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TRIBUNALE PER I MINORENNI ROMA DEL 10/11/92
A partire dalla riforma del diritto di
famiglia del 1975 sono venuti in
essere nell'ordinamento giuridico la residenza o il domicilio autonomi del
minorenne, localizzati nella dimora abituale del nucleo familiare (nel caso
di genitori non separati) o nella dimora abituale del genitore col quale il
minore convive (nel caso di genitori divisi). Per dimora (o residenza)
abituale del minore deve intendersi la sua dimora stabile, non precaria o
contingente, ovvero prevalente nel corso dell'anno: piu' precisamente il luogo
dove il minore custodisce i suoi piu' radicati legami affettivi ed i
principali e reali interessi (scuola, amicizie, congiunti significativi,
riferimenti spaziali e temporali costitutivi delle sue esperienze basilari).
Il
genitore in quanto tale non ha sempre e comunque il potere assoluto ed
insindacabile di rescindere i legami del figlio minore con i luoghi e le
persone della sua abituale (o stabile) residenza.
L'allontanamento unilaterale
del genitore col figlio minore dalla casa familiare e' consentito solo dopo
che vi sia stato l'affidamento - se occorre in via di urgenza - da parte
della A.G. del luogo della residenza stabile del minore interessato. In
mancanza di cio' il genitore in fuga non puo' non essere ritenuto responsabile
di una condotta che costituisce un uso non corretto della potesta' genitoriale
ed un attentato alla unita' familiare la cui importanza sociale e giuridica
richiede invece iniziative ponderate e controllate. La stabilita' o
abitualita' della residenza del minore e' fondamentale ai fini della
competenza giurisdizionale territoriale tanto che e' costantemente richiamata
dalle convenzioni internazionali che si occupano dei minori ed in particolare
della loro sottrazione da parte di uno dei due genitori: Conv. sui diritti del
fanciullo (New York 20 novembre 1989); Conv. sulla protezione dei minori (L'Aja
5 ottobre 1961); Conv. sulla sottrazione internaz. dei minori
(L'Aja 25 ottobre 1980); Conv. Europea in materia di affidamento dei minori
(Lussemburgo 20 maggio 1980). (DOCUMENTO UDA Tribunale per minorenni Roma).*
TRIBUNALE PER I MINORENNI ROMA DEL 29/10/93
Se non e' presente in Italia il minore
interessato, non sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale per i
minorenni italiano in ordine ai
provvedimenti (specie se urgenti) di cui agli artt. 330 333 e 336 codice
civile a tutela del minore stesso, trattandosi di provvedimenti in materia di
volontaria giurisdizione, cioe' sostanzialmente amministrativi, per i quali
vige il principio della territorialita', quale risvolto intangibile della
sovranita' dello Stato in ordine alla sua amministrazione interna.
(Fattispecie in tema di sottrazione internazionale di minore - cosiddetta
legal
kidnapping - avente la doppia cittadinanza italiana ed americana, da parte
del padre, cittadino statunitense, andato a risiedere negli U.S.A. col minore
stesso). (DOCUMENTO UDA Tribunale per i Minorenni di Roma).*
TRIBUNALE PER I MINORENNI ROMA DEL 08/06/95
Da una serie di disposizioni univoche e
concordi di non poche Convenzioni
internazionali a tutela dei minori, recepite, peraltro, nel nostro ordinamento
con esplicite leggi d'esecuzione, si ricava il principio operativo, ed
attuabile concretamente, secondo cui il minore arbitrariamente allontanato
dalla sua residenza affettiva e psicologica ha diritto ad esservi al piu'
presto ricondotto; ben puo' pertanto il Tribunale per i minorenni, ai sensi
dell'art. 336 cod. civ., anche in pendenza di giudizio di separazione
personale tra i genitori/coniugi del minore, ordinare al padre del medesimo
(che,
in seno all'esercizio del diritto di visita e permanenza con il figlio
affidato provvisoriamente alla madre, non lo aveva restituito alla moglie,
trasferendolo in localita' italiana
ignota) di ripristinare il regime di affidamento, pur provvisorio, disposto
dal Presidente del tribunale, riconsegnando il minore alla madre.
TRIBUNALE PER I MINORENNI ROMA DEL 21/11/95
L. DEL 15/1/1994 NUM. 64 ART. 7 COMMA 2
E' inammissibile il ricorso proposto dal P.m.
presso il Tribunale minorile con il quale, in applicazione dell'art. 7, comma
secondo legge n. 64/1994 di ratifica della Convenzione de L'Aja 25 ottobre
1980 sulla sottrazione internazionale di minori, venga richiesta, in via di
urgenza, la riconsegna al padre, residente all'estero ed affidatario del
figlio minore in virtu' di
provvedimento del giudice straniero, del figlio stesso trattenuto in Italia
dalla madre, autorizzata dal coniuge a venire e trattenersi in Italia, per
gravi motivi familiari, in compagnia del figlio comune e successivamente
rifiutatasi di far ritorno, nel luogo di provenienza, con il minore, allorche'
risulti che il mancato ritorno del figlio risalga a data anteriore all'entrata
in vigore della Convenzione cit. de L'Aja, senza che rilevi, ai fini
dell'applicabilita' della Convenzione medesima, il perdurare del mancato
rientro anche dopo l'entrata in vigore, avvenuta l'1 maggio 1995, delle norme
pattizie internazionali
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