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TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO AD UN PADRE E UNA MADRE |
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DANNO BIOLOGICO
Con il termine
"danno biologico" si intende il danno alla salute della persona, la
cui tutela giuridica trova il suo fondamento normativo nella Carta
Costituzionale ( artt. 2, 3, 32 Cost. ). Occorre, per,
precisare che la dizione " salute " intesa secondo unaccezione
ampia: essa, sganciandosi da un criterio di determinazione puramente
medico-legale, va a coincidere con il "valore" della persona nel suo
complesso, costituito da un patrimonio di utilit "scarse". In altri
termini, secondo linterpretazione costituzionalmente orientata del nostro
ordinamento giuridico, la persona viene considerata e tutelata nel suo modo di
esistere, di essere e, quindi, in tutte le occupazioni (presenti e future ) La
giurisprudenza di merito e di legittimit giunta alla definizione di danno
biologico come la lesione alla integrit psicofisica dellindividuo,
"in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione". Lintenso
lavoro della dottrina, dapprima accolto dalle Corti di merito, in favore di
una collocazione autonoma del danno biologico, ha dato i suoi frutti a partire
dagli anni 70, con importanti sentenze della Corte costituzionale e della
Cassazione. Prima di esporre
in sintesi il percorso dellelaborazione giurisprudenziale (diritto
vivente), opportuno sottolineare che il motivo o, meglio, la ratio di
questa crociata in favore della persona, stata proprio lassenza di una
effettiva tutela giuridica. Fino a 30 anni
fa, circa, venivano risarciti solamente i danni patrimoniali ex art. 2043 c.c.
e i danni morali ex art. 2059. Lindividuo,
in quanto titolare di un patrimonio, valutabile secondo un criterio economico-
contabile, poteva invocare la tutela giuridica, qualora il predetto patrimonio
subisse un danno, nella forma della perdita subita o del mancato guadagno
(lucro cessante) ex art. 1223. Lipotesi
tipica era rappresentata dalla diminuzione della capacit di produrre reddito
in concreto, a causa di una lesione fisica invalidante e il relativo danno
veniva commisurato sulla base del reddito lavorativo. Inoltre,
lindividuo poteva ( e pu ) richiedere il risarcimento del danno morale
derivante da reato ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p., che si risolvesse in un
patema danimo o dolore psicofisico "transeunte", senza produrre
postumi invalidanti sulla persona medesima. In tal caso, il risarcimento del
danno viene a compensare, in qualche modo, il dolore subito ( assurgendo alla
funzione di " pretium doloris "). Questo impianto
di tutela escludeva quella forma di danno che pu riguardare tutti gli
individui, compresi coloro che sono privi di un reddito lavorativo. In sostanza,
colui che subiva un danno psicofisico che lo limitava nella sua "attivit
di tutti i giorni", era un individuo senza tutela, qualora non fosse
titolare di un reddito. Il sistema cos
descritto, operava un meccanismo di esclusione giuridica nei confronti di chi
gi ricopriva una posizione fattuale di svantaggio; ci andava in palese
contrasto con i dettami della Carta Costituzionale ( arrt. 2, 3, Cost. ). Inoltre,
lart. 32 Cost. (tutela della salute) restava completamente inoperante. Abbiamo
accennato alle coraggiose pronunce delle Corti di merito negli anni 70, grazie
anche alla costante attenzione della dottrina sul versante della tutela della
persona. Sicuramente la
sentenza del Tribunale di Genova, datata 25 maggio 1974, rappresenta il primo
tentativo, da parte della giurisprudenza, di ovviare alle mancanze del
legislatore. Infatti, nella
sentenza suindicata, in accoglimento delle istanze dottrinarie, si stabilisce
che il danno alla persona si riferisce alle attivit lavorative ed
extralavorative, comprendendo queste ultime le attivit per mezzo delle quali
si realizza la personalit dellindividuo. Di gi, con la
sentenza in questione si sposta lasse dellattenzione dal criterio
patrimoniale al criterio della "ingiustizia" dello stesso. La Corte
Costituzionale, con la sentenza n 88/79, individua nellart. 32 Cost. la
norma che assicura la effettivit della tutela della salute quale "
diritto fondamentale dellindividuo.. come diritto primario ed
assoluto e pienamente operante nei rapporti tra privati ". La medesima
Corte precisa che il diritto alla salute, in virt anche del suo carattere
privatistico, direttamente tutelato dalla Costituzione (art. 32 ) e, nel
caso di sua violazione, il soggetto pu chiedere ed ottenere il giusto
risarcimento, in forza del collegamento tra lart. 32 Cost. e lart. 2059
c.c. Questultima
norma, a detta della medesima Corte, si riferisce a tutti i danni non
patrimoniali, relativi alla lesione di interessi non economici. Al di l della
configurazione del danno alla salute quale danno non patrimoniale, la sentenza
in questione, costituisce uno dei passaggi piu importanti nella creazione
del diritto vivente, nel settore della tutela dellindividuo. Dal punto di
vista strettamente normativo, la Corte valorizza la Costituzione e in
particolare uno dei principi fondamentali ( la tutela della salute ). La Carta
Costituzionale rischiava di restare " sulla carta ". Ma la sentenza
della Corte Costituzionale, considerata storica, rappresentata dalla n
184/86. La sentenza in
esame conferma che la tutela della salute trova il suo fondamento nellart.
