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TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO AD UN PADRE E UNA MADRE |
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COMMENTI sul " DANNO IN SE' " Da alcuni mesi
la pratica giudiziaria ha potuto registrare laffermazione di una figura
giuridica che con qualche riserva pu definirsi nuova: quella del
c.d. danno esistenziale; il citato carattere di "novit"
non deriva tanto dalla individuazione della fattispecie, che gi da tempo la
dottrina e la giurisprudenza di merito segnalavano, quanto
dallassimilazione ad opera della giurisprudenza di legittimit, che,
evidenziandola quale figura autonoma, ha di fatto, ampliato il ventaglio dei
pregiudizi risarcibili. Si tratta,
dunque, di una tipologia di danno che, cos come era gi avvenuto per la
voce relativa al danno biologico, ha ricevuto la sua consacrazione in via
giurisprudenziale, prescindendo da preesistenti qualificazioni normative. Appare
necessario fare il punto della situazione, distinguendo la neonata fattispecie
dalle altre anteriori tipologie, anche al fine di stabilire il posto da
assegnare a ciascuna nel sempre pi intricato scenario della responsabilit
per danni. Annettendo,
infatti, giuridica rilevanza alle pi disparate tipologie di pregiudizi, sol
perch astrattamente e, spesso, confusamente, riconducibili ad un
fatto-evento attribuibile a terzi, si rischia di espandere, senza alcun limite
prevedibile, lambito della responsabilit civile dellindividuo. Daltro canto,
il lavoro giurisprudenziale che ha portato ad apprestare tutela giuridica a
chi un danno ha subito, che sia suscettibile o meno di accertamento medico, ha
consentito una tutela in senso pieno della persona, pi aderente peraltro, al
dettato costituzionale e sempre pi svincolato, almeno in via di fatto, dal
ristretto disposto dellart. 2059 c.c. 2.
Cenni sulla individuazione del danno biologico. Il lento cammino
che ha condotto alla espansione dellambito del danno risarcibile, ha avuto
la sua tappa fondamentale nellindividuazione e, specialmente,
nellattribuzione di tutela alla figura del danno biologico.
Tralasciando le disquisizioni inerenti alla qualificazione di questa tipologia
di danno, nonch le singole tappe del percorso seguito dalle Corti che per
prime lhanno delineata del che si gi abbondantemente detto e
scritto, opportuno schematizzare alcuni punti decisivi: a) La nozione di
"danno biologico" oggi designa pressoch pacificamente il danno
allintegrit fisio-psichica del soggetto, in conseguenza di un
fatto-evento lesivo, suscettibile di accertamento medico in quanto danno
alla salute; esso trova il proprio fondamento normativo nella tutela che
lart. 32 della Costituzione appresta in favore della persona. Proprio in
quanto fatto-evento la prova della lesione implicita nella lesione
medesima, onde non si richiede una dimostrazione della sussistenza ma,
semplicemente, ai fini risarcitori, dellentit del danno, vale a dire la
menomazione a carattere non patrimoniale subita in concreto dalla persona, in
conseguenza del fatto dannoso. b) In ordine
alla configurazione di questa fattispecie in termini giuridici, sparuti
tentativi si erano registrati gi nel corso degli anni Settanta, ma il punto
di approdo oggi considerata la sent. 184/1986 della Corte Costituzionale. Limportanza
di tale pronuncia rappresentata dal superamento, che essa consente,
dellangusta dicotomia danno patrimoniale - danno morale; angusta
perch la figura del danno patrimoniale, legata ad una valutazione in
termini di costi e perdite a carattere reddituale, risarcibile com solo
nei limiti in cui esso incida sulla capacit di produrre reddito, nonch
della prova che il danneggiato in grado di fornire circa l'esistenza e
l'entit; il danno morale, daltro canto, consistente nelle sofferenze e
nei patemi causati dal fatto lesivo, vede limitata la sua risarcibilit alle
ipotesi in cui sia prodotto in corrispondenza di comportamenti penalmente
rilevanti. Larticolazione delle conseguenze lesive di un fatto tra queste
due figure, ha, in effetti, implicato che numerose lesioni restassero fuori:
in pratica, tutti quei pregiudizi incidenti sui molteplici aspetti in cui si
estrinseca la personalit dellindividuo e a cui la Carta Costituzionale (artt.
2 ss.) garantisce una tutela generale. Pertanto la
citata sentenza della Corte Costituzionale, ha costituito una innegabile
evoluzione nella globale considerazione della persona umana, conferendo
effettiva tutela al diritto alla salute e, soprattutto, evidenziando la
necessit di tutela anche a prescindere da una concreta incidenza economica;
si finalmente avvertita la necessit di tutelare un diritto in s, in
quanto esso sia giuridicamente previsto ed in quanto abbia subito una ingiusta
lesione. 3.
