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Sottrazione Internazionale minori

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SINDROME MADRE MALEVOLA

RIVISTA PSICOLOGIA GIURIDICA Prof. GUGLIELMO GULOTTA

Prevenzione

Affidamento Minori

CONVENZIONI

Aja 1980

Legge 64 15.01.1994 di ratifica convenzioni

Stati che hanno ratificato la Conv. Aja 1980 Aggiornamento

Lussenburgo 1980

Diritti del fanciullo

Aja 1961

Europea

relazione .Europea.

Esercizio diritti del fanciullo 1996

Regolamento Europeo

Commento Regolamento

PROPOSTE DI LEGGE

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Fei-CCD

SENTENZE

Cassazione Rimpatrio

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Cassazione Israele '02

Cassazione USA '01

Ascolto del minore

Mediazione Familiare

Sentenze Varie T. M.

Sentenze da tutto il mondo  

( in inglese)

Sentenze da tutto il mondo II

(Francese)

BAMBINI SOTTRATTI ALL'ESTERO E RIMPATRIATI CON LA NOSTRA ASSISTENZA

 

Riccardo tornato dal Brasile

 

Meriem tornata

Caso IRIS MONETA

Iman tornata a casa

ADAMI: le bambine sono tornate a casa il 25/09/2002

 

Diana tornata a casa

 

Linda e Anna portate in USA dalla madre (in ottobre 2002 rientrate in Italia dal loro papā

 

Federico portato in Lituania dalla madre rientrato in Italia dal padre 7/01/03)

 

Ruben portato in Svizzera dalla madre ( in data 9/12/2002 č stato disposto il suo rimpatrio, in Italia, dal Giudice svizzero)

A SEGUITO DI UN NUOVO RAPIMENTO DI RUBEN PERPETRATO DALLA MADRE LA CORTE DI APPELLO SVIZZERA, IN DATA 20 LUGLIO 2004 NE HA NUOVAMENTE ORDINATO IL RIMPATRIO IN ITALIA

 

Karina portata in Colombia dalla madre ( in data 14 dicembre 2002 Karina č stata rimpatriata in Italia dal suo papā

Maya portata in Libano dal padre ( dal 10/01/2003 rientrata in Italia, dalla sua mamma)

 

Josephine portata in Colombia dalla madre ( dal 26 gennaio 2003 č stata rimpatriata dal suo papā in Italia)

 

Melissa portata in Germania dalla madre ( dal 31 gennaio 2003 č stata rimpatriata dal suo papā

Raissa e Khalil portati in Egitto dal padre ( dal 05/02/2003 sono tornati con la madre)

 

Pietro ( nome di fantasia) in Russia portato dalla madre ( in data 06/02/2003 č stato rimpatriato ed ora č con il suo papā

 

Johan in Olanda portato dalla madre ( in data 12/03/2003 č stato rimpatriato dal suo papā

Gionatan, Daniele, Naomi, Andrea in USA ( in data 13.07.2003 tutti i fratelli sono stati rimpatriati dal loro papā in Italia)

 

PERSONALI

Stella Marlene

CONTATTI

Tel. 
059-986654
059-9750203

FAX: 059 986839

L'altra faccia della medaglia

Sottrazione internazionale di minori

Prevenzione

e azioni giudiziarie da intraprendere immediatamente dopo l'avvenuta sottrazione

 

 

 

Mi preme rendere noto, con grande piacere,  che dal 1 agosto 2002 al dicembre 2003, mediante la scrupolosa e tenace attivitā del nostro staff, sono stati ben 26 i minori che abbiamo fatto ritornare in Italia, presso il genitore a cui erano stati sottratti

* * *

Inoltre, dal 16/09/2005 abbiamo, ancora, contribuito a riportare in Italia:

Elia Manu, in data 13 Marzo 2012 il Tribunale peruviano ha  ordinato il suo rimpatrio in Italia e la restituzione al padre

Eleonora  in data 21 febbraio 2012 č tornata dal Brasile dalla sua mamma

Rosa in data 3.02.2012 č tornata dagli Stati Uniti dal suo papā

Bianca e Matteo, in data 05.10.2011 sono tornati dagli Stati Uniti e si trovano con il loro papā

Umberto e Nunsia, in data 04.04.2011 sono tornate dal Messico dal loro papā

Helena ed Irene, in data 14.01.2011 č stato ordinato il loro rimpatrio dalla Finlandia in Italia, dal loro papā.

Antonio in data 16.12.2010 č stato ordinato il suo rimpatrio dall'Inghilterra in Italia e rivedrā il papā

Amina, in data 5.12.2010, dal Sudafrica, č tornata in Italia dal suo papa

Samuele e Sofia, in data 09.10.2010, sono stati riconsegnati alla madre che li ha riportati in Spagna.

Valentina dalla Romania. In data 28 Agosto 2010 č ritornata dal suo papā.

Enrico dall' Inghilterra. In data 24 Agosto 2010  č stato riconsegnato al suo papā.

Valentina dal Brasile. In data 14 gennaio 2010 č stato ordinato dal Tribunale brasiliano il suo rimpatrio in Italia e la riconsegna al suo papā.

Fabio dalla Spagna . In data  09 .01.09 č stato disposto il suo rimpatrio in Italia ed č stato riconsegnato alla madre.

.Carolina dal Brasile. In data 19 settembre 2009 č tornata dal suo papā.

Gitanjali Lucia dalla Germania. In data 27 luglio 2009 č stato disposto il suo rimpatrio in Italia e la riconsegna al suo papā.

Melissa dalla Colombia.. In data 16 dicembre 2009 č stato ordinato, dal Tribunale colombiano, il suo rimpatrio in Italia e la riconsegna al suo papā

Laura dall'Inghilterra. In data 19.06.2009 č stato disposto il suo rimpatrio e la riconsegna al suo papā.

Anis dalla Tunisia

Pico Moreno dalla Germania

Carmen dalla Spagna 

Barret dalla Germania č stato riconsegnato al padre a S. Diego ( California)

Indra dall'Inghilterra

Noah dall'Olanda. 

Martina e Laura  dalla Polonia

Blue dalla Germania.  In data 10.08.2008 la bambina dovrā essere rimpatriata in Italia e consegnata al padre

Marco dalla Ucraina. In data 22.09.08 č rimpatriato in Italia ed č con il padre

Samuel dalla Slovacchia. In data 04.11.08 č stato disposto il suo rimpatrio in Italia e la riconsegna al padre.

Samuele e Sarah Michelle dal Portogallo. In data 18.11.08 č stato disposto il loro rimpatrio in Italia e la riconsegna al loro papā

Cecilia dagli Stati Uniti, 

E altri che hanno preferito l'anonimato.

E' con mia grande soddisfazione   informare che, dall'inizio della mia attivitā, prima per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri poi direttamente per Studi Legali e per privati, in totale, sono giā oltre 60 i bambini sottratti all'estero che abbiamo fatto rimpatriare. 

                                               ATTENZIONE

In materia di sottrazione internazionale dei minori quando č il genitore affidatario a sottrarre il minore all'altro genitore, quest'ultimo non puō domandare il ritorno immediato del figlio, stante la liceitā del suo trasferimento in conseguenza di una decisione sulla scelta della residenza che legittimamente spetta al genitore affidatario. Egli puō invece sollecitare l'autoritā centrale, a norma dell'articolo 21 della Convenzione, a compiere tutti i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio del suo diritto.
Cass. sezione i civile - sentenza 20 gennaio-21 marzo 2005 n. 6014 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 16 del 23 aprile 2005, pagina 30)


Un prezioso suggerimento

Se siete una coppia convivente e se l'altro genitore di vostro figlio intende recarsi, assieme al minore,  nel suo paese di origine per una vacanza o breve permanenza all'estero, per qualsiasi ordine di motivo e temete che esista la possibilitā che non desideri fare ritorno e riportare il fanciullo in Italia, prima di autorizzare il viaggio redigete un documento nel quale dovrā essere precisata la natura del viaggio e fissata la data del rientro con il figlio presso l'indirizzo di residenza abituale italiano e fateglielo firmare. Anche nel caso che vi venga chiesto di accompagnarli.

 *       *      *

 La creazione di questo sito, cominciata il 10/10/1997, e' un ennesimo sforzo volto ad informare la pubblica opinione sull'odioso fenomeno definito:"Sottrazione internazionale di minori" e delle misure fino ad ora esistenti al fine di contrastarlo.

Ho potuto constatare che decine e decine  di casi di bambini sottratti e nascosti all'estero dal loro genitore di nazionalitā straniera che non solo non sono stati rimpatriati  nella loro residenza abituale che avevano immediatamente prima del loro rapimento, come previsto dalle norme delle convenzioni internazionali di merito pur sussistendo perfetto regime di reciprocitā tra gli Stati interessati, ma , spesso, il  genitore vittima non ha neppure ottenuto un diritto di visita nei confronti del figlio rapito.

La causa pių ricorrente di tali negazioni si fonda sulla  mancanza di adeguata conoscenza, da parte dei consulenti legali del genitore reclamante, della corretta interpretazione delle convenzioni internazionali di merito e delle relative, convenienti procedure da adottare, secondo la specificitā dei casi.

Occorre considerare che il trasferimento di un bambino oltre le frontiere italiane non racchiude le stesse caratteristiche e peculiaritā normative che, invece, sono applicabili alla tutela di un bambino che, ad esempio: viene trasferito da Roma a Milano.

Questo,  sopradescritto, l'errore pių frequente che ho potuto constatare negli atti giudiziari degli oltre 150 casi di sottrazione internazionale che ho dettagliatamente seguito e studiato e che ha causato l'affievolimento o il rigetto delle richieste, poste al giudice straniero, dal genitore che si č visto sottrarre il figlio minore.

Questo sito consente di accedere alle necessarie informazioni ed indicazioni procedurali relative alla vigente normativa internazionale e nazionale riferita al fenomeno della sottrazione internazionale di minori

Saranno fornite l'esperienza e le risultanze che sono derivate dagli oltre 150 casi di sottrazione internazionale di fanciulli che ho accuratamente seguito negli ultimi 10 anni e i risultati delle indagini e degli studi che ho effettuato sull'intero territorio nazionale, prima nella mia qualitā d i Consulente    

dell'Onorevole Ministro Livia. Turco, 

     poi della 

REGIONE E. ROMAGNA

 

 In conclusione, i miei studi e le mie ricerche hanno evidenziato che le Convenzioni internazionali di merito vigenti, in ordine alle attese, rivelano diverse difficoltā relative alla loro applicazione; pertanto, la soluzione di questo odioso fenomeno non puō prescindere da una capillare informazione come, ad esempio, la distribuzione di un apposito opuscolo informativo alle coppie binazionali  e dalla messa in rete, almeno in ogni COMUNE CAPOLUOGO, di adeguati PRESIDI sia INFORMATIVI, finalizzati alla PREVENZIONE-DISSUASIONE  e sia CONSULTIVI per consentire la creazione di condizioni favorevoli per una soluzione concertata ed amichevole all'interno delle coppie binazionali, eliminando il deficit di conoscenza sulla particolare situazione giuridica ed amministrativa facente capo ai bambini che godono di una doppia nazionalitā

E' intollerabile il permanere della indifferenza fino ad ora dimostrata dalle PUBBLICHE ISTITUZIONI LOCALI nonostante esse, da anni, siano state scrupolosamente sollecitate ad adempiere al loro OBBLIGO anche ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, di assicurare anche a questi bambini ( e ai loro genitori) una necessaria informazione e prevenzione, finalizzata ad impedire che essi vengano illecitamente sottratti all'estero e privati del loro diritto di essere amati, educati e cresciuti da entrambi i loro genitori.

 Bruno Poli

     

  Giā consulente presso la 

   PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    DIPARTIMENTO AFFARI? SOCIALI

    Prot.: 16. 12. 1996 - DAS/17114/1/PERS./S.B.

 

  Giā consulente presso la

   REGIONE EMILIA ROMAGNA

   POLITICHE SOCIALI E FAMILIARI

    Del. n. 2158  del 25. 11. 1997

 

 

 Giā docente presso

   COMUNE Di ROMA

  POLITICHE GIURIDICHE

    Del. n.  5O78  del 16.11.1997

 

 

 

 

    Se Lei pensa che i Suoi figli corrano il rischio di  sottrazione internazionale e desidera conoscere le 

  possibili azioni, giudiziarie e non, da attuare per tentare di prevenirla o quali altre porre in atto nel caso che i minori siano giā stati trasferiti all'estero

richieda senza indugio un parere

(gratuito)

 

 

 

Email : brunopoli1@alice.it 

 

Telefono:  059-986654 

 

                   059-9750203 

 

FAX       059- 986839

 

 

 

 

 

 

 

 

Diavolo d'un Poli

 

 

 

 

 

ORDINANZA  DA  LEGGERE

 Non ho mai visto nulla di simile. 

E' perfetta. Il Giudice in questione, da  perfetto accademico,  spiega, dettagliatamente come si possono separare, definitivamente, due bambini dal proprio padre.

 

 

(Fondazione per la ricerca dei bambini scomparsi)

 


 

 

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