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La situazione
Va sempre più aumentando, nel nostro paese, il numero dei bambini
coinvolti nel fallimento di una esperienza matrimoniale o di una
convivenza di fatto dei propri genitori.
I dati statistici sono abbastanza indicativi della rapida evoluzione
del fenomeno. Basta al riguardo rilevare:
a) le domande di separazione - che, secondo una media annuale, erano
nel 1951-1960 di 8.827 e nel decennio successivo di 13.124 - sono passate
nel 1973 a 26.914, nel 1980 a 39.859, nel 1989 a 42.640, nel 1993 a 55.892
. La progressione appare costante e inarrestabile : sempre di più la
famiglia perde la sua capacità di durare, di rimanere coesa, di superare
le inevitabili difficoltà della vita, di ritrovare un suo equilibrio ed
una armonia interna. Il 14 % dei matrimoni nel nostro paese si dissolve
precocemente ed appare inquietante il dato che il tasso dei matrimoni che
finiscono con la separazione è in alcune regioni - più vicine agli
ordinari standard di vita europei - del 20-25 %, il che fa ritenere che il
fenomeno, con la progressiva "modernizzazione" del paese, tenderà
ulteriormente a svilupparsi. E' anche da sottolineare come l'entità del
fenomeno sia sottostimata. Non è senza significato che, come è stato
rilevato, il fenomeno della instabilità coniugale rilevato dagli
indicatori statistici riguarda prevalentemente, a differenza di quanto
avviene in altri paesi occidentali (ad esempio gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna), le famiglie appartenenti alle classi sociali medio-alte che
sono soprarappresentate nelle statistiche sulle separazioni e i divorzi.
Il rilievo è esatto ma non indicativo di una effettiva maggiore
propensione per la rottura dell'unità familiare di queste classi: la
realtà è che nelle classi meno agiate - e quindi nell'impossibilità
spesso di affrontare le notevoli spese connesse alla procedure giudiziali
di separazione, e meno preoccupate di una regolamentazione giuridica delle
relazioni anche patrimoniali successive alla rottura dell'unità familiare
- è assai presente la separazione di fatto e la costituzione di nuove
famiglie di fatto sostitutive, sia pure precariamente, della famiglia
disciplinata dal diritto.
I dati statistici sono perciò rappresentativi solo per difetto della
entità del fenomeno della instabilità familiare che deve ritenersi assai
più corposo di quello - pur allarmante - emergente dai dati statistici.
b) E' anche da sottolineare un dato assai significativo che emerge
dalle rilevazioni statistiche sulle separazioni giudiziali: pur essendo
coinvolti nella rottura della unità familiare un numero sempre crescente
di figli minori (di fronte ai 6.067 del 1969 si hanno i 30.309 del 1981 e
i 34.667 del 1991 e i 33.242 del 1992), la percentuale di coppie con figli
che si separano è passata dal 64 % di circa una ventina di anni fa al
56%, il che dimostra che la presenza di figli costituisce ancora un forte
ostacolo alla rottura del matrimonio. Al contrario di quanto avviene in
altri paesi, in Italia chi è senza figli ha il doppio di probabilità di
separarsi delle coppie che hanno un figlio e, addirittura, circa il triplo
della probabilità di separarsi rispetto a quelle che hanno due figli.
Resta però il dato - assai inquietante e indicativo di come non tutto
l'universo della lacerazione nell'ambito della coppia genitoriale è
rappresentato dalla separazione giudiziale - che nel 1991 ben 912.000
minori vivevano in un nucleo familiare composto da un solo genitore.
c) Per completare questa sommaria analisi dei dati statistici è anche
da rilevare quali sono stati gli affidamenti dei figli disposti a seguito
di separazione: si va sempre più contraendo il numero degli affidamenti
al padre (3.424 nel 1980, 2.903 nel 1985, 2.205 nel 1990, 2.260 nel 1991)
mentre aumentano gli affidamenti alla madre (25.952 nel 1980, 29.418 nel
1985, 30.910 nel 1990, 31.958 nel 1991) e anche gli affidamenti
alternativamente al padre e alla madre (8 nel 1980, 61 nel 1985, 301 nel
1990, 319 nel 1991). Diminuiscono gli affidamenti ad altre persone
passando da 202 nel 1980 a 138 nel 1985, a 99 nel 1990 a 126 nel 1991.
Appare pertanto evidente come, in sede di separazione e divorzio, la
prassi in materia di affidamento seguita dai giudici, ove non sia
possibile ricorrere all'affidamento congiunto, è quella di privilegiare
fortemente l'affidamento materno (circa il 90 % degli affidi sono alla
madre). E' interessante notare però che ciò non è dovuto ad una scarsa
sensibilità giudiziaria nei confronti delle capacità paterne di svolgere
tutte le funzioni connesse con l'affidamento di un figlio minorenne, come
spesso è stato detto. Infatti anche nelle separazioni consensuali - in
cui il giudice si limita a ratificare lo spontaneo accordo tra le parti -
il fenomeno del prevalente affido del bambino alla madre è identico,
sottolineando così la permanenza, nella cultura e nel costume, di una
mentalità che delega alla madre il rapporto con i figli per quanto
attiene alle esigenze quotidiane degli stessi
Il trauma per il bambino della lacerazione familiare
La lacerazione del tessuto familiare costituisce sempre per il bambino
un grave trauma. Se è vero - come è vero - che per ogni bambino la
compresenza delle due figure genitoriali è assai rilevante per una
sviluppo armonico di personalità (come sottolineano la gran parte degli
studi sulla famiglia monoparentale), è particolarmente traumatizzante,
per il bambino che ha conosciuto entrambe le figure genitoriali e che ha
installato con esse un significativo e intenso rapporto, vivere
l'esperienza della lacerazione e del conflitto familiare. La concordia o
la discordia dei genitori intorno al bambino non offre infatti a lui
soltanto un buono o un cattivo esempio di vita ma ha una profonda
influenza sull'intera personalità del soggetto in formazione; un focolare
frantumato mette il ragazzo in contraddizione con se stesso e lo dilania;
l'unità dei genitori non è vissuta dal bambino come una realtà
puramente sociale o giuridica ma è la realtà del suo stesso essere che
viene minacciata dalla divisione dei suoi genitori.
