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INDIETRO

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Il
Tribunale di Bari
Sezione
Prima
riunito in camera di consiglio e composto dai signori
magistrati:
1. Dott. Luigi Di Lalla - Presidente f.f.
2. Dott. Carmela Noviello - Giudice
3. Dott. Ettore Cirillo - Relatore
sciogliendo la riserva formulata, all'esito
dell'udienza del 14 novembre 2000, sul ricorso proposto,
ai sensi dell'art. 710 c.p.c., il 04.11.1999 da
XXXXXXX (Avv.ti xyz) nei confronti della moglie
separata
YYYYYYYY (avv. abc)
O s s e
r v a
Nell'ambito della vertenza in esame, riguardante tra
l'altro l'esercizio del diritto di visita, l'Assistente
Sociale della Circ. V - Torre a Mare/Japigia ha
segnalato evidenti segni di rifiuto della figura paterna
da parte del minore Michele (nome di fantasia n.d.r.)
affidato alla madre ed ha rivolto ai genitori
l'esortazione ad essere pi collaborativi nel ruolo
educativo per il benessere psicologico del piccolo,
dovendosi rafforzare il lui la convinzione di avere una
vera famiglia su cui fare affidamento nella crescita. I
difensori delle parti, nel prendere atto degli esiti
dell'inchiesta sociale, hanno dichiarato a verbale la
disponibilit dei loro assistiti ad accedere ad un
programma di mediazione finalizzato a dirimere ogni
difficolt connessa al rapporto familiare del bambino.
Tale disponibilit deve essere positivamente
raccolta dal Collegio.
Infatti le Corti regolatrici hanno da tempo compiuto
un percorso che, snodandosi dalla legge del 1967
sull'adozione e via via per tutta la legislazione
familiare successiva, ha individuato dei diritti dei
minori del tutto autonomi, da considerare con assoluta
priorit rispetto a quelli degli altri membri della
famiglia.
La presenza di una struttura che parallelamente al
processo miri - in termini neutralit e con garanzia di
ambiente accogliente e riservato - a riequilibrare la
comunicazione tra i coniugi ovvero ex coniugi, nonch
tra essi ed i figli minori e/o a carico deve perci
essere vista , in tesi generale, con favore. Invero, gi
a livello internazionale, il Comitato dei Ministri del
Consiglio di Europa, con la risoluzione n 616 del 21
gennaio 1998, ha affermato la necessit di incrementare
l'utilizzo della mediazione quale metodo nell'ambito del
quale un terzo, imparziale e neutrale, aiuti le parti a
negoziare, ponendosi al di sopra del conflitto.
Il Consiglio d'Europa, nel definire i metodi di
mediazione, ha posto particolare attenzione nel ribadire
che il mediatore non deve avere il potere di imporre una
soluzione alle parti e che "le discussioni che
hanno luogo nell'ambito della mediazione sono a
carattere confidenziale e non possono essere utilizzate
successivamente".
Sicch la figura del mediatore non deve essere confusa
con quella del consulente/perito ovvero con l'intervento
dei servizi socio/consultoriali.
Il consulente/perito e l'assistente sociale debbono
conoscere per riferire, trasmettere elementi di fatto o
valutazioni a chi deve decidere; il mediatore invece
deve conoscere del conflitto come strumento per
adempiere ad un altro compito, quello di fornire ai
soggetti la bussola per orientarsi e trovare il cammino
che porta alla soluzione del conflitto medesimo.
Per questo motivo i mediatori, in materia di diritti di
famiglia e delle persone, non devono essere portatori di
forza decisionale, neppure indiretta, non sono giudici o
coadiutori nel giudizio, ed i componenti del nucleo
familiare (anche di fatto) non devono sentirli come
tali.
Per questa via la figura la mediazione dei conflitti va
letta nella logica di una "giustizia compositiva"
che pu diventare fonte prevalente, ma non
incontrollata, nel dettare la vita delle famiglie,
legittime e di fatto, nei momenti di rottura e dissidio.
