.

Il Governo svedese ritiene inoltre che riserve generali analoghe a quelle formulate dal Governo dellArabia Saudita, che non precisano chiaramente le disposizioni della Convenzione a cui si applicano n la portata della deroga che ne deriva, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale.

La Svezia riterr irricevibili le riserve formulate dal Governo Saudita, salvo comprovi mediante informazioni supplementari o attraverso la prassi che adotter, che le riserve sono compatibili con le disposizioni indispensabili allattuazione delloggetto e della finalit della Convenzione. La Svezia solleva quindi unobiezione alle riserve generali formulate dal Governo dellArabia Saudita.

La Svezia considera che lArabia Saudita vincolata alla Convenzione nella sua totalit fintanto che il Governo Saudita non avr precisato la portata esatta delle riserve generali che ha formulato.

Svezia

Brunei

La stessa obiezione sollevata nei confronti dellIndonesia.

Svezia

Indonesia

Il Governo svedese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dalla Repubblica dIndonesia.

Una riserva con la quale uno Stato limita le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione, invocando i principi generali della legislazione interna pu far dubitare del suo impegno nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto internazionale. interesse comune degli Stati che tutte le Parti abbiano a rispettare loggetto e la finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo svedese solleva unobiezione alla riserva formulata.

La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra la Svezia e la Repubblica dIndonesia.

Svezia

Iran

Il Governo svedese ha esaminato il tenore della riserva formulata dal Governo della Repubblica islamica dIran allatto della ratifica della Convenzione.

Le riserve soggiacciono ai principi generali del diritto dei trattati in virt dei quali una Parte non pu invocare il proprio diritto interno per giustificare linadempienza degli obblighi impostigli da un trattato. interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e le finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti, alloccorrenza, a modificare la propria legislazione in virt di detti trattati. Larticolo 51 della Convenzione non autorizza riserve incompatibili con loggetto e le finalit di questultima.

In proposito il Governo svedese auspica ricordare che in virt dellarticolo 4 della Convenzione gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla Convenzione.

Allo scopo di consentire alle altre Parti di definire le proprie relazioni con lo Stato autore di una riserva nel quadro di un trattato e valutare se la riserva compatibile con loggetto e le finalit di questo trattato, la riserva deve essere formulata chiaramente. La poca chiarezza della riserva della Repubblica islamica dIran non consente alle altre Parti contraenti di individuare le disposizioni della Convenzione che la Repubblica islamica dIran intende applicare.

Di conseguenza il Governo svedese ritiene irricevibile e pertanto incompatibile con loggetto e la finalit del trattato tale riserva dato che non pu alterare o modificare in nessuna modo gli obblighi derivanti dalla Convenzione.

Inoltre, riserve generali e inesatte contribuiscono a minare le fondamenta dei trattati internazionali sui diritti delluomo.

Tenuto conto di quanto precede, il Governo svedese si oppone alla riserva formulata dalla Repubblica islamica dIran.

Svezia

Giordania

Il Governo svedese ha esaminato il tenore della riserva formulata dalla Giordania. Una riserva con la quale uno Stato limita le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione i principi generali della legislazione interna pu sollevare dubbi quanto al suo impegno nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e le finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo svedese solleva unobiezione alla riserva formulata.

La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra la Svezia e la Giordania.

Svezia

Kiribati

La stessa obiezione sollevata nei confronti di Singapore.

Svezia

Malaysia

Il Governo svedese ha esaminato la riserva formulata dal Governo malese allatto delladesione alla Convenzione.

Il Governo svedese ritiene che una riserva con la quale uno Stato parte limita le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando i principi di diritto interno e le politiche nazionali pu far sorgere dubbi circa gli impegni di questo Stato nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione, inoltre contribuisce a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale.

interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e le finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti a modificare la propria legislazione per conformarsi con questi trattati. Il Governo svedese ritiene che la riserva generale formulata dal Governo malese a disposizioni essenziali della Convenzione incompatibile con loggetto e le finalit della detta Convenzione.

Di conseguenza il Governo svedese solleva unobiezione alla riserva formulata.

Svezia

Qatar

La stessa obiezione sollevata nei confronti della Tailandia.

Svezia

Pakistan (il Pakistan ha ritirato la sua riserva il 23 luglio 1997)

Il Governo svedese ha esaminato il tenore della riserva formulata dal Pakistan. Una riserva con la quale uno Stato limita le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando i principi generali della legislazione interna pu sollevare dubbi quanto al suo impegno nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e le finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo svedese solleva unobiezione alla riserva formulata.

Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra la Svezia e il Pakistan.