Certo, non può essere accettato un certo terrorismo ideologico che
porta a definire i figli dei separati come dei bambini ineluttabilmente
condannati al disadattamento e alla distruzione di personalità; non può
essere costituita una nuova categoria di handicappati sociali in cui
inserire i figli delle coppie divise; non si può correre oltre tutto il
rischio che una simile classificazione, legata ad una visione
meccanicistica di inevitabili esiti negativi, comporti una generale
svalorizzazione e stigmatizzazione della condizione di questi ragazzi,
innescando processi di identificazione negativa esiziali per il loro
sviluppo.
Ma non è neppure accettabile il disconoscimento che problemi e
rilevanti rischi esistono per questi ragazzi, ponendo così in essere
deleteri meccanismi di rassicurazione collettiva e rimuovendo difficoltà
che sono reali. E' necessario riconoscere che nessun bambino esce
psicologicamente indenne dall'esperienza della rottura dell'unità
familiare, anche vi sono possibilità di recupero e di superamento della
crisi. Per il ragazzo, specie se piccolo, è sempre difficile distinguere
tra le relazioni intercorrenti tra lui e i genitori e le relazioni
intercorrenti tra i genitori: se si modificano queste ultime il ragazzo
finisce con il ritenere che si siano modificate anche le prime. Il bambino
inoltre non sempre ha strumenti sufficienti per elaborare la perdita di
uno dei suoi genitori nel caso di dissolvimento dell'unità familiare e
per comprendere le cause delle difficoltà familiari: sarà così portato
ad attribuire a lui stesso la colpa del fallimento del nucleo quanto meno
perché non è stato in grado di farsi tanto amare da impedire la rottura.
E vive l'allontanamento di un suo genitore come abbandono, il che innesca
il terrore di altri abbandoni anche da parte del genitore affidatario.
In realtà tanto l'enfatizzazione quanto la banalizzazione del problema
della lacerazione familiare rischia di eludere la vera sostanza delle
questioni connesse con questo inquietante fenomeno: conseguentemente,
diviene assai difficile una elaborazione costruttiva della crisi che
investe tutti i membri della comunità che si dissolve.
La situazione diviene ancor più drammatica quando il ragazzo entra nel
conflitto coniugale come oggetto di contesa o peggio come strumento
utilizzato da un genitore per colpire l'altro o come alleato di un
genitore contro l'altro. Chi ha esperienza di procedure giudiziarie di
separazione e di affidamento sa bene quanto spesso il bambino sia
utilizzato, e manipolato, per ottenerne l'affidamento: e ciò non tanto
per affetto reale verso il figlio o per assicurargli un avvenire migliore
quanto principalmente per punire l'altro coniuge ovvero per assicurarsi -
attraverso la conquista della "spoglia del bambino" - la
vittoria nella causa e la "patente" di genitore, e quindi anche
di coniuge, adeguato. E la lotta sul minore, e attraverso il minore, è
anche funzionale spesso al bisogno di mantenere un rapporto che abbia
valore compensativo del rapporto coniugale dissolto.
Ma se la posta in gioco è percepita così gli interessi dei figli, i
suoi reali bisogni, le sue aspettative, il rispetto della sua personalità
divengono per i genitori contendenti del tutto sfuocate o in realtà
inesistenti e il bambino rischia, in questa conflittualità, di essere
irreversibilmente travolto.
La coppia affronta le sue difficoltà senza adeguati sostegni
Il periodo che precede l'accordo sulla separazione consensuale da
omologare, o la dichiarazione giudiziale di separazione, è un periodo di
gravi difficoltà non solo per la coppia che progressivamente si sfalda ma
anche per il o i figli. Eppure, in questo momento cruciale per la vita di
molti soggetti, manca un reale e proficuo sostegno da parte di persone
capaci di stemperare anziché acuire il conflitto. Non solo il diritto ha
scarsamente e confusamente disciplinato questa fase ma anche i servizi
della comunità appaiono del tutto disinteressati a gestire in qualche
modo la crisi familiare: per sostenere le persone coinvolte; per ridurre
la violenta conflittualità che la traumatica rottura di legami così
profondi comporta; per aiutare a costruire quel "divorzio
psichico" che solo consente il mantenimento di civili rapporti con il
partner e un recupero dell'autostima e che solo permette, pur nella
dissoluzione della relazione coniugale, la permanenza di entrambe le
relazioni genitoriali, fondamentali per il bambino.
Già prima che un coniuge manifesti espressamente di voler porre fine
alla convivenza si verificano all'interno della famiglia squilibri
relazionali, significative fratture, carenze comunicative, profonde
insoddisfazioni: si dilatano le incomprensioni e gli arroccamenti
difensivi, incominciano ad innescarsi processi di ricerca della
responsabilità del fallimento, si formulano pronunce, anche se
silenziose, di pesanti condanne che conteranno irreversibilmente anche
nelle fasi successive. Ma in questa fase - in cui pure una azione di
chiarimento, di decodificazione dei messaggi non verbali ma simbolici, di
approfondimento dei nodi sottostanti alle difficoltà emerse sarebbe non
solo opportuna ma anche risolutiva - il coniuge che più avverte
insoddisfazione e disagio è lasciato completamente solo con il suo
problema che non è in grado di correttamente decifrare. Al massimo si
rivolgerà a qualche amico o alla sua famiglia di origine per manifestare
le sue insoddisfazioni: e i consigli che riceverà raramente saranno in
grado di aiutarlo perché gli improvvisati consiglieri non possono
conoscere quali sono le reali dinamiche di coppia avendone una
rappresentazione solo parziale e perché l'affetto porterà a schierarsi a
tutto campo con colui o colei che chiede aiuto, riversando tutta la
responsabilità sull'altro e rafforzando così la svalutazione già in
atto sia della persona del partner che del rapporto. Il bambino percepisce
esattamente il clima di disagio che va dilagando nella sua famiglia, pur
senza capire cosa sta succedendo, ed il silenzio dei suoi genitori
ingigantisce il suo terrore, senza che alcuno sia in grado di aiutarlo ad
orientarsi in una situazione di grave confusione e instabilità.
