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Iniziativa privata di Bruno Poli, contro la sottrazione internazionale dei minori

TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO AD UN PADRE E UNA MADRE

 

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COMMENTI  sul " DANNO IN SE' "

Da alcuni mesi la pratica giudiziaria ha potuto registrare laffermazione di una figura giuridica che con qualche riserva pu definirsi nuova: quella del c.d. danno esistenziale; il citato carattere di "novit" non deriva tanto dalla individuazione della fattispecie, che gi da tempo la dottrina e la giurisprudenza di merito segnalavano, quanto dallassimilazione ad opera della giurisprudenza di legittimit, che, evidenziandola quale figura autonoma, ha di fatto, ampliato il ventaglio dei pregiudizi risarcibili.

Si tratta, dunque, di una tipologia di danno che, cos come era gi avvenuto per la voce relativa al danno biologico, ha ricevuto la sua consacrazione in via giurisprudenziale, prescindendo da preesistenti qualificazioni normative.

Appare necessario fare il punto della situazione, distinguendo la neonata fattispecie dalle altre anteriori tipologie, anche al fine di stabilire il posto da assegnare a ciascuna nel sempre pi intricato scenario della responsabilit per danni.

Annettendo, infatti, giuridica rilevanza alle pi disparate tipologie di pregiudizi, sol perch astrattamente e, spesso, confusamente, riconducibili ad un fatto-evento attribuibile a terzi, si rischia di espandere, senza alcun limite prevedibile, lambito della responsabilit civile dellindividuo.

Daltro canto, il lavoro giurisprudenziale che ha portato ad apprestare tutela giuridica a chi un danno ha subito, che sia suscettibile o meno di accertamento medico, ha consentito una tutela in senso pieno della persona, pi aderente peraltro, al dettato costituzionale e sempre pi svincolato, almeno in via di fatto, dal ristretto disposto dellart. 2059 c.c.

2. Cenni sulla individuazione del danno biologico.

Il lento cammino che ha condotto alla espansione dellambito del danno risarcibile, ha avuto la sua tappa fondamentale nellindividuazione e, specialmente, nellattribuzione di tutela alla figura del danno biologico. Tralasciando le disquisizioni inerenti alla qualificazione di questa tipologia di danno, nonch le singole tappe del percorso seguito dalle Corti che per prime lhanno delineata del che si gi abbondantemente detto e scritto, opportuno schematizzare alcuni punti decisivi:

a) La nozione di "danno biologico" oggi designa pressoch pacificamente il danno allintegrit fisio-psichica del soggetto, in conseguenza di un fatto-evento lesivo, suscettibile di accertamento medico in quanto danno alla salute; esso trova il proprio fondamento normativo nella tutela che lart. 32 della Costituzione appresta in favore della persona. Proprio in quanto fatto-evento la prova della lesione implicita nella lesione medesima, onde non si richiede una dimostrazione della sussistenza ma, semplicemente, ai fini risarcitori, dellentit del danno, vale a dire la menomazione a carattere non patrimoniale subita in concreto dalla persona, in conseguenza del fatto dannoso.

b) In ordine alla configurazione di questa fattispecie in termini giuridici, sparuti tentativi si erano registrati gi nel corso degli anni Settanta, ma il punto di approdo oggi considerata la sent. 184/1986 della Corte Costituzionale.

Limportanza di tale pronuncia rappresentata dal superamento, che essa consente, dellangusta dicotomia danno patrimoniale - danno morale; angusta perch la figura del danno patrimoniale, legata ad una valutazione in termini di costi e perdite a carattere reddituale, risarcibile com solo nei limiti in cui esso incida sulla capacit di produrre reddito, nonch della prova che il danneggiato in grado di fornire circa l'esistenza e l'entit; il danno morale, daltro canto, consistente nelle sofferenze e nei patemi causati dal fatto lesivo, vede limitata la sua risarcibilit alle ipotesi in cui sia prodotto in corrispondenza di comportamenti penalmente rilevanti. Larticolazione delle conseguenze lesive di un fatto tra queste due figure, ha, in effetti, implicato che numerose lesioni restassero fuori: in pratica, tutti quei pregiudizi incidenti sui molteplici aspetti in cui si estrinseca la personalit dellindividuo e a cui la Carta Costituzionale (artt. 2 ss.) garantisce una tutela generale.

Pertanto la citata sentenza della Corte Costituzionale, ha costituito una innegabile evoluzione nella globale considerazione della persona umana, conferendo effettiva tutela al diritto alla salute e, soprattutto, evidenziando la necessit di tutela anche a prescindere da una concreta incidenza economica; si finalmente avvertita la necessit di tutelare un diritto in s, in quanto esso sia giuridicamente previsto ed in quanto abbia subito una ingiusta lesione.

