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1997,2001-
bambinirubati.org
mondobambino.it mondoincantato.it
sono una iniziativa personale, no profit per la tutela dei diritti del
fanciullo. Tutti i diritti riservati.
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Conviventi:
nuove famiglie di serie B.
Il
Tribunale chiamato a risolvere anche le liti dei "nuclei atipici"
Estratto
della inchiesta, in quattro puntate, sulla famiglia di fatto pubblicata sulla
Gazzetta del Mezzogiorno (nn. del 30.10.1999, 1.12.1999, 5.01.2000,
10.03.2000) a cura dell'avv. Cinzia
Petitti del foro di Bari e del dott. Elio Matarrese,
giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.
Questa
inchiesta si sforzer di esaminare, attraverso casi pratici ed una utile
scheda giuridica, i numerosi problemi che nascono da una unione non
legalizzata e come tale non tutelata giuridicamente.
Le
unioni non legalizzate aumentano in proporzione all'aumentare dei divorzi e
delle separazioni, alle dissoluzioni dei matrimoni religiosi, attraversati
dalla crisi di un vincolo sempre meno sacro e sempre pi laico. Oggi chi si
sposa paga costi che non si esauriscono nel giorno del fatidico s, affronta
oneri a volte molto pi pesanti di coloro che scelgono la convivenza come
forma di unione pi o meno duratura. Nello stesso tempo, in cambio, pi
garantito e viene meglio tutelato dallo stato sociale. I soggetti che danno
vita alla famiglia di fatto, in cui convivono nella maggior parte dei casi
figli nati dalle precedenti unioni dei genitori, affrontano invece maggiori
problemi ed angosce quotidiane, liti, querele e cause interminabili per
maltrattamenti fisici e/o morali, per mancato pagamento del contributo al
mantenimento dei figli etc.. Molte le donne o gli uomini abbandonati che
combattono controversie lunghe ed onerose per vedere riconosciuto un qualche
diritto. Un'esperienza per tutti molto dura: genitori, figli, avvocati,
giudici.. In un paese che dedica sempre maggiori attenzioni alla salvaguardia
dei nuovi soggetti del diritto di famiglia (le regioni Lazio e Lombardia
stanno approntando leggi pilota destinando fondi consistenti per i conviventi
indigenti) ed alla tutela dei minori non riconosciuti, le c.d famiglie di
fatto stentano ancora ad elevarsi dal rango secondario di "famiglie di
serie B". Il diritto di famiglia (legge di riforma 151/75) regolato da
una legge vecchia ed ormai superata per gli operatori del diritto e per le
sopravvenute esigenze del diritto stesso. E' ancora un libro di belle
intenzioni nonostante la riforma sia diventata indifferibile. Cerchiamo di
capire perch.
LA
DEFINIZIONE DEL FENOMENO
Con l'espressione famiglia di fatto ci si riferisce al nucleo formato da
coppie non coniugate che convivono stabilmente, con o senza prole. In senso pi
ampio, essa comprende anche i nuclei familiari costituiti dal singolo genitore
e dal figlio (o dai figli) riconosciuti dal genitore o con dichiarazione del
Tribunale.
LA
TUTELA GIURIDICA o la non tutela.
Non esiste una normativa che regolamenti espressamente il fenomeno perch la
famiglia di fatto non stata equiparata, salvo alcuni aspetti legati alla
presenza di figli naturali, alla famiglia legittima basata sul matrimonio.
Eppure i conviventi fanno ormai parte del nostro tessuto sociale sia per
libera scelta sia perch costretti (si pensi alle coppie in attesa di
divorzio o della sentenza che dichiari la nullit del matrimonio). Si sente
parlare di un accordo, quello dei conviventi, che si rinnova giorno per giorno
e del quale alcuna legge pu occuparsi. Cos come nasce e si rinnova
quest'accordo pu spezzarsi in qualsiasi momento. Succede per i matrimoni
perch non dovrebbe accadere per le convivenze? E se una separazione legale
porta con s moltissimi problemi pratici e psicologici, la cessazione di una
convivenza di fatto, proprio perch non regolamentata giuridicamente, scatena
molto spesso inutili battaglie e seri problemi di adattamento. Infatti, il
coniuge pi debole pu comunque contare su tutta una gamma di diritti-
mantenimento, assegnazione della casa coniugale, pensione di reversibilit,
trattamento di fine rapporto, successione etc..- che nessun marito o moglie,
andando via di casa, pu sottrargli. Al contrario, il convivente non
legalmente sposato, pur avendo condiviso una intera vita con il proprio
compagno, pu trovarsi senza pi nulla. Senza affetto, senza soldi, senza
casa e senza tutela, soprattutto se dall'unione non siano nati figli. Difatti,
il convivente che non abbia generato alcun figlio non ha alcun diritto
nascente dalla unione finita. *** Ed il caso noto di quella signora che,
lasciata dopo dieci anni di convivenza, pretendeva la restituzione dei regali
e dei soldi spesi per il menage. Ma difficilmente il tribunale le riconoscer
alcun diritto, trattandosi di prestazioni volontariamente eseguite in
esecuzione di doveri morali. Altrettanto noto il caso di quella signora
che, dopo la separazione dal convivente, ha ottenuto una cospicua somma di
danaro non nella sua qualit di compagna, bens in quello di "fedele
collaboratrice domestica decennale" Ed allora che, data la mancanza di
regole, in una parola di "degiuridificazione", sono le stesse
famiglie naturali a doversi allontanare dalla mentalit assistenziale dello
stato- mamma ed, eventualmente ad autoregolamentarsi con appositi patti
scritti di convivenza. *** E' di indubbia utilit esaminare praticamente i
diritti ed i non diritti che dalla convivenza nascono.
LA
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.
Non prevista una procedura simile alla separazione dei coniugi. Si tratta
per legge di due estranei la cui regolamentazione della separazione rimessa
a liberi accordi (i richiamati patti di convivenza). Il convivente
economicamente pi debole non ha alcun diritto all'assegno di mantenimento od
agli alimenti.
EREDITA'.
Al convivente superstite non viene riconosciuto alcun diritto successorio.
L'unico modo per assicurargli tale diritto tramite un lascito
testamentario. In questo caso, tuttavia, come un qualsiasi estraneo, pu
partecipare solo per la quota disponibile. Le imposizioni fiscali sono, poi,
pi rilevanti di quelle previste nella successione di congiunti. Si potrebbe
tuttavia ricorrere ad assicurazioni in favore del partner superstite.
*** Il Caso: vedova di fatto non ha nulla. M., quarant'anni, ha un lavoro
saltuario ed un figlio studente liceale, avuto da un matrimonio finito tanti
anni or sono. Negli ultimi quindici anni dopo il divorzio ha convissuto con un
uomo dolce e sensibile che diventato un fedele compagno per lei ed un
secondo padre per il figliolo. Ma, pur attento alle necessit della famiglia
di fatto, non ha mai voluto sposare M. Adesso lui morto senza aver lasciato
alcun testamento nel quale ad M. venga riconosciuto qualche diritto. Il
fratello del defunto, l'unico erede legittimo, ha con tanta sensibilit,
portato via tutti i diritti a chi diritti non ha. Senza preavviso alcuno, la
sfortunata protagonista della vicenda un giorno si vista piombare in casa
l'ufficiale giudiziario che ha inventariato tutto quanto (anche beni comperati
dalla stessa M., senza averne conservato ricevuta) intimandole di lasciare
l'appartamento di una vita che M non ha avuto l'accortezza di farsi intestare
o cointestare. ***
PENSIONE
DI REVERSIBILITA'.
Il convivente non ha diritto alla pensione di reversibilit.
RISARCIMENTO
IN CASO DI MORTE.
Il convivente non ha diritto a titolo ereditario ed automaticamente al
risarcimento. La giurisprudenza ha tuttavia ammesso la rilevanza del danno
consistente nella lesione dell'aspettativa del convivente superstite alla
continuazione delle elargizioni ricevute con carattere di continuit dal
defunto, con conseguente risarcibilit del danno morale e materiale.
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO DEL CONVIVENTE.
Il convivente non ha diritto ad alcuna quota della liquidazione del convivente
per cessazione dell'attivit lavorativa.
LAVORO
NELL'IMPRESA FAMILIARE.
Il coniuge ha diritto, se lavora nell'impresa di famiglia dell'altro coniuge,
al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e pu
partecipare agli utili dell'impresa ed ai beni acquistati per gli stessi. Il
convivente, invece, rispetto all'impresa familiare del compagno (o compagna)
un terzo estraneo.
MALTRATTAMENTI
IN FAMIGLIA, VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI.
Il convivente considerato "persona della famiglia" dal codice
penale (art. 572 cp.) e tutelato penalmente in tale veste, nel caso subisca
maltrattamenti (fisici o morali). Non invece previsto tra i conviventi il
reato di violazione degli obblighi familiari.
TUTELA
DELLE LAVORATRICI MADRI E SUSSIDIO PER LE MADRI DISOCCUPATE.
Le agevolazioni previste dalle amministrazioni locali sono usufruibili dalle
donne non coniugate o conviventi more uxorio
ASSISTENZA
DEI CONSULTORI FAMILIARI.
La legge sui consultori familiari (l. 1975 n. 405) indica tra gli aventi
diritto, accanto ai singoli ed alle famiglie, le "coppie".
ORDINAMENTO
ANAGRAFICO.
Definisce come famiglia anche oppure ogni comunit fondata su vincoli
affettivi e caratterizzata dal rapporto di convivenza e dalla messa in
comunione di tutto o di parte del reddito.
LA
CASA "CONIUGALE": I FIGLI DECIDONO A CHI VA LA CASA. EX CONVIVENTI
SENZA FIGLI.
1) Casa di propriet. Quando i conviventi decidono di interrompere la loro
relazione, il diritto di continuare a vivere nella casa familiare spetta a chi
ne ha l'esclusiva propriet. Se, difatti, l'immobile risulta intestato ad uno
solo dei conviventi il diritto spetta a lui soltanto. In caso di mancato
rilascio spontaneo dell'immobile da parte dell'altro non titolare, il titolare
potr agire in giudizio per la restituzione dell'immobile. In principio la
giurisprudenza equiparava il convivente ad un ospite, negandogli la possibilit
di vantare qualsiasi diritto a detenere l'immobile adibito a casa familiare se
non proprietario. Successivamente, alcune sentenze si allontanarono da questo
paragone. I compagni sarebbero uniti da vincolo che, sia pure di fatto e non
giuridico, andrebbe oltre la semplice ospitalit, costituendo la nascita di
una situazione di possesso tutelabile. Se accolta, tale teoria determinerebbe
una situazione anomala: il convivente non proprietario, cacciato con violenza
o di nascosto dal convivente proprietario, potrebbe ricorrere al magistrato
chiedendo la reintegrazione nel possesso di cui stato spogliato. L'ex
convivente proprietario sar poi costretto ad agire in giudizio per
dimostrare il suo titolo di propriet. Come possono accordarsi gli ex
conviventi? Se la casa di propriet di uno solo: il convivente
proprietario o comproprietario della casa familiare pu costituire, per mezzo
di un contratto condizionale (condizionato, cio, all'ipotesi della
cessazione della convivenza), un diritto di "uso temporaneo" in
favore del partner pi debole. Il diritto di propriet non si perde ma
rimane limitato per il periodo convenuto.
2) Casa familiare condotta in locazione. Quando il contratto di locazione
intestato ad uno solo dei conviventi od ad entrambi le parti possono prevedere
nel contratto di locazione, sempre che il proprietario dell'immobile sia
d'accordo, una clausola mediante la quale si preveda la possibilit per uno
dei conviventi di rimanere nella detenzione dell'immobile qualora cessi la
convivenza
EX
CONVIVENTI CON FIGLI.
Anche in questo caso occorre distinguere due ipotesi.
1)Casa familiare di propriet. In analogia con quanto previsto in tema di
separazione e di divorzio il Tribunale pu (non tenuto sempre a
farlo)affidare la casa al convivente non proprietario ma affidatario dei figli
minori o maggiorenni non autonomi economicamente. L'orientamento consolidato
di disporre tale assegnazione stato tuttavia criticato da un Tribunale,
quello di Como, diventato famoso per aver "scomodato" ed invitato la
Corte Costituzionale a pronunciarsi in merito. La Corte, con una sentenza
notissima (116/98), ha ribadito che non necessario ricorrere alla
applicazione analogica delle norme in tema di separazione e divorzio per
riconoscere diritto alla assegnazione della casa familiare. Sostenendo che ci
che viene sempre tutelato il minore od il soggetto debole, il maggiorenne
non economicamente autosufficiente, in quanto figlio. "L'inapplicabilit
-recita la Corte- della disciplina in tema di separazione e divorzio alle
convivenze con prole non equivale tuttavia ad affermare che la tutela dei
figli minori, nati dalla convivenza stessa, resti priva di disciplina".
2.) Casa familiare in locazione. La Corte Costituzionale dopo un lungo cammino
ha finito con il riconoscere al convivente il diritto di succedere nel
contratto, non solo in caso di morte del conduttore, ma anche quando il
conduttore si sia allontanato dalla casa familiare per cessazione della
convivenza. Questo solo nel caso in cui vi sia prole naturale.
*** Il Caso: La storia di due ex conviventi, due figlie, una casa acquistata
in compropriet. F. ed L. sono due giovani entusiasti che, dopo un periodo di
fidanzamento, decidono di iniziare una nuova avventura: la convivenza. Non
credono nel valore del matrimonio e cos preferiscono non regolarizzare la
loro unione n davanti a Dio n davanti allo Stato. Entrambi hanno un buon
lavoro e decidono con i reciproci risparmi di acquistare un elegante
appartamento. Acquistato nel 1985 viene destinato ad alloggio proprio e,
successivamente, anche dei due figli nati dalla loro unione naturale,
caratterizzata da stabilit di sentimenti e da solidit economica. Nel 1995,
venuto meno il rapporto affettivo e cessata la convivenza, il compagno di L.
lascia la casa comune dove continuer ad abitare L. con i due figli rimasti
con lei. Dopo qualche tempo, F. decide di rivolgersi al Tribunale per ottenere
l'uso dell'appartamento. Punto focale della controversia non appare tanto la
quantificazione della misura del contributo al mantenimento dei figli minori,
quanto piuttosto la legittimit della permanenza di madre e figli
nell'appartamento. F. vuole farne parimenti uso e ritiene eccessivamente
compromesso il suo diritto di propriet. Il diritto di abitazione stato
tuttavia riconosciuto ad L., madre dei minori, e ci argomentando per
analogia con quanto disposto in tema di assegnazione della casa coniugale. E'
vero che i rapporti non nascenti dal matrimonio non sembrano trovare alcuna
tutela giuridica, ma una differente valutazione va espressa quando
coinvolti l'interesse dei minori, sempre e comunque protetto dalla legge.
Preminente interesse che, comprime il diritto di F. il quale non potr n
utilizzare l'immobile, n venderlo n tantomeno ottenere un indennizzo per
l'esclusivo utilizzo da parte di L. fino a quando, perlomeno, i figli non
saranno diventati autosufficienti economicamente. ***
I
FIGLI NATURALI: STESSI DIRITTI DEI FIGLI LEGITTIMI.
I figli naturali ed i figli legittimi godono della stessa tutela giuridica. La
prole naturale, difatti, non pu essere penalizzata perch nata fuori del
matrimonio. L'unica differenza, pertanto, di fronte alla legge costituita
dall'aggettivo naturale, marchio indelebile di una generazione fuori del
matrimonio. I figli naturali di genitori conviventi.
A) Entrambi esercitano la potest sui minori.
B) In caso di cessazione della convivenza il Tribunale per i minorenni del
luogo di residenza del minore a decidere sul suo affidamento (nel caso in cui
non v' conflittualit tra i genitori sull'affidamento del figlio, questo
rimane affidato al genitore con cui convive).
C) E' competente il Tribunale ordinario per i provvedimenti di assegnazione
della casa familiare e per la fissazione del contributo di mantenimento a
carico del genitore non affidatario. Tali questioni possono essere valutate
anche dal Tribunale per i minorenni ma solo in termine di prescrizione e non
di ordini immediatamente esecutivi (sicch spesso si debbono affrontare due
cause per regolamentare la situazione di un figlio naturale, nel caso di
conflittualit tra i genitori, data la distinzione di competenze operata
dalla legge tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni). Il
riconoscimento del figlio naturale. Il riconoscimento del figlio naturale
cancella la vecchia discriminazione tra chi nato da un regolamentare
matrimonio e chi no. IL figlio naturale pu essere riconosciuto
congiuntamente o separatamente da entrambi i genitori maggiori degli anni
sedici. Il riconoscimento del figlio minore degli anni sedici non pu essere
effettuato senza il consenso del genitore - per ragioni naturali la madre- che
per primo lo ha riconosciuto. Il consenso non pu essere rifiutato nel caso
in cui il riconoscimento produca vantaggi per il minore. In caso di
giustificata opposizione al riconoscimento, pertanto, decide il Tribunale. Il
riconoscimento avr, in caso di accoglimento del ricorso presentato dal
genitore che voglia effettuare il riconoscimento, lo stesso valore del
consenso mancante. Il riconoscimento del figlio di anni sedici richiede il
consenso di quest'ultimo. Le modalit del riconoscimento. Esso va fatto
nell'atto di nascita. Dopo la nascita pu essere fatto con dichiarazione
davanti ad un'ufficiale di stato civile (giudice tutelare) con un atto
pubblico o con un testamento. Il riconoscimento effettuato irrevocabile.
Gli effetti del riconoscimento. Il genitore sar tenuto nei confronti del
figlio riconosciuto a tutti i diritti e doveri previsti per i figli legittimi.
Non ci sono figli di serie B. Lo stesso obbligo sorge a carico del genitore
che sia stato dichiarato tale a seguito di sentenza (c.d. dichiarazione
giudiziale di paternit o maternit) del Tribunale per i Minorenni
competente. Con la sentenza dichiarativa di paternit o maternit naturale
il Tribunale ha competenza a decidere anche l'affidamento del minore ed il
contributo a carico del genitore non affidatario. Il provvedimento avr
efficacia di titolo esecutivo, ovvero di titolo necessario per promuovere
azione esecutiva nei confronti del genitore inadempiente. Il genitore che per
primo abbia effettuato il riconoscimento, poi, potr ottenere sentenza che
condanni l'altro genitore al pagamento di una quota delle spese, sino al
riconoscimento ed alla dichiarazione giudiziale, sostenute per l'educazione,
l'istruzione ed il mantenimento del figlio naturale. L'obbligo di
mantenimento, invero, spetta ad entrambi i genitori che abbiano riconosciuto
il figlio, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacit
di lavoro professionale o casalingo. Si tiene conto per tale valutazione non
solo dei redditi da lavoro ma di ogni altra risorsa economica (es. utili
derivanti dall'investimento di capitale o da immobili). Il genitore naturale
che convive con il figlio naturale, anche se maggiorenne ma economicamente non
autosufficiente, ha titolo per chiedere direttamente all'altro genitore il
contributo al mantenimento. I diritti successori. La posizione dei figli
naturali nella successione dei genitori uguale a quella dei figli
legittimi. Tuttavia, nel concorso all'eredit, i figli legittimi possono
liquidare in danaro o beni immobili ereditari la quota spettante al figlio
naturale. Se c' opposizione dei figli naturali, decide il giudice. Infine, i
figli naturali instaurano rapporti di parentela soltanto con i genitori, i
nonni ed i bisnonni, non invece verso i collaterali (gli zii per es.)
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