Ma anche nella fase successiva - in cui la decisione di interrompere la
convivenza è stata presa o comunicata da uno dei due coniugi - la
famiglia in crisi rimane sostanzialmente sola. E' questa una fase in cui
non solo aumenta, come è ovvio, la conflittualità tra i coniugi, e
spesso in essa vengono pesantemente coinvolti i figli, ma in cui diventa
anche necessario predisporre nuovi patti di regolamentazione di complessi
rapporti personali e patrimoniali e ridefinire e costruire nuove posizioni
sociali. Nascono in questa fase reazioni spesso inaspettate e violente; le
posizioni tendono a radicalizzarsi; vi è il forte pericolo di una fuga
dalla realtà per rincorrere soluzioni utopiche legate ad esigenze
enfatizzate di rivalsa. E' questa la fase in cui ci si rivolge a mediatori
improvvisati che spesso, pur con le migliori intenzioni, aumentano la
confusione e acuiscono i contrasti; in cui assumono particolare rilievo le
figure dei legali della due parti che, spesso a digiuno di conoscenze
psicologiche e preoccupati principalmente di vincere la controversia sul
piano della regolamentazione degli aspetti patrimoniali, enfatizzeranno
gli aspetti patrimonialistici e sottovaluteranno gli aspetti relazionali
innescando così ulteriori elementi di incomprensione e di conflittualità.
E' questo il momento in cui diviene più facile contrabbandare come
separazione "civile" e meno traumatica separazioni consensuali
in cui il ricatto del soggetto forte impone al soggetto debole condizioni
non sempre eque e rispondenti alle esigenze di tutti (specie dei figli).
E' il momento in cui i coniugi, stressati, tendono a delegare totalmente
agli avvocati la futura disciplina dei rapporti che spesso vengono da
questi incanalati in consuete formule stereotipate che per la loro
genericità possono adattarsi alle situazioni più disparate. Il bambino
in questa fase non solo incomincia ad essere consapevole della frattura
familiare e del pericolo di abbandono da parte di un genitore ma inizia a
sperimentare i pesanti tentativi di alleanza che ognuno dei due genitori
vuole instaurare con lui contro l'altro al fine di pingerlo a scegliere
tra loro.
Se i coniugi non riusciranno a trovare un accordo extragiudiziario
sulla regolamentazione del regime di separazione, diviene inevitabile il
ricorso al giudice perché sia esso a stabilire le modalità di
scioglimento della comunità familiare. Ed è raramente evitabile che, in
questa fase, il contrasto tra i coniugi non divenga incandescente, specie
se la materia del contendere è l'affidamento del figlio. Non è
infrequente che nelle procedure giudiziarie di separazione l'aggressività
scatenata nella coppia in crisi porti a rappresentare il partner non solo
come colpevole della rottura ma anche come persona equivoca, disturbata,
"cattiva". E questo non solo di fronte al giudice ma anche di
fronte al bambino, chiamato ad assumere un ruolo di testimone delle
incapacità dell'altro genitore, sottilmente influenzato perché esprima
giudizi pesanti su di lui rendendo così impossibile l'affidamento a
questi. La conseguenza è che il rapporto con il genitore, così
pesantemente contestato, sarà irreversibilmente distrutto, perché il
bambino assimilerà le valutazioni negative che gli sono state suggerite e
sarà indotto a nutrire sentimenti di rancore nei confronti di chi gli
viene rappresentato come colui o colei che ha abbandonato e tradito. Ma la
distruzione di un rapporto genitoriale di cui il ragazzo si sente in
qualche modo responsabile, proprio per i giudizi negativi espressi, priverà
il ragazzo di un apporto necessario, lo renderà orfano di un vivo con una
accentuazione di risentimenti non facilmente superabili, lo renderà
corresponsabile nel fallimento di questo rapporto.
Le insufficienze dell'intervento giudiziario
Tutt'altro che soddisfacente è poi l'attuale sistema giuridico di
intervento giudiziario per tentare un superamento delle difficoltà
familiari e per procedere ad una prima e provvisoria regolamentazione
delle relazioni familiari che si lacerano. L'ordinamento prevede, sia nel
caso di separazione consensuale che nel caso di separazione giudiziale,
che il giudice tenti, nella prima udienza a ciò destinata, di conciliare
i coniugi e cioè di convincerli a superare le ragioni che li hanno
portati a voler interrompere la loro esperienza matrimoniale. Se la
conciliazione non riesce sarà lo stesso giudice a determinare - se vi
sono figli - un affidamento provvisorio.
Appare giustificata l'esigenza dell'ordinamento di cercare di salvare
l'armonia della coppia e la permanenza di una comunità così essenziale
per la vita di tutti i suoi membri, operando perché - attraverso un'opera
di chiarimento - i problemi e le difficoltà siano superate: l'unità
familiare non è un bene solo privato ma anche un bene pubblico. Appare
invece tutt'altro che convincente lo strumento processuale predisposto.
L'udienza di conciliazione si effettua quando il giudice conosce poco o
nulla della reale situazione familiare, avendo preso conoscenza solo di
quegli scarni elementi indicati nella domanda di separazione, oltretutto
non sempre corrispondenti al reale groviglio di problemi che hanno portato
al fallimento. Né il giudice, tecnico del diritto e non supportato in
questa fase da alcun esperto, ha la preparazione e la capacità di
affrontare insieme alla coppia i suoi reali problemi portando alla
superficie i perversi giochi sottostanti alle difficoltà familiari. E nei
pochi minuti disponibili è impensabile che possa scattare un ripensamento
da parte di persone che hanno già a lungo affrontato tra loro il problema
e si sono profondamente convinte che l'unica soluzione praticabile è la
rottura del legame ed hanno già affidato ai propri legali la trattazione
della pratica . Il tentativo giudiziario di conciliazione, così come
concepito, non può non risolversi in un atto puramente formale, che
difficilmente potrà approdare a una reale comprensione dei problemi e ad
un'opera veramente fattiva per superarli: si ridurrà a "un
fervorino" del Presidente, ad una vacua esortazione priva di reale
contenuto.
