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Agenzia
di mediatori per i bimbi rapiti
Per risolvere il dramma
dei "rapimenti" internazionali di bambini serve un'agenzia di
mediatori, ma non penso tanto all'istituto della mediazione familiare quanto
ad "esperti" come quelli che nella maggior parte dei casi riescono a
risolvere i sequestri in
Sardegna.
Secondo Sandra Fei, deputato di An e madre di
due bimbe che il marito colombiano le ha portato via quando erano ancora
piccolissime, il 'rapiment internazionale di minori una piaga sociale che
il Parlamento continua ad ignorare. Quando i miei colleghi vengono a
sapere della mia vicenda - racconta Sandra Fei - si mostrano umanamente
colpiti; quando poi si tratta di lavorare sul problema tutti si defilano. Credo
invece sia urgente - aggiunge il deputato - intervenire per evitare vicende
che segnano per sempre la vita di questi bambini. Per questo ho preparato una
proposta di legge per l'istituzione di un'agenzia di mediazione che coinvolga
sia esperti del ministero degli Esteri che di Grazia e giustizia capace di
intervenire immediatamente. Oggi, invece le famiglie sono abbandonate,
dilapidano soldi e rischiano la sanit mentale in guerre senza soluzione. Con
Schengen, poi, e l'apertura delle frontiere la circolazione dei minori sar
anche pi facile. Sandra Fei, che capogruppo di An alla Camera proprio
nella commissione 'Schengen', non sottovaluta inoltre il problema delle
separazioni anche tra coniugi entrambi italiani. Il principio che credo sia
indispensabile introdurre per legge - dice- il supremo interesse del
bambino. Per questo sto lottando perch nel testo di riforma del diritto di
famiglia si preveda che lo Stato debba garantire ad ogni bambino il rapporto
costante con entrambi i genitori.
OTTIMO
DISEGNO DI LEGGE ( RIMASTO NEI CASSETTI)
Senato - Disegno di legge 2234 (testo presentato)
ONOREVOLI SENATORI. - La legislazione attuale
ispirata a due principi, che, sebbene teoricamente accettabili sono stati
introdotti nella legislazione senza valutarne le effettive conseguenze.
Si tratta delle note questioni dell'interesse del minore e della protezione
del coniuge pi debole.
Per quanto riguarda l'interesse del minore si e trattata la questione come se
fosse una categoria, peraltro non definita, e definitivamente esclusa
dall'indagine e dalla riflessione, tutti coinvolti e sconvolti da quella che
fu definita una "rivoluzione copernicana".
L'altra questione della protezione del coniuge pi debole, piuttosto che
riequilibrare la situazione non ha fatto altro che ribaltare le posizioni,
creando una diversa parte pi debole, e lasciandola, di fatto senza tutela
giuridica.
In pi, la combinazione dei due principi ha aggiunto danno a danno. Infatti
l'indeterminazione della categoria di riferimento (l'interesse del minore) ha
di fatto reso possibile ogni interpretazione, rendendo il giudicare privo di
difese nei confronti del pregiudizio e trasformando l'applicazione della legge
nell'applicazione della politica della legge.
La conseguenza stata uno spostamento sessista della giustizia, che ha perso
cos le sue caratteristiche di neutralit avendo assorbito valori
pregiudiziali (e, quindi, come pre-giudiziali assolutamente estranei al
dibattimento) come veri e si lasciata trascinare dall'onda di pubbliche
pressioni, a loro volta governate dall'oscillante volere di pubbliche
passioni.
Il primo compito che la nuova legge si pone proprio quello di riportare al
centro questa anomala evidenza ricostruendo un potere del giudice meno
discrezionale (e, per questo, meno difficile), fondamentalmente diretto e
contenuto su una piattaforma certamente pi egualitaria.
Ma non c'e solo questo.
L'interesse del minore, cos come indefinito, ha indotto il precedente
legislatore a predisporre una serie di misure che avrebbero dovuto erigere una
barriera di protezione per i figli. Ad esempio la casa, l'assegno, e la
pervicace convinzione dei magistrati di proteggere il genitore affidatario (se
e soltanto se la madre) consentendogli, di fatto, la violazione di ogni
disposto in maniera sostanzialmente impune e difendendone ad oltranza l'affido
esclusivo.
