Procedure che abbiamo immediatamente attivato al fine di ottenere il rimpatrio della bimba, di soli 53 giorni di vita, illecitamente trasferita in Germania dalla madre di cittadinananza russa.
2) Istanza di richiesta di rimpatrio presentata avanti l'Autorità Centrale
IN PROSSIMA PUBBLICAZIONE
( a) Richiesta di applicazione dell'art.. 403 c.c. presentata presso La Questura di Brescia ( non applicato poichè la minore non si è trovata sul territorio nazionale)
( Le motivazioni addotte dalla Questura, seppur dichiarando improcedibile la richiesta, stante la mancanza della minore nel territorio italiano, hanno soccorso, concretamente, nella richiesta di affidamento)
(b) Richiesta di decadenza della potestà in capo alla madre e dell' affidamento esclusivo della minore al padre presentata ed avanti il Tribunale per i Minorenni di Brescia.( l'abbiamo OTTENUTO)
( Stante la esclusiva titolarità della competenza giurisdizionale italiana, in caso di rigetto della richiesta di rimpatrio della minore da parte delle Autorità Giudiziarie tedesche, si può procedere con la delibazione ( riconoscimento ed esecuzione) del provvedimento di affidamento, divenuto definitivo, nella Repubblica Federale Tedesca, anche in ordine all'art. 12 della Convenzione Europea di Lussemburgo del 5 maggio 1980
(c) Richiesta di provvedimento, avanti il Giudice tedesco avente oggetto l'inibizione per la minore, di un suo possibile trasferimento al di fuori delle frontiere tedesche. ( l'abbiamo OTTENUTO )
( d) Citazione per danni materiali, morali e biologici nei confronti della madre e di altri ( in concorso)
( Riteniamo che attraverso tale citazione, in caso di rigetto del processo di rimpatrio e di una eventuale dichiarazione di improcedibilità riguardo alla citata delibazione, si possa come extrema ratio, concretamente negoziare, con la madre, un eventuale, ampio diritto di visita del padre alla figlia, anche portando la minore in Italia per un periodo previsto)
(e) Presentazione, avanti le autorità penali tedesche, di diverse denunce aventi per oggetto presunti comportamenti illeciti prodotti dalla madre e dai suoi legali finalizzati a nascondere il luogo ove veniva trattenuta la minore.
( Al più presto saranno tradotte e pubblicate)
Molti altri atti e istanze sono stati prodotti in Italia ed in Germania il cui elenco e descrizione sarà in breve pubblicato.
Il 21 MAGGIO 2002 IL TRIBUNALE TEDESCO HA ORDINATO IL
RIMPATRIO IN ITALIA DELLA MINORE DI 7 MESI
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Pubblico questi documenti, con l'autorizzazione del padre della minore, allo scopo di informare, soprattutto, i genitori che soffrono la medesima doglianza con il fine di farne trarre eventuali vantaggi ed indicazioni.
Sono evidenti le tre strade che abbiamo aperte per ottenere o il rimpatrio della minore, due delle quali giudiziarie ( rimpatrio e delibazione) ed una stragiudiziale, relativa alla sopramenzionata citazione per danni per diverse centinaia di milioni di vecchie lire che, nel caso peggiore, consentirebbe una effettiva possibilità di negoziazione, tra il padre e la madre, per l'ottenimento dell'esercizio di un ampio diritto di visita alla bimba.
Bruno Poli