Svezia

Siria

In virt del diritto convenzionale internazionale uno Stato non pu invocare il proprio diritto interno per giustificare linadempienza degli obblighi convenzionali. Una riserva con la quale uno Stato limita le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione, invocando i principi generali della legislazione nazionale pu far dubitare del suo impegno nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione e contribuisce a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e la finalit dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza, il Governo svedese solleva unobiezione alle riserve della Repubblica Araba di Siria.

La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra la Svezia e la Repubblica Araba di Siria.

Svezia

Singapore

Il Governo svedese, dopo aver esaminato le dichiarazioni e le riserve formulate dal Governo di Singapore allatto della sua adesione alla Convenzione, considera tali dichiarazioni al pari di riserve.

Secondo il Governo svedese i paragrafi 1, 2 e 3 sono riserve generali che vertono su disposizioni della Convenzione suscettibili di essere incompatibili con la Costituzione, leggi, abitudini, valori e religioni del Paese.

Il Governo svedese nota che queste riserve generali fanno dubitare dellimpegno di Singapore nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione, auspica ricordare che larticolo 51 paragrafo 2 della Convenzione non autorizzata riserve incompatibili con loggetto e le finalit di questultima.

interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e le finalit dei trattati ai quali hanno deciso di aderire e che gli Stati siano disposti ad effettuare le necessarie modifiche legislative per conformarsi con questi trattati.

Il Governo svedese ritiene inoltre che la formulazione di simili riserve generali senza precisare chiaramente n le disposizioni interessate n la misura con la quale vi si deroga, contribuiscono a minare le fondamenta del diritto internazionale convenzionale.

Il Governo svedese solleva quindi unobiezione a dette riserve generali. Tale obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra la Svezia e Singapore. La Convenzione si applicher tra i due Stati senza che Singapore possa prevalersi delle riserve in questione.

Il Governo svedese dichiara che non previsto alcun termine per la presentazione di obiezioni a riserve irricevibili secondo il diritto internazionale.

Svezia

Tailandia, Bangladesh, Gibuti, Myanmar

Il Governo svedese ha esaminato il contenuto della riserva formulata dalla Tailandia allatto delladesione alla Convenzione.

Una riserva con la quale uno Stato limita le responsabilit che gli incombono in virt della Convenzione invocando i principi generali della legislazione interna pu far dubitare del suo impegno nei confronti delloggetto e delle finalit della Convenzione e contribuire a minare le fondamenta del diritto convenzionale internazionale. interesse comune degli Stati che le Parti rispettino loggetto e le finalit dei trattati cui hanno deciso di aderire. Di conseguenza il Governo svedese solleva unobiezione alla riserva formulata dalla Tailandia.

Il Governo svedese nota inoltre che per principio la stessa obiezione pu essere sollevata nei confronti:

del Bangladesh, articolo 21; di Gibuti, allinsieme della Convenzione; di Myanmar (il Myanmar ha ritirato le sue riserve il 19 ottobre 1993) , articoli 15 e 37.

La presente obiezione non pregiudica lentrata in vigore della Convenzione tra la Svezia e la Tailandia, il Bangladesh, Gibuti e Myanmar.

Comunicato Siria

Comunicato della Siria concernente lobiezione sollevata dalla Repubblica federale di Germania:

La vigente legge nella Repubblica Araba di Siria non riconosce il regime delladozione, ma prevede che il fanciullo, che per un qualsiasi motivo viene temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, debba fruire di una tutela e di un aiuto speciali. Questa tutela sostitutiva pu anche assumere la forma del collocamento in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, del collocamento in uno stabilimento specializzato o ancora in una famiglia surrogata della quale tuttavia il fanciullo non prender il nome, conformemente ai principi della charia.

Le riserve formulate dalla Repubblica Araba di Siria agli articoli 20 e 21 della Convenzione si spiegano per il fatto che la Siria, pur ratificando la Convenzione, non riconosce listituzione delladozione o il suo carattere lecito, come dedotto dai due articoli citati.

Le riserve formulate allarticolo 14 della Convenzione si applicano esclusivamente alla religione, fatta astrazione della libert di pensiero e di coscienza, nella misura in cui questa libert non contrasti con il diritto parentale e tutorio legale che consiste nel far garantire leducazione religiosa dei propri figli di cui al paragrafo 4 dellarticolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2) adottato dallAssemblea generale delle Nazioni Unite. Tale libert non deve neppure contrastare con le leggi in vigore nella Repubblica araba siriana sul diritto del fanciullo di scegliere a tempo debito la propria religione nel quadro di disposizioni particolari o, in taluni casi, a una data et se dimostra la maturit necessaria. Inoltre questa libert non deve pregiudicare le esigenze dordine pubblico e i principi pertinenti della charia che sono applicati nei singoli casi nella Repubblica araba siriana.

INDIETRO