Desideriamo, per inciso, far rilevare al contrario, il numero elevato di
trasferimenti di affidamento nei casi in cui il padre, affidatario per
l'abbandono della famiglia da parte della madre, vede la stessa, reduce dalle
sue esperienze, ritornare e reclamare i figli. E ottenerli||
E senza nessuna di quelle cautele che di solito i magistrati adottano quando
si tratta di ristabilire i rapporti con il padre, interrotti unilateralmente
dalla madre (poche ore alla settimana, assistenti sociali anch'esse donne,
verifiche continue e tutto quanto i padri conoscono bene).
In realt, la grande importanza delle questioni patrimoniali e sentimentale
in gioco, divengono esse stesse ragione della conflittualit e, spesso, della
separazione stessa.
Con conseguenze gravissime.
Dal 1 gennaio 1996 si sono avuti, per cause connesse a questioni di
separazioni ed affidamento dei figli, cento morti per suicidio, tra cui spicca
il rogo di Antonio Sonatore, ma anche per reciproci omicidi. Il dato in
aumento rispetto al 1995.
Sempre per le stesse ragioni altri hanno valutato in oltre 250 i bambini
rapiti dai genitori, di gran parte dei quali si sono perse le tracce oppure
sono in condizione di non poter incontrare l'altro.
Il numero delle separazioni raddoppiato ogni dieci anni a partire dal 1970
ad oggi. Anche se pare, ora, in declino, anche per il diffondersi della
convivenza e per la difficolt economica di costruire nuovi nuclei.
Statistiche ci dicono che tre matrimoni su quattro si rompono per volont
della donna.
Al contrario di quanto comunemente sostenuto abbiamo buone ragioni di credere
che sia a causa delle agevolazioni che la legge promette e concede alla donna
che si separa.
certo un fenomeno abbastanza comune quello della madre che s'innamora di un
altro, chiede ed ottiene la separazione, chiede ed ottiene i figli, chiede ed
ottiene la casa conflittuale (qualcuno la chiama coniugale, ma un evidente
errore linguistico), anche se di propriet del marito e dalla separazione in
poi prende nella casa non sua il nuovo partner, che e stato la causa
della rottura, e costui si va installare nella casa dell'altro, e pu vivere
con figli non suoi, mentre il vero padre non pu pi farlo.
Tra le altre tragiche conseguenze c' anche quella che la madre diviene
libera di stabilire con "chi" i figli devono vivere. Se cambia
ancora partner, e ci avvenuto col consenso dei giudici, i figli
dovranno vivere col terzo o col quadro "finto padre", mentre il vero
padre tenuto accuratamente lontano.
Ci sono alcuni giudici che emettono a carico del padre sentenze che vietano
non solo gli incontri, ma anche le relazioni telefoniche ed epistolari.
Ci sono giudici che, nell'intento di favorire la madre, considerano prova di
"bestialit" il fatto che il padre attivi i mezzi legali di cui
dispone per vedere i figli che la madre nasconde.
Ci sono giudici che affidano i figli alla madre, perch cos vuole la
Bibbia.
Ci sono stati giudici che per impedire le visite paterne hanno addirittura
comminato l'interdizione a frequentare la citt dove vivono i figli.
E senza gravi motivi.
Ci sono padri che lottano da decine di anni ed ancora non hanno potuto
rivedere i figli.
Ci sono magistrati che, se i figli, in attesa dei provvedimenti, sono presso
la madre fissano udienze a mesi e mesi, se sono con il padre fissano l'udienza
in pochissimi giorni, ricorrendo ad ogni tipo di notifica, compreso quella via
fax o mandando i carabinieri a casa ad avvertire.
C' stato perfino un caso in cui, morta la madre affidataria, un giudice ha
emesso una sentenza di affido alla nonna materna, inaudita altera parte, ed
in meno di tre ore dalla morte della madre (il caso si poi chiuso con il
riaffido al padre tre mesi dopo. Ma resta la domanda: perch?).