Ma questa "giustizia compositiva" non un
obiettivo solo giudiziario, emergendo dal sistema nitida
la necessaria sinergia con l'ente territoriale, merc
l'attribuzione legislativa all'ente locale delle attivit
relative agli interventi a favore dei minorenni soggetti
a provvedimenti delle autorit giudiziarie minorili
nell'ambito delle competenze amministrative e civili
[art. 23, lett. c), d.p.r. 616/77].
Che pure l'ordinario tribunale civile - allorquando deve
operare nell'interesse dei minori con la latitudine dei
poteri di cui all'art. 155 c.c. e dell'art. 6 della
legge divorzile - rientri nella categoria delle autorit
giudiziarie minorili cui fa riferimento il d.p.r. 616
da considerarsi dato acquisito, non potendosi creare una
ingiustificata disparit di trattamento - "alla
rovescia" - tra interventi devoluti dalla riforma
del 1975 al giudice minorile in tema di figli di coppie
non sposate, per i quali vige la regola del ricorso ai
servizi sociali, ed interventi a favore dei figli di
coppie coniugate devoluti in fase di
separazione/divorzio al giudice civile, per i quali i
servizi sociali non sarebbero giudizialmente attivabili.
Il principio costituzionale di equiparazione degli
strumenti a tutela dei minori, indipendentemente dalla
loro nascita, e gli interventi interpretativi ed
additivi della Corte delle Leggi costituiscono una
univoca ed estensiva chiave ermeneutica.
Se i centri di mediazione familiare rientrano dunque nel
concetto ampio di servizi sociali [ad esempio
nell'ambito dei servizi di sostegno alla relazione
genitori-figli e di contrasto alla povert ed alla
violenza a mente dell'art. 4, lett. i), della legge
285/97], ragionevole concludere che le autorit
giudiziarie minorili, e quindi pure l'ordinario
tribunale civile allorquando deve operare nell'interesse
dei minori, possano ricorrere ai centri pubblici o
convenzionati coll'ente locale per la mediazione
familiare.
Invero l'art. 23 del d.p.r. 616, letto in unione
all'art. 4 della legge 285, porta ad escludere che
l'intervento dei servizi degli enti locali possa essere
limitato alla sola fase attuativa dei provvedimenti
giudiziali ovvero a quella prodromicamente conoscitiva.
Il riferimento quello alla figura generale
dell'ausiliario del giudice cos come delineata
dall'art. 68 c.p.c., secondo cui, indipendentemente
dall'ipotesi della consulenza tecnica disciplinata dai
precedenti artt. 61/64, "il giudice si pu
fare assistere da esperti in una determinata arte o
professione e, in generale, da persona idonea al
compimento di atti che egli non in grado di compiere
da s solo".
Orbene, pacifico (es. art. 708 c.p.c., artt. 183 e
185 c.p.c., ecc.) che il giudice sia tenuto a procurare
la conciliazione delle parti; si tratta di un obiettivo
che, in materia di famiglia, non sempre pu essere
agevolmente perseguito nei pochi minuti di un'udienza
richiedendo (a) il faticoso percorso della coppia verso
il controllo personale della propria vita futura senza
deleghe a terzi; (b) l'analisi dettagliata e sincera
degli elementi di contesa, ivi compresa la imprevedibile
reattivit della prole soprattutto se minorenne; (c) la
lenta maturazione di un comune modo di sentire basato
sul senso di responsabilit verso s stessi e verso i
figli.
E' qui che si aprono gli spazi processuali per il
ricorso all'attivit dei mediatori familiari, potendo
il giudice farsi assistere da esperti nella negoziazione
della crisi coniugale e, dunque, da persona idonea al
compimento di atti (e cio il lungo itinerario di
ricomposizione del conflitto ad es. genitore-figlio),
che egli non nelle condizioni oggettive di compiere.
Il riferimento combinato (a) alla sinergia tra autorit
giudiziaria ed ente locale posta dall'art. 23 d.p.r. 616
in materia, (b) al ruolo specifico della mediazione
familiare nell'ambito dei servizi sociali di sostegno di
cui all'art. 4 L. 285, (c) al principi processuali in
tema di ricomposizione dei conflitti a mente dell'art.