La giuridica rilevanza del danno esistenziale. Successivamente
e, certo, consequenzialmente alla ammissione del danno biologico, come danno
alla salute suscettibile di accertamento e rilevazione medica, risarcibile
equitativamente sulla base delle risultanze mediche medesime, la
giurisprudenza ha enucleato ulteriori possibilit di lesione, in rapporto
alle molteplici esplicazioni della personalit umana. Con la sentenza
n 7713/2000, la Cassazione ha, pertanto, riconosciuto la risarcibilit del
danno esistenziale. Il fatto che ha
dato causa alla pronuncia in questione, come noto, prende le mosse dal
ricorso di un uomo che, condannato a corrispondere al figlio naturale un
assegno di mantenimento e resosi inadempiente a tale obbligo, era stato
prosciolto in sede penale dall'imputazione di violazione degli obblighi di
assistenza familiare. L'uomo escludeva la situazione di bisogno del figlio
poich al suo mantenimento aveva, intanto, provveduto la madre naturale. La
Corte di Appello di Venezia, accogliendo la domanda del ragazzo, aveva
condannato il padre al risarcimento dei danni subiti dal figlio sia sotto il
profilo affettivo che economico, a causa del comportamento intenzionalmente
e pervicacemente defatigatorio del padre naturale. La conclusione
della Corte di Cassazione stata, anchessa, nel senso che il
comportamento omissivo e negligente del padre naturale, concretizzasse una lesione
in s dei diritti del minorenne, cio inerenti alla qualit di figlio e
di minore. La Corte ha individuato un pregiudizio indipendente dal profilo
economico, sussistendo esso ancorch al sostentamento del minore avesse,
intanto, provveduto laltro genitore e non fosse, perci, riscontrabile
alcuna carenza patrimoniale. Ad essere lesi
sono stati, secondo questa pronuncia, i diritti impliciti nella condizione
giuridica di figlio e di minore, il cui rispetto da parte dei genitori
presupposto fondamentale per la sana ed equilibrata crescita dello stesso,
oltre che condizione per un suo inserimento non problematico nel contesto
sociale. La lesione in s provocata dalla negligenza e dal disinteresse
del genitore, integrerebbe, perci, gli estremi di un vero e proprio danno
esistenziale. Il
riconoscimento del danno esistenziale si inserisce evidentemente nellambito
di quella pi generale tendenza, manifestatasi con maggior vigore negli
ultimi anni, intrapresa dalla giustizia di merito e di legittimit, nel senso
di una maggiore attenzione verso i temi della famiglia (legami parentali;
potest dei genitori; vincoli di solidariet familiare) e delle relazioni
sociali della persona. E, infatti,
venuto pi volte in considerazione il tema della solidariet familiare,
attraverso autorevoli richiami allesercizio-adempimento di quel
fondamentale potere-dovere che la potest dei genitori; cos come si
dato risalto alla solidariet sociale nella forma della responsabilit
civile: e ci alla luce dei sempre pi numerosi pericoli scaturenti dalle
nuove attivit, nonch delle latenti insidie presenti nei nuovi modelli di
comportamento umano, capaci, spesso, di costituire altrettante minacce al
libero e placido esplicarsi della vita. La nozione di danno
esistenziale ricomprende qualsiasi evento che, per la sua negativa
incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona,
suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente
sull'esistenza di questa. Diventa allora decisiva una considerazione non
restrittiva degli eventi potenzialmente lesivi, non ancorata, cio, a
valutazioni tecniche basate su parametri e tabellazioni, bens capace di
segnalare quelle interferenze comunque negative e pregiudizievoli in senso
ampio. In tal modo, se
la bipartizione danno patrimoniale-danno morale poteva apparire, come detto,
angusta, talvolta anche linclusione del danno biologico pu non risultare
esaustiva: un fatto-evento causato da terzi pu rivelarsi dannoso
quandanche, non traducendosi nella concreta e materiale lesione
dellintegrit fisio-psichica, sia tuttavia idoneo ad incidere sulle
possibilit realizzative della persona umana: ad essere, dunque, leso dalla
condotta in questione il diritto allo svolgimento della personalit umana,
considerato globalmente ex art. 2 Cost, o, se vogliamo, qualsiasi diritto
comunque assistito da garanzia costituzionale. La mera
frustrazione prodotta dal fatto, con il suo carico di speranze ed aspettative
vanificate, di affetti e relazioni umane messi in discussione, pu
riverberarsi anche nel lungo periodo sulla quotidiana esistenza
dellindividuo, a prescindere da un danno fisico medicalmente accertabile,
integrando quella lesione in s a cui allude la S.C.. Tale pregiudizio,
in quanto efficace e ingiusto oltre che causalmente riconducibile al
fatto, legittima la richiesta di risarcimento. Siffatta
configurazione ben si inserisce anche sullorientamento gi consolidato
della Corte Costituzionale, in ordine alla necessit del risarcimento non
solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno
potenzialmente ostacolano le attivit realizzatrici della persona umana. 4.