Tutto ci sia ben chiaro, non va assolutamente inteso come un'assegnazione
irrevocabile di responsabilit ai magistrati.
Innanzitutto perch gli esempi riferiti rappresentano una parte assai
minoritaria dei provvedimenti emessi e comunque casi estremi ed isolati.
In secondo luogo perch nel disastro della separazione la prima responsabilit
(sebbene la pi comprensibile) dei genitori in conflitto, e subito dopo
quello spiegarsi delle passioni pubbliche gi richiamato prima, che gli
addetti ai lavori non hanno saputo contenere.
Ed a tutto questo che si doveva porre rimedio.
Come?
La prima osservazione che una conflittualit nelle relazioni individuali
si pu conciliare con un lavoro di mediazione che escluda il terreno del
potere.
Quando vi sbilancio di potere non vi conciliazione. Al massimo
rassegnazione passiva, ma sempre pronta ad esplodere.
E le norme precedenti, ma ancora in vigore, di fatto avevano, sia pur con
nobili intenzioni, fatto della separazione una questione di potere.
Magari senza volere, ma l'avevano fatto.
La tanto conclamata "rivoluzione copernicana" stato un abbaglio.
Non era, e oggi ce lo dice anche la ricerca psicologica, e non possibile
separare l'interesse del minore, salvo rarissimi casi, dalla considerazione e
dal rispetto degli obblighi dei genitori. E che nessun dovere pu essere
assolto se non vengono garantiti i diritti e gli strumenti per assolverlo.
E che, quindi, centrarsi esclusivamente sui figli giusto, ma a condizione
che non si distrugga il contesto relazionale che ha costituito quella
famiglia, sia pure in crisi.
D'altra parte si figli comunque di due genitori e non si genitori se non
si hanno figli.
Quest'ultimo pensiero riporta alla questione della famiglia. E questo riporta
alla domanda: quale societ vogliamo. Perch, certo, una cosa chiara: una
societ con due genitori presenti e responsabili e una societ diversa da
quella che si costruisce con un modello senza padre, o senza madre. O senza
entrambi. Come c' gi il rischio che diventi. Ne abbiamo tristi presagi.
Non pi lotta di potere ma confronto di responsabilit. Non pi scontro
economico ma pratica degli affetti.
Meno tribunale sulla sofferenza e pi sostegno per alleviarla. E tanta, tanta
pi attenzione.
Allora s, potremo dire con certezza di aver una legge per l'autentico
interesse del minore.
Allora s che potremmo guardare con maggiore fiducia allo sviluppo del futuro
della societ umana.
Allora s, che ci saremmo dati una mano ad aiutarci, noi e i nostri figli.
Altra questione, ma anche pi fondamentale, quella del "Manifesto
della paternit e maternit".
I principi in esso contenuti sono a monte del progetto di legge e lo
caratterizzano come una carta della separazione, ma non solo.
Come una carta dei rapporti familiari quando vi siano figli. E qui per
"famiglia" intendo un gruppo di persone che convivono essendo legate
da legami di sangue (quindi anche i genitori non coniugati con figli) o di
parentela.
Ma anche quelle che chiamo le "pro-famiglie", cio i nuovi nuclei
composti da adulti provenienti da separazioni o divorzi e dai figli comuni e/o
dai figli di uno solo dei genitori.
un manifesto che pone l'accento in maniera forte sulla genitorialit e
richiama a sua volta i valori fondamentali della persona come soggetto
"integrato" e non privabile di nessuna delle sue componenti.
Il "Manifesto" e il progetto di legge concorrono ad indicare l'unica
strada ragionevole. Perch l'unica in grado di rispettare la persona.
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DISEGNO DI LEGGE
Parlamento
Italiano
Disegno
di legge Senato 2234
Modifica del titolo VI, capo V del codice civile e della legge 1
dicembre 1970, n. 898, cosi' come modificata dalla legge 1 agosto
1978, n. 436, e dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, nonche' di
disposizioni collegate recanti nuove norme in materia di separazione
personale dei coniugi e di affidamento dei figli
Testi disponibili:
Disegno di legge
Senato 2234 (testo presentato)
Informazioni
sul progetto di legge
Presentato da:
Sen. NAPOLI ROBERTO (CCD)
Situazione del progetto di
legge:
Senato: Alla data del 29 Aprile 1997 assegnato alla
Commissione Giustizia in sede referente non ancora iniziato l'esame
Numeri assunti dal progetto di
legge nel suo iter parlamentare (S=Senato, C=Camera):
S. 2234 .
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Art.
