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Iniziativa privata di Bruno Poli, contro la sottrazione internazionale dei minori

TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO AD UN PADRE E UNA MADRE

 

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1997,2001- 

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Conviventi: nuove famiglie di serie B. 

Il Tribunale chiamato a risolvere anche le liti dei "nuclei atipici"

Estratto della inchiesta, in quattro puntate, sulla famiglia di fatto pubblicata sulla Gazzetta del Mezzogiorno (nn. del 30.10.1999, 1.12.1999, 5.01.2000, 10.03.2000) a cura dell'avv. Cinzia Petitti del foro di Bari e del dott. Elio Matarrese, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.

Questa inchiesta si sforzer di esaminare, attraverso casi pratici ed una utile scheda giuridica, i numerosi problemi che nascono da una unione non legalizzata e come tale non tutelata giuridicamente. 

Le unioni non legalizzate aumentano in proporzione all'aumentare dei divorzi e delle separazioni, alle dissoluzioni dei matrimoni religiosi, attraversati dalla crisi di un vincolo sempre meno sacro e sempre pi laico. Oggi chi si sposa paga costi che non si esauriscono nel giorno del fatidico s, affronta oneri a volte molto pi pesanti di coloro che scelgono la convivenza come forma di unione pi o meno duratura. Nello stesso tempo, in cambio, pi garantito e viene meglio tutelato dallo stato sociale. I soggetti che danno vita alla famiglia di fatto, in cui convivono nella maggior parte dei casi figli nati dalle precedenti unioni dei genitori, affrontano invece maggiori problemi ed angosce quotidiane, liti, querele e cause interminabili per maltrattamenti fisici e/o morali, per mancato pagamento del contributo al mantenimento dei figli etc.. Molte le donne o gli uomini abbandonati che combattono controversie lunghe ed onerose per vedere riconosciuto un qualche diritto. Un'esperienza per tutti molto dura: genitori, figli, avvocati, giudici.. In un paese che dedica sempre maggiori attenzioni alla salvaguardia dei nuovi soggetti del diritto di famiglia (le regioni Lazio e Lombardia stanno approntando leggi pilota destinando fondi consistenti per i conviventi indigenti) ed alla tutela dei minori non riconosciuti, le c.d famiglie di fatto stentano ancora ad elevarsi dal rango secondario di "famiglie di serie B". Il diritto di famiglia (legge di riforma 151/75) regolato da una legge vecchia ed ormai superata per gli operatori del diritto e per le sopravvenute esigenze del diritto stesso. E' ancora un libro di belle intenzioni nonostante la riforma sia diventata indifferibile. Cerchiamo di capire perch. 

LA DEFINIZIONE DEL FENOMENO 
Con l'espressione famiglia di fatto ci si riferisce al nucleo formato da coppie non coniugate che convivono stabilmente, con o senza prole. In senso pi ampio, essa comprende anche i nuclei familiari costituiti dal singolo genitore e dal figlio (o dai figli) riconosciuti dal genitore o con dichiarazione del Tribunale. 

LA TUTELA GIURIDICA o la non tutela. 
Non esiste una normativa che regolamenti espressamente il fenomeno perch la famiglia di fatto non stata equiparata, salvo alcuni aspetti legati alla presenza di figli naturali, alla famiglia legittima basata sul matrimonio. Eppure i conviventi fanno ormai parte del nostro tessuto sociale sia per libera scelta sia perch costretti (si pensi alle coppie in attesa di divorzio o della sentenza che dichiari la nullit del matrimonio). Si sente parlare di un accordo, quello dei conviventi, che si rinnova giorno per giorno e del quale alcuna legge pu occuparsi. Cos come nasce e si rinnova quest'accordo pu spezzarsi in qualsiasi momento. Succede per i matrimoni perch non dovrebbe accadere per le convivenze? E se una separazione legale porta con s moltissimi problemi pratici e psicologici, la cessazione di una convivenza di fatto, proprio perch non regolamentata giuridicamente, scatena molto spesso inutili battaglie e seri problemi di adattamento. Infatti, il coniuge pi debole pu comunque contare su tutta una gamma di diritti- mantenimento, assegnazione della casa coniugale, pensione di reversibilit, trattamento di fine rapporto, successione etc..- che nessun marito o moglie, andando via di casa, pu sottrargli. Al contrario, il convivente non legalmente sposato, pur avendo condiviso una intera vita con il proprio compagno, pu trovarsi senza pi nulla. Senza affetto, senza soldi, senza casa e senza tutela, soprattutto se dall'unione non siano nati figli. Difatti, il convivente che non abbia generato alcun figlio non ha alcun diritto nascente dalla unione finita. *** Ed il caso noto di quella signora che, lasciata dopo dieci anni di convivenza, pretendeva la restituzione dei regali e dei soldi spesi per il menage. Ma difficilmente il tribunale le riconoscer alcun diritto, trattandosi di prestazioni volontariamente eseguite in esecuzione di doveri morali. Altrettanto noto il caso di quella signora che, dopo la separazione dal convivente, ha ottenuto una cospicua somma di danaro non nella sua qualit di compagna, bens in quello di "fedele collaboratrice domestica decennale" Ed allora che, data la mancanza di regole, in una parola di "degiuridificazione", sono le stesse famiglie naturali a doversi allontanare dalla mentalit assistenziale dello stato- mamma ed, eventualmente ad autoregolamentarsi con appositi patti scritti di convivenza. *** E' di indubbia utilit esaminare praticamente i diritti ed i non diritti che dalla convivenza nascono. 

LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA. 
Non prevista una procedura simile alla separazione dei coniugi. Si tratta per legge di due estranei la cui regolamentazione della separazione rimessa a liberi accordi (i richiamati patti di convivenza). Il convivente economicamente pi debole non ha alcun diritto all'assegno di mantenimento od agli alimenti. 

EREDITA'. 
Al convivente superstite non viene riconosciuto alcun diritto successorio. L'unico modo per assicurargli tale diritto tramite un lascito testamentario. In questo caso, tuttavia, come un qualsiasi estraneo, pu partecipare solo per la quota disponibile. Le imposizioni fiscali sono, poi, pi rilevanti di quelle previste nella successione di congiunti. Si potrebbe tuttavia ricorrere ad assicurazioni in favore del partner superstite. 
*** Il Caso: vedova di fatto non ha nulla. M., quarant'anni, ha un lavoro saltuario ed un figlio studente liceale, avuto da un matrimonio finito tanti anni or sono. Negli ultimi quindici anni dopo il divorzio ha convissuto con un uomo dolce e sensibile che diventato un fedele compagno per lei ed un secondo padre per il figliolo. Ma, pur attento alle necessit della famiglia di fatto, non ha mai voluto sposare M. Adesso lui morto senza aver lasciato alcun testamento nel quale ad M. venga riconosciuto qualche diritto. Il fratello del defunto, l'unico erede legittimo, ha con tanta sensibilit, portato via tutti i diritti a chi diritti non ha. Senza preavviso alcuno, la sfortunata protagonista della vicenda un giorno si vista piombare in casa l'ufficiale giudiziario che ha inventariato tutto quanto (anche beni comperati dalla stessa M., senza averne conservato ricevuta) intimandole di lasciare l'appartamento di una vita che M non ha avuto l'accortezza di farsi intestare o cointestare. *** 

PENSIONE DI REVERSIBILITA'. 
Il convivente non ha diritto alla pensione di reversibilit. 

RISARCIMENTO IN CASO DI MORTE. 
Il convivente non ha diritto a titolo ereditario ed automaticamente al risarcimento. La giurisprudenza ha tuttavia ammesso la rilevanza del danno consistente nella lesione dell'aspettativa del convivente superstite alla continuazione delle elargizioni ricevute con carattere di continuit dal defunto, con conseguente risarcibilit del danno morale e materiale. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL CONVIVENTE. 
Il convivente non ha diritto ad alcuna quota della liquidazione del convivente per cessazione dell'attivit lavorativa.

 LAVORO NELL'IMPRESA FAMILIARE. 
Il coniuge ha diritto, se lavora nell'impresa di famiglia dell'altro coniuge, al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e pu partecipare agli utili dell'impresa ed ai beni acquistati per gli stessi. Il convivente, invece, rispetto all'impresa familiare del compagno (o compagna) un terzo estraneo. 

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI. 
Il convivente considerato "persona della famiglia" dal codice penale (art. 572 cp.) e tutelato penalmente in tale veste, nel caso subisca maltrattamenti (fisici o morali). Non invece previsto tra i conviventi il reato di violazione degli obblighi familiari. 

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI E SUSSIDIO PER LE MADRI DISOCCUPATE. 
Le agevolazioni previste dalle amministrazioni locali sono usufruibili dalle donne non coniugate o conviventi more uxorio 

ASSISTENZA DEI CONSULTORI FAMILIARI. 
La legge sui consultori familiari (l. 1975 n. 405) indica tra gli aventi diritto, accanto ai singoli ed alle famiglie, le "coppie". 

ORDINAMENTO ANAGRAFICO. 
Definisce come famiglia anche oppure ogni comunit fondata su vincoli affettivi e caratterizzata dal rapporto di convivenza e dalla messa in comunione di tutto o di parte del reddito. 