708 e degli artt. 183 e 185 c.p.c., (d) alla possibilit
di ricorrere ad ausiliari atipici per il compimento di
atti che il giudice non in grado di compiere da s
solo alla luce dell'art. 68 c.p.c., portano ad
ipotizzare la confluenza dell'attivit delle strutture
pubbliche di mediazione familiare nell'ambito della
dinamica processuale per ausiliare il giudice
nell'esercizio di quella "giustizia compositiva"
che sta alla base delle prescrizioni legislative in tema
di tentativo di conciliazione.
Sicch il giudice, valutate le ragioni di conflitto, pu
indirizzare la coppia all'intervento mediativo della
struttura pubblica a ci deputata e rinviare la causa
ad altra udienza per esaminare i risultati eventualmente
raggiunti che devono essere sottoposti al vaglio dell'A.G.,
sia per assurgere al rango di titoli esecutivi sia per
la frequente indisponibilit degli interessi in gioco.
La gratuit dell'ingresso dell'ente locale nell'area
processuale civile ordinaria della famiglia e dei minori
consente, poi, da un lato di dare compiuta attuazione a
quei compiti promozionali del benessere dei cittadini
devoluti al comune dalla L. 142/90, dall'altro di
agevolare l'accesso ad una reale negozialit tra i
coniugi in crisi spesso ragionevolmente preclusa dai
costi peritali non sempre sopportabili da parte di
soggetti non abbienti.
Nulla osta all'affidamento di compiti ausiliari del
giudice impersonalmente a strutture pubbliche o
convenzionate coll'ente locale; in verit, a parte il
dettato dell'art. 23 d.p.r. 616 che non dovrebbe
lasciare dubbi in proposito, va ricordato che il
generico riferimento dell'art. 68 c.p.c. a "persona
idonea al compimento di atti" non esclude affatto
le persone giuridiche, private e pubbliche, nelle loro
articolazioni.
A tal fine va ricordato che, ad esempio nel diverso
settore del processo esecutivo, il G.E. designa "le
persone che devono provvedere al compimento dell'opera
non eseguita o alla distruzione di quella compiuta"
e che nella prassi applicativa dell'art. 612 c.p.c. tali
incarichi vengono talvolta conferiti anche a persone
giuridiche, ove si tratti di lavori di particolare
rilevanza e complessit; sicch non v' ragione perch
l'analoga espressione "persona" contenuta
nell'art. 68 c.p.c. debba ritenersi riferita solo alle
persone fisiche.
Pertanto nella fattispecie, preso atto della
disponibilit rappresentata da entrambe le parti
tramite i loro difensori e dovendosi operare
nell'interesse del minore XXX Michele (cl. 1995) con la
latitudine dei poteri di cui all'art. 155 c.c., il
Tribunale pu disporre l'effettuazione di un programma
di mediazione familiare e la segnalazione del caso al
Centro comunale competente; ogni altra iniziativa
giudiziaria, anche istruttoria, va differita onde non
turbare il percorso mediativo.
P.T.M.
IL TRIBUNALE - applicati gli artt. 155 c.c., 68 e
185 c.p.c., 23 d.p.r. 616/77, 4 L. 285/97 - cos
provvede:
Dato atto del consenso delle parti all'effettuazione di
un programma di mediazione familiare dispone, nelle more
del rinvio alla prossima udienza del
___________________, la segnalazione del caso al
"Centro per le Famiglie" (c/o Chiesa Russa -
Corso Benedetto Croce, 130/A, Bari), che provveder a
convocare gli interessati (YYYYYYYY, res. ....... - Via
...................; XXXXXXX , res. ........... - Via
................) ed a notiziare per iscritto questo
ufficio degli eventuali esiti positivi dell'intervento
mediativo entro il giorno 31 marzo 2001.
Riserva all'esito ogni altro provvedimento.
Si comunichi anche al Centro comunale sopra indicato.