1.
(Modifica
dell'articolo 155
del codice civile)
1. L'articolo 155 del codice civile
sostituito dai seguenti:
Art. 155. - ( Provvedimenti che
riguardano i figli). - L'interesse della prole, in relazione alla
separazione personale dei genitori o alla cessazione della convivenza
degli stessi, in via essenziale quello di mantenere il rapporto con
essi in maniera stabile continua e serena, e di continuare a ricevere
da entrambi cura, istruzione ed educazione anche dopo la separazione,
lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio.
Per i fini di cui al primo comma il giudice che adotta i provvedimenti
o pronuncia la separazione, esperito inutilmente il tentativo di
conciliazione, dispone secondo le modalit congiuntamente concordate
dalle parti se conformi alle disposizioni della legge. Qualora le
parti non abbiano raggiunto un accordo sull'affidamento dei figli o in
materia economica ovvero l'accordo raggiunto non sia conforme alla
legge, li rimette davanti all'ufficio di consulenza e conciliazione
istituito ai sensi dell'articolo 155- septies , affinch
promuova l'accordo.
Esperito l'intervento senza esito, il giudice, salvo quanto previsto
dagli articoli 155- ter e seguenti, e salvo che dalla
relazione dell'ufficio risultino circostanze gravi, precise e
concordanti che possano essere di pregiudizio per i figli, dispone che
essi rimangano affidati ad entrambi i genitori fissando modalit di
collocazione, ove possibile in via alternata presso ciascun genitore,
e comunque in modo che ognuno di essi possa rapportarsi con i figli in
maniera eguale.
Il giudice dispone inoltre, se i genitori sono in costanza di
matrimonio, che il regime sia quello della separazione dei beni e
conseguentemente d le disposizioni circa l'amministrazione dei beni
dei figli ed il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto
legale salvo che non sia disposto l'affidamento ad uno di essi in via
esclusiva ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 155- ter
e seguenti.
Art. 155- bis. - (Modalit di
attuazione dell'affidamento). - In ogni caso le modalit di
attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti
del minore di cui all'articolo 155 e l'esercizio della responsabilit
da parte di ciascuno dei genitori.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno
dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Nessuno pu essere privato del diritto e del dovere di esercitare la
potest del genitore n vi pu rinunciare, salvo che non sussistono
le condizioni di cui agli articoli 155- ter e seguenti.
Anche il genitore non convivente tenuto ad esercitare la potest
di genitore nella misura pi ampia possibile, tenuto conto delle
esigenze del minore e delle proprie attitudini, esperienze e
situazioni personali.
Quale che siano le modalit stabilite obbligo dei genitori
consultarsi in via preventiva in materia di istruzione, educazione,
salute, condizioni di vita della prole e per qualunque decisione che
comporti influenze durevoli sulla vita dei figli.
In caso di disaccordo tra i genitori su questioni che riguardano i
figli esse saranno regolate secondo quanto disposto dai commi terzo,
quarto e quinto dell'articolo 316.
Art. 155- ter. - (Esclusione
dell'affidamento a entrambi i genitori). - Il giudice dispone
l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli
articoli 541, 564 e 569 del codice penale. L'esclusione disposta
anche se taluno dei genitori condannato in via definitiva per il
delitto previsto dall'articolo 368 del codice penale, quando il reato
commesso a danno dell'altro genitore, anche negli scritti od atti
rimessi davanti all'autorit giudiziaria, ovvero per violazione di
quanto disposto dagli articoli seguenti.
Ciascuno dei genitori pu, in qualsiasi momento, opporsi
motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento
e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni considerate
dagli articoli 330 e 333 del codice civile, ovvero quando vi siano
accertate patologie psichiche che possano risultare pregiudizievoli
per la prole.