Né l'affidamento provvisorio viene effettuato sulla base di un reale
discernimento della situazione e sulla base delle esigenze del bambino.
Anche su questo, tutt'altro che irrilevante, aspetto del problema il
magistrato decidente è privo di una seria conoscenza delle problematiche
della coppia e del bambino, delle aspettative di questi, di come egli viva
la situazione nuova e preoccupante che gli si apre dinanzi: la decisione
viene così assunta "al buio", sulla base spesso di stereotipi
culturali o di interessate prospettazioni delle parti. A parte il fatto
che la decisione del giudice, anche se provvisoria, si abbatte comunque
come una mannaia sul bambino, che vede sfumare nel nulla una delle due
figure di riferimento e che può vedersi attribuito al genitore meno grado
di rispondere alle sue esigenze specie in un momento delicatissimo della
sua esistenza, è anche da rilevare che il provvedimento provvisorio -
anche se non corrispondente agli interessi del bambino - è destinato a
durare molto tempo e perciò a condizionare anche il provvedimento
definitivo che non può facilmente operare nuovi strappi e realizzare
diverse sistemazioni dopo che le situazioni si sono radicate. Sarebbe
perciò indispensabile che il tentativo di superamento dei problemi che
portano alla separazione fosse effettuato da équipe tecniche competenti
nella comprensione delle dinamiche familiari e nel trattamento delle crisi
familiari e che fossero queste équipe a svolgere un ruolo di
approfondimento anche dei problemi del bambino per suggerire al giudice
quale possa essere, anche se in via provvisoria, un affidamento più
corrispondente ai suoi interessi ed alle sue aspettative.
L'opportunità di una mediazione familiare
Sarebbe pertanto assai opportuno sviluppare anche nel nostro Paese -
come fortemente auspicato da molte parti - l'esperienza, in altri paesi
praticata, della "mediazione familiare" a cui le coppie in crisi
possono rivolgersi per essere aiutate a costruire una separazione non
basata sulla conflittualità ma sull'accordo ragionevole.
Non è però sufficiente che tale fondamentale funzione venga svolta da
organismi privati - come sta avvenendo - accessibili per lo più solo a
categorie di cittadini economicamente provveduti. Se si vuole aiutare
veramente la famiglia per la sua rilevante funzione sociale - e si
vogliono aiutare efficacemente i minori che soffrono situazioni di
particolare difficoltà e di rischio - è indispensabile che organismi
pubblici assumano lo svolgimento di una simile fondamentale funzione.
Potrebbe essere previsto una riforma legislativa - come propongono
alcuni progetti di legge presentati in Parlamento - che imponga ai coniugi
che vogliono porre fine alla loro esperienza matrimoniale, di comunicare,
prima di adire il tribunale, la loro intenzione di separarsi o di
divorziare al Consultorio familiare territorialmente competente o scelto
di intesa tra loro. Il Consultorio - che potrebbe essere stato adito anche
precedentemente da uno dei coniugi al momento dell'insorgere del dubbio
sulla possibilità di continuare nella convivenza - convocherà le parti,
entro un breve termine, per spiegare le procedure di separazione e le
conseguenze che esse comportano specie nei confronti dei figli; per
esperire il tentativo di conciliazione (oggi del tutto formale perché
effettuato da soggetto non informato del caso e non idoneo a intervenire
significativamente sulle dinamiche conflittuali esplose); per aiutare i
coniugi a chiarirsi quale tipo di affidamento può essere più proficuo
per il bambino, e quindi anche per essi, e quali modalità di affidamento
potrebbero non solo rendere più sereno l'avvenire dei figli ma anche
preservare meglio il loro rapporto con essi. Se la conciliazione si
verificherà sarà redatto un processo verbale sottoscritto da entrambi i
coniugi; se la conciliazione riguarderà solo le modalità della
separazione verrà ugualmente redatto un processo verbale che sarà
presentato al tribunale per l'omologazione della separazione consensuale;
se invece il tentativo di conciliazione fallirà anche sulle modalità
della separazione sarà egualmente formato un processo verbale in cui
saranno precisate le posizioni delle parti e inoltre il Consultorio invierà
al presidente del Tribunale una relazione nella quale sarà analizzata la
natura del conflitto e le prospettive del suo svolgimento, nonché
elementi di giudizio in merito all'affidamento dei figli.
E' da segnalare che la proposta di legge Tortoli (Camera dei deputati n
2197) presentata in Parlamento nella XII legislatura prevedeva
l'istituzione di appositi Consultori familiari specializzati nella
mediazione familiare.
I problemi per il figlio minore dopo la pronuncia di separazione
Non sempre il conflitto termina con la decisione giudiziaria relativa
all'affidamento: l'aggressività - e l'equivocità dei rapporti tra tutti
i soggetti del dramma - può permanere anche dopo la chiusura della lite
giudiziaria. Anzi, in molti casi, essa si accentua, sia da parte del
genitore che "ha vinto" avendo ottenuto l'affidamento, sia da
parte del genitore che "ha perso" e che vuole in qualche modo
rifarsi. Così il genitore affidatario - che vuole stravincere - tenderà
a ostacolare, anziché facilitare, i rapporti del figlio con l'altro:
inizierà una sottile, assillante, continua opera di denigrazione
dell'altro genitore perché i rapporti si rarefacciano o comunque non
siano pienamente soddisfacenti per il ragazzo; si cercherà un legame
compensativo per la perdita del naturale partner e si spingerà il ragazzo
ad assumere un nuovo ed assai equivoco ruolo di partner sostitutivo del
genitore, il che inquina non solo i rapporti con il genitore non
affidatario ma anche i rapporti con il genitore con cui il ragazzo vive ;
si inventeranno continue scuse per non ottemperare alle disposizioni
relative alle visite dell'altro genitore e ai suoi rapporti col figlio,
coinvolgendo il bambino. Da ciò una continua microconflittualità che
avvelena i rapporti e rende estremamente precaria la vita del ragazzo.
