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TUTTI I BAMBINI HANNO DIRITTO AD UN PADRE E UNA MADRE |
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LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO IMPONE DI TENER CONTO DELLA SUA VOLONTA NEI RAPPORTI DI FAMIGLIA Il Giudice pu disporre che in caso di divorzio egli non sia costretto a incontrare il padre non affidatario (Cassazione Sezione Prima Civile n. 317 del 15 gennaio 1998, Pres. Finocchiaro, Rel. Spirito). Il Tribunale di Bari, dichiarando cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg. A.G. e R.L. ha disposto laffidamento alla madre del loro figlio minore, precisando che il padre aveva la facolt di vedere il figlio "subordinatamente, peraltro, e al consenso, volta per volta, del minore". La Corte dAppello ha confermato questa decisione. Il padre ricorso in Cassazione sostenendo che il diritto di visita del genitore non affidatario non pu essere subordinato al consenso del minore. La Suprema Corte (Sezione Prima Civile n. 317 del 15 gennaio 1998, Pres. Finocchiaro, Rel. Spirito) ha rigettato il ricorso affermando che ogni provvedimento del Giudice riguardante i figli deve avere, in base alle norme vigenti in materia di separazione e divorzio, come esclusivo riferimento linteresse morale e materiale della prole. Questo principio - ha osservato la Corte - stato rafforzato dalla convenzione internazionale sui diritti dellinfanzia firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dallItalia con legge n. 176 del 27 maggio 1991. In particolare la Corte ha richiamato gli articoli 9 e 12 di tale convenzione. Nellart. 9 si afferma che "gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ci non sia contrario allinteresse preminente del fanciullo". Lart. 12 sancisce che "gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa; tali oponioni vanno debitamente prese in considerazione, tenendo conto della sua et e del suo grado di maturit. A tal fine, si dar in particolare al fanciullo la possibilit di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia per il tramite di un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale". Il patto internazionale - ha osservato la Corte - attribuisce, quindi, all'opinione, ai sentimenti ed agli interessi del minore capace di discernimento un rilievo del tutto nuovo rispetto al quadro della nostra precedente legislazione, mirando ad attribuire allinfanzia, ed alle componenti affettive e sentimentali di cui essa si nutre, la priorit che le spetta nell'ambito della societ. Di qui la necessit che il giudice della famiglia prioritariamente ed attentamente indaghi, anche a mezzo dei servizi sociali e delle strutture psicopedagogiche, sulla maturit e la capacit di discernimento del minore, accerti i suoi reali sentimenti, le tendenze caratteriali, le opinioni gli interessi intimi e sociali, dopo di che emetta i provvedimenti necessari a rendere piena soddisfazione ed espressione di quel coacervo di pulsioni che si dibattono nell'et adolescenziale e che, se rettamente ed equilibratamente realizzate, pur sempre nel rispetto dei fondamentali valori umani, contribuiscono alla formazione dell'individuo maturo per il suo ingresso nella societ.
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