Il giudice, sentite le parti e disposta ogni indagine, se accoglie la
domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante e dispone
il collocamento dei figli presso di lui, facendo salvo, per quanto
possibile, l'interesse della prole cos come riconosciuto dal primo
comma dell'articolo 155.
Se la domanda risulta infondata, nell'emettere il provvedimento il
giudice dispone che le spese siano a carico del ricorrente.
Art. 155- quater. - (Assegnazione
della casa familiare e prescrizioni in materia di rapporti economici
tra coniugi). - I primi quattro commi dell'articolo 156 sono
sostituiti dai seguenti:
"Il possesso della casa familiare
viene stabilito in favore di colui che ne ha la legittima propriet o
ne conduttore.
Qualora la casa familiare fosse in propriet comune ed i coniugi non
abbiano raggiunto uno specifico accordo in materia, anche in via
prematrimoniale, il giudice d agli stessi centottanta giorni per
provvedervi.
Qualora tale termine sia trascorso infruttuosamente il giudice dispone
la vendita giudiziaria dell'immobile e la suddivisione degli utili tra
i coniugi in parti corrispondenti alle quote di propriet o in parti
uguali se il bene ricadeva in comunione legale.
Qualora il diritto di abitazione venga riconosciuto ad uno dei
genitori che non sia proprietario in via esclusiva della casa
familiare il valore locativo, per la parte goduta, deve esser valutato
ai fini della regolazione dei rapporti economici tra i coniugi.
L'obbligo di assistenza reciproca tra coniugi separati o divorziati
deve essere assolto unicamente nei limiti di cui all'articolo 433 e
solo nel caso che non sia intervenuta autorizzazione a vivere separati
o dichiarazione, anche per omologa, di separazione personale dei
coniugi, prima del compimento di cinque anni dalla data del matrimonio
ovvero che il coniuge che chiede l'assistenza non si sia separato di
fatto ovvero abbia abbandonato il domicilio domestico entro il
medesimo termine.
L'obbligo cessa, altres, se il coniuge beneficiario ha compiuto
alcuno dei reati di cui all'articolo 155- ter , primo comma,
ovvero se abbia instaurato altra stabile convivenza more uxorio
.
Art. 155- quinquies. -
(Disposizioni in materia di residenza). - fatto divieto a
ciascun genitore di trasferire la residenza o il domicilio dei figli
senza il consenso dell'altro genitore o del giudice.
Il giudice pu autorizzare la variazione di residenza o di domicilio
del minore, su domanda di un genitore e sentite congiuntamente le
parti.
Nell'emettere il provvedimento il giudice deve valutare unicamente le
esigenze del minore. Non concedibile l'autorizzazione quando essa
comporta la violazione di quanto stabilito dall'articolo 155, ovvero
quando ne conseguirebbe di fatto una maggiore difficolt o una reale
impossibilit di frequentazione dei figli o la limitazione di fatto
dell'esercizio della potest dell'altro genitore. Non , in ogni
caso, concedibile l'autorizzazione a trasferire la residenza o il
domicilio della prole all'estero, senza il consenso di entrambi i
genitori.
fatto divieto all'ufficiale di anagrafe di apportare variazioni
allo stato anagrafico dei minori senza il consenso di entrambi i
genitori o del giudice.
La mancata osservanza di quanto disposto dal secondo comma comporta la
perdita dell'affidamento e costituisce violazione di quanto previsto
dall'articolo 605 del codice penale.
La mancata osservanza di quanto previsto dal terzo comma del presente
articolo costituisce violazione dell'articolo 476 del codice penale.
Art. 155- sexies. - (Obblighi dei
genitori). - I genitori sono tenuti ai rispetto di quanto
previsto dai patti della separazione ovvero delle disposizioni del
giudice, fermo restando quanto disposto dall'articolo 388 del codice
penale.
Ciascun genitore ha l'obbligo di facilitare i rapporti con l'altro e
di astenersi da comportamenti volti ad impedire ed ostacolare i
rapporti o instillare sentimenti negativi della prole verso l'altro
genitore.