Cos deciso nella camera di consiglio della prima
sezione civile del Tribunale di Bari, il giorno 21
novembre 2000
Il
Tribunale di Bari
Sezione
Prima
riunito in camera di consiglio e composto dai signori
magistrati:
1. Dott. Luigi Di Lalla - Presidente f.f.
2. Dott. Carmela Noviello - Giudice
3. Dott. Ettore Cirillo - Relatore
sciogliendo la riserva formulata, all'esito
dell'udienza del 14 novembre 2000, sul ricorso proposto,
ai sensi dell'art. 710 c.p.c., il 04.11.1999 da
XXXXXXX (Avv.ti xyz) nei confronti della moglie
separata
YYYYYYYY (avv. abc)
O s s e
r v a
Nell'ambito della vertenza in esame, riguardante tra
l'altro l'esercizio del diritto di visita, l'Assistente
Sociale della Circ. V - Torre a Mare/Japigia ha
segnalato evidenti segni di rifiuto della figura paterna
da parte del minore Michele (nome di fantasia n.d.r.)
affidato alla madre ed ha rivolto ai genitori
l'esortazione ad essere pi collaborativi nel ruolo
educativo per il benessere psicologico del piccolo,
dovendosi rafforzare il lui la convinzione di avere una
vera famiglia su cui fare affidamento nella crescita. I
difensori delle parti, nel prendere atto degli esiti
dell'inchiesta sociale, hanno dichiarato a verbale la
disponibilit dei loro assistiti ad accedere ad un
programma di mediazione finalizzato a dirimere ogni
difficolt connessa al rapporto familiare del bambino.
Tale disponibilit deve essere positivamente
raccolta dal Collegio.
Infatti le Corti regolatrici hanno da tempo compiuto
un percorso che, snodandosi dalla legge del 1967
sull'adozione e via via per tutta la legislazione
familiare successiva, ha individuato dei diritti dei
minori del tutto autonomi, da considerare con assoluta
priorit rispetto a quelli degli altri membri della
famiglia.
La presenza di una struttura che parallelamente al
processo miri - in termini neutralit e con garanzia di
ambiente accogliente e riservato - a riequilibrare la
comunicazione tra i coniugi ovvero ex coniugi, nonch
tra essi ed i figli minori e/o a carico deve perci
essere vista , in tesi generale, con favore. Invero, gi
a livello internazionale, il Comitato dei Ministri del
Consiglio di Europa, con la risoluzione n 616 del 21
gennaio 1998, ha affermato la necessit di incrementare
l'utilizzo della mediazione quale metodo nell'ambito del
quale un terzo, imparziale e neutrale, aiuti le parti a
negoziare, ponendosi al di sopra del conflitto.
Il Consiglio d'Europa, nel definire i metodi di
mediazione, ha posto particolare attenzione nel ribadire
che il mediatore non deve avere il potere di imporre una
soluzione alle parti e che "le discussioni che
hanno luogo nell'ambito della mediazione sono a
carattere confidenziale e non possono essere utilizzate
successivamente".
Sicch la figura del mediatore non deve essere confusa
con quella del consulente/perito ovvero con l'intervento
dei servizi socio/consultoriali.
Il consulente/perito e l'assistente sociale debbono
conoscere per riferire, trasmettere elementi di fatto o
valutazioni a chi deve decidere; il mediatore invece
deve conoscere del conflitto come strumento per
adempiere ad un altro compito, quello di fornire ai
soggetti la bussola per orientarsi e trovare il cammino
che porta alla soluzione del conflitto medesimo.
Per questo motivo i mediatori, in materia di diritti di
famiglia e delle persone, non devono essere portatori di
forza decisionale, neppure indiretta, non sono giudici o
coadiutori nel giudizio, ed i componenti del nucleo
familiare (anche di fatto) non devono sentirli come
tali.
Per questa via la figura la mediazione dei conflitti va
letta nella logica di una "giustizia compositiva"
che pu diventare fonte prevalente, ma non
incontrollata, nel dettare la vita delle famiglie,
legittime e di fatto, nei momenti di rottura e dissidio.