32 Cost., immediatamente applicativo. La tutela
effettiva garantita dal combinato disposto dellart. 32 Cost. e
dellart. 2043 c.c., in quanto si tratta di un danno ingiusto. Il danno alla
salute appartiene ad un "tertium genus", differente ed autonomo
rispetto al danno strettamente patrimoniale e al danno morale; il danno in
esame, denominato biologico, costituisce " levento costitutivo"
del fatto-lesione. La fattispecie,
in sostanza, costituita dai seguenti elementi: condotta illecita
dellagente, evento-lesione o evento-danno biologico, nesso causale tra la
condotta e levento. La Corte si
spinge piu avanti, affermando che il danno biologico " sempre
presente" nel caso di lesione e non occorre " alcuna prova del bene
giuridico salute". Il danno
biologico distinto ed autonomo rispetto al danno patrimoniale e al danno
morale; questi ultimi sono danni-conseguenza, ulteriori rispetto al danno
biologico. Ora appare
piu significativo il passaggio della sentenza in cui si afferma che il
danno biologico sempre presente. La
giurisprudenza di legittimit ha sostanzialmente seguito le conclusioni
sopraccitate della Corte Costituzionale. Non possiamo
trascurare unaltra sentenza della medesima Corte ( n 372/94 ) che
considera il danno alla salute di natura non patrimoniale e inquadrabile
nellalveo dellart. 2043 c.c. per analogia iuris. In tal modo si
assicurerebbe la effettivit della tutela della persona e si eviterebbe la
declaratoria di incostituzionalit dellart. 2043 c.c. La Corte
Costituzionale cos sentenzia: " dalla ratio dellart. 2043 c.c.,
coordinata con lesigenza di effettivit della tutela dei diritti
fondamentali, questa soluzione ermeneutica argomenta un principio di
risarcibilit dei danni piu generale di quello originariamente tradotto
nella regola del codice civile, comprendente non solo i danni patrimoniali, ma
pure i danni non patrimoniali causati dalla lesione di un diritto personale
costituzionalmente protetto, quale il diritto alla salute ". La Corte
Costituzionale, nella sentenza suindicata, esamina in particolare lipotesi
del danno biologico da morte del congiunto. Dalla lettura
della sentenza si ricavano i seguenti principi: nel caso di
lesione al bene salute, causante la morte dellindividuo, sorge un diritto
di risarcimento in capo al deceduto per i danni subiti " dal momento
della lesione a quello della morte ", con esclusione, pertanto, nel caso
di morte immediata. Qualora la morte
sopraggiunga dopo un significativo lasso di tempo, subentra, nel patrimonio
dellindividuo, il diritto al risarcimento dei danni subiti, dal verificarsi
della menomazione psicofisica al decesso. Per tale motivo,
i parenti potranno esercitare, iure hereditatis, il diritto al risarcimento. Potr, inoltre,
ipotizzarsi, in capo ai congiunti, un danno biologico e la relativa pretesa
risarcitoria, iure proprio, qualora dalla morte del parente sia derivata