In caso di inadempienze ripetute o gravi da parte di uno dei genitori
su istanza dell'altro il giudice convoca davanti a s le parti e,
accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non siano state
determinate da oggettive cause di necessit, prende le decisioni
opportune per ripristinare i diritti del minore di cui al primo comma
dell'articolo 155, anche se all'udienza sia intervenuta una sola delle
parti.
In casi gravi il giudice pu prendere i provvedimenti di cui al comma
precedente fin dalla prima violazione.
Art. 155-
septies. - (Servizi sociali e ufficio di conciliazione e consulenza).
- Sono istituiti appositi uffici di consulenza e conciliazione,
attivati presso gli uffici di giudice tutelare delle preture.
Essi sono costituiti avvalendosi delle prestazioni dei professionisti
iscritti agli elenchi dei consulenti tecnici d'ufficio, presso i
singoli tribunali e corti di appello e nominati secondo le modalit
degli articoli 61 e 191 del codice di procedura civile con decreto del
presidente del tribunale. Col medesimo decreto il presidente nomina il
responsabile dell'ufficio ed assegna allo stesso il personale
necessario a svolgere i suoi compiti scegliendolo tra il personale di
cancelleria.
Il responsabile dell'ufficio ne gestisce l'organizzazione con
particolare riguardo alla tutela delle parti e dei minori e dei
termini di legge, e dispone per il suo funzionamento.
In caso di dubbio sui poteri dell'ufficio o del suo responsabile. su
istanza di chi vi abbia interesse, il presidente del tribunale o un
suo delegato decide con le modalit di cui all'articolo 92 del codice
di procedura civile.
Il costo degli interventi dell'ufficio, ovvero di quelli del
consulente tecnico d'ufficio qualora nominato dal giudice, sono
ripartiti in modo eguali tra le parti.
Qualora il giudice ritenga necessario l'intervento dell'ufficio di cui
al primo comma, le parti hanno facolt di farsi assistere da un
consulente di parte, la cui nomina pu essere comunicata, nelle forme
di legge, in ogni momento.
L'ufficio di consulenza e conciliazione, entro venti giorni dal
conferimento dell'incarico, convoca e ascolta le parti per un
tentativo di conciliazione riguardo le modalit della separazione.
Gli esiti del tentativo, con i termini dell'eventuale accordo o le
posizioni assunte dai genitori in caso di disaccordo, sono riportati
in un verbale, sottoscritto da entrambi, che il l'ufficio invia al
giudice nel termine di dieci giorni dall'avvenuto incontro delle
parti.
Se la conciliazione non riesce l'ufficio invia al giudice anche una
relazione nella quale sono analizzate la situazione familiare e la
natura del conflitto.
Le modalit di attuazione dell'affidamento sono quindi determinate
dal giudice in base ai criteri indicati nell'articolo 155 e 155-
bis , e alle risultanze del processo verbale di cui al precedente
comma ed alle controduzioni dei consulenti di parte, qualora nominati.
Art. 155- octies. - (Obblighi
economici nei confronti dei figli). - Qualora le parti non
abbiano stabilito di comune accordo le modalit per il mantenimento
dei figli, il giudice pu disporre che ciascuno dei genitori provveda
in via esclusiva al mantenimento dei figli nel periodo in cui hanno la
prole con s. Il giudice pu altres stabilire che ciascuno dei
genitori provveda in forma diretta e per capitoli di spesa al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Qualora sia stato stabilito il regime del mantenimento diretto di cui
al comma precedente, in caso di violazione degli obblighi il tribunale
dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al
regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro
genitore.
Art. 155- novies. - (Riproponibilit
di istanze di modifica delle modalit di affidamento). - Ciascun
genitore pu, in ogni tempo, richiedere la modifica delle condizioni
di affidamento incluse quelle economiche . Il giudice, verificata la
fondatezza della domanda e esaminato l'interesse della prole, dispone
l'accoglimento o il rigetto della richiesta con sentenza
motivata".
2.
L'ufficio di cui all'articolo 155- septies del codice civile,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, istituito entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art.
2.
(Esclusioni
dall'esercizio della potest)
1. Il secondo comma dell'articolo 317-
bis del codice civile sostituito dal seguente:
"Se il riconoscimento fatto da
entrambi i genitori l'esercizio della potest spetta congiuntamente
ad entrambi e non viene meno in caso di separazione, annullamento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, n in caso di
cessazione della convivenza.
