Per l'affidamento conta
la volontà del minore.

Commenti sul danno in se'

Da alcuni mesi la pratica giudiziaria ha potuto registrare l'affermazione di una figura giuridica che con qualche riserva può definirsi nuova: quella del c.d. danno esistenziale; il citato carattere di "novità" non deriva tanto dalla individuazione della fattispecie, che già da tempo la dottrina e la giurisprudenza di merito segnalavano, quanto dall'assimilazione ad opera della giurisprudenza di legittimità, che, evidenziandola quale figura autonoma, ha di fatto, ampliato il ventaglio dei pregiudizi risarcibili.

Si tratta, dunque, di una tipologia di danno che, così come era già avvenuto per la voce relativa al danno biologico, ha ricevuto la sua consacrazione in via giurisprudenziale, prescindendo da preesistenti qualificazioni normative.

Appare necessario fare il punto della situazione, distinguendo la neonata fattispecie dalle altre anteriori tipologie, anche al fine di stabilire il posto da assegnare a ciascuna nel sempre più intricato scenario della responsabilità per danni.

Annettendo, infatti, giuridica rilevanza alle più disparate tipologie di pregiudizi, sol perché astrattamente e, spesso, confusamente, riconducibili ad un fatto-evento attribuibile a terzi, si rischia di espandere, senza alcun limite prevedibile, l'ambito della responsabilità civile dell'individuo.

D'altro canto, il lavoro giurisprudenziale che ha portato ad apprestare tutela giuridica a chi un danno ha subito, che sia suscettibile o meno di accertamento medico, ha consentito una tutela in senso pieno della persona, più aderente peraltro, al dettato costituzionale e sempre più svincolato, almeno in via di fatto, dal ristretto disposto dell'art. 2059 c.c.

 

2. Cenni sulla individuazione del danno biologico.

Il lento cammino che ha condotto alla espansione dell'ambito del danno risarcibile, ha avuto la sua tappa fondamentale nell'individuazione e, specialmente, nell'attribuzione di tutela alla figura del danno biologico. Tralasciando le disquisizioni inerenti alla qualificazione di questa tipologia di danno, nonché le singole tappe del percorso seguito dalle Corti che per prime l'hanno delineata del che si è già abbondantemente detto e scritto, è opportuno schematizzare alcuni punti decisivi:

a) La nozione di "danno biologico" oggi designa pressoché pacificamente il danno all'integrità fisio-psichica del soggetto, in conseguenza di un fatto-evento lesivo, suscettibile di accertamento medico in quanto danno alla salute; esso trova il proprio fondamento normativo nella tutela che lart. 32 della Costituzione appresta in favore della persona. Proprio in quanto fatto-evento la prova della lesione implicita nella lesione medesima, onde non si richiede una dimostrazione della sussistenza ma, semplicemente, ai fini risarcitori, dell'entità del danno, vale a dire la menomazione a carattere non patrimoniale subita in concreto dalla persona, in conseguenza del fatto dannoso.

b) In ordine alla configurazione di questa fattispecie in termini giuridici, sparuti tentativi si erano registrati già nel corso degli anni Settanta, ma il punto di approdo oggi è considerata la sent. 184/1986 della Corte Costituzionale.

L'importanza di tale pronuncia è rappresentata dal superamento, che essa consente, dell'angusta dicotomia danno patrimoniale - danno morale; angusta perché la figura del danno patrimoniale, legata ad una valutazione in termini di costi e perdite a carattere reddituale, è risarcibile com solo nei limiti in cui esso incida sulla capacità di produrre reddito, nonché della prova che il danneggiato è in grado di fornire circa l'esistenza e l'entità; il danno morale, d'altro canto, consistente nelle sofferenze e nei patemi causati dal fatto lesivo, vede limitata la sua risarcibilità alle ipotesi in cui sia prodotto in corrispondenza di comportamenti penalmente rilevanti. L'articolazione delle conseguenze lesive di un fatto tra queste due figure, ha, in effetti, implicato che numerose lesioni restassero fuori: in pratica, tutti quei pregiudizi incidenti sui molteplici aspetti in cui si estrinseca la personalità dell'individuo e a cui la Carta Costituzionale (artt. 2 ss.) garantisce una tutela generale.

Pertanto la citata sentenza della Corte Costituzionale, ha costituito una innegabile evoluzione nella globale considerazione della persona umana, conferendo effettiva tutela al diritto alla salute e, soprattutto, evidenziando la necessità di tutela anche a prescindere da una concreta incidenza economica; si è finalmente avvertita la necessità di tutelare un diritto in sè, in quanto esso sia giuridicamente previsto ed in quanto abbia subito una ingiusta lesione.