Il genitore non affidatario, da parte sua, reagisce spesso in modo
speculare: cercando di denigrare il genitore affidatario; di approfittare
dei necessari dinieghi - che il genitore, con cui il ragazzo
quotidianamente vive, deve di necessità esprimere alle troppe richieste,
anche di natura compensativa, che il ragazzo avanza - rappresentando il
genitore affidatario come non liberale e tarpante; di catturare
l'attenzione e l'affetto del ragazzo attraverso doni di rilevante valore e
divertimenti a profusione che non compensano affatto il ragazzo di ciò
che ha perduto ma lo fanno vivere delle giornate irreali che si
contrappongono alla grigia quotidianità della esistenza presso il
genitore affidatario; di intravedere in ogni difficoltà del ragazzo al
rapporto con lui - dovuto solo all'insufficiente comunicazione che si
instaura e all'imbarazzo per incontri fugaci e troppo programmati - una
azione di "plagio" da parte dell'altro genitore con conseguente
esplosione di nuove aggressività nei confronti di lui.
Da una simile guerra continua il ragazzo uscirà sostanzialmente
distrutto.
In questa fase tutti i soggetti del dramma sono sostanzialmente soli e
devono affrontare le non irrilevanti difficoltà senza alcun aiuto,
consiglio, sostegno. Per i servizi della comunità territoriale un compito
di trattamento di queste, spesso esplosive, situazioni non è previsto: i
servizi sociali intervengono solo a tutela del minore che presenti seri
problemi e non possono, e non sono in grado, di prendere in carico il
complesso nucleo familiare per ridurne la conflittualità (cosa del resto
non facile se il problema non sia stato aggredito sin dall'inizio e si
siano lasciate incancrenire, anche attraverso l'intera fase giudiziaria
non orientata ad un "divorzio costruttivo", le contrapposizioni,
i desideri di vendetta e di rivalsa, le aggressività). Sono stati
previsti - vedi esperienza di Milano con per l'istituzione nell'Area
minori di uno Spazio neutro per gestire gli incontri tra minori e adulti
in situazioni conflittuali (in "il Bambino Incompiuto" n. 5/1995
) - strutture che facilitino il riavvicinamento relazionale ed emotivo tra
genitori, o adulti di riferimento, e figli che abbiano avuto una
interruzione di rapporto determinata da dinamiche gravemente conflittuali
interne al nucleo familiare ma la opportuna iniziativa - che oltretutto
serve per casi di particolare gravità - non appare risolutiva delle
complesse dinamiche relazionali che devono essere attivate tra figli e
genitori non affidatari. Né appare opportuno il ricorso, sempre più
utilizzato dai Tribunali o dai Giudici tutelari, in sede di disciplina
delle modalità di visita del genitore non affidatario poco affidabile,
alla obbligatoria presenza agli incontri di un assistente sociale in
funzione di vigilanza: la presenza di un soggetto terzo rende artificioso
l'incontro, rischia di snaturarne spontaneità e significatività e di
ridurlo ad una stanca routine. Sarebbe assai opportuno che, anche in
questo caso, il Consultorio familiare - che dovrebbe costituire lo
strumento privilegiato per affrontare i problemi familiari fin dal loro
primo insorgere - assumesse in pieno le sue responsabilità, facendosi
carico di questi problemi. Purtroppo però il Consultorio familiare è
divenuto nel tempo sempre più un organismo di tipo sanitario più che
psicosociale e un organismo che interviene più a sostegno di un singolo
membro della famiglia (nella stragrande maggioranza la donna, anche per il
messaggio sui consultori che è stato propagandato) che per chiarire le
complesse relazioni familiari coinvolgendo tutti i membri della comunità
familiare. Non è senza significato il dato - inquietante - che emerge da
una ricerca Censis, secondo cui l'84% degli interventi consultoriali
prestati in Italia dai Consultori pubblici riguarda l'area medica e solo
il 14% l'area psicosociale mentre il 2% quella delle adozioni e degli
affidi e secondo cui l'utenza dei consultori è stata nel 1988 formata nel
76% dei casi da donne, del 4% da uomini, del 17% da bambini,dell'1% da
adolescenti, del 2% da coppie e solo dello 0,3% da famiglie. E' forse
venuto il momento di distinguere il Consultorio familiare sanitario dal
Consultorio familiare socio-educativo creando organismi diversi anche se
collegati tra loro.
E' anche da rilevare come raramente si svolga una effettiva funzione di
vigilanza sui bambini che, non vivendo con i propri genitori, ma dovendo
mantenere significative relazioni con entrambi, si trovano oggettivamente
in una situazione di difficoltà e di rischio.
L'ordinamento (art 337 cod. civ.) prevede per la verità che il Giudice
Tutelare (cioè il Pretore) debba "vigilare sull'osservanza delle
condizioni che il Tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà
e per l'amministrazione dei beni". Ed è pacifico, in giurisprudenza
e in dottrina, che con la dizione "Tribunale" si è voluto
intendere qualsiasi autorità giudiziaria che, disponendo l'affidamento di
un minore ad uno dei genitori o a un terzo, incida in qualche modo
sull'esercizio della potestà: la vigilanza ricomprende pertanto anche i
casi di separazione o divorzio. Secondo il disposto legislativo infatti la
"vigilanza" dovrebbe essere espletata nei confronti di ragazzi
che, per essere stati privati della coppia genitoriale o essendo stati
allontanati da uno dei genitori, si presumono a rischio. Il Giudice
Tutelare invece interviene effettivamente solo quando sia sollecitato da
qualcuno: o perché sorgono difficoltà nell'applicazione delle
disposizioni sancite dal giudice o perché non è chiaro come esse debbano
essere intese ed eseguite o perché le modalità attuative previste si
rivelano contrastanti con gli interessi del minore. Il G. T. non ha
possibilità di modificare esso le disposizioni sancite dal giudice della
separazione (se una simile esigenza si presenta esso deve reinvestire
della questione il giudice competente) ma solo specificarle e adattarle
alle nuove necessità. Il che sottolinea ancora una volta l'incongruenza
di un sistema giuridico che disperde la competenza a intervenire nella
crisi di coppia tra una pluralità di organi giudiziari: il Tribunale
ordinario per le separazioni e divorzi della coppia coniugale; il
Tribunale per minorenni per il caso di separazione della famiglia di fatto
e per gli interventi sulla potestà sia nei confronti dei genitori
legittimi che di quelli naturali; il Giudice tutelare per la vigilanza ma
anche per la emissioni di statuizioni quando non siano sostanzialmente
modificative delle disposizioni del Tribunale.