Il giudice, nell'interesse del minore, pu disporre diversamente ai
sensi degli articoli 155- ter e seguenti o di altre
disposizioni di legge".
2. Qualora
ricorrano gravi motivi di pregiudizio per i figli il giudice,
verificatane la fondatezza, pu nominare un tutore ovvero pu
escludere ambedue i genitori dall'esercizio della potest ed ordinare
che la prole sia affidata a terzi ed eventualmente collocata presso di
essi dando precedenza ai congiunti ed affini nell'ordine stabilito
dall'articolo 433 del codice civile o, nell'impossibilit, presso
comunit pedagogiche o istituti di educazione. Del provvedimento deve
essere data comunicazione ai genitori con le modalit di cui
all'articolo 5 della presente legge.
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Art.
3.
(Presenza
dei consulenti di parte)
1. All'articolo 201 del codice di
procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:
"Qualora
il giudice nell'espletamento di attivit conoscitive incarichi i
servizi sociali di svolgere indagini o accertamenti le parti hanno
facolt di farsi assistere da consulenti di loro fiducia
comunicandone il nominativo, in qualunque fase e momento del giudizio.
Il consulente di parte, se nominato ai sensi del presente articolo,
assiste ed interviene a norma del presente articolo ed ha facolt di
presentare al giudice relazioni e controdeduzioni per iscritto o a
voce.
Nel caso che una delle parti o entrambe le parti abbiano nominato un
loro consulente, il giudice deve dare un termine, non inferiore a
dieci giorni, affinch essi possano depositare le proprie deduzioni
in forma scritta, a far tempo dal deposito della relazione del
consulente tecnico d'ufficio, dei servizi sociali o dell'ufficio di
consulenza e conciliazione.
L'esclusione, anche parziale, dei consulenti di parte, dalle attivit
del consulente del giudice di cui agli articoli 61 e 191, dell'ufficio
di conciliazione di cui all'articolo 155- septies del codice
civile, ovvero nei casi previsti dall'articolo 197 del presente codice
motivo di nullit insanabile degli atti".
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Art.
4.
(Riconoscimento
di figli naturali)
1. Dopo il primo comma dell'articolo
254 del codice civile sono inseriti i seguenti:
"Il
pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione di cui al comma
precedente la trasmette obbligatoriamente all'ufficiale di anagrafe
competente per territorio, che a sua volta provvede a registrarla.
Direttamente provvede l'ufficiale d'anagrafe che riceva la
dichiarazione in mani proprie.
Nell'impossibilit rimette la richiesta al tribunale, affinch
prenda i provvedimenti opportuni".
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Art.
5.
(Adeguamento
di norme preesistenti)
1. I commi 2, 3, 4 dell'articolo 6
della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti:
" 2. Il tribunale che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio dichiara l'affido congiunto o alternato dei figli e adotta
ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riguardo
all'interesse morale e materiale di essa cos come definito dagli
articoli 155 e seguenti del codice civile.
3. Nel caso di affidamento esclusivo ad un genitore,
stabilito ai sensi degli articoli 155- ter e seguenti del
codice civile, il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il
genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione dei figli nonch le modalit dei
suoi diritti nei rapporti con essi, con riferimento al primo comma
dell'articolo 155 del codice civile.
4. Il genitore cui sono affidati i figli deve attenersi alle
condizioni dettate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente
stabilito, le decisioni relative alla istruzione, educazione, salute e
condizioni di vita del minore devono essere concordate ed adottate da
entrambi i genitori".
2. Il comma 5 dell'articolo 6 della
citata legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni,
sostituito dal seguente:
" 5. Qualora uno dei
genitori affidatari non si attenga alle condizioni stabilite il
tribunale deve valutare detto comportamento ai sensi degli articoli
155 e seguenti del codice civile".
3. I commi 6, 7 e 11 dell'articolo 6
della citata legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni, sono
abrogati.