Ma questa "giustizia compositiva" non un
obiettivo solo giudiziario, emergendo dal sistema nitida
la necessaria sinergia con l'ente territoriale, merc
l'attribuzione legislativa all'ente locale delle attivit
relative agli interventi a favore dei minorenni soggetti
a provvedimenti delle autorit giudiziarie minorili
nell'ambito delle competenze amministrative e civili
[art. 23, lett. c), d.p.r. 616/77].
Che pure l'ordinario tribunale civile - allorquando deve
operare nell'interesse dei minori con la latitudine dei
poteri di cui all'art. 155 c.c. e dell'art. 6 della
legge divorzile - rientri nella categoria delle autorit
giudiziarie minorili cui fa riferimento il d.p.r. 616
da considerarsi dato acquisito, non potendosi creare una
ingiustificata disparit di trattamento - "alla
rovescia" - tra interventi devoluti dalla riforma
del 1975 al giudice minorile in tema di figli di coppie
non sposate, per i quali vige la regola del ricorso ai
servizi sociali, ed interventi a favore dei figli di
coppie coniugate devoluti in fase di
separazione/divorzio al giudice civile, per i quali i
servizi sociali non sarebbero giudizialmente attivabili.
Il principio costituzionale di equiparazione degli
strumenti a tutela dei minori, indipendentemente dalla
loro nascita, e gli interventi interpretativi ed
additivi della Corte delle Leggi costituiscono una
univoca ed estensiva chiave ermeneutica.
Se i centri di mediazione familiare rientrano dunque nel
concetto ampio di servizi sociali [ad esempio
nell'ambito dei servizi di sostegno alla relazione
genitori-figli e di contrasto alla povert ed alla
violenza a mente dell'art. 4, lett. i), della legge
285/97], ragionevole concludere che le autorit
giudiziarie minorili, e quindi pure l'ordinario
tribunale civile allorquando deve operare nell'interesse
dei minori, possano ricorrere ai centri pubblici o
convenzionati coll'ente locale per la mediazione
familiare.
Invero l'art. 23 del d.p.r. 616, letto in unione
all'art. 4 della legge 285, porta ad escludere che
l'intervento dei servizi degli enti locali possa essere
limitato alla sola fase attuativa dei provvedimenti
giudiziali ovvero a quella prodromicamente conoscitiva.
Il riferimento quello alla figura generale
dell'ausiliario del giudice cos come delineata
dall'art. 68 c.p.c., secondo cui, indipendentemente
dall'ipotesi della consulenza tecnica disciplinata dai
precedenti artt. 61/64, "il giudice si pu
fare assistere da esperti in una determinata arte o
professione e, in generale, da persona idonea al
compimento di atti che egli non in grado di compiere
da s solo".
Orbene, pacifico (es. art. 708 c.p.c., artt. 183 e
185 c.p.c., ecc.) che il giudice sia tenuto a procurare
la conciliazione delle parti; si tratta di un obiettivo
che, in materia di famiglia, non sempre pu essere
agevolmente perseguito nei pochi minuti di un'udienza
richiedendo (a) il faticoso percorso della coppia verso
il controllo personale della propria vita futura senza
deleghe a terzi; (b) l'analisi dettagliata e sincera
degli elementi di contesa, ivi compresa la imprevedibile
reattivit della prole soprattutto se minorenne; (c) la
lenta maturazione di un comune modo di sentire basato
sul senso di responsabilit verso s stessi e verso i
figli.
E' qui che si aprono gli spazi processuali per il
ricorso all'attivit dei mediatori familiari, potendo
il giudice farsi assistere da esperti nella negoziazione
della crisi coniugale e, dunque, da persona idonea al
compimento di atti (e cio il lungo itinerario di
ricomposizione del conflitto ad es. genitore-figlio),
che egli non nelle condizioni oggettive di compiere.
Il riferimento combinato (a) alla sinergia tra autorit
giudiziaria ed ente locale posta dall'art. 23 d.p.r. 616
in materia, (b) al ruolo specifico della mediazione
familiare nell'ambito dei servizi sociali di sostegno di
cui all'art. 4 L. 285, (c) al principi processuali in
tema di ricomposizione dei conflitti a mente dell'art.