Inoltre non può non sottolinearsi il fatto che in una materia così
delicata l'intervento è affidato ad un giudice che non è specializzato
ed ha una serie di altre impegnative competenze in materia penale e civile
per cui questa materia diviene per lui del tutto accessoria e secondaria.
E' anche da sottolineare come l'ordinamento giuridico ha scarsamente
disciplinato i rapporti conseguenti alla separazione. L'art. 155 comma 3
cod. civ. - come del resto l'art 6 comma 4 L. 1.12.1970 n 898 (modificato
dalla legge 6.3.1987 n 74) - prevede che, salvo diversa disposizione del
giudice della separazione, "le decisioni di maggiore interesse per i
figli sono adottate da entrambi i genitori" e comunque che "il
coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro
interesse". Ma se il diritto a mantenere un'attenzione nei confronti
del figlio e dei suoi problemi è chiaramente sanzionato, prevedendo le
possibilità di intervento del genitore non affidatario, il dovere è
meramente affermato, senza prevedere sanzioni per la sua elusione, per cui
esso sostanzialmente si degrada a mera facoltà. L'ordinamento infatti non
esplicita mai che il figlio ha un diritto soggettivo a mantenere
significativi rapporti con entrambi i genitori: non è infrequente che il
genitore non affidatario divenga solo un erogatore di risorse economiche -
e se non ottemperi a questo obbligo é previsto un intervento
sanzionatorio penale - senza che l'ordinamento si preoccupi che il
genitore possa divenire solo un "fantasma" in perenne fuga.
La Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo invece riconosce
espressamente il diritto del bambino a conservare le sue relazioni
familiari con entrambi i genitori (art. 8 / 1): anche l'ordinamento
italiano - quanto meno in sede di interpretazione delle norme esistenti -
dovrebbe riconoscere e garantire tale diritto in caso di separazione o
divorzio. Dovrebbe così essere più ampiamente affermato sia l'obbligo
(non solo il diritto) del genitore non affidatario di collaborare
lealmente al suo processo evolutivo sia del genitore affidatario di
favorire e non ostacolare i rapporti del figlio con l'altro genitore.
Sarebbe anche opportuno prevedere sanzioni sul piano civile per
l'inottemperanza dei rispettivi obblighi: per il genitore non affidatario
potrebbe essere prevista una dichiarazione di abbandono unilaterale che
faciliterebbe l'adozione del minore ex art. 44, l. b, n.1 della legge
sull'adozione. Per il genitore affidatario la possibilità che il giudice
imponga prescrizioni e, nei casi più gravi, la revoca dell'affidamento.
Potrebbe inoltre prevedersi l'adozione di altri, e più incisivi,
strumenti deterrenti per genitori separati che non ottemperano ai loro
doveri. Non appare accettabile che la legge sul divorzio preveda
l'applicazione della pena di cui all'art. 570 cod. pen. al divorziato che
non versi l'assegno di divorzio e quello di mantenimento mentre nulla
prevede per il caso del genitore non affidatario che non visiti mai i
figli, che non scriva, non telefoni, non dia in alcun modo notizia di sé.
E' vero che un simile comportamento dovrebbe ritenersi ricompreso nella
fattispecie legale dell'art. 570 sopra citato: ma la scarsa utilizzazione
di tale disposizione in casi come questi renderebbe opportuno un esplicito
richiamo alla sanzione penale anche nel contesto civilistico in cui il
dovere è affermato.
Di converso dovrebbe essere riscritto il secondo comma dell'art. 388
cod. pen. - relativo alla elusione dolosa dei provvedienti del giudice in
materia di affidamento - per ricomprendere anche i casi in cui il coniuge
affidatario elude il provvedimento del giudice in merito al mantenimento
dei rapporti del figlio con l'altro genitore istigando - come spesso
succede - il ragazzo a rifiutare lui i rapporti con il genitore non
affidatario, che è poi il modo più subdolo di eludere il provvedimento
giudiziario emesso a favore del figlio.
Le violazioni del regime di affidamento
Un tema di particolare rilievo per la tutela del figlio di genitori
separati è quello legato alle sempre più frequenti violazioni del regime
di affidamento stabilito dal giudice. La cronaca quotidiana ci narra di
bambini frequentemente sottratti o non restituiti al genitore affidatario.
E' questo un fenomeno inquietante perché emblematico dell'assoluta
mancanza di affetto e di rispetto verso il bambino ridotto a
"cosa" da possedere a qualunque costo e a simbolo del protervo
senso di proprietà del genitore sulla sua creatura. Lo sradicamento del
bambino dal suo ordinario ambiente di vita; la violenza che accompagna il
rapimento; l'occultamento che ne rompe le ordinarie usanze di vita; il
senso di impotenza e di dipendenza assoluta; tutto ciò rischia di
distruggere la personalità del ragazzo. Il problema si presenta in modo
diverso a secondo che il bambino sia figlio di genitori entrambi di
cittadinanza italiana e residenti in Italia o di genitori che hanno
cittadinanze diverse e quindi regimi giuridici non sempre omogenei.