"una lesione fisio-psichica ( infarto da shock o uno stato di
prostrazione tale da spegnere il gusto di vivere )". Esso costituisce
non un danno evento ma conseguenza " della lesione di un diritto altrui
". Come stato gi
precisato dalla famosa sentenza n 184/86 della medesima Corte, si tratta di
danni " eventuali", conseguenza, , la cui sussistenza deve essere
concretamente provata. Ab contario, il
danno alla salute, essendo evento costitutivo della lesione, insita nella
medesima lesione: la Corte afferma che la prova della lesione , in re ipsa,
prova dellesistenza del danno. In ogni caso, ai
fini del risarcimento " sempre necessaria la prova ulteriore
dellentit del danno": in altri termini, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c., il soggetto leso deve provare la
perdita di quelle utilit "afferenti alla persona", di natura non
patrimoniale, suscettibili di valutazione equitativa da parte del giudice. Secondo la
Corte, nella sentenza 372/94, il danno biologico, risarcibile iure proprio,
derivante da morte del congiunto, rientra nella disciplina dellart. 2059
c.c.; non pu essere inquadrato nellambito dellart. 2043 c.c., poich
si includerebbe, arbitrariamente, una ipotesi di illecito colposo fittizio, in
netto contrasto con lo spirito dellart. 2043 c.c. ( " Qualunque fatto
doloso o colposo." ). Infatti,
normalmente, il soggetto che cagiona la morte, non pu essere considerato
autore del danno biologico dei congiunti, poich non rientra nella sua sfera
di previsione. La Corte, in
relazione al danno biologico patito dai congiunti per morte del parente,
definisce la responsabilit dellautore dellillecito, una
"responsabilit oggettiva per pura causalit". Il danno in
questione rientra nella disciplina dellart. 2059 c.c., poich deriva da un
fatto reato, a prescindere dalla colpevolezza dellautore medesimo. In
virtu di tale principio si garantisce la tutela costituzionale del
bene-salute. Il danno
biologico da morte del parente, secondo la Corte, assorbe il danno morale
soggettivo, costituito dal patema danimo o sofferenza
"transeunte". Riporto le
parole testuali di questo passaggio, che hanno messo in serio pericolo il
principio di autonomia del danno biologico, rispetto alle altre voci di danno:
" Il danno alla salute qui il momento terminale di un processo
patogeno originato dal medesimo turbamento dellequilibrio psichico ",
costituito dal danno morale soggettivo. La Corte di
Cassazione ha in buona parte recepito i principi espressi nella sentenza n
184/86, relativamente alla tutelabilit del danno biologico, ex artt. 32 Cost,
e 2043 c.c., in quanto danno ingiusto ( Cass. Sez. III 11164/90 ). I giudici di
legittimit hanno consolidato negli ultimi decenni laccezione ampia del
termine salute, comprendente tutte le " funzioni naturali afferenti al
soggetto" nel suo ambiente e aventi " rilevanza non solo economica
ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica" ( Cass. Sez. Lav.