Linquadramento dogmatico della figura del danno esistenziale. Seguendo tale
impostazione , altres, possibile tentare linquadramento dogmatico della
figura del danno esistenziale. Resta ferma la possibilit di mettere in
relazione tale figura con lart. 2043 c.c., il quale concerne il danno ingiusto
cio lesivo di situazioni soggettive giuridicamente protette, atteso che la
tutela costituzionale non distingue tra categorie di diritti tutelabili. Da questo
tentativo di analisi emerge con sufficiente certezza lautonomia del tipo
rispetto alle altre figure a cui si accennato. Il danno
esistenziale, infatti, proprio perch sussiste a prescindere da lesioni
concrete (a differenza del danno biologico); sussiste, altres, al di l di
una incidenza del fatto-evento su una prospettiva reddituale (a differenza del
danno patrimoniale) ed, infine, sussiste anche in assenza di comportamenti
penalmente rilevanti, non pu essere ricondotto, neanche secondo una
configurazione da genus a species, ad alcuna delle figure
menzionate. Pertanto non
pare condivisibile limpostazione che ne fa un genus al quale
ricondurre il danno biologico ed il danno psichico, quali distinte species;
pi ammissibile appare la costruzione che, al contrario, considera il danno
esistenziale una delle possibili sfaccettature (insieme al danno estetico,
alla vita di relazione, al danno psichico e via dicendo) del danno biologico,
assurto a categoria generale ed onnicomprensiva di danno alla persona: non
bisogna, tuttavia, dimenticare che, a differenza del danno biologico il
quale identificandosi nella concreta lesione suscettibile di accertamento
medico-legale, deve essere provato unicamente con riferimento allentit,
ai fini risarcitori il danno esistenziale, pur qualificato lesione in s,
deve essere specificamente provato nei suoi stessi presupposti; pu
sussistere, come si cercato di chiarire, anche in mancanza di una lesione,
e presentarsi, anzi, come esclusiva ed unica conseguenza del fatto che si
assume lesivo. Il che mette in discussione tali raggruppamenti qualificatori. In conclusione
ritengo che vada ribadita lautonomia del tipo e che, quale categoria
unitaria, vada considerata quella del danno da atto illecito tout court,
al cui interno ricomprendere tutte le tipologie di danno rispondenti ai
requisiti posti dalla norma (ingiustizia del danno, dolo o colpa, nesso
causale) qualunque sia poi, in concreto, il diritto costituzionalmente
protetto che abbia subito un pregiudizio; daltro canto, eventuali lesioni
che si assume di aver subito, ma non rientranti nellart. 2043, ad esempio
perch non direttamente riconducibili alla colpa dellautore, andranno
riguardati ex art. 2059, se ed in quanto previsti dalla legge. Non
pu infatti ignorarsi come, invocando un danno esistenziale, grazie
allautorevole precedente, diventa molto pi facile che in passato ottenere
il risarcimento anche di danni "indiretti", pur conseguenza di
lesioni fisiche e tangibili. Senza procedere per approssimazioni, si pensi ai
cosiddetti danni riflessi, lamentati ad esempio, dai congiunti della vittima
dell'illecito: questi, in base ai passati inquadramenti dogmatici, ledendo
diritti di cui erano portatori soggetti diversi dalloriginario danneggiato,
erano riconducibili solo in via mediata alla condotta illecita (perci riflessi);
oggi possono, invece, ricevere lautonoma qualificazione di danni
esistenziali (perci immediati e diretti) invocabili jure proprio ed,
altrettanto direttamente, risarcibili.
L'autrice dell'articolo
D.ssa Giuliana Recupero
Bruno
( a cui va il nostro ringraziamento per la cortese concessione) __________________ FONTI: Bruno Sechi,
Il danno biologico, in http://www.diritto.it/articoli/civile/sechi2.htm Ugo Ruffolo, Danno
esistenziale, e tutto diventa risarcibile, in
http://quotidiano.monrif.net/art/2000/06/26/1051673 Dal sito Cittadino
Lex, http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,7082|33,00.html Dal sito Legge
e Giustizia,
http://www.legge-e-giustizia.it/2000%20CONTESTO/giugno/02giugno.htm
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