a) In ordine alla prima situazione è da rilevare che, astrattamente,
il regime giuridico previsto appare garantire in maniera sufficiente il
minore: è però in pratica assai carente di effettività, essendo non
facile intervenire, anche a mezzo di forza pubblica, per eseguire l'ordine
di restituzione emesso dal giudice. E comunque già il tempo necessario
per rinvenire il genitore, spesso in fuga col bambino e che cerca di
occultarsi, produce effetti devastanti che la forzosa reintegrazione non
sempre riesce a far superare. Inoltre appare ingiustificato che il reato
di mancata esecuzione dolosa dei provvedimenti del giudice in materia di
affidamento di minori sia perseguibile solo a querela del genitore
affidatario a cui l'ordinamento attribuisce esclusivamente l'interesse
alla tutela: il soggetto passivo del reato, in questi casi, non è tanto
l'altro genitore quanto il minore stesso che è il principale interessato
alla regolarità dei rapporti disciplinati dal giudice a garanzia dello
sviluppo della sua personalità. Dovrebbe pertanto essere essenzialmente
lui il titolare di un diritto di querela che, nel suo interesse, dovrebbe
essere esercitata dal suo genitore o da altro soggetto che lo rappresenta:
il che eviterebbe anche colpevoli disimpegni del genitore affidatario
acquiescente nei confronti dell'attività illecita dell'altro genitore.
- Assai più grave è la sottrazione internazionale di minori. La
Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di
minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980, alla quale
aderiscono attualmente più di 40 Stati nel mondo, assicura
l'immediata restituzione del minore illecitamente sottratto ed il
ripristino della situazione antecedente a tale sottrazione. Si può
parlare di "sottrazione internazionale di minori" solo in
presenza di due condizioni essenziali, precisate nel testo
convenzionale:
- quando colui che ha la potestà sul minore lo conduce con se
all'estero senza alcuna autorizzazione;
- quando il minore non viene ricondotto nel suo Paese di residenza
abituale.
L'obiettivo prefissato non è quello di entrare nel merito delle
decisioni emesse dalle Autorità competenti, quanto quello di avviare una
procedura d'urgenza, che consenta l'immediato ripristino della situazione
"quo ante".
Inoltre, la Convenzione in questione si pone lo scopo di garantire
l'esercizio del diritto di visita a favore del genitore non assegnatario,
impedendo, altresì che si vengano a strutturare nuovi equilibri e
situazioni di fatto, differenti dal contesto in cui si trovava a vivere il
, minore prima dell'evento traumatico della sottrazione.
Le condizioni per l'applicabilità della Convenzione sono le seguenti:
- che l'affidamento violato sia legalmente riconosciuto nello Stato di
residenza abituale del minore prima della sottrazione;
- che tale diritto sia stato effettivamente esercitato prima della
sottrazione;
- che il minore non abbia ancora raggiunto i 16 anni d'età;
- che non sia trascorso più di un anno dal momento dell'evento
(sottrazione);
- che dalla restituzione non possa derivare alcun danno morale e
materiale per il minore;
- che tale restituzione non violi i principi fondamentali dei Diritti
dell'Uomo.
Elemento portante di tale Convenzione è il ruolo riservato alle
Autorità Centrali.
L'intero capitolo II (artt.6 e 7) è dedicato alle Autorità Centrali
che debbono cooperare nella soluzione di problemi che vanno dalla
localizzazione dei minori sottratti o trattenuti illecitamente, allo
scambio di informazioni circa il funzionamento della Convenzione ed alla
rimozione degli ostacoli che si frappongono alla sua attuazione.
L'importanza delle Autorità Centrali è resa evidente anche in altri
articoli (8,9,10,11,12 e 13) che attribuiscono ad esse i compiti di
ricevere le domande (relative a minori sottratti o trattenuti in
violazione dei provvedimenti giudiziari già emessi in materia di
affidamento), di trasmettere informazioni sulla situazione dei minori,
impegnandosi per un'immediata riconsegna degli stessi (la decisione deve
essere adottata entro un periodo di sei settimane dall'inizio del
procedimento).
Tutto l'operato di queste Autorità Centrali è improntato alla tutela
del "superiore interesse del minore", da cui può derivare un
ampio margine di discrezionalità nella valutazione delle singole
fattispecie.
Le Autorità Centrali possono, inoltre, iniziare o favorire
l'istituzione di procedure tese a tutelare l'esercizio del diritto di
visita, come previsto dall'art.21.
L'attività svolta dalle AA.CC. si incentra su due fasi differenti: un
tentativo di composizione amichevole della controversia (ruolo di
conciliazione) e, diversamente, l'avvio di una procedura giudiziaria
sommaria a carattere d'urgenza. .
L'Italia, con la legge 15 gennaio 1994, n.64, ha ratificato, insieme
con altra Convenzione in materia minorile, quella sugli aspetti civili
della sottrazione internazionale di minori. Con lo stesso testo di legge
ha anche emanato le norme procedurali per ottenere in tempi rapidi una
decisione giudiziaria in merito alla richiesta di rimpatrio proposta
dall'omologa A.C. dello Stato richiedente. Con l'art.3, in particolare,
viene istituita l'Autorità Centrale convenzionale, identificata
nell'Ufficio Centrale della Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e
Giustizia.
L'Autorità Centrale svolge compiti di varia natura. Per lo svolgimento
dei suoi compiti può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato e dei Servizi
minorili della Giustizia, nonché della Polizia di Stato o di altri enti
che espletino i compiti prefissati nella Convenzione.
Il potere di promuovere il procedimento è riconosciuto al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, organo al quale si
rivolge l'Autorità C entrale per l'apertura della procedura d'urgenza,
avente natura non contenziosa, innanzi al Tribunale per i Minorenni del
luogo dove si trova il minore (com'è noto, il Tribunale per i Minorenni
è l'organo di maggiore competenza in materia, perché altamente
specializzato nelle problematiche minorili).
La descritta procedura - strutturata in conformità a quella prevista
dall'art.336 del codice civile, per i procedimenti in materia di esercizio
della potestà dei genitori, e dall'art. 32, ultimo comma, della Legge
n.184/83, per quanto attiene alla dichiarazione d'efficacia nello Stato
dei provvedimenti emessi da autorità straniere - consente una più
sollecita valutazione delle concrete fattispecie in questione, pur tenendo
conto dell'esigenza di acquisire le controdeduzioni della persona che, in
violazione del diritto di affidamento, ha presso di sé il minore.