7101/90 ). La
Giurisprudenza e la stessa dottrina, in virtu di un lavoro incessante,
hanno enucleato il " genus " del danno biologico, nelle sue piu
significative sfaccettature. Rientrano nel
concetto di danno biologico le seguenti figure: il danno alla vita di
relazione, il danno estetico, il danno psichico, il danno alla sfera sessuale,
il danno derivante da perdita di chance lavorative, il danno da riduzione
della capacit di concorrere, il danno alla capacit di produrre reddito in
astratto, il danno esistenziale, il danno edonistico etc Il tempo e le
ore che lindividuo utilizza per scopi extralavorativi acquistano un loro
valore, in termini di rinuncia alle ore lavorative retribuite. Lindividuo
deve " programmare "o, meglio, fare una scelta del tempo da
utilizzare per condurre quella vita di relazione che lo appaghi. La dottrina, a
tal proposito, in riferimento alla scelta del tempo e delle relative utilit
" scarse " a disposizione del soggetto, ritiene che anchessi
abbiano un valore, un prezzo dato dagli stessi individui nel mometo in cui
rinunciano alle ore lavorative; il meccanismo in questione pu definirsi dei
costi-opportunit. Poich le
attivit sociali e ricreative non sono caratterizzate da una funzione
economico-retributiva, ma integratrice della personalit, una loro eventuale
lesione per fatto illecito, non rientrerebbe nella categoria del danno
patrimoniale, ma del danno biologico, nella sua accezione dinamica. Infatti,
nellambito del danno biologico, il danno alla vita di relazione si
distingue dalle manifestazioni statiche della lesione alla salute. La menomazione
della integrit psicofisica in s e per s considerata, costituisce
laspetto statico del danno alla salute, perch incide direttamente
sullaspetto medico-legale della lesione ( per es. rottura di un arto ). Laspetto
dinamico, invece, pur conseguendo dalla medesima causa, va ad incidere sulla
realizzazione della personalit " in movimento " dellindividuo. Sulla base di
quanto stabilito dalla Corte Costituzionale n 372/94, nel primo caso (
aspetto statico ), il danno ( rectius la prova del danno ) alla salute in
re ipsa nella prova della lesione medesima; in tal caso il danno biologico
" presunto". Il danno, nel
suo aspetto dinamico, invece, deve essere provato, senza poter ricorrere a
presunzioni, poich non cos "scontato" che la lesione
psicofisica, possa avere arrecato un danno alla sfera sociale e ricreativa del
soggetto. E chiaro che
ai fini del risarcimento, in ambedue i casi, valgono le regole di cui agli
artt. 2056,1223,1226 c.c. Il danno alla
vita di relazione rappresenta una " necessaria componente del danno
biologico " ( Cass. Sez. III 4909/96 ), e deve essere risarcito a tale
titolo ( Cass. Sez. III 9170/94 ). Unaltra
manifestazione del danno biologico il danno estetico. Lesempio
classico lo sfregio arrecato al viso. Il tipo di lesione in esame d luogo
sicuramente al danno biologico, secondo la comune esperienza. Lalterazione
morfologica del viso viene ad incidere sul modo di essere della persona, sulla
sua attivit relazionale con il mondo esterno ( Cass. Sez. III 755/95 ). Pu comportare
serie e rilevanti limitazioni nella realizzazione della sua personalit (
art. 2 Cost. ). Unaltra
ipotesi affrontata dalla giurisprudenza la perdita totale della
capigliatura che, sulla base degli schemi suindicati, va considerata quale
forma di danno estetico. Dalla lesione
possono derivare danni patrimoniali ( diminuzione della capacit reddituale
in concreto ), danni morali ( ex art. 2059 c.c. ). Non bisogna
trascurare unaltra significativa forma di danno biologico, costituito dal danno
psichico, che si differenzia dal danno morale, come sopra specificato (
Cass. Sez. III 6607/86 ). Esso consiste in
quelle menomazioni o alterazioni dellequilibrio psichico del soggetto ( es.
ansia depressiva, insonnia, etc ). Secondo buona
parte della giurisprudenza, il danno psichico, affinch possa essere
inquadrato nellambito del danno biologico, deve sfociare in una forma
patologica, da accertare mediante la consulenza medico-legale. Nella realt,
pertanto, lindividuazione e laccertamento del danno psichico presenta
maggiori difficolt, rispetto alla menomazione fisica. Il quadro
probatorio si complica qualora il soggetto danneggiato soffra di pregresse
patologie psichiche che lo rendano particolarmente vulnerabile al verificarsi
di determinati fatti illeciti. Il danno
biologico pu manifestarsi quale danno alla capacit lavorativa generica,
a prescindere, cio, dalla titolarit di un reddito. La
giurisprudenza ( Cass. Sez. III 1198/96 ) lo definisce una lesione " alla
potenziale attitudine del soggetto allattivit lavorativa,