3. La giuridica rilevanza del danno esistenziale.

Successivamente e, certo, consequenzialmente alla ammissione del danno biologico, come danno alla salute suscettibile di accertamento e rilevazione medica, risarcibile equitativamente sulla base delle risultanze mediche medesime, la giurisprudenza ha enucleato ulteriori possibilit di lesione, in rapporto alle molteplici esplicazioni della personalit umana.

Con la sentenza n 7713/2000, la Cassazione ha, pertanto, riconosciuto la risarcibilit del danno esistenziale.

Il fatto che ha dato causa alla pronuncia in questione, come noto, prende le mosse dal ricorso di un uomo che, condannato a corrispondere al figlio naturale un assegno di mantenimento e resosi inadempiente a tale obbligo, era stato prosciolto in sede penale dall'imputazione di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'uomo escludeva la situazione di bisogno del figlio poich al suo mantenimento aveva, intanto, provveduto la madre naturale. La Corte di Appello di Venezia, accogliendo la domanda del ragazzo, aveva condannato il padre al risarcimento dei danni subiti dal figlio sia sotto il profilo affettivo che economico, a causa del comportamento intenzionalmente e pervicacemente defatigatorio del padre naturale.

La conclusione della Corte di Cassazione stata, anchessa, nel senso che il comportamento omissivo e negligente del padre naturale, concretizzasse una lesione in s dei diritti del minorenne, cio inerenti alla qualit di figlio e di minore. La Corte ha individuato un pregiudizio indipendente dal profilo economico, sussistendo esso ancorch al sostentamento del minore avesse, intanto, provveduto laltro genitore e non fosse, perci, riscontrabile alcuna carenza patrimoniale.

Ad essere lesi sono stati, secondo questa pronuncia, i diritti impliciti nella condizione giuridica di figlio e di minore, il cui rispetto da parte dei genitori presupposto fondamentale per la sana ed equilibrata crescita dello stesso, oltre che condizione per un suo inserimento non problematico nel contesto sociale. La lesione in s provocata dalla negligenza e dal disinteresse del genitore, integrerebbe, perci, gli estremi di un vero e proprio danno esistenziale.

Il riconoscimento del danno esistenziale si inserisce evidentemente nellambito di quella pi generale tendenza, manifestatasi con maggior vigore negli ultimi anni, intrapresa dalla giustizia di merito e di legittimit, nel senso di una maggiore attenzione verso i temi della famiglia (legami parentali; potest dei genitori; vincoli di solidariet familiare) e delle relazioni sociali della persona.

E, infatti, venuto pi volte in considerazione il tema della solidariet familiare, attraverso autorevoli richiami allesercizio-adempimento di quel fondamentale potere-dovere che la potest dei genitori; cos come si dato risalto alla solidariet sociale nella forma della responsabilit civile: e ci alla luce dei sempre pi numerosi pericoli scaturenti dalle nuove attivit, nonch delle latenti insidie presenti nei nuovi modelli di comportamento umano, capaci, spesso, di costituire altrettante minacce al libero e placido esplicarsi della vita.

La nozione di danno esistenziale ricomprende qualsiasi evento che, per la sua negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente sull'esistenza di questa. Diventa allora decisiva una considerazione non restrittiva degli eventi potenzialmente lesivi, non ancorata, cio, a valutazioni tecniche basate su parametri e tabellazioni, bens capace di segnalare quelle interferenze comunque negative e pregiudizievoli in senso ampio.

In tal modo, se la bipartizione danno patrimoniale-danno morale poteva apparire, come detto, angusta, talvolta anche linclusione del danno biologico pu non risultare esaustiva: un fatto-evento causato da terzi pu rivelarsi dannoso quandanche, non traducendosi nella concreta e materiale lesione dellintegrit fisio-psichica, sia tuttavia idoneo ad incidere sulle possibilit realizzative della persona umana: ad essere, dunque, leso dalla condotta in questione il diritto allo svolgimento della personalit umana, considerato globalmente ex art. 2 Cost, o, se vogliamo, qualsiasi diritto comunque assistito da garanzia costituzionale.

La mera frustrazione prodotta dal fatto, con il suo carico di speranze ed aspettative vanificate, di affetti e relazioni umane messi in discussione, pu riverberarsi anche nel lungo periodo sulla quotidiana esistenza dellindividuo, a prescindere da un danno fisico medicalmente accertabile, integrando quella lesione in s a cui allude la S.C.. Tale pregiudizio, in quanto efficace e ingiusto oltre che causalmente riconducibile al fatto, legittima la richiesta di risarcimento.