Ricorrono, pertanto garanzie sufficienti a giustificare i provvedimenti
d'urgenza previsti dalla Convenzione, anche se questi possono essere
assunti in base ai principi di diritto di un altro Stato o tenendo conto
di decisioni giudiziarie o amministrative straniere di cui si prende atto
direttamente, senza esperire il previo formale riconoscimento.
La decisione è trasmessa immediatamente all'Autorità Centrale
italiana, che avrà cura di notificarla all'omologa A.C. estera, nonché
di svolgere tutte le incombenze derivantigli.
Avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni, che è
immediatamente esecutivo, può essere proposto ricorso per cassazione. La
presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.
Le istanze, le comunicazioni ed ogni altro documento vanno inviate
nella lingua originaria ed accompagnate da traduzione nella lingua dello
Stato richiesto, ovvero, quando ciò sia difficilmente realizzabile, nella
lingua francese o inglese (lingue ufficiali).
Attraverso un'apposita modulistica convenzionale internazionale, che si
allega alla presente relazione, viene semplificata la procedura per la
segnalazione del caso sia attivo che passivo.
I cittadini di ciascuno Stato contraente e le persone che vi risiedono
stabilmente hanno diritto all'assistenza giudiziaria e giuridica
nell'altro Stato contraente, a parità di condizioni rispetto ai cittadini
di quest'ultimo Stato.
Per il nostro Paese è previsto che tutte le spese che derivano
dall'esecuzione della Convenzione, comprese quelle di giustizia e di
difesa in sede giudiziaria, siano totalmente a carico dello Stato, non
avendo l'Italia posto riserve sull'art. 26 della Convenzione (limitazioni
al principio della gratuità).
La Convenzione de l'Aja del 25 ottobre 1980 in materia di sottrazione
internazionale di minorenni è entrata in vigore nel nostro Paese il l°
maggio 1995.
L'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile - quale Autorità Centrale
convenzionale per l'Italia - nel periodo 1° maggio 1995 - 31 marzo 1996,
ha esaminato complessivamente 94 casi, di cui n. 14 definiti ed n. 80
tuttora pendenti. Le richieste di intervento rivolte alle Autorità
Centrali straniere sono state n. 65, mentre quelle ricevute sono state n.
29.
Dal punto di vista quantitativo si può constatare in via generale,
tenuto conto del breve trascorso di tempo, un congruo utilizzo dello
strumento convenzionale.
A tal proposito, occorre rilevare che l'apparente elevato numero di
casi pendenti rispetto a quelli definiti non è da imputarsi ad inerzia
istruttoria da parte di questo Ufficio, bensì alle insufficienti risposte
fornite dalle omologhe Autorità Centrali straniere ed ai tempi non sempre
brevi in cui le rispettive Autorità giudiziarie portano a compimento le
procedure di competenza.
C'è da sottolineare che non pochi dei suddetti casi sono relativi a
sottrazioni verificatesi anteriormente alla data (l0 maggio 1995) di
entrata in vigore nel nostro Paese della Convenzione citata.
Conseguentemente, stante la irretroattività della Convenzione, ai
sensi dell'art.35, l'intervento di questa A.C. si è sviluppato
soprattutto con la finalità di ottenere - tramite le omologhe Autorità
Centrali straniere - la tutela del diritto di visita a favore del genitore
non affidatario del minore.
In tutti i casi cosiddetti "passivi", nei quali, cioè l'A.C.
si adopera in funzione di una richiesta pervenuta dall'Estero, questo
Ufficio si è attivato presso gli Organi giudiziari minorili con l'ausilio
della Polizia di Stato (Servizio Interpol) e dei Servizi minorili
dell'Amministrazione della Giustizia per l'avvio delle procedure d'urgenza
finalizzate all'immediata restituzione del (o dei) minore coinvolto.
In non pochi casi, con viva soddisfazione, si è potuto garantire il
rimpatrio del minore in tempi brevissimi, con piena garanzia sulla
correttezza delle procedure adottate nella tutela piena dell'identità del
minore.
Non altrettanto si può dire dei Paesi partners con cui si è avuto
modo di rapportarsi in questi mesi di operatività, in quanto si è spesso
avvertito il conflitto tra le diverse giurisdizioni interne vigenti in
materia , nonché tra maniere diverse di intendere scopi e principi di uno
stesso testo convenzionale.
Spesso si è assistito ad una sorta di difesa ad oltranza del proprio
connazionale, anche laddove questi sia stato pienamente consapevole della
illiceità della sottrazione dal lui compiuta.
Mentre a favore del proprio connazionale veniva garantita una sorta di
impunità o l'emissione di ogni tipo di misure amministrativo-giudiziarie
regolatrici della sua posizione originariamente illecita, per il nostro
connazionale interessato a reclamare all'Estero il diritto di riottenere
un figlio in affidamento, o la tutela dell'effettivo esercizio del diritto
di visita, sono state spesso frapposte barriere di difficile superamento.
Tra esse va annoverata, non ultima, la frequente, indispensabile necessità
di avviare le procedure di rito solo attraverso un'obbligatoria assistenza
legale, dai costi spesso inavvicinabili ai più.
Né l'accesso al gratuito patrocinio per i non abbienti (Legal Aid)
ha sortito finora effetti modificativi del problema di fondo, data la sua
scarsissima applicazione per ulteriori difficoltà frapposte dall'Autorità
estera.
Non può negarsi, pertanto, che la prassi convenzionale finora non si
è dimostrata strumento del tutto adeguato alla risoluzione di conflitti
assai complessi, che richiederebbero la condivisione da parte degli Stati
di principi e criteri più generali ed obiettivi, veramente tendenti alla
piena tutela giuridica del minore coinvolto e non degli adulti che se ne
contendono ad ogni prezzo la "proprietà" esclusiva.
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