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La recente Convenzione
delle Nazioni Unite 20.11.1989, sui Diritti del Fanciullo,
alla quale hanno aderito vari Stati della Comunita' Europea, contiene
una serie di disposizioni secondo le quali gli Stati Contraenti dovranno
adottare misure per impedire che il bambino venga separato dai genitori
(art.9), per evitare che il bambino venga trasferito e trattenuti
illecitamente all'estero ( art.11) e per impedire il rapimento la
vendita o la tratta di bambini a qualsiasi fine o in qualsiasi forma
(art.35). A norma dell'art. 18 della Convenzione il diritto dei bambini
ad avere entrambi i suoi genitori deve essere il punto di partenza di
qualsiasi decisione in materia di diritto di famiglia; il dovere di
custodia ad entrambi i genitori deve essere posto in rilievo rispetto al
diritto di affidamento; occorre inoltre tenere sempre presente la
possibilita' di riconoscere ad entrambi i genitori il diritto di
affidamento.
Considerando che la citata
Convenzione dispone che, ai fini precedentemente menzionati e in
particolare per impedire il trasferimento illecito di bambini
all'estero, ricorre l'obbligo, agli Stati Contraenti, di
promuovere la concertazione di Accordi bilaterali o Multilaterali o
l'adesione agli Accordi esistenti con gli Stati che ancora non hanno
recepito le Convenzioni di merito.
Le due Convenzioni
esistenti in materia: la Convenzione de L'Aja
del 25.10.1980,"sugli aspetti civili della
Sottrazione internazionale di minori" e la Convenzione
di Lussemburgo del 20.05.80, conclusa nell'ambito del
Consiglio d'Europa, "sul riconoscimento e l'esecuzione delle
decisioni in materia di affidamento dei minori", hanno assolto
la loro funzione, ma hanno evidenziato, allo stesso tempo, gli
innumerevoli problemi di applicazione che impediscono di risolvere con
assoluta efficacia il problema della sottrazione internazionale di
minori da parte di uno dei genitori.
Il Parlamento Europeo,
nella sua Risoluzione del 8.07.1992, relativa ad una "Carta
dei Diritti del Fanciullo" ha sancito, al paragrafo
8.13, il diritto del bambino di mantenere contatti diretti e permanenti
con entrambi i suoi genitori, in caso di rottura della loro unione,
anche qualora uno dei due viva in un altro Paese.
Uno dei
principali problemi di ordine giuridico sollevati da entrambe le
Convenzioni consiste nell'adozione di tecniche giuridiche diverse e
nell'esistenza di un gran numero di eccezioni alla restituzione del
bambino nonche' al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze
straniere, giacche' gli Stati firmatari possono formulare innumerevoli
riserve; si deve osservare anche che gravi lacune, nell'applicazione di
tali Convenzioni, dipendono soprattutto, dalla lentezza delle procedure,
dalla non totale gratuita' delle stesse, da difficolta' linguistiche e,
in numerosi casi, dalla difficolta' per il richiedente di ottenere un
aiuto giudiziario in base ai sistemi vigenti negli Stati Membri.
Si e' inoltre
constatato che le legislazioni penali degli Stati Contraenti presentano
lacune o divergenze per quanto riguarda le pene e la classificazione dei
reati relativi alla sottrazione e al trattenimento illecito dei bambini,
nel caso in cui a commetterli sia uno dei genitori.
Chi scrive
ritiene, tuttavia che, ogni qualvolta sia possibile, si dovrebbe evitare
di attribuire al problema il carattere penale e adottare, invece, una
soluzione diretta alla immediata restituzione della tutela del minore al
genitore dichiarato affidatario ex lege, con decisione giudiziaria o
mediante un accordo tra le parti; inoltre, ritiene che qualsiasi
soluzione tendente alla salvaguardia e alla restituzione di tale diritto
di affidamento debba garantire e tutelare anche il diritto di visita
attribuito ad uno dei genitori e che una particolare attenzione va
rivolta al problema nel caso in cui si tratti di un figlio naturale.
Mi preme
sottolineare che, a livello Comunitario e nei singoli Stati Membri,
occorre garantire una consulenza e un'informazione sufficienti sul
diritto di affidamento e sul problema della sottrazione dei minori a
tutte le coppie di nazionalita' differente, ai loro figli e ai loro
familiari in caso di divorzio e separazione; e' inoltre opportuno
istituire consultori per persone che intendano avviare una relazione con
qualcuno di nazionalita' diversa.
La realizzazione
di mediazioni familiari internazionali ovvero l'immissione in rete di
mediazioni familiari nazionali diviene improcrastinabile; cio'
potrebbe contribuire a risolvere le controversie sul diritto di visita e
svolgere un ruolo preventivo contro la sottrazione del minore da parte
del genitore che non ne ha l'affidamento.
Deve ritenersi
fondamentale anche l'avvio e la conduzione di uno studio sulla liberta'
di circolazione dei minori non emancipati e le misure raccomandate dagli
Stati Membri, in tale ambito, per garantire ai genitori che hanno
l'affidamento od esercitano il diritto di visita, il diritto di opporsi
all'uscita del minore dal territorio del Paese di residenza abituale; lo
studio dovrebbe in particolare analizzare gli strumenti previsti
nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia predisposti nel
Trattato di Maastricht e nell'Accordo di Schengen.
Se lo stato
dell'attuale legislazione, in materia di libera circolazione e di
stabilimento, non registrera' una evoluzione, alla rottura del
vincolo matrimoniale o delle unioni di fatto tra coppie binazionali,
potranno far seguito situazioni di rientro nel paese di origine da parte
di uno dei genitori o avere termine la permanenza legale in territorio
nazionale. Nulla potra' impedire, in teoria, ad uno dei genitori di
sottrarre i propri figli: vista l'inesistenza dei controlli alle
frontiere interne, potra' farlo senza difficolta', addirittura
trasferendoli in Paesi terzi.
Deve essere
preminente la considerazione che l'infanzia di un individuo e le
caratteristiche particolari dell'ambiente familiare e sociale,
determinano in buona parte la sua successiva vita da adulto e che la
stabilita' degli affetti familiari svolge un ruolo fondamentale nella
crescita equilibrata del bambino, il cui corretto sviluppo psichico e
fisico non puo' prescindere da una assidua ed armoniosa frequentazione
di entrambi i genitori.
Occorre dunque,
con urgenza, che le Pubbliche Amministrazioni locali, nell'ambito
dell'esercizio dei loro obblighi nei confronti del cittadino, in
particolare secondo i dettami del D.P.R. 616, 24 luglio 1977,
istituiscano, anche in congiunta collaborazione, la messa in rete sul
loro territorio di competenza di adeguati presidi
informativi-preventivi volti a contribuire alla tutela e alla
salvaguardia del diritto fondamentale di TUTTI
i fanciulli di vedersi amati ed allevati da entrambi i genitori.
Bruno Poli
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