 

3. La giuridica rilevanza del danno esistenziale.

Successivamente e, certo, consequenzialmente alla ammissione del danno biologico, come danno alla salute suscettibile di accertamento e rilevazione medica, risarcibile equitativamente sulla base delle risultanze mediche medesime, la giurisprudenza ha enucleato ulteriori possibilità di lesione, in rapporto alle molteplici esplicazioni della personalità umana.

Con la sentenza n 7713/2000, la Cassazione ha, pertanto, riconosciuto la risarcibilità del danno esistenziale.

Il fatto che ha dato causa alla pronuncia in questione, come noto, prende le mosse dal ricorso di un uomo che, condannato a corrispondere al figlio naturale un assegno di mantenimento e resosi inadempiente a tale obbligo, era stato prosciolto in sede penale dall'imputazione di violazione degli obblighi di assistenza familiare. L'uomo escludeva la situazione di bisogno del figlio poiché al suo mantenimento aveva, intanto, provveduto la madre naturale. La Corte di Appello di Venezia, accogliendo la domanda del ragazzo, aveva condannato il padre al risarcimento dei danni subiti dal figlio sia sotto il profilo affettivo che economico, a causa del comportamento intenzionalmente e pervicacemente defatigatorio del padre naturale.

La conclusione della Corte di Cassazione è stata, anchessa, nel senso che il comportamento omissivo e negligente del padre naturale, concretizzasse una lesione in sè dei diritti del minorenne, cioè inerenti alla qualità di figlio e di minore. La Corte ha individuato un pregiudizio indipendente dal profilo economico, sussistendo esso ancorché al sostentamento del minore avesse, intanto, provveduto l'altro genitore e non fosse, perciò, riscontrabile alcuna carenza patrimoniale.

Ad essere lesi sono stati, secondo questa pronuncia, i diritti impliciti nella condizione giuridica di figlio e di minore, il cui rispetto da parte dei genitori è presupposto fondamentale per la sana ed equilibrata crescita dello stesso, oltre che condizione per un suo inserimento non problematico nel contesto sociale. La lesione in sè provocata dalla negligenza e dal disinteresse del genitore, integrerebbe, perciò, gli estremi di un vero e proprio danno esistenziale.

Il riconoscimento del danno esistenziale si inserisce evidentemente nell'ambito di quella più generale tendenza, manifestatasi con maggior vigore negli ultimi anni, intrapresa dalla giustizia di merito e di legittimità, nel senso di una maggiore attenzione verso i temi della famiglia (legami parentali; potestà dei genitori; vincoli di solidarietà familiare) e delle relazioni sociali della persona.

E', infatti, venuto più volte in considerazione il tema della solidarietà familiare, attraverso autorevoli richiami all'esercizio-adempimento di quel fondamentale potere-dovere che è la potestà dei genitori; così come si è dato risalto alla solidarietà sociale nella forma della responsabilità civile: e ciò alla luce dei sempre più numerosi pericoli scaturenti dalle nuove attività, nonché delle latenti insidie presenti nei nuovi modelli di comportamento umano, capaci, spesso, di costituire altrettante minacce al libero e placido esplicarsi della vita.

La nozione di danno esistenziale ricomprende qualsiasi evento che, per la sua negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente sull'esistenza di questa. Diventa allora decisiva una considerazione non restrittiva degli eventi potenzialmente lesivi, non ancorata, cioè, a valutazioni tecniche basate su parametri e tabellazioni, bens capace di segnalare quelle interferenze comunque negative e pregiudizievoli in senso ampio.

In tal modo, se la bipartizione danno patrimoniale-danno morale poteva apparire, come detto, angusta, talvolta anche linclusione del danno biologico può non risultare esaustiva: un fatto-evento causato da terzi può rivelarsi dannoso quandanche, non traducendosi nella concreta e materiale lesione dell'integrità fisio-psichica, sia tuttavia idoneo ad incidere sulle possibilità realizzative della persona umana: ad essere, dunque, leso dalla condotta in questione il diritto allo svolgimento della personalità umana, considerato globalmente ex art. 2 Cost, o, se vogliamo, qualsiasi diritto comunque assistito da garanzia costituzionale.

La mera frustrazione prodotta dal fatto, con il suo carico di speranze ed aspettative vanificate, di affetti e relazioni umane messi in discussione, può riverberarsi anche nel lungo periodo sulla quotidiana esistenza dell'individuo, a prescindere da un danno fisico medicalmente accertabile, integrando quella lesione in s a cui allude la S.C.. Tale pregiudizio, in quanto efficace e ingiusto oltre che causalmente riconducibile al fatto, legittima la richiesta di risarcimento.

Siffatta configurazione ben si inserisce anche sull'orientamento già consolidato della Corte Costituzionale, in ordine alla necessità del risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana.