708 e degli artt. 183 e 185 c.p.c., (d) alla possibilit
di ricorrere ad ausiliari atipici per il compimento di
atti che il giudice non in grado di compiere da s
solo alla luce dell'art. 68 c.p.c., portano ad
ipotizzare la confluenza dell'attivit delle strutture
pubbliche di mediazione familiare nell'ambito della
dinamica processuale per ausiliare il giudice
nell'esercizio di quella "giustizia compositiva"
che sta alla base delle prescrizioni legislative in tema
di tentativo di conciliazione.
Sicch il giudice, valutate le ragioni di conflitto, pu
indirizzare la coppia all'intervento mediativo della
struttura pubblica a ci deputata e rinviare la causa
ad altra udienza per esaminare i risultati eventualmente
raggiunti che devono essere sottoposti al vaglio dell'A.G.,
sia per assurgere al rango di titoli esecutivi sia per
la frequente indisponibilit degli interessi in gioco.
La gratuit dell'ingresso dell'ente locale nell'area
processuale civile ordinaria della famiglia e dei minori
consente, poi, da un lato di dare compiuta attuazione a
quei compiti promozionali del benessere dei cittadini
devoluti al comune dalla L. 142/90, dall'altro di
agevolare l'accesso ad una reale negozialit tra i
coniugi in crisi spesso ragionevolmente preclusa dai
costi peritali non sempre sopportabili da parte di
soggetti non abbienti.
Nulla osta all'affidamento di compiti ausiliari del
giudice impersonalmente a strutture pubbliche o
convenzionate coll'ente locale; in verit, a parte il
dettato dell'art. 23 d.p.r. 616 che non dovrebbe
lasciare dubbi in proposito, va ricordato che il
generico riferimento dell'art. 68 c.p.c. a "persona
idonea al compimento di atti" non esclude affatto
le persone giuridiche, private e pubbliche, nelle loro
articolazioni.
A tal fine va ricordato che, ad esempio nel diverso
settore del processo esecutivo, il G.E. designa "le
persone che devono provvedere al compimento dell'opera
non eseguita o alla distruzione di quella compiuta"
e che nella prassi applicativa dell'art. 612 c.p.c. tali
incarichi vengono talvolta conferiti anche a persone
giuridiche, ove si tratti di lavori di particolare
rilevanza e complessit; sicch non v' ragione perch
l'analoga espressione "persona" contenuta
nell'art. 68 c.p.c. debba ritenersi riferita solo alle
persone fisiche.
Pertanto nella fattispecie, preso atto della
disponibilit rappresentata da entrambe le parti
tramite i loro difensori e dovendosi operare
nell'interesse del minore XXX Michele (cl. 1995) con la
latitudine dei poteri di cui all'art. 155 c.c., il
Tribunale pu disporre l'effettuazione di un programma
di mediazione familiare e la segnalazione del caso al
Centro comunale competente; ogni altra iniziativa
giudiziaria, anche istruttoria, va differita onde non
turbare il percorso mediativo.
P.T.M.
IL TRIBUNALE - applicati gli artt. 155 c.c., 68 e
185 c.p.c., 23 d.p.r. 616/77, 4 L. 285/97 - cos
provvede:
Dato atto del consenso delle parti all'effettuazione di
un programma di mediazione familiare dispone, nelle more
del rinvio alla prossima udienza del
___________________, la segnalazione del caso al
"Centro per le Famiglie" (c/o Chiesa Russa -
Corso Benedetto Croce, 130/A, Bari), che provveder a
convocare gli interessati (YYYYYYYY, res. ....... - Via
...................; XXXXXXX , res. ........... - Via
................) ed a notiziare per iscritto questo
ufficio degli eventuali esiti positivi dell'intervento
mediativo entro il giorno 31 marzo 2001.
Riserva all'esito ogni altro provvedimento.
Si comunichi anche al Centro comunale sopra indicato.
Cos deciso nella camera di consiglio della prima
sezione civile del Tribunale di Bari, il giorno 21
novembre 2000
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