indipendentemente dalla produzione di un reddito " Il danno
biologico, limitando o escludendo tale attitudine, incide direttamente sul
"valore persona" e sulle sue possibilit di realizzazione. La
giurisprudenza ha approfondito altri aspetti del danno biologico, quali la
perdita di chance lavorative, la maggior fatica nel lavoro, la riduzione della
capacit di concorrenza ( Cass. Sez. 755/95 ), linfermit determinata
dallattivit lavorativa usurante ( Cass. Sez. Lav. 2455/00 ). La
valorizzazione del bene-persona nella elaborazione dottrinaria e
giurisprudenziale ha incluso anche la tutela della sfera sessuale degli
individui. La tutela
giuridica della persona funzionale alla garanzia dei "diritti primari
"inerenti alla persona umana e tra essi " va compreso il diritto di
ciascun coniuge ai rapporti sessuali con laltro, avente quale contenuto un
aspetto dello svolgimento della persona di ciascun coniuge nellambito della
famiglia" ( Cass. Sez. III
4671/96 ). La
giurisprudenza afferma che la lesione alla sfera sessuale del coniuge causa
una altrettanto lesione del diritto dellaltro coniuge alla medesima sfera. Il
diritto-dovere ai rapporti sessuali, ineriscono al rapporto di coniugio (
Cass. Sez. III 6607/86 ). Queste
riflessioni ci offrono lopportunit di introdurre una importante figura
del danno biologico denominata danno esistenziale. La
giurisprudenza di legittimit ( da ultima Cass. Sez. I 7713/00 ), in coerenza
con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale ( 184/86 ), riconosce la
tutelabilit secondo il combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c.,
di tutti i diritti che sostanziano la persona. Sulla base di
una lettura costituzionalmente orientata delle norme giuridiche, lindividuo
tutelato ogni qual volta subisce una " lesione in s " dei
propri diritti fondamentali, a prescindere dalle ricadute in senso economico
e/o morale. La sentenza
della Cassazione n 7713/00 ha stabilito che il ritardato pagamento degli
assegni di mantenimento nei confronti del figlio minorenne da parte del padre
naturale concretizza una " lesione in s " dei diritti del
minorenne, cio "inerenti alla qualit di figlio e di minore ". La
giurisprudenza di merito ha sviluppato negli anni il concetto di danno
esistenziale, in riferimento allo status concreto della persona. La
giurisprudenza stabilisce che il decesso di un congiunto per fatto illecito,
legittima i parenti, che abbiano avuto uno stretto legame ( convivenza ) con
il de cuius, a richiedere e ottenere il risarcimento del danno ( c.d
edonistico ), iure proprio ( Trib. Firenze 451/00 ). La morte per
fatto illecito, infatti, causa anche la perdita di quello status di parentela,
di coniugio o di filiazione, costituito da una serie di rapporti morali,
giuridici, diritti, doveri che afferiscono direttamente alla persona. La Corte di
merito suindicata, parla della privazione " di quella stabilit di
situazioni che compongono lo status parentale ". La
giurisprudenza considera il danno edonistico una espressione del danno
esistenziale nellambito del danno biologico. In relazione ai meccanismi
risarcitori del danno biologico, la giurisprudenza concorde
nellammettere il criterio della valutazione equitativa che,di per s, non esclude
lapplicazione di altri criteri, quali il punto tabellare ( v. metodo
milanese ). Il metodo
milanese il piu seguito negli Uffici giudiziari, che hanno
provveduto a dotarsi, nel proprio ambito, di apposite tabelle, con lo scopo di
razionalizzare ed omogeneizzare la fase della liquidazione dei danni. Tale metodo si
base essenzialmente su due principi: il principio progressivo in base
al quale il valore monetario del singolo punto di invalidit aumenta con
laumentare dellinvalidit permanente complessiva; e il principio
regressivo, in base al quale, invece, il valore decresce con il crescere
dellet dellindividuo leso. In ogni caso, la
giurisprudenza di legittimit ( Cass. Sez. III 6873/00 ) ammette che non vi
contrasto tra la valutazione equitativa del danno e i "metodi
standardizzati", purch questi ultimi siano criteri flessibili e siano
adeguati al caso concreto. Infatti, il
Giudice, nel riferirsi ai metodi tabellari, dovr successivamente adeguare la
somma stabilita al caso concreto, tenedo conto "dellattivit
espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato". Qualora il Giudice decidesse di discostarsi dai criteri o modelli tabellari in uso, presso lUfficio di appartenenza, dovr motivare esplicitamente ladozione dei "criteri e metodi diversi", in forza del potere discrezionale affidatogli dagli artt. 2056 e 1226 c.c.
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