4. Dopo il comma 10 della citata legge n. 898 del 1970, inserito il
seguente:
" 10 -bis. Copia del
provvedimento deve essere notificato nei modi di legge ai genitori
entro e non oltre dieci giorni dalla data di emissione del
provvedimento, comunicando agli stessi anche il luogo dove la prole
collocata e garantendo, salvo motivi di grave pregiudizio per i figli,
diritti di visita con frequenza almeno bimensile, anche in luogo
protetto".
5. Nel
comma 12 dell'articolo 6 della citata legge n. 898 del 1970,
successive modificazioni, le parole "trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni". Al medesimo comma
aggiunto il seguente periodo: "La comunicazione deve contenere
i dati sufficienti a garantire le comunicazioni e gli incontri, se non
diversamente disposto, tra l'altro genitore e la prole.
La mancata comunicazione di cui al precedente comma deve essere
valutata dal giudice, su istanza dell'altro genitore, ai fini
dell'affidamento in via esclusiva a favore di quest'ultimo".
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Art.
6.
(Adeguamento
della normativa ai trattati
internazionali)
1. Nei
procedimenti di separazione personale dei coniugi o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio o regolazione di rapporti con la
prole dei genitori naturali, ed in mancanza di accordi tra le parti
ovvero se non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 155- ter
, il tribunale dispone l'audizione dei minori, con le cautele
necessarie e ricorrendo, se l'et dei minori inferiore ai dieci
anni ed in ogni caso se ne ravvisa l'opportunit, ai servizi sociali
o ai consultori.
2. In ogni caso i figli hanno il diritto di essere ascoltati e le loro
richieste devono essere valutate.
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Art.
7.
(Diritti
dei genitori)
1. I
genitori hanno eguali diritti e doveri nei confronti dei figli e della
legge.
2. La paternit e maternit sono condizioni umane irrinunciabili e
pertanto la potest del genitore un diritto indisponibile dei
genitori, che pu essere limitato dal giudice ai sensi dell'articolo
155- ter e seguenti del del codice civile unicamente nelle
situazioni gravemente pregiudizievoli per la prole.
3. dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed ai educare
i propri figli anche se nati fuori dal matrimonio, ai sensi
dell'articolo 30 della Costituzione.
4. In tutti i provvedimenti relativi a minori, assunti in via
straordinaria ed urgente inaudita altera parte, il giudice
fissa l'udienza entro e non oltre venti giorni dalla data del
provvedimento, e ne dispone la notifica immediata ai genitori e a
coloro che sa interessati, a pena di nullit.
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Art.
8.
(Capitoli
di spesa)
1. Ai fini
della presente legge s'intende per capitoli di spesa quanto necessario
ai figli minori, raggruppato per necessit affini. Costituiscono
pertanto capitoli di spesa le spese necessarie al mantenimento
dell'abitazione, le spese alimentari, le spese per abbigliamento, le
spese mediche, le spese scolastiche, le spese ludiche e sportive, le
spese per attivit culturali e di promozione personale.
3. Le parti possono anche convenire che uno o pi capitoli di spesa
siano a carico, di volta in volta, a ciascun genitore in via esclusiva
per il periodo di tempo in cui e tiene i figli presso di s.
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Art.
9.
(Applicazione
a situazioni gi definite)
1. A
istanza del genitore che vi abbia interesse le disposizioni vigenti
sono applicate anche alle situazioni regolate secondo la normativa
precedente l'approvazione della presente legge.
2. Qualora la domanda abbia per oggetto la modifica di precedenti
disposizioni in materia di residenza il giudice deve valutare
l'interesse del minore in rapporto alle modifiche delle sue relazioni
ambientali.
Il giudice, se rigetta la domanda, nel medesimo provvedimento prende i
provvedimenti necessari in riferimento ai commi 2 e seguenti
dell'articolo 155 del codice civile e dispone che la cura dei
trasferimenti della prole sia posto a carico del genitore che ha
promosso il trasferimento dei figli.
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Art.
10.
(Unioni
di fatto)
1. Le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto
possibile, anche alle unioni di fatto ovvero, anche in assenza di
convivenza, se i figli sono stati riconosciuti da entrambi i genitori.
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Art.
11.
(Norma
generale)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni
in contrasto con la presente legg
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