 

4. L'inquadramento dogmatico della figura del danno esistenziale.

Seguendo tale impostazione , altresì, è possibile tentare l'inquadramento dogmatico della figura del danno esistenziale. Resta ferma la possibilità di mettere in relazione tale figura con l'art. 2043 c.c., il quale concerne il danno ingiusto cioè lesivo di situazioni soggettive giuridicamente protette, atteso che la tutela costituzionale non distingue tra categorie di diritti tutelabili.

Da questo tentativo di analisi emerge con sufficiente certezza l'autonomia del tipo rispetto alle altre figure a cui si accennato.

Il danno esistenziale, infatti, proprio perché sussiste a prescindere da lesioni concrete (a differenza del danno biologico); sussiste, altresì, al di là di una incidenza del fatto-evento su una prospettiva reddituale (a differenza del danno patrimoniale) ed, infine, sussiste anche in assenza di comportamenti penalmente rilevanti, non può essere ricondotto, neanche secondo una configurazione da genus a species, ad alcuna delle figure menzionate.

Pertanto non pare condivisibile l'impostazione che ne fa un genus al quale ricondurre il danno biologico ed il danno psichico, quali distinte species; più ammissibile appare la costruzione che, al contrario, considera il danno esistenziale una delle possibili sfaccettature (insieme al danno estetico, alla vita di relazione, al danno psichico e via dicendo) del danno biologico, assurto a categoria generale ed onnicomprensiva di danno alla persona: non bisogna, tuttavia, dimenticare che, a differenza del danno biologico il quale identificandosi nella concreta lesione suscettibile di accertamento medico-legale, deve essere provato unicamente con riferimento all'entità, ai fini risarcitori il danno esistenziale, pur qualificato lesione in sè, deve essere specificamente provato nei suoi stessi presupposti; può sussistere, come si è cercato di chiarire, anche in mancanza di una lesione, e presentarsi, anzi, come esclusiva ed unica conseguenza del fatto che si assume lesivo. Il che mette in discussione tali raggruppamenti qualificatori.

In conclusione ritengo che vada ribadita l'autonomia del tipo e che, quale categoria unitaria, vada considerata quella del danno da atto illecito tout court, al cui interno ricomprendere tutte le tipologie di danno rispondenti ai requisiti posti dalla norma (ingiustizia del danno, dolo o colpa, nesso causale) qualunque sia poi, in concreto, il diritto costituzionalmente protetto che abbia subito un pregiudizio; daltro canto, eventuali lesioni che si assume di aver subito, ma non rientranti nell'art. 2043, ad esempio perché non direttamente riconducibili alla colpa dell'autore, andranno riguardati ex art. 2059, se ed in quanto previsti dalla legge.

Una preoccupazione che può affiorare in esito a questa breve esposizione, riguarda la forse eccessiva proliferazione di figure di danno risarcibile; infatti, tra il disposto certamente oggi superato dell'art. 2059 da un lato e le fattispecie che sono andate costruendosi in via giurisprudenziale e a tuttoggi con limitate e poco nitide specificazioni normative dall'altro, diventa davvero difficile individuare lesioni vere o presunte che si possano dichiarare non risarcibili. Il che ripropone l'esigenza di una soluzione (possibilmente normativa) equilibrata.

Non può infatti ignorarsi come, invocando un danno esistenziale, grazie all'autorevole precedente, diventa molto più facile che in passato ottenere il risarcimento anche di danni "indiretti", pur conseguenza di lesioni fisiche e tangibili. Senza procedere per approssimazioni, si pensi ai cosiddetti danni riflessi, lamentati ad esempio, dai congiunti della vittima dell'illecito: questi, in base ai passati inquadramenti dogmatici, ledendo diritti di cui erano portatori soggetti diversi dall'originario danneggiato, erano riconducibili solo in via mediata alla condotta illecita (perciò riflessi); oggi possono, invece, ricevere l'autonoma qualificazione di danni esistenziali (perciò immediati e diretti) invocabili jure proprio ed, altrettanto direttamente, risarcibili.

 

L'autrice dell'articolo
D.ssa Giuliana Recupero Bruno

(a cui va il nostro ringraziamento per la cortese concessione)

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FONTI:

Bruno Sechi, Il danno biologico, in http://www.diritto.it/civile/sechi2.htm

Ugo Ruffolo, Danno esistenziale, e tutto diventa risarcibile, in http://quotidiano.monrif.net/art/2000/06/26/1051673

Dal sito Cittadino Lex, http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,7082|33,00.html

Dal sito Legge e Giustizia, http://www.legge-e-giustizia.it/2000%20CONTESTO/giugno/02giugno.htm


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