Siffatta configurazione ben si inserisce anche sullorientamento gi consolidato della Corte Costituzionale, in ordine alla necessit del risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attivit realizzatrici della persona umana.

4. Linquadramento dogmatico della figura del danno esistenziale.

Seguendo tale impostazione , altres, possibile tentare linquadramento dogmatico della figura del danno esistenziale. Resta ferma la possibilit di mettere in relazione tale figura con lart. 2043 c.c., il quale concerne il danno ingiusto cio lesivo di situazioni soggettive giuridicamente protette, atteso che la tutela costituzionale non distingue tra categorie di diritti tutelabili.

Da questo tentativo di analisi emerge con sufficiente certezza lautonomia del tipo rispetto alle altre figure a cui si accennato.

Il danno esistenziale, infatti, proprio perch sussiste a prescindere da lesioni concrete (a differenza del danno biologico); sussiste, altres, al di l di una incidenza del fatto-evento su una prospettiva reddituale (a differenza del danno patrimoniale) ed, infine, sussiste anche in assenza di comportamenti penalmente rilevanti, non pu essere ricondotto, neanche secondo una configurazione da genus a species, ad alcuna delle figure menzionate.

Pertanto non pare condivisibile limpostazione che ne fa un genus al quale ricondurre il danno biologico ed il danno psichico, quali distinte species; pi ammissibile appare la costruzione che, al contrario, considera il danno esistenziale una delle possibili sfaccettature (insieme al danno estetico, alla vita di relazione, al danno psichico e via dicendo) del danno biologico, assurto a categoria generale ed onnicomprensiva di danno alla persona: non bisogna, tuttavia, dimenticare che, a differenza del danno biologico il quale identificandosi nella concreta lesione suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere provato unicamente con riferimento allentit, ai fini risarcitori il danno esistenziale, pur qualificato lesione in s, deve essere specificamente provato nei suoi stessi presupposti; pu sussistere, come si cercato di chiarire, anche in mancanza di una lesione, e presentarsi, anzi, come esclusiva ed unica conseguenza del fatto che si assume lesivo. Il che mette in discussione tali raggruppamenti qualificatori.

In conclusione ritengo che vada ribadita lautonomia del tipo e che, quale categoria unitaria, vada considerata quella del danno da atto illecito tout court, al cui interno ricomprendere tutte le tipologie di danno rispondenti ai requisiti posti dalla norma (ingiustizia del danno, dolo o colpa, nesso causale) qualunque sia poi, in concreto, il diritto costituzionalmente protetto che abbia subito un pregiudizio; daltro canto, eventuali lesioni che si assume di aver subito, ma non rientranti nellart. 2043, ad esempio perch non direttamente riconducibili alla colpa dellautore, andranno riguardati ex art. 2059, se ed in quanto previsti dalla legge.

  Una preoccupazione che pu affiorare in esito a questa breve esposizione, riguarda la forse eccessiva proliferazione di figure di danno risarcibile; infatti, tra il disposto certamente oggi superato dellart. 2059 da un lato e le fattispecie che sono andate costruendosi in via giurisprudenziale e a tuttoggi con limitate e poco nitide specificazioni normative dallaltro, diventa davvero difficile individuare lesioni vere o presunte che si possano dichiarare non risarcibili. Il che ripropone lesigenza di una soluzione (possibilmente normativa) equilibrata.

Non pu infatti ignorarsi come, invocando un danno esistenziale, grazie allautorevole precedente, diventa molto pi facile che in passato ottenere il risarcimento anche di danni "indiretti", pur conseguenza di lesioni fisiche e tangibili. Senza procedere per approssimazioni, si pensi ai cosiddetti danni riflessi, lamentati ad esempio, dai congiunti della vittima dell'illecito: questi, in base ai passati inquadramenti dogmatici, ledendo diritti di cui erano portatori soggetti diversi dalloriginario danneggiato, erano riconducibili solo in via mediata alla condotta illecita (perci riflessi); oggi possono, invece, ricevere lautonoma qualificazione di danni esistenziali (perci immediati e diretti) invocabili jure proprio ed, altrettanto direttamente, risarcibili.  

L'autrice dell'articolo
D.ssa Giuliana Recupero Bruno

( a cui va il nostro ringraziamento per la cortese concessione)

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FONTI:

Bruno Sechi, Il danno biologico, in http://www.diritto.it/articoli/civile/sechi2.htm

Ugo Ruffolo, Danno esistenziale, e tutto diventa risarcibile, in http://quotidiano.monrif.net/art/2000/06/26/1051673

Dal sito Cittadino Lex, http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,7082|33,00.html

Dal sito Legge e Giustizia, http://www.legge-e-giustizia.it/2000%20CONTESTO/giugno/02giugno.htm

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