LA CASA "CONIUGALE": I FIGLI DECIDONO A CHI VA LA CASA. EX CONVIVENTI SENZA FIGLI. 
1) Casa di propriet. Quando i conviventi decidono di interrompere la loro relazione, il diritto di continuare a vivere nella casa familiare spetta a chi ne ha l'esclusiva propriet. Se, difatti, l'immobile risulta intestato ad uno solo dei conviventi il diritto spetta a lui soltanto. In caso di mancato rilascio spontaneo dell'immobile da parte dell'altro non titolare, il titolare potr agire in giudizio per la restituzione dell'immobile. In principio la giurisprudenza equiparava il convivente ad un ospite, negandogli la possibilit di vantare qualsiasi diritto a detenere l'immobile adibito a casa familiare se non proprietario. Successivamente, alcune sentenze si allontanarono da questo paragone. I compagni sarebbero uniti da vincolo che, sia pure di fatto e non giuridico, andrebbe oltre la semplice ospitalit, costituendo la nascita di una situazione di possesso tutelabile. Se accolta, tale teoria determinerebbe una situazione anomala: il convivente non proprietario, cacciato con violenza o di nascosto dal convivente proprietario, potrebbe ricorrere al magistrato chiedendo la reintegrazione nel possesso di cui stato spogliato. L'ex convivente proprietario sar poi costretto ad agire in giudizio per dimostrare il suo titolo di propriet. Come possono accordarsi gli ex conviventi? Se la casa di propriet di uno solo: il convivente proprietario o comproprietario della casa familiare pu costituire, per mezzo di un contratto condizionale (condizionato, cio, all'ipotesi della cessazione della convivenza), un diritto di "uso temporaneo" in favore del partner pi debole. Il diritto di propriet non si perde ma rimane limitato per il periodo convenuto. 
2) Casa familiare condotta in locazione. Quando il contratto di locazione intestato ad uno solo dei conviventi od ad entrambi le parti possono prevedere nel contratto di locazione, sempre che il proprietario dell'immobile sia d'accordo, una clausola mediante la quale si preveda la possibilit per uno dei conviventi di rimanere nella detenzione dell'immobile qualora cessi la convivenza 

EX CONVIVENTI CON FIGLI. 
Anche in questo caso occorre distinguere due ipotesi. 
1)Casa familiare di propriet. In analogia con quanto previsto in tema di separazione e di divorzio il Tribunale pu (non tenuto sempre a farlo)affidare la casa al convivente non proprietario ma affidatario dei figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente. L'orientamento consolidato di disporre tale assegnazione stato tuttavia criticato da un Tribunale, quello di Como, diventato famoso per aver "scomodato" ed invitato la Corte Costituzionale a pronunciarsi in merito. La Corte, con una sentenza notissima (116/98), ha ribadito che non necessario ricorrere alla applicazione analogica delle norme in tema di separazione e divorzio per riconoscere diritto alla assegnazione della casa familiare. Sostenendo che ci che viene sempre tutelato il minore od il soggetto debole, il maggiorenne non economicamente autosufficiente, in quanto figlio. "L'inapplicabilit -recita la Corte- della disciplina in tema di separazione e divorzio alle convivenze con prole non equivale tuttavia ad affermare che la tutela dei figli minori, nati dalla convivenza stessa, resti priva di disciplina". 
2.) Casa familiare in locazione. La Corte Costituzionale dopo un lungo cammino ha finito con il riconoscere al convivente il diritto di succedere nel contratto, non solo in caso di morte del conduttore, ma anche quando il conduttore si sia allontanato dalla casa familiare per cessazione della convivenza. Questo solo nel caso in cui vi sia prole naturale. 
*** Il Caso: La storia di due ex conviventi, due figlie, una casa acquistata in compropriet. F. ed L. sono due giovani entusiasti che, dopo un periodo di fidanzamento, decidono di iniziare una nuova avventura: la convivenza. Non credono nel valore del matrimonio e cos preferiscono non regolarizzare la loro unione n davanti a Dio n davanti allo Stato. Entrambi hanno un buon lavoro e decidono con i reciproci risparmi di acquistare un elegante appartamento. Acquistato nel 1985 viene destinato ad alloggio proprio e, successivamente, anche dei due figli nati dalla loro unione naturale, caratterizzata da stabilit di sentimenti e da solidit economica. Nel 1995, venuto meno il rapporto affettivo e cessata la convivenza, il compagno di L. lascia la casa comune dove continuer ad abitare L. con i due figli rimasti con lei. Dopo qualche tempo, F. decide di rivolgersi al Tribunale per ottenere l'uso dell'appartamento. Punto focale della controversia non appare tanto la quantificazione della misura del contributo al mantenimento dei figli minori, quanto piuttosto la legittimit della permanenza di madre e figli nell'appartamento. F. vuole farne parimenti uso e ritiene eccessivamente compromesso il suo diritto di propriet. Il diritto di abitazione stato tuttavia riconosciuto ad L., madre dei minori, e ci argomentando per analogia con quanto disposto in tema di assegnazione della casa coniugale. E' vero che i rapporti non nascenti dal matrimonio non sembrano trovare alcuna tutela giuridica, ma una differente valutazione va espressa quando coinvolti l'interesse dei minori, sempre e comunque protetto dalla legge. Preminente interesse che, comprime il diritto di F. il quale non potr n utilizzare l'immobile, n venderlo n tantomeno ottenere un indennizzo per l'esclusivo utilizzo da parte di L. fino a quando, perlomeno, i figli non saranno diventati autosufficienti economicamente. *** 

I FIGLI NATURALI: STESSI DIRITTI DEI FIGLI LEGITTIMI. 
I figli naturali ed i figli legittimi godono della stessa tutela giuridica. La prole naturale, difatti, non pu essere penalizzata perch nata fuori del matrimonio. L'unica differenza, pertanto, di fronte alla legge costituita dall'aggettivo naturale, marchio indelebile di una generazione fuori del matrimonio. I figli naturali di genitori conviventi. 
A) Entrambi esercitano la potest sui minori. 
B) In caso di cessazione della convivenza il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore a decidere sul suo affidamento (nel caso in cui non v' conflittualit tra i genitori sull'affidamento del figlio, questo rimane affidato al genitore con cui convive).
C) E' competente il Tribunale ordinario per i provvedimenti di assegnazione della casa familiare e per la fissazione del contributo di mantenimento a carico del genitore non affidatario. Tali questioni possono essere valutate anche dal Tribunale per i minorenni ma solo in termine di prescrizione e non di ordini immediatamente esecutivi (sicch spesso si debbono affrontare due cause per regolamentare la situazione di un figlio naturale, nel caso di conflittualit tra i genitori, data la distinzione di competenze operata dalla legge tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni). Il riconoscimento del figlio naturale. Il riconoscimento del figlio naturale cancella la vecchia discriminazione tra chi nato da un regolamentare matrimonio e chi no. IL figlio naturale pu essere riconosciuto congiuntamente o separatamente da entrambi i genitori maggiori degli anni sedici. Il riconoscimento del figlio minore degli anni sedici non pu essere effettuato senza il consenso del genitore - per ragioni naturali la madre- che per primo lo ha riconosciuto. Il consenso non pu essere rifiutato nel caso in cui il riconoscimento produca vantaggi per il minore. In caso di giustificata opposizione al riconoscimento, pertanto, decide il Tribunale. Il riconoscimento avr, in caso di accoglimento del ricorso presentato dal genitore che voglia effettuare il riconoscimento, lo stesso valore del consenso mancante. Il riconoscimento del figlio di anni sedici richiede il consenso di quest'ultimo. Le modalit del riconoscimento. Esso va fatto nell'atto di nascita. Dopo la nascita pu essere fatto con dichiarazione davanti ad un'ufficiale di stato civile (giudice tutelare) con un atto pubblico o con un testamento. Il riconoscimento effettuato irrevocabile. Gli effetti del riconoscimento. Il genitore sar tenuto nei confronti del figlio riconosciuto a tutti i diritti e doveri previsti per i figli legittimi. Non ci sono figli di serie B. Lo stesso obbligo sorge a carico del genitore che sia stato dichiarato tale a seguito di sentenza (c.d. dichiarazione giudiziale di paternit o maternit) del Tribunale per i Minorenni competente. Con la sentenza dichiarativa di paternit o maternit naturale il Tribunale ha competenza a decidere anche l'affidamento del minore ed il contributo a carico del genitore non affidatario. Il provvedimento avr efficacia di titolo esecutivo, ovvero di titolo necessario per promuovere azione esecutiva nei confronti del genitore inadempiente. Il genitore che per primo abbia effettuato il riconoscimento, poi, potr ottenere sentenza che condanni l'altro genitore al pagamento di una quota delle spese, sino al riconoscimento ed alla dichiarazione giudiziale, sostenute per l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento del figlio naturale. L'obbligo di mantenimento, invero, spetta ad entrambi i genitori che abbiano riconosciuto il figlio, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacit di lavoro professionale o casalingo. Si tiene conto per tale valutazione non solo dei redditi da lavoro ma di ogni altra risorsa economica (es. utili derivanti dall'investimento di capitale o da immobili). Il genitore naturale che convive con il figlio naturale, anche se maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, ha titolo per chiedere direttamente all'altro genitore il contributo al mantenimento. I diritti successori. La posizione dei figli naturali nella successione dei genitori uguale a quella dei figli legittimi. Tuttavia, nel concorso all'eredit, i figli legittimi possono liquidare in danaro o beni immobili ereditari la quota spettante al figlio naturale. Se c' opposizione dei figli naturali, decide il giudice. Infine, i figli naturali instaurano rapporti di parentela soltanto con i genitori, i nonni ed i bisnonni, non invece verso i collaterali (gli zii per es.)


 

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