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Procedure
che abbiamo immediatamente attivato al fine di ottenere il rimpatrio
della bimba, di soli 53 giorni di vita, illecitamente
trasferita in Germania dalla madre di cittadinananza
russa.
1)
denuncia penale contro la madre ed altri per sottrazione
internazionale di minori (art. 574 c.p. ed altri)
2)
Istanza di richiesta di rimpatrio presentata avanti
l'Autorità Centrale
IN
PROSSIMA PUBBLICAZIONE
(
a) Richiesta di applicazione dell'art.. 403 c.c.
presentata presso La Questura di Brescia ( non applicato
poichè la minore non si è trovata sul territorio
nazionale)
(
Le motivazioni addotte
dalla Questura, seppur dichiarando improcedibile la
richiesta, stante la mancanza della minore nel
territorio italiano, hanno soccorso, concretamente, nella
richiesta di affidamento)
(b)
Richiesta di decadenza della potestà in capo alla madre
e dell' affidamento esclusivo della minore al
padre presentata ed avanti il Tribunale per i Minorenni di Brescia.(
l'abbiamo OTTENUTO)
(
Stante la esclusiva
titolarità della competenza giurisdizionale italiana,
in caso di rigetto della richiesta di rimpatrio della
minore da parte delle Autorità Giudiziarie tedesche, si può procedere con la delibazione (
riconoscimento ed esecuzione) del provvedimento di
affidamento, divenuto
definitivo, nella Repubblica Federale Tedesca, anche
in ordine all'art. 12 della Convenzione Europea di
Lussemburgo del 5 maggio 1980
(c)
Richiesta di provvedimento, avanti il Giudice tedesco
avente oggetto l'inibizione per la minore, di un suo
possibile trasferimento al di
fuori delle frontiere tedesche. (
l'abbiamo
OTTENUTO )
(
d) Citazione per danni materiali, morali e
biologici nei confronti della madre e di altri (
in concorso)
( Riteniamo
che attraverso tale citazione, in caso di rigetto del
processo di rimpatrio e di una eventuale
dichiarazione di improcedibilità riguardo alla citata
delibazione, si possa come extrema ratio, concretamente negoziare,
con la madre, un eventuale, ampio diritto di visita del
padre alla figlia, anche portando la minore in Italia
per un periodo previsto)
(e)
Presentazione, avanti le autorità penali tedesche, di
diverse denunce aventi per oggetto presunti
comportamenti illeciti prodotti dalla madre e dai suoi
legali finalizzati a nascondere il luogo ove veniva
trattenuta la minore.
(
Al più presto saranno
tradotte e pubblicate)
Molti
altri atti e istanze sono stati prodotti in Italia ed in
Germania il cui elenco e descrizione sarà in breve
pubblicato.
Il
21 MAGGIO 2002 IL TRIBUNALE TEDESCO HA ORDINATO IL
RIMPATRIO IN ITALIA DELLA MINORE DI 7 MESI
*
* *
Pubblico
questi documenti, con l'autorizzazione del padre della
minore, allo scopo di informare, soprattutto, i genitori
che soffrono la medesima doglianza con il fine di farne
trarre eventuali vantaggi ed indicazioni.
Sono
evidenti le tre strade
che abbiamo aperte per ottenere o il rimpatrio della
minore, due delle quali
giudiziarie ( rimpatrio e delibazione) ed una
stragiudiziale, relativa alla sopramenzionata citazione
per danni per diverse centinaia di milioni di vecchie
lire che, nel caso peggiore, consentirebbe una effettiva
possibilità di negoziazione, tra il padre e la madre,
per l'ottenimento
dell'esercizio di un ampio diritto di visita alla bimba.